L’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni su domanda per gli scopi di cui all’articolo 1. Queste informazioni devono essere scambiate, a prescindere dal fatto che l’atto oggetto dell’inchiesta, se fosse stato compiuto sul territorio della Parte richiesta, costituisca o meno un reato penale secondo il diritto di tale Parte. L’autorità competente della Parte richiedente formula una domanda di informazioni in virtù del presente articolo soltanto se non è in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi sul proprio territorio; sono fatti salvi i casi in cui l’ottenimento di tali informazioni comporta difficoltà sproporzionate.
Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti a dar seguito alla domanda di informazioni, questa Parte adotta tutte le misure adeguate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta non ha bisogno di queste informazioni a fini fiscali propri.
Su domanda specifica dell’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni di cui al presente articolo, nella misura in cui il suo diritto interno l’autorizzi, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie certificate conformi ai documenti originali.
Ogni Parte contraente garantisce che la sua autorità competente, ai fini dell’articolo 1 e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente Accordo, dispone del diritto di ottenere e fornire su domanda:
- le informazioni detenute da una banca, un altro istituto finanziario, una persona operante come agente o fiduciario, compresi mandatari e trustee;
- le informazioni concernenti la proprietà di società, società di persone, trusts, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni in materia di proprietà concernenti tali persone se fanno parte di una catena di proprietà; nel caso di un trust, le informazioni sui componenti, i trustee, i protettori (protector) i beneficiari e, nel caso di una fondazione, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio di fondazione e i beneficiari. Inoltre il presente Accordo non obbliga le Parti contraenti a ottenere o fornire informazioni in materia di proprietà concernenti società quotate o fondi o dispositivi pubblici di investimento collettivo, salvo se queste informazioni possono essere ottenute senza difficoltà sproporzionate.
Quando presenta una domanda di informazioni in virtù dell’Accordo, l’autorità competente della Parte richiedente, al fine di dimostrare la verosimile rilevanza delle informazioni richieste, fornisce per scritto le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte richiesta:
- l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
- il periodo oggetto della domanda;
- la descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle dalla Parte richiesta;
- lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
- i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta o in possesso o sotto il controllo di una persona sotto la sua giurisdizione;
- se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
- una dichiarazione attestante che la domanda è conforme alle disposizioni legali come pure alla prassi amministrativa della Parte richiedente, che la Parte richiedente, qualora fossero di sua competenza, potrebbe ottenere tali informazioni in virtù del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa nonché attestante che la domanda è conforme al presente Accordo;
- una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, fatti salvi quelli che comportano difficoltà sproporzionate.
L’autorità competente della Parte richiesta trasmette il più rapidamente possibile alla Parte richiedente le informazioni richieste. Per garantire una risposta rapida, l’autorità della Parte richiesta:
- conferma la ricezione della domanda per scritto all’autorità competente della Parte richiedente e, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, avvisa questa autorità in merito a eventuali lacune della domanda;
- se l’autorità competente della Parte richiesta non ha potuto ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, anche nel caso in cui essa incontra ostacoli per fornire le informazioni o rifiuta di fornire le informazioni, informa immediatamente la Parte richiedente indicando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli incontrati o i motivi del rifiuto.