0.653.215.8
Scambio di lettere
tra la Svizzera e l’Australia concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa
RU 2016 5279
Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
(Stato 1° gennaio 2017)
Traduzione 1
Ueli Maurer Consigliere federale Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera | Berna, 8 dicembre 2016 |
Sua Eccellenza Kelly O’Dwyer MP Ministra del tesoro e dei servizi finanziari Parliament House Canberra ACT 2600 Australia |
Sua Eccellenza,
ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 3 marzo 2015 in cui la Svizzera e l’Australia hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (i) sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario nonché (ii) sulla base della Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale , riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»), a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018).
Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 3 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Infor mation , qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.
Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Australia convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta sia applicabile per l’assistenza amministrativa secondo l’Accordo SAI ai periodi fiscali e agli obblighi fiscali che iniziano il o dopo il 1° luglio 2016. A questo proposito, rimane inteso che sulla base della rispettiva notifica di ciascun Paese ai sensi della sezione 7 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo SAI nessuna informazione relativa agli anni civili precedenti il 2017 sarà oggetto di scambio.
Nel caso in cui il Governo australiano accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.
Ueli Maurer
Consigliere federale
Sua Eccellenza Kelly O’Dwyer MP Ministra del tesoro e dei servizi finanziari Parliament House Canberra ACT 2600 Australia | Australia, 14 dicembre 2016 |
Ueli Maurer Consigliere federale Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera |
Sua Eccellenza,
ho l’onore di rispondere alla Sua lettera dell’8 dicembre 2016 concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (i) sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario nonché (ii) sulla base della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale , riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»), a partire dal 2017 (prima scambio di dati nel 2018).
Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information , qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.
Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di accettare, in nome del Governo australiano, che Svizzera e Australia convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta sia applicabile per l’assistenza amministrativa secondo l’Accordo SAI ai periodi fiscali e agli obblighi fiscali che iniziano il o dopo il 1° luglio 2016. A questo proposito, rimane inteso che sulla base della rispettiva notifica di ciascun Paese ai sensi della sezione 7 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo SAI nessuna informazione relativa agli anni civili precedenti il 2017 sarà oggetto di scambio.
Confermo che la Sua lettera e la presente risposta saranno considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.
Kelly O’Dwyer