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0.641.851.41

Trattato
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni nel Principato del Liechtenstein

RU 2001 826; FF 2000 3302

Traduzione

Concluso l’11 aprile 2000
Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 20001
Ratificato con strumenti scambiati il 18 dicembre 2000
Entrato in vigore il 1° gennaio 2001

(Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein,

considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono uno spazio economico comune con frontiere aperte,

sostenuti dalla volontà comune di garantire in materia di tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni un ordinamento, un’interpretazione ed un’esecuzione comuni,

hanno deciso di concludere il presente trattato e hanno designato a tale scopo loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein riscuotono sul loro territorio una tassa comune sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Nel rispetto dell’autonomia della fiscalità stradale delle due Parti contraenti, il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein disciplinano in un accordo aggiuntivo i particolari concernenti l’introduzione simultanea in Svizzera e nel Liechtenstein della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, la trasposizione nel diritto del Liechtenstein delle disposizioni materiali svizzere concernenti tale tassa e la loro applicazione in parallelo.

La Confederazione Svizzera informa in tempo utile il Principato del Liechtenstein delle modifiche previste nel diritto relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e nella sua applicazione, in vista della loro ripresa da parte del Principato. In caso di conflitto d’interessi, le Parti contraenti si sforzano di trovare soluzioni in comune.

Art. 2

Le due Parti contraenti istituiscono una commissione mista, incaricata del trattamento delle questioni correlative all’interpretazione e all’applicazione del trattato e del relativo accordo. Essa agisce per consenso.

Art. 3

Le controversie concernenti l’interpretazione del presente trattato o dell’accordo che non possano essere composte dalla commissione mista o per via diplomatica devono essere sottoposte ad arbitrato.

Art. 4

Il trattato ha durata indeterminata.

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il trattato in ogni momento per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi.

Art. 5

Il presente trattato è sottoposto a ratifica. Esso entra in vigore previa ratifica, alla data fissata dalle Parti contraenti.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l’11 aprile 2000.

Per la
Confederazione Svizzera:

Kaspar Villiger

Per il
Principato del Liechtenstein:

Michael Ritter

Accordo

Il Consiglio federale svizzero
e
Sua Altezza Serenissima il Principe del Liechtenstein,

in esecuzione del trattato dell’11 aprile 2000, stipulato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (qui appresso tassa sul traffico pesante) nel Principato del Liechtenstein (detto qui appresso «trattato»), hanno deciso di concludere un accordo e designato a tale scopo loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Diritto applicabile

Il Principato del Liechtenstein assume nel suo diritto interno le prescrizioni della legislazione svizzera in materia di tassa sul traffico pesante, in conformità delle seguenti disposizioni.

La legislazione concernente la tassa sul traffico pesante determinante nel Principato del Liechtenstein al momento dell’entrata in vigore del presente accordo è menzionata negli allegati I a III. L’Amministrazione federale delle dogane 2 notifica alle autorità del Liechtenstein le modifiche concernenti gli allegati I a III conformemente all’articolo 1 capoverso 3 del trattato.

Per garantire un’applicazione uniforme del diritto relativo alla tassa sul traffico pesante sono previste nel Liechtenstein sanzioni equivalenti almeno a quelle del diritto svizzero per infrazioni analoghe.

Art. 2 Campo d’applicazione

Al fine della riscossione della tassa sul traffico pesante, i territori nazionali di ciascuna Parte contraente costituiscono il territorio comune d’applicazione.

Art. 3 Competenza

Essa applica la legislazione del Liechtenstein, ma il diritto procedurale svizzero. I rimedi giuridici si fondano sul diritto svizzero.

L’Amministrazione federale delle dogane3 applica in nome del Principato del Liechtenstein la legislazione concernente la tassa sul traffico pesante nel territorio dello stesso per quanto concerne:

  1. i veicoli del Liechtenstein assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni;
  2. i veicoli esteri che entrano nel Liechtenstein nel territorio comune d’applicazione.

Per quanto concerne i veicoli immatricolati nel Liechtenstein, le competenti autorità del Liechtenstein eseguono la legislazione concernente la tassa sul traffico pesante nell’ambito delle competenze attribuite alle rispettive autorità dei Cantoni svizzeri.

Sempre che ciò riguardi veicoli del Liechtenstein, le infrazioni alla legislazione concernente la tassa sul traffico pesante sono perseguite e giudicate dalle autorità del Liechtenstein.

Sempre che ciò riguardi veicoli esteri, le infrazioni alla legislazione concernente la tassa sul traffico pesante sono perseguite dalle autorità svizzere e

  1. giudicate secondo il diritto svizzero se l’entrata nel territorio comune d’applicazione avviene in Svizzera;
  2. giudicate secondo il diritto del Liechtenstein se l’entrata nel territorio comune d’applicazione avviene nel Liechtenstein. Le autorità svizzere applicano a tal riguardo il diritto procedurale svizzero. I rimedi giuridici si fondano sul diritto svizzero.

Art. 4 Veicoli del Liechtenstein

Gli autoveicoli immatricolati nel Principato del Liechtenstein assoggettati alla tassa sul traffico pesante, nonché i trattori a sella leggeri utilizzati per trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa sul traffico pesante, devono essere equipaggiati con un apparecchio elettronico per la rilevazione del chilometraggio riconosciuto dall’Amministrazione federale delle dogane 4 conformemente alle disposizione dell’Allegato II.

Art. 5 Provvedimenti edili

D’intesa con le competenti autorità del Liechtenstein, l’Amministrazione federale delle dogane 5 può equipaggiare i valichi di confine con Paesi terzi situati nel territorio del Principato del Liechtenstein con le apparecchiature necessarie all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante.

Art. 6 Ripartizione dei proventi della tassa

I proventi della tassa sul traffico pesante realizzati nei territori dei due Stati contraenti e al confine doganale affluiscono in una cassa comune, da istituirsi presso il Dipartimento federale delle finanze applicando criteri uniformi.

Ogni Stato contraente riceve annualmente dalla casa comune la quotaparte del provento netto della tassa sul traffico pesante determinata secondo il metodo di ripartizione previsto nell’Allegato IV.

È reputato provento netto il provento dopo deduzione delle restituzioni e delle spese annue di gestione dell’Amministrazione federale delle dogane 6 e delle altre autorità esecutive tenendo conto delle spese d’investimento. Per spese di gestione s’intendono tutte le spese per la riscossione della tassa sul traffico pesante.

Art. 7 Compenso per le prestazioni esecutive

Per le prestazioni relative all’esecuzione della legislazione concernente la tassa sul traffico pesante l’Ufficio della circolazione 7 del Liechtenstein riceve un compenso analogamente ai Cantoni svizzeri, secondo l’Allegato III.

Art. 8 Assistenza reciproca

Le competenti autorità dei due Stati contraenti si prestano reciproca assistenza nell’espletamento dei loro compiti.

Esse si comunicano reciprocamente le informazioni concernenti dati inesatti, incompleti o dubbiosi forniti da persone assoggettate alla tassa.

Le decisioni cresciute in giudizio di uno Stato contraente hanno forza esecutiva anche nell’altro Stato contraente.

I problemi relativi alla reciproca assistenza vengono sottoposti alla Commissione mista.

Art. 9 Protezione dei dati

I due Stati contraenti si comunicano reciprocamente i dati necessari all’esecuzione del presente accordo.

I dati personali, comunicati reciprocamente dai due Stati per l’esecuzione del presente accordo, devono essere elaborati e salvaguardati conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati in vigore nei due Stati contraenti.

Art. 10 Commissione mista

La Commissione mista è composta di tre rappresentanti di ciascun Stato contraente che possono aggregarsi dei periti.

La Commissione mista si riunisce ogniqualvolta sia necessario, ma almeno una volta all’anno. A richiesta del presidente dell’altra delegazione, ogni presidente di delegazione può convocare la Commissione in una seduta che dovrà aver luogo al più tardi entro due mesi dal ricevimento della domanda di convocazione.

La Commissione mista adotta un regolamento interno.

Art. 11 Tribunale arbitrale

Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso, a richiesta di uno dei due Stati contraenti. A tal riguardo ogni Stato contraente nomina un membro e i due membri designano di comune accordo un rappresentante di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi degli Stati contraenti. I membri sono convocati entro due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale.

Se i termini menzionati nel capoverso 1 sono disattesi, in mancanza di un’intesa ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se anche il vicepresidente è cittadino svizzero o del Liechtenstein, oppure se è anch’egli impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino svizzero né del Liechtenstein, provvede alle designazioni.

Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra i due Stati contraenti e conformemente al diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume gli onorari del rappresentante da esso designato. Le spese del presidente e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina esso stesso la sua procedura.

Art. 12 Abrogazione del diritto previgente

Lo scambio di note del 22 dicembre 1995/19 febbraio 1996 8 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la riscossione di una tassa sul traffico pesante e di una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali è abrogato, per quanto concerne la riscossione della tassa sul traffico pesante nel territorio del Principato del Liechtenstein.

Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente accordo entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore del trattato.

Il presente accordo è valido fintanto che rimane in vigore il trattato. In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo. Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, l’11 aprile 2000.

Per la
Confederazione Svizzera:

Kaspar Villiger

Per il
Principato del Liechtenstein:

Michael Ritter

Allegato I

Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni,

articoli 2–6, 8, 9, 11–13, 14 capoversi 1 e 2, art. 15, 17, 18, 20–22.

Þ RS 641.81 ; RU 2000 98

Allegato II

Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante),

articoli 1–36, 41–45, 47, 48 capoversi 1, 2 (prima parte del periodo) e 3, 49, 50, 52–57, 59 (punto 3 fatte salve le disposizioni SEE), 61 nonché l’Allegato 1

Þ RS 641.811 ; RU 2000 1170

Ordinanza del 23 dicembre 1999 sul montaggio, nel corso del 2000, di apparecchi per l’esecuzione della legge concernente la tassa sul traffico pesante

Þ RS 641.814.1 ; RU 2000 341 (abrogata il 31 dicembre 2000)

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV),

articolo 110 capoverso 2 lettera e

Þ RS 741.41 ; RU 1995 4425

Allegato III

Le ordinanze dipartimentali qui appresso che si fondano sull’ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante:

Ordinanza del DFF del 1° settembre 2000 concernente le restituzioni della tassa sul traffico pesante per i percorsi iniziali e finali eseguiti nel traffico combinato non accompagnato 9 *.

Þ RS 641.811.22 ; RU 2000 2621

Ordinanza del DFF del 16 ottobre 2000 concernente le restituzioni della tassa sul traffico pesante per i trasporti di legname greggio * .

Þ RS 641.811.31 ; RU 2000 2739

Ordinanza del DFF del 5 maggio 2000 concernente il compenso delle autorità cantonali per l’esecuzione della legislazione sul traffico pesante * .

Þ RS 641.811.911 ; RU 2000 2535

Allegato IV10

1. Il provento netto è ripartito come segue:

  1. 40 per cento secondo la lunghezza della rete stradale;
  2. 30 per cento secondo la popolazione;
  3. 15 per cento secondo la quantità di autoveicoli pesanti per il trasporto di cose;
  4. 15 per cento secondo la quantità di tonnellate importate o esportate.

2. Il computo della quota spettante al Principato del Liechtenstein secondo i quattro criteri di cui al paragrafo 1 viene effettuato ogni cinque anni conformemente al modello di cui alla cifra 3.

3. Computo della quota del Liechtenstein secondo i quattro criteri:

3.1 Lunghezza della rete stradale in km (2023)

Svizzera (secondo l’annuario statistico)

84 868

Liechtenstein (secondo l’Ufficio perl’ingegneriacivile e la geoinformazione)

412

Totale dei due Paesi

85 280

Quota Liechtenstein

412: 85 280 × 100

0,483 %

3.2 Popolazione residente (2023)

Svizzera (secondo l’annuario statistico)

8 962 258

Liechtenstein (secondo l’Ufficiodi statistica)

40 015

Totale dei due Paesi

9 002 273

Quota Liechtenstein

40 015: 9 002 273 × 100

0,444 %

3.3 Autoveicoli pesanti (autocarri inclusi i trattori a sella) (2023)

Svizzera (secondo l’Ufficio federaledi statistica)

54 065

Liechtenstein (secondo l’Ufficiodi statistica)

516

Totale dei due Paesi

54 581

Quota Liechtenstein

516: 54 581 × 100

0,945 %

3.4 Rapporto ponderale importazione–esportazione dirette
(commercio esterno) (2023)

(Fonte: Statistica dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini)

Quota Svizzera totale in t

Importazione

46 176 391

Esportazione

17 505 983

Totale Svizzera importazione/esportazione

63 682 374

Quota Liechtenstein totale in t

Importazione

385 647

Esportazione

323 860

Totale Liechtenstein importazione/
esportazione

709 507

Totale importazione/esportazione dei due Paesi

64 391 881

Quota Liechtenstein

709 507: 64 391 881 x 100

1,102 %