La presente convenzione s’applica alle successioni di persone che all’atto del decesso hanno domicilio in uno Stato contraente o in ciascuno dei due Stati contraenti.
0.672.916.32
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conchiusa il 30 gennaio 1974 Approvata dall’Assemblea federale il 16 settembre 1974 Istrumenti di ratificazione scambiati il 4 dicembre 1974 Entrata in vigore il 4 dicembre 1974
RU1974 2105; FF 1974 I 793
Traduzione1
(Stato 4 dicembre 1974)
La Confederazione Svizzera
e
La Repubblica d’Austria,
desiderose di concludere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sulle successioni,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
La presente convenzione s’applica alle imposte sulle successioni riscosse (anche sotto forma di centesimi addizionali) per il conto di ciascuno degli Stati contraenti, dei «Länder», dei cantoni, distretti, circoli, comuni o consorzi comunali, indipendentemente dal modo di riscossione.
Sono considerate imposte sulle successioni quelle riscosse in seguito a decesso sotto forma d’imposte sulla massa ereditaria, d’imposte sulle quote ereditarie, diritti di mutazione o imposte su donazioni per causa di decesso.
Le imposte attuali cui s’applica la convenzione sono segnatamente:
- in Austria: l’imposta sulle successioni e le donazioni, in quanto vi soggiaccia anche il trasferimento di beni;
- in Svizzera: le imposte riscosse dai cantoni, distretti, circoli e comuni che gravano la massa ereditaria o le parti ereditarie.
La convenzione s’applica parimente alle imposte sulle successioni che venissero ad aggiungersi alle imposte attuali o che le sostituissero.
Art. 3
Per l’applicazione della presente convenzione, il domicilio di una persona all’atto del decesso in uno Stato contraente è stabilito conformemente alla legislazione di detto Stato.
Se, giusta il disposto del paragrafo 1, una persona era domiciliata in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:
- è considerato domicilio del defunto quello dello Stato contraente in cui egli disponeva di un’abitazione permanente. Se il defunto aveva un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato contraente con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);
- se non può essere stabilito lo Stato contraente in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato contraente in cui il defunto soggiornava abitualmente;
- se il defunto soggiornava abitualmente in ciascuno degli Stati contraenti o se non soggiornava abitualmente in nessuno di essi, il domicilio è considerato trovarsi nelle Stato di domicilio di cui il defunto aveva la cittadinanza;
- se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non era cittadino di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti cercheranno un accordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.
Art. 4
I beni immobiliari sono imponibili nello Stato contraente in cui si trovano.
L’espressione «beni immobiliari» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui detti beni si trovano. In ogni caso l’espressione ingloba gli accessori, l’inventario morto o vivo delle aziende agricole e forestali, i diritti cui s’applicano le disposizioni del diritto privato concernente la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobiliari e i diritti a proventi variabili o fissi per l’esercizio o la concessione dell’esercizio di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobiliari.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 s’applicano parimenti ai beni immobiliari d’un’impresa come anche ai beni immobiliari che servono all’esercizio di una professione liberale o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.
Art. 5
Salvo ove si tratti di beni di cui agli articoli 4 e 6, i beni che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione di un’impresa sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. Tale regola è parimente applicabile a una partecipazione a una società di persone.
L’espressione «stabile organizzazione» designa un’istallazione fissa d’affari in cui l’impresa esercita tutta la propria attività o parte di essa.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende segnatamente:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera o cava o qualsiasi altro luogo d’estrazione di risorse naturali;
- un cantiere di costruzione o di montaggio impiantato per più di dodici mesi.
Non vi è una stabile organizzazione se:
- è fatto uso di impianti unicamente al fine d’immagazzinamento, d’esposizione o di fornitura di merci appartenenti all’impresa;
- sono depositate unicamente al fine d’immagazzinamento, d’esposizione o di fornitura merci appartenenti all’impresa;
- sono depositate unicamente al fine di trasformazione per un’altra impresa merci appartenenti all’impresa;
- un’istallazione fissa d’affari è utilizzata unicamente per acquistare merci o raccogliere informazioni per l’impresa;
- un’istallazione fissa d’affari è utilizzata, per l’impresa, unicamente a scopo pubblicitario, per fornitura d’informazioni, per la ricerca scientifica o altre attività analoghe che hanno carattere preparatorio o ausiliario.
Una persona agente in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa dall’agente a beneficio di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – è considerata come «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato dei poteri che essa esercita abitualmente per concludere contratti in nome dell’impresa, salvo se l’attività di detta persona è limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
Un’impresa di uno Stato contraente non è considerata avere una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita l’attività per il tramite di un intermediario, di un commissionario generale o di qualsiasi altro intermediario avente statuto indipendente, se queste persone agiscono nell’ambito ordinario della propria attività.
Salvo ove si tratti dei beni di cui all’articolo 4, i beni costitutivi di una base fissa che serva all’esercizio di una professione liberale o di altra attività indipendente di carattere analogo sono imponibili nello Stato contraente dove è situata la base fissa.
Art. 6
Le navi e gli aeromobili esercitati nel traffico internazionale e i battelli che servono alla navigazione interna come anche i beni mobili destinati all’esercizio di quest’ultimi sono imponibili nello Stato contraente in cui ha sede la direzione effettiva dell’impresa.
Art. 7
I beni diversi da quelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono imponibili soltanto nello Stato contraente il cui defunto aveva domicilio al momento del decesso.
Art. 8
I debiti della successione sono dedotti secondo il rapporto esistente tra le parti degli elementi lordi dell’attivo della successione sottoposta a imposizione in ciascuno Stato contraente, e il totale del patrimonio lordo lasciato dal defunto.
Art. 9
Lo Stato contraente in cui il defunto aveva il domicilio all’atto del decesso esenta dall’imposta i beni che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente; nondimeno, per il calcolo della somma d’imposta sui beni riservati alla propria imposizione può applicare il tasso che sarebbe applicabile qualora detti beni non fossero stati esentati.
Art. 10
Chiunque ritenga che i provvedimenti presi da uno Stato contraente o da ciascuno dei due Stati contraenti comportano o comporteranno per l’interessato un’imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale dei due Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati.
Tale autorità competente cercherà, qualora il reclamo appaia fondato ed essa non sia in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, di risolvere la questione mediante accordo pacifico con l’autorità competente dell’altro Stato contraente al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti cercheranno, mediante accordo pacifico, di risolvere le difficoltà o di eliminare i dubbi che potessero sorgere riguardo all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione. Esse possono parimente consultarsi per evitare la doppia imposizione nei casi non previsti della convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro per giungere a un accordo com’è indicato nei paragrafi precedenti e scambiarsi le informazioni necessarie. Ove lo scambio di pareri orali dovesse agevolare tale accordo, esso può avvenire in seno a una commissione composta dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
L’espressione «autorità competente» designa:
- in Austria: il ministro federale delle finanze;
- in Svizzera: il direttore dell’amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
Art. 11
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione diplomatica o consolare o i loro parenti in virtù di norme generali del diritto delle genti o di disposizioni d’accordi speciali.
Nella misura in cui, in virtù di privilegi diplomatici o consolari di cui la persona beneficia, giusta le norme generali del diritto delle genti o delle disposizioni d’accordi internazionali speciali, i beni non sono imponibili nello Stato accreditatario, il diritto d’imposizione rimane riservato allo stato accreditante.
Art. 12
La convenzione fra la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera intesa a evitare le doppie imposizioni nel campo delle imposte sul reddito e sul patrimonio come anche in quello delle imposte sulle successioni del 12 novembre 1953 2 cessa di produrre i propri effetti al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione nella misura in cui non è già stata abrogata dalla convenzione fra la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sui redditi e sulla sostanza del 30 gennaio 1974 3 . Le disposizioni abrogate giusta il primo periodo permangono nondimeno applicabili alle successioni di persone decesse prima del 1° gennaio 1975.
Art. 13
La presente convenzione dev’essere ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.
La presente convenzione entra in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni sono applicabili alle successioni di persone decedute dopo il 31 dicembre 1974.
Art. 14
La presente convenzione permane in vigore fintanto che non è disdetta da uno degli Stati contraenti. Ciascuno degli Stati contraenti può disdirla, per via diplomatica, con preavviso scritto di almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso, la convenzione non s’applicherà più alle successioni di persone decesse dopo la scadenza dell’anno civile per la fine del quale è stata disdetta la convenzione.
In fede di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto in Vienna, il 30 gennaio 1974, in doppio originale.
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O. Rossetti | A. Twaroch |