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Scambio di lettere
tra la Svizzera e l’Isola di Man concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa

RU 2016 5287

Entrato in vigore il 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2017)

Traduzione 1

S. E. Eddie Teare

Ministro del Tesoro

Ministero del Tesoro dell’Isola di Man

3rd Floor, Government Offices

Bucks Road

Douglas, Isola di Man

IM1 3PZ

Isola di Man, 5 dicembre 2016

Sua Eccellenza

Ueli Maurer

Dipartimento federale delle finanze

Bundesgasse 3

CH-3003 Berna

Svizzera

Sua Eccellenza,

ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 26 ottobre 2016 dal seguente tenore:

«ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 20 gennaio 2016 in cui la Svizzera e l’Isola di Man hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 1988 2 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»).

Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 3 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari ( Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information , qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.

Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Isola di Man convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta sia applicabile dal 1° gennaio 2017, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI per l’assistenza amministrativa secondo tale Accordo, indipendentemente dai periodi fiscali o dagli obblighi fiscali a cui essa si riferisce e fatta salva l’entrata in vigore della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI il 1° gennaio 2017 in Svizzera.

Nel caso in cui il Governo dell’Isola di Man accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.»

Posso confermare che l’Isola di Man approva il contenuto della Sua lettera e che la lettera e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Governi applicabile tra la Svizzera e l’Isola di Man dalla data di entrata in vigore in Svizzera della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI.

Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.

Eddie Teare
Ministro del Tesoro

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