1. 6 La Confederazione Svizzera tratta la domanda di assistenza amministrativa concernente clienti statunitensi di UBS SA presentata dagli Stati Uniti («Domanda di assistenza amministrativa») in base ai criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo. Sulla base di tali criteri, le Parti contraenti stimano e prevedono che la Domanda di assistenza amministrativa riguardi approssimativamente 4450 conti aperti o chiusi 7 .
La Confederazione Svizzera istituisce un’unità operativa speciale che permetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») di emanare in modo rapido le decisioni finali (come descritto nel capo 4a, art. 20j dell’O del 15 giu. 19988 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione) relative alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini:
- le prime 500 decisioni, entro 90 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa; e
- le decisioni rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa.
L’AFC notifica immediatamente la ricezione della Domanda di assistenza amministrativa a UBS SA e fornisce con la massima priorità il proprio supporto nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa prevista dal presente articolo, basandosi sui criteri stabiliti nell’Allegato. Si impegna inoltre ad affrontare ogni questione che dovesse insorgere in tale contesto, ricorrendo al meccanismo stabilito nell’articolo 5 del presente Accordo.
Al fine di accelerare l’elaborazione della Domanda di assistenza amministrativa da parte dell’AFC, l’IRS chiede tempestivamente a tutti i clienti UBS aderenti al programma di dichiarazione volontaria a partire dalla data della firma del presente Accordo di fornire a UBS SA una dichiarazione di consenso a trasmettere all’IRS le informazioni relative ai loro conti.
Se una decisione futura del Tribunale amministrativo federale svizzero dovesse ampliare i criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo, la Confederazione Svizzera è disposta a trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presentate dall’IRS in relazione al caso UBS SA ai sensi dell’articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni.