0.653.236.736
Scambio di lettere
tra la Svizzera e l’Isola di Man concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa
RU 2016 5287
Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
(Stato 1° gennaio 2017)
Traduzione 1
S. E. Eddie Teare Ministro del Tesoro Ministero del Tesoro dell’Isola di Man 3rd Floor, Government Offices Bucks Road Douglas, Isola di Man IM1 3PZ | Isola di Man, 5 dicembre 2016 |
Sua Eccellenza Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera |
Sua Eccellenza,
ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 26 ottobre 2016 dal seguente tenore:
«ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 20 gennaio 2016 in cui la Svizzera e l’Isola di Man hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»).
Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 3 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information , qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.
Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Isola di Man convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta sia applicabile dal 1° gennaio 2017, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI per l’assistenza amministrativa secondo tale Accordo, indipendentemente dai periodi fiscali o dagli obblighi fiscali a cui essa si riferisce e fatta salva l’entrata in vigore della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI il 1° gennaio 2017 in Svizzera.
Nel caso in cui il Governo dell’Isola di Man accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.»
Posso confermare che l’Isola di Man approva il contenuto della Sua lettera e che la lettera e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Governi applicabile tra la Svizzera e l’Isola di Man dalla data di entrata in vigore in Svizzera della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.
Eddie Teare
Ministro del Tesoro