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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, Conchiusa il 23 novembre 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 16 settembre 1974 Entrata in vigore con scambio di note il 15 ottobre 1974

RU 19741720; FF 1974I 624

Traduzione

(Stato 1° gennaio 2020)

La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Danimarca,

desiderosi di conchiudere una convenzione per evitare la doppia imposizione dei redditi e delle sostanze,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d’applicazione

Art. 1 Soggetti fiscali

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Oggetti fiscali

La presente convenzione s’applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse (parimente sotto forma di centesimi addizionali) per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche e collettività locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori.

(designate dappresso come «imposta danese»)».

Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono:

  1. in Danimarca:i)l’imposta statale sul reddito (indkomstskatten til staten)ii)le imposte comunali sul reddito (den kommunale indkomstskat)iii)le imposte circondariali sul reddito (den amtskommunale indkomstskat)iv)le imposte secondo l’Hydrocarbon Tax Act (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven)
  1. in Svizzera: le imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e comuni i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali ecc.) eii)sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanze aziendali, capitali e riserve ecc.)
  2. (dappresso designate come «imposta svizzera»).1

La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che dopo la firma della presente convenzione verranno istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modificazioni apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

La convenzione non si applica:

  1. alle eredità, ai legati e alle donazioni che non soggiacciono all’imposta sul reddito;
  2. all’imposta riscossa alla fonte sulle vincite a lotterie.

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Capitolo II Definizioni

Art. 3 In generale

Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. 3 il termine «Danimarca» designa il Regno di Danimarca comprese le acque territoriali fissate conformemente al diritto internazionale; non sono comprese né le Isole Färöer né la Groenlandia»;
  2. l’espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  3. le espressioni «Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera;
  4. il termine «persona» comprende le persone fisiche e quelle giuridiche;
  5. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche, ai fini del trattamento fiscale;
  6. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. l’espressione «traffico internazionale» designa i trasporti effettuati per nave o aereo da un’impresa la cui direzione effettiva ha sede in uno Stato contraente, salvo se la nave o l’aereo è esercitato unicamente fra punti situati nell’altro Stato contraente;
  8. l’espressione «autorità competente» designa:1)in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante;2)in Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante.

Per quanto concerne l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo.

Art. 4 Domicilio fiscale

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso in virtù del domicilio, della residenza, della sede della direzione o di qualsiasi altro criterio di analoga natura; essa designa inoltre le società di persone costituite o organizzate secondo la legislazione dello Stato contraente.

Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali e economiche sono le più strette;
  2. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  4. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

Se, giusta il paragrafo 1, una persona non fisica è considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, fa stato la sede della direzione effettiva.

Se una persona fisica è considerata residente in uno Stato contraente giusta il presente articolo unicamente per una parte dell’anno e per il periodo rimanente è considerata residente nell’altro Stato contraente (cambiamento di domicilio) ciascuno Stato contraente riscuote la rispettiva prorata delle imposte sul fondamento dell’assoggettamento fiscale illimitato.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l’impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio;
  6. una miniera, una cava od ogni altro luogo d’estrazione di risorse naturali;
  7. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi ventiquattro mesi.

Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso d’installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. un’installazione fissa d’affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. un’installazione fissa d’affari serve, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso che l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.

Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro normale attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Capitolo III Imposizione dei redditi

Art. 6 Redditi da immobili

I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

L’espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d’utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa e ai redditi di beni immobili che servono all’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili d’impresa

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un’impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l’impresa di cui è stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell’impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Gli utili di compagnie d’assicurazioni con stabilimenti in entrambi gli Stati sono ripartiti, dopo una deduzione del 10 per cento in favore dello Stato in cui risiede la compagnia, nella proporzione esistente tra i premi lordi incassati dalla stabile organizzazione e il totale dei premi lordi incassati dalla compagnia.

Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non pregiudicano quelle del presente articolo.

Il presente articolo s’applica parimente ai redditi da partecipazioni palesi od occulte a imprese costituite sottoforma di società (società semplice, in nome collettivo o in accomandita del diritto svizzero; comunità d’interessi ovvero «interessentskab» o società in accomandita del diritto danese).

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede è considerata essere nello Stato contraente in cui si trova il porto d’attracco di detta nave; in mancanza di quest’ultimo, nello Stato contraente dove risiede chi esercita la nave.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili provenienti dalla partecipazione a un «pool» a un esercizio comune o a un organismo commerciale internazionale.

I paragrafi 1 e 3 si applicano agli utili del consorzio di navigazione aerea danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS) tuttavia solo nella misura della partecipazione in questa organizzazione della Det Danske Luftfartsselskab (DDL), l’associata danese dello Scandinavian Airlines System (SAS). 4

Art. 9 Imprese associate

Quando e che, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o che
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Art. 105 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente in conformità alla legislazione di detto Stato; se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo:

  1. è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; o
  2. è un’istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l’istituzione di previdenza o l’altra istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente nell’altro Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, esercita un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che questi dividendi siano pagati a un residente di questo altro Stato o se la partecipazione generatrice dei dividendi è effettivamente connessa a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in questo altro Stato, e nemmeno riscuotere imposte a titolo di imposizione di utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e i cui beneficiari effettivi sono residenti dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo altro Stato. 6

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero comportanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi assimilati dalla legislazione fiscale dello Stato da dove provengono a redditi di somme date in prestito.

Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente nell’altro Stato contraente da cui provengono gli interessi esercita un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipazione generatrice degli interessi vi sia effettivamente connessa. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 7

Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 12 Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e i cui beneficiari effettivi sono residenti dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo altro Stato. 8

Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza residente nell’altro Stato contraente da cui provengono i diritti di licenza esercita un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che i diritti o i beni generatori dei diritti di licenza vi siano effettivamente connessi. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 9

Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 13 Utili da capitali

I profitti derivanti dall’alienazione di beni immobili, come definiti nel secondo paragrafo dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

I profitti derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall’alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato. … 10

I profitti derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili che servono per l’esercizio di queste navi o di questi aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 11

Il paragrafo 3 si applica agli utili del consorzio di navigazione aerea danese, norvegese e svedese Scandinavian Airlines System (SAS) tuttavia solo nella misura della partecipazione in questa organizzazione della Det Danske Luftfartsselskab (DDL), l’associata danese dello Scandinavian Airlines System (SAS). 12

I profitti derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente. 13

Art. 14 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dentisti, contabili.

Art. 15 Professioni dipendenti

Salve le disposizioni degli articoli da 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi, e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. In quest’ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest’altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale nel corso dell’anno fiscale considerato;
  2. le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell’altro Stato; e
  3. l’onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell’impresa. Se tali rimunerazioni non sono imposte in detto Stato, lo saranno nell’altro.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni ricevute da un residente di Danimarca per un’attività dipendente svolta a bordo di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale gestito dal consorzio Scandinavian Airlines System (SAS) sono imponibili soltanto in Danimarca. 14

Art. 16 Tantièmes

La partecipazione agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte. La stessa regola si applica ai redditi maturati a un’altra persona per l’attività o la messa a disposizione dell’artista o dello sportivo.

Art. 1816 Pensioni15

Le pensioni e altre rimunerazioni analoghe provenienti da uno Stato contraente pagate a un residente dell’altro Stato contraente, indipendentemente dal fatto che siano o meno pagate quale contropartita per un’attività lavorativa passata, sono imponibili nel primo Stato:

  1. se conformemente alla legislazione di questo Stato sono stati dedotti dal reddito imponibile i contributi pagati dal beneficiario del piano di previdenza al piano di previdenza nel primo Stato citato; o
  2. se conformemente alla legislazione di questo Stato non sono stati inclusi nel reddito imponibile del beneficiario i contributi del datore di lavoro al piano di previdenza del beneficiario nel primo Stato citato.

L’espressione «pensioni e altre rimunerazioni analoghe» impiegata nel presente articolo non include le prestazioni versate sulla base della legislazione in materia di sicurezza sociale di uno Stato contraente.

Art. 19 Funzioni pubbliche

Le rimunerazioni, comprese le pensioni, versate da uno Stato contraente da una delle sue suddivisioni politiche, una delle sue collettività locali o da una persona giuridica di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi, a una persona fisica, a titolo di prestazioni di servizio sono imponibili in questo Stato. Nondimeno, le rimunerazioni, salve le pensioni, versate per servizi resi nell’altro Stato contraente da un cittadino di quest’ultimo che non sia anche cittadino dell’altro Stato sono imponibili unicamente nell’atro Stato.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista o un praticante il quale è o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

Art. 21 Redditi non specificati

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione, son imponibili soltanto in questo Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei redditi. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 1 17

Capitolo IV Imposizione della sostanza

Art. 22 Sostanze

La sostanza costituita da beni immobili, come definiti nel paragrafo secondo dell’articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.

La sostanza costituita da beni mobili, facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione di un’impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all’esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale, come i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

Capitolo V Disposizioni per eliminare la doppia imposizione

Art. 23

Per quanto concerne la Danimarca, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. Qualora un residente di Danimarca ritragga redditi o possieda una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Danimarca, salve le disposizioni della lettera c), computa i)sull’imposta che preleva sui redditi del suddetto residente un importo pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera;ii)sull’imposta che preleva sulla sostanza del suddetto residente un importo pari all’imposta sulla sostanza pagata in Svizzera;
  2. la somma così computata non può, tuttavia, in entrambi i casi eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sulla sostanza, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o alla sostanza imponibili in Svizzera;
  3. qualora un residente di Danimarca ritragga redditi o possieda una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in Svizzera, la Danimarca può includere questi redditi o questa sostanza nella base di tassazione. La Danimarca deduce però dall’imposta sul reddito o dall’imposta sulla sostanza la frazione di queste imposte corrispondente proporzionalmente ai redditi ricevuti dalla Svizzera o alla sostanza ivi posseduta».18

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Danimarca, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell’esenzione.
  2. Se un residente di Svizzera percepisce dei dividendi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, sono imponibili in Danimarca, la Svizzera concede a questo residente, a sua domanda, uno sgravio fiscale. Esso consiste:(i)nel computo dell’imposta pagata in Danimarca, giusta le disposizioni dell’articolo 10, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Danimarca; o(ii)in una riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)nell’esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, pari almeno all’imposta prelevata in Danimarca sull’ammontare lordo dei dividendi.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e disciplina la procedura conformemente alle prescrizioni sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Qualora una società residente di Svizzera ritragga dividendi da una società residente della Danimarca, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.19

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Capitolo VI Disposizioni speciali

Art. 24 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

Il termine «cittadini» designa:

  1. tutte le persone fisiche cittadine di uno Stato contraente;
  2. tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione vigente nello Stato contraente.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dall’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole

Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà che potessero sorgere in ordine all’applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

su richiesta di questa persona, tutte le controversie pendenti di questo caso sono sottoposte a una procedura d’arbitrato. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o le autorità competenti e le persone direttamente interessate si accordino su una soluzione diversa entro sei mesi dalla notificazione del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura. Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 27 della Convenzione. 21

Se una persona ha:

  1. sottoposto, secondo il paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
  2. l’autorità competente non è in grado, ai sensi del paragrafo 2, entro tre anni dalla presentazione del caso di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente;

Art. 26 Rimborso

Se le imposte gravanti i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza sono riscossi in uno degli Stati contraenti mediante trattenuta alla fonte, la presente convenzione non pregiudica il diritto di procedere a tale trattenuta.

Nondimeno l’imposta così riscossa deve essere rifusa su domanda nella misura in cui la riscossione è limitata dalla Convenzione.

Il termine per la domanda di rimborso è di 3 anni a contare dalla fine di quello in cui sono scaduti i dividendi, gli interessi o i diritti di licenza.

Le domande devono essere corredate con certificato ufficiale dello stato di residenza del contribuente confermante l’adempimento delle condizioni inerenti all’assoggettamento fiscale illimitato.

Le autorità competenti disciplinano di comune intesa, giusta l’articolo 25, la rimanente procedura.

Art. 2722 Scambio d’informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione, per l’esecuzione della presente Convenzione o per l’applicazione della legislazione interna, nella misura in cui l’imposizione relativa a questa legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o dell’amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per gli scopi summenzionati. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:

  1. di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente;
  2. di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede;
  3. di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 28 Altre disposizioni

Una successione non distribuita è considerata come residente dello Stato contraente del quale il defunto era residente giusta l’articolo 4.

Il reddito da successione o la rispettiva sostanza può essere imposto giusta la presente convenzione presso l’avente diritto nell’altro Stato contraente per quanto la successione non distribuita non è tassata, riguardo al reddito e alla sostanza di cui si tratta, nello Stato contraente ultimo domicilio del defunto. In casi speciali le autorità competenti dei due Stati contraenti si intendono per evitare doppie imposizioni.

I contributi pagati da o per conto di una persona che presta servizi in uno Stato contraente, a un’istituzione di previdenza o a un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza e riconosciuta ai fini fiscali nell’altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell’imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili, secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un’istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se:

  1. la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previdenza; e
  2. l’autorità competente di questo Stato considera che l’istituzione di previdenza corrisponda in linea di principio un’istituzione di previdenza del primo Stato menzionato riconosciuta ai fini fiscali.23

24

Art. 29 Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari di una missione diplomatica o consolare concessi, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

Il diritto d’imposizione è riservato allo Stato accreditante nella misura in cui, a cagione di privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il quale i funzionari di cui trattasi sono accreditati.

Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l’altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, nonché i loro familiari che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza dei residenti di detto Stato.

La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, o ai loro organi o funzionari, nè ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo e ai loro familiari che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell’uno e nell’altro Stato contraente, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 30 Estensione territoriale

La presente convenzione può essere estesa, integralmente o con le debite modificazioni, a qualsiasi parte del territorio danese che giusta il paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 3 è specificamente escluso dal campo di applicazione della presente convenzione pur riscuotendo imposte identiche o di carattere analogo a quelle cui si applica la Convenzione. Siffatta estensione prende effetto, con le modificazioni e nelle condizioni stabilite di comune intesa con gli Stati contraenti mediante scambio di note, alla data di detto scambio.

Se gli Stati contraenti non convengono altrimenti, in caso di disdetta giusta l’articolo 32, la convenzione cessa di essere applicata anche nei territori cui è stata estesa giusta il presente articolo.

Capitolo VII Disposizioni finali

Art. 31

La convenzione entra in vigore con lo scambio di note confermanti l’adempimento, da parte di ciascuno Stato contraente, della procedura costituzionale necessaria per conferirle forza esecutiva e si applica:

  1. alle imposte riscosse mediante trattenuta alla fonte sui dividendi e gli interessi scaduti dopo il 31 dicembre 1973;
  2. alle altre imposte danesi sul reddito e sulla sostanza riscosse per il periodo successivo al 31 dicembre 1974;
  3. alle imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza riscosse per il periodo successivo al 31 dicembre 1974.

La omonima convenzione del 14 gennaio 1957 25 cessa di produrre effetto con l’entrata in vigore della presente convenzione. Le sue disposizioni non sono più applicabili alle imposte cui è applicabile la presente convenzione giusta il capoverso 1.

Art. 32 Disdetta

Fatto a Berna , il 23 novembre 1973 in due esemplari nelle lingue tedesca e danese, entrambi i testi facendo parimente fede.

La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può disdirla con un preavviso di almeno 6 mesi per la fine di qualsiasi anno civile. In tal caso la convenzione si applicherà per l’ultima volta:

  1. alle imposte riscosse per trattenuta alla fonte sui dividendi e gli interessi scaduti nell’anno civile per cui è stata notificata la disdetta;
  2. alle altre imposte danesi, sul reddito e sulla sostanza riscosse nell’anno civile per cui è stata notificata la disdetta;
  3. alle altre imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza riscosse nell’anno civile per cui è stata notificata la disdetta.

Per la
Confederazione Svizzera:

Graber

Per il
Regno di Danimarca:

Melchior

Protocolli dei negoziati

del 17 maggio 1973

Al fine di garantire l’applicazione e l’interpretazione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza le autorità competenti dichiarano di comune intesa all’atto della siglatura del testo della convenzione, quanto segue:

ad articolo 5 paragrafo 3

Resta inteso che un impianto stabile in seno al quale sono esercitate più d’una delle attività menzionate nel paragrafo 3 lettere da a) ad e) non costituisce una stabile organizzazione.

ad articolo 15 paragrafo 3

Resta inteso che le rimunerazioni riscosse da un residente di Danimarca per un impiego salariato esercitato a bordo di un aeromobile gestito in traffico internazionale dallo Scandinavian Airlines System (SAS) sono imponibili unicamente in detto Stato.

ad articolo 28 paragrafo 4

Resta inteso che l’articolo 28 paragrafo 4 è parimente applicabile ai cittadini svizzeri residenti in Danimarca la cui appartenenza a un fondo svizzero di previdenza per il personale è stata sospesa con l’entrata in vigore della legge danese n. 310 del 9 giugno 1971, ma che innanzi adempivano le condizioni di detta disposizione.

Il direttore dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni:

Locher

Per il Ministro delle finanze
del Regno di Danimarca:

Thielsen

Protocollo26

La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Danimarca,

all’atto della firma del Protocollo concluso tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 1973, modificata dal Protocollo firmato l’11 marzo 1997 a Copenhagen, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 10 par. 3 lett. b) ed art. 28 par. 3

Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Protocollo:

  1. in Danimarca, le istituzioni di previdenza secondo la parte I della legge sull’imposizione delle pensioni (Pensionsbeskatningsloven);
  2. in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo:(i)la legge federale del 20 dicembre 194627 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,(ii)la legge federale del 19 giugno 195928 su l’assicurazione per l’invalidità,(iii)la legge federale del 6 ottobre 200629 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,(iv)la legge federale del 25 giugno 198230 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previdenza non registrate che offrono piani di previdenza professionali,(v)le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata equiparate con la previdenza professionale secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Resta inoltre inteso che l’espressione «istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende i fondi di investimento e trust a condizione che tutte le parti di questi fondi e trust siano tenute da istituzioni di previdenza o da piani di previdenza.

2. Ad art. 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

3. Ad art. 27

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
  2. Resta inteso che l’assistenza amministrativa prevista all’articolo 27 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expedition»).
  3. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi
    dell’articolo 27 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto:(i)il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale);(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
  4. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 27 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  5. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Articolo XI del Protocollo aggiuntivo del 21 agosto 200931

Il Protocollo entra in vigore con lo scambio di note che attesta l’adempimento dei presupposti costituzionali necessari in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore del presente Protocollo. Le sue disposizioni si applicano:

  1. con riferimento all’articolo 10 e 23 della Convenzione, a dividendi esigibili il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
  2. con riferimento all’articolo 18 della Convenzione, alle pensioni esigibili il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data; fanno eccezione le pensioni già in corso al momento della firma del Protocollo e pagate ai beneficiari che hanno trasferito prima di questa data il loro domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente;
  3. 32 con riferimento al paragrafo 5 dell’articolo 25 della Convenzione, al momento della comunicazione della Danimarca riguardo all’entrata in vigore del principio e della procedura per l’attuazione di questa disposizione nel diritto interno oppure al momento dell’entrata in vigore di una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Danimarca e uno Stato terzo che contiene una disposizione simile concernente una procedura d’arbitrato, a seconda di quale evento si verifica per primo;
  4. con riferimento all’articolo 27 della Convenzione, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
  5. con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 28 della Convenzione, ai contributi pagati gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

Scambio di lettere del 14/21 giugno 201233
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Danimarca riguardo la Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia
imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza,
nel tenore dei Protocolli dell’11 marzo 1997 e del 21 agosto 2009
nonché dello scambio di lettere del 22 settembre 2009 concernente
l’estensione dei Protocolli alle Isole Feröe

Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 2011 34

Entrato in vigore tra la Svizzera e la Danimarca il 22 novembre 2010

Entrato in vigore tra la Svizzera e la Danimarca – Isole Färöer il 29 novembre 2010

Traduzione 35

Ministro delle contribuzioni

Copenhagen, 21 giugno 2012

Sua Eccellenza

signor Viktor Christen

ambasciatore svizzero nel

Regno di Danimarca

Kopenhagen

Eccellenza,

Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 14 giugno 2012 del seguente tenore:

«Ho l’onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 1973 36 , nel tenore dei Protocolli dell’11 marzo 1997 37 e del 21 agosto 2009 38 firmati a Copenhagen (di seguito ‹Convenzione› e ‹Protocolli›) nonché dello scambio di lettere del 22 settembre 2009 39 concernente l’estensione dei Protocolli alle Isole Feröe (di seguito ‹Scambio di lettere›), di sottoporle a nome del Consiglio federale svizzero le seguenti proposte per accordo:

1. La seguente disposizione è applicabile a domande di scambio di informazioni secondo l’articolo 27 (Scambio d’informazioni) della Convenzione (di seguito ‹regola d’interpretazione›): il riferimento alle informazioni verosimilmente rilevanti ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (‹fishing expedition›) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la ‹fishing expedition›, esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

2. In conformità con la regola d’interpretazione è possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, se lo Stato richiedente:

  1. identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
  2. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste;

a condizione che non si tratti di una ‹fishing expedition›.

Nel caso in cui il Governo del Regno di Danimarca accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate come un accordo tra i due Governi applicabile, tra la Svizzera e la Danimarca, dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato a Copenhagen il 21 agosto 2009 e, tra la Svizzera e le Isole Feröe, dal giorno dell’entrata in vigore dello scambio di lettere.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»

In nome del Governo del Regno di Danimarca, ho l’onore di confermare che la proposta contenuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo del Regno di Danimarca. La lettera di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Governi applicabile, tra la Svizzera e la Danimarca, dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione firmato a Copenhagen il 21 agosto 2009 e, tra la Svizzera e le Isole Feröe, dal giorno dell’entrata in vigore dello scambio di lettere.

Thor Möger Pedersen