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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni Conchiusa il 23 novembre 1973 Approvata dall’Assemblea federale il 16 settembre 1974 Entrata in vigore con scambio di note il 15 ottobre 1974

RU 1974 1739; FF 1974 I 624

Traduzione1

(Stato 15 ottobre 1974)

La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Danimarca,

desiderosi di concludere una convenzione intesi ad evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sulle successioni,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione s’applica alle successioni di persone che all’atto del decesso hanno domicilio in uno Stato contraente o in ciascuno dei due Stati contraenti.

La convenzione non si applica né ai patrimoni collocati in fedecommessi in danaro o in somme di riscatto di fedecommessi (compresi i fiefs e i majorats danesi) né ai rispettivi redditi. In casi speciali le autorità amministrative competenti di entrambi gli Stati s’intendono all’occorrenza per evitare la doppia imposizione.

Art. 2 Imposte

La presente convenzione s’applica alle imposte sulle successioni riscosse (anche sotto forma di centesimi addizionali) per il conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche e collettività locali, indipendentemente dal modo di riscossione.

Sono considerate imposte sulle successioni quelle riscosse, in seguito a decesso, sotto forma d’imposte sulla massa ereditaria, d’imposte sulle quote ereditarie, diritti di mutazione o imposte su donazioni per causa di decesso.

Le imposte attuali cui s’applica la convenzione sono segnatamente:

  1. per la Danimarca: l’imposta sulle quote ereditarie;
  2. per la Svizzera: le imposte riscosse da Cantoni, distretti, circoli e comuni sulla massa della successione e sulle quote ereditarie.

La convenzione s’applica parimente alle imposte sulle successioni che dopo la firma della presente convenzione s’aggiungono alle imposte attuali o le sostituiscono. Le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti si comunicano alla fine di ciascun anno le modificazioni recate alle rispettive legislazioni fiscali.

La presente convenzione non si applica all’imposizione di disposizioni fra viventi ovverossia alle donazioni o a altre liberalità fatte con scopo determinato e che non soggiacciono all’imposta sulle successioni.

Capitolo II Definizioni

Art. 3 Definizioni generali

Giusta la presente convenzione:

  1. l’espressione «Danimarca» designa il Regno di Danimarca compresi i territori in cui detto regno esercita, conformemente al proprio diritto e a quello delle genti, la propria sovranità per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento di risorse naturali dello zoccolo continentale; non sono comprese né le Isole Feroë né la Groenlandia;
  2. l’espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  3. le espressioni «Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto la Danimarca o la Svizzera;
  4. l’espressione «autorità competente» designa:(1)in Danimarca: il ministro delle finanze o il suo rappresentante;(2)in Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle finanze o il suo rappresentante.

Per quanto concerne l’applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il senso attribuito dalla legge dello Stato rispettivo.

Art. 4 Domicilio fiscale

Per l’applicazione della presente convenzione, il domicilio di una persona, all’atto del decesso, in uno Stato contraente è stabilito conformemente alla legislazione di detto Stato.

Se, giusta il disposto del paragrafo 1, una persona era domiciliata in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto secondo le norme seguenti:

  1. è considerato domicilio del defunto quello dello Stato contraente in cui egli disponeva di un’abitazione permanente. Se il defunto aveva un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerato domiciliato nello Stato contraente con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);
  2. se non può essere stabilito lo Stato contraente in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato contraente in cui il defunto soggiornava abitualmente;
  3. se il defunto soggiornava abitualmente in ciascuno degli Stati contraenti o se non soggiornava abitualmente in nessuno di essi, è considerato Stato di domicilio quello della cittadinanza del defunto;
  4. se il defunto aveva la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o se non era cittadino di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno il problema di comune intesa.

Capitolo III Norme d’imposizione

Art. 5 Beni immobili

I beni immobiliari sono imponibili nello Stato contraente in cui si trovano.

L’espressione «beni immobiliari» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui detti beni si trovano. In ogni caso l’espressione ingloba gli accessori, l’inventario morto o vivo delle aziende agricole e forestali, i diritti cui s’applicano le disposizioni del diritto privato concernente la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobiliari e i diritti a proventi variabili o fissi per l’esercizio, la concessione dell’esercizio, i giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobiliari.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 s’applicano parimenti ai beni immobiliari d’un’impresa come anche ai beni immobiliari che servono all’esercizio di una professione liberale o di qualsiasi altra attività indipendente di carattere analogo.

Art. 6 Beni non menzionati

I beni diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui il defunto aveva domicilio al momento del decesso.

Art. 7 Debiti deducibili

I debiti della successione sono dedotti secondo il rapporto esistente tra le parti degli elementi lordi dell’attivo della successione sottoposta a imposizione in ciascun Stato contraente e il totale del patrimonio lordo lasciato dal defunto.

Capitolo IV Disposizioni per eliminare la doppia imposizione

Art. 8

Lo Statocontraente in cui il defunto aveva il domicilio all’atto del decesso esenta dall’imposta i beni che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione sono imponibili nell’altro Stato contraente; nondimeno, per il calcolo della somma d’imposta sui beni riservati alla propria imposizione può applicare il tasso che sarebbe applicabile qualora detti beni non fossero stati esentati.

Capitolo V Disposizioni speciali

Art. 9 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

Il termine «cittadini» designa:

  1. tutte le persone fisiche cittadini di uno Stato contraente;
  2. tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione vigente nello Stato contraente.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d’imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dall’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 10 Procedura amichevole

Chiunque ritenga che i provvedimenti presi da uno Stato contraente o da ciascuno dei due Stati contraenti comportano o comporteranno per l’interessato un’imposizione non conforme alla presente convenzione, può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale dei due Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati.

Tale autorità competente cercherà, qualora il reclamo appaia fondato ed essa non sia in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, di risolvere la questione mediante accordo pacifico con l’autorità competente dell’altro Stato contraente al fine di evitare un’imposizione non conforme alla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti cercheranno, mediante accordo pacifico, di risolvere le difficoltà o di eliminare i dubbi che potessero sorgere riguardo all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione. Esse possono parimente consultarsi per evitare la doppia imposizione nei casi previsti dalla convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro per giungere a un accordo com’è indicato nei paragrafi precedenti. Ove lo scambio di pareri orali dovesse agevolare tale accordo, può avvenire in seno a una commissione composta dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 11 Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di una missione diplomatica o consolare in virtù di norme generali del diritto delle genti o di disposizioni d’accordi speciali.

Nella misura in cui, in virtù di privilegi diplomatici o consolari di cui la persona beneficia, giusta le norme generali del diritto delle genti o delle disposizioni d’accordi internazionali speciali, la sostanza non è imponibile nello Stato accreditario e il diritto d’imposizione rimane riservato allo Stato accreditante.

Art. 12 Estensione territoriale

La presente convenzione può essere estesa, integralmente o con le debite modificazioni, a qualsiasi parte del territorio danese che giusta il paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 3 è specificatamente escluso dal campo di applicazione della presente convenzione pur riscuotendo imposte identiche o di carattere analogo a quelle cui si applica la convenzione. Siffatta estensione prende effetto, con le modificazioni e nelle condizioni stabilite di comune intesa con gli Stati contraenti mediante scambio di note, alla data di detto scambio.

Se gli Stati contraenti non convengono altrimenti, in caso di disdetta giusta l’articolo 14, la Convenzione cessa di essere applicata anche nei territori cui è stata estesa giusta il presente articolo.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore

La convenzione entra in vigore con lo scambio di note confermanti l’adempimento da parte di ciascuno Stato contraente della procedura costituzionale necessaria per conferire forza esecutiva e si applica alle successioni di persone decedute in tale data o successivamente.

La omonima convenzione del 14 gennaio 1957 2 cessa di produrre effetto con l’entrata in vigore della presente convenzione. Le sue disposizioni non sono più applicabili alle imposte cui è applicabile la presente convenzione giusta il paragrafo 1.

Art. 14 Disdetta

La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può disdirla per via diplomatica per la fine di qualsiasi anno civile, con un preavviso di 6 mesi. In tal caso la convenzione non si applica alle successioni delle persone decesse dopo la fine dell’anno civile in cui la convenzione è stata disdetta. Fatto a Berna, il 23 novembre 1973 in doppio esemplare nelle lingue tedesca e danese, i due testi facendo parimente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per il
Regno di Danimarca:

Graber

Melchior