Lexipedia

0.672.933.612

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA,
una società di diritto svizzero, presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America

RU 2009 5669; FF 2010 2589

Traduzione1

Concluso il 19 agosto 2009

Approvato dall'Assembela federale il 17 giugno 20102

Entrato in vigore il 19 agosto 2009

(Stato 17 giugno 2010)

La Confederazione Svizzera
e
gli Stati Uniti d’America,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

premesso che

le Parti contraenti desiderano riaffermare e rafforzare lo stretto legame di amicizia che unisce i loro popoli da lunga data e proseguire e arricchire il rapporto di cooperazione che esiste tra i due Paesi;

ciascuna Parte contraente nutre rispetto per la sovranità e le tradizioni democratiche dell’altra Parte e per lo Stato di diritto;

le Parti contraenti condividono in egual misura il desiderio di risolvere amichevolmente le vertenze nel rispetto della legislazione di entrambe le Nazioni;

l’articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 1996 3 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito («Convenzione per evitare le doppie imposizioni»), il Protocollo che costituisce parte integrante di tale Convenzione («Protocollo») e il Mutuo accordo del 23 gennaio 2003 concernente l’interpretazione dell’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni («Mutuo accordo») stabiliscono un meccanismo concordato tra le Parti, in base al quale le autorità competenti delle Parti contraenti possono scambiarsi informazioni necessarie a prevenire «truffe e reati analoghi»;

il 21 luglio 2008 l’Internal Revenue Service («IRS»), in base alle facoltà conferitegli dalla disposizione 26 U.S.C. § 7602(a), ha emesso un provvedimento «John Doe Summons» («JDS») a carico di UBS SA per ottenere informazioni concernenti i conti di alcuni clienti;

il giorno della firma del presente Accordo o all’incirca in tale data, l’IRS e UBS SA hanno concluso un accordo distinto; e

le Parti contraenti desiderano evitare future vertenze riguardanti domande di assistenza amministrativa; 4

convengono quanto segue facendo riferimento all’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni: 5

Art. 1 Domanda di assistenza amministrativa

1. 6 La Confederazione Svizzera tratta la domanda di assistenza amministrativa concernente clienti statunitensi di UBS SA presentata dagli Stati Uniti («Domanda di assistenza amministrativa») in base ai criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo. Sulla base di tali criteri, le Parti contraenti stimano e prevedono che la Domanda di assistenza amministrativa riguardi approssimativamente 4450 conti aperti o chiusi 7 .

La Confederazione Svizzera istituisce un’unità operativa speciale che permetta all’Amministrazione federale delle contribuzioni («AFC») di emanare in modo rapido le decisioni finali (come descritto nel capo 4a, art. 20j dell’O del 15 giu. 19988 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione) relative alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini:

  1. le prime 500 decisioni, entro 90 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa; e
  2. le decisioni rimanenti, progressivamente entro 360 giorni dalla ricezione della Domanda di assistenza amministrativa.

L’AFC notifica immediatamente la ricezione della Domanda di assistenza amministrativa a UBS SA e fornisce con la massima priorità il proprio supporto nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa prevista dal presente articolo, basandosi sui criteri stabiliti nell’Allegato. Si impegna inoltre ad affrontare ogni questione che dovesse insorgere in tale contesto, ricorrendo al meccanismo stabilito nell’articolo 5 del presente Accordo.

Al fine di accelerare l’elaborazione della Domanda di assistenza amministrativa da parte dell’AFC, l’IRS chiede tempestivamente a tutti i clienti UBS aderenti al programma di dichiarazione volontaria a partire dalla data della firma del presente Accordo di fornire a UBS SA una dichiarazione di consenso a trasmettere all’IRS le informazioni relative ai loro conti.

Se una decisione futura del Tribunale amministrativo federale svizzero dovesse ampliare i criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo, la Confederazione Svizzera è disposta a trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presentate dall’IRS in relazione al caso UBS SA ai sensi dell’articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Art. 2 Revisione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Le Parti contraenti si impegnano a firmare quanto prima, e in ogni caso entro il 30 settembre 2009, il nuovo protocollo, parafato il 18 giugno 2009, che modifica l’articolo 26 (e alcune altre disposizioni) della Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Si impegnano inoltre a fare ogni sforzo, nel rispetto delle rispettive procedure costituzionali, per ratificare il nuovo protocollo senza indugio.

Art. 3 Ritiro del provvedimento John Doe Summons

Subito dopo la firma del presente Accordo, gli Stati Uniti e UBS SA presentano alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida una richiesta congiunta per l’annullamento dell’istanza di esecuzione relativa al JDS.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo, gli Stati Uniti si astengono dal chiedere l’ulteriore esecuzione del JDS finché rimane in vigore il presente Accordo.

Fatto salvo l’adempimento da parte di UBS SA dell’articolo 4 del presente Accordo, entro il 31 dicembre 2009 gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti non interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa.

Il 1° gennaio 2010 o in una data successiva, gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti indicati nella Domanda di assistenza amministrativa una volta ricevute tutte le informazioni rilevanti provenienti da qualsiasi fonte 9 a partire dal 18 febbraio 2009 concernenti 10 000 conti aperti o chiusi e non dichiarati di UBS SA. Gli Stati Uniti aggiornano l’AFC periodicamente sul numero di casi per i quali sono state fornite informazioni.

Fatto salvo l’adempimento da parte di UBS SA dell’articolo 4 del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell’articolo 5 del presente Accordo, entro 370 giorni dalla firma del presente Accordo gli Stati Uniti ritirano irrevocabilmente il JDS per quanto riguarda i conti interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa.

Art. 4 Obblighi di UBS

Nell’accordo distinto stipulato con l’IRS, UBS SA si impegna ad adempiere alla decisione emanata dall’AFC concernente la trasmissione delle informazioni di cui alla Domanda di assistenza amministrativa nel rispetto dei seguenti termini:

  1. UBS SA fornisce all’AFC i dati relativi ai primi 500 casi entro 60 giorni da quando riceve dall’AFC la notifica della ricezione della Domanda di assistenza amministrativa;
  2. UBS SA fornisce all’AFC i dati relativi ai casi rimanenti di cui ai capoversi 2.A.b. e 2.B.b. dell’Allegato entro 180 giorni da quando riceve dall’AFC la notifica della ricezione della Domanda di assistenza amministrativa; e
  3. UBS SA fornisce all’AFC i dati relativi a tutti i casi rimanenti entro 270 giorni da quando riceve dall’AFC la notifica della ricezione della Domanda di assistenza amministrativa.

Nell’accordo distinto stipulato con l’IRS, UBS SA si impegna a continuare a fornire il proprio supporto nell’ambito del programma di dichiarazione volontaria dell’IRS.

L’Ufficio federale di giustizia (UFG), assistito dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), vigila sul rigoroso adempimento da parte di UBS SA degli impegni assunti.

Art. 5 Verifica dell’avanzamento della procedura, consultazioni e altre misure

Ogni tre mesi l’AFC, l’UFG, l’IRS e UBS si incontrano per verificare l’avanzamento della procedura stabilita nel presente Accordo e valutare l’efficacia del programma di dichiarazione volontaria a cui aderiscono i clienti statunitensi di UBS ed eventuali misure supplementari che le Parti contraenti possono ragionevolmente adottare per sostenere gli interessi legittimi dell’IRS nell’ambito dell’applicazione del diritto fiscale statunitense.

Entrambe le Parti contraenti possono richiedere in qualsiasi momento ulteriori consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Tali consultazioni (a voce o per corrispondenza) hanno luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione della corrispondente domanda, sempre che le Parti contraenti non convengano diversamente.

Se una Parte contraente non adempie agli obblighi assunti con il presente Accordo, l’altra Parte può richiedere una consultazione immediata al fine di adottare misure idonee a garantire l’adempimento dell’Accordo.

Se, decorsi 370 giorni dalla firma del presente Accordo, i risultati conseguiti e quelli previsti differiscono significativamente da ciò che ci si può ragionevolmente attendere in quel momento in base allo scopo del presente Accordo e se la questione non può essere risolta di comune accordo né (1) tramite le misure di consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, né (2) tramite una modifica ai sensi dell’articolo 9, ciascuna Parte contraente può adottare misure di compensazione adeguate per rimediare allo squilibrio creatosi tra i diritti e i doveri stabiliti dal presente Accordo. Tuttavia, tali misure non possono andare oltre quanto necessario per salvaguardare la situazione giuridica delle Parti contraenti esistente immediatamente prima della loro adozione.

Eventuali misure adottate in base al presente articolo non devono imporre a UBS SA alcun obbligo finanziario o di altro tipo.

Art. 6 Segretezza

Le prime dichiarazioni pubbliche saranno fatte simultaneamente in data 19 agosto 2009 alle ore 15.30. Per non pregiudicare gli interessi delle autorità fiscali negli Stati Uniti e in Svizzera, le Parti contraenti concordano di non discutere pubblicamente o pubblicare l’Allegato del presente Accordo prima che siano decorsi 90 giorni dalla data della firma del presente Accordo 10 . Tuttavia, nessuna disposizione del presente Accordo impedisce all’AFC di spiegare al singolo titolare di un conto i criteri specifici su cui si basano le sue decisioni finali. Tali soggetti saranno vincolati dall’obbligo, la cui violazione è penalmente perseguibile secondo il diritto svizzero, di non rivelare tali informazioni a terzi prima della data di pubblicazione dell’Allegato.

Art. 7 Diritti di terzi

Il presente Accordo non conferisce diritti o benefici a terzi, fatto salvo quanto convenuto per UBS SA.

Art. 7a11 Disposizioni discordanti

Ai fini dell’esecuzione della Domanda di assistenza amministrativa, in caso di disposizioni discordanti, l’Accordo e il relativo Allegato prevalgono sull’esistente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, sul relativo Protocollo e sul Mutuo accordo del 23 gennaio 2003.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.

Art. 912 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato per accordo scritto tra le Parti contraenti. Nella misura in cui le modifiche richiedano una successiva approvazione secondo il diritto svizzero, le Parti contraenti possono deciderne l’applicazione provvisoria fino alla loro approvazione.

Art. 10 Durata e denuncia

Il presente Accordo rimane in vigore fino a quando entrambe le Parti contraenti avranno confermato per scritto l’adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per gli
Stati Uniti d’America:

Guillaume Scheurer
Incaricato d’Affari a.i. per la Svizzera

Barry B. Shott
United States Competent Authority
Deputy Commissioner (International)
Internal Revenue Service
Large & Mid-Size Business

Allegato13

Criteri per la concessione dell’assistenza amministrativa in base alla Domanda di assistenza amministrativa presentata dall’IRS

  1. Di norma una domanda di assistenza amministrativa presuppone la chiara identificazione del/i soggetto/i interessato/i. Tuttavia, considerando (i) la specifica condotta illecita riscontrata a carico di alcuni contribuenti statunitensi titolari di conti non dichiarati per mezzo del modulo W-9 (conti non W-9) presso UBS SA Svizzera (UBS) intestati a loro nome oppure a nome di una società offshore non operativa di cui erano gli aventi diritto economico; e (ii) la specificità delle persone fisiche coinvolte, descritte nel paragrafo 4 dell’esposizione dei fatti del Deferred Prosecution Agreement («DPA») stipulato tra gli Stati Uniti d’America e UBS il 18 febbraio 2009, nella presente Domanda di assistenza amministrativa non è necessario indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS.
  2. Pertanto, in conformità con il paragrafo 4 dell’esposizione dei fatti del DPA, il requisito generale di identificazione dei soggetti interessati da una domanda di assistenza amministrativa si considera soddisfatto per le seguenti persone fisiche:A.clienti di UBS domiciliati negli Stati Uniti che, in un momento qualsiasi del periodo 2001–2008, erano i titolari diretti e gli aventi diritto economico di conti di deposito titoli non dichiarati (non W-9) e di conti di deposito di importo superiore a 1 milione di franchi presso UBS per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di «truffe e reati analoghi»; oppureB.cittadini statunitensi (indipendentemente dal loro domicilio) che erano gli aventi diritto economico di conti di società offshore aperti o in essere nel periodo 2001–2008 per i quali è possibile dimostrare un fondato sospetto di «truffe e reati analoghi».
  3. I criteri concordati per determinare l’esistenza di «truffe e reati analoghi» ai fini dell’attuale Domanda di assistenza amministrativa in relazione alla vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, sono soddisfatti nei seguenti casi:A.per i conti di deposito titoli non dichiarati (non W-9) e per i conti di de-posito (come descritti nel paragrafo 1.A. del presente Allegato), laddove vi sia un fondato sospetto che i contribuenti domiciliati negli Stati Uniti abbiano svolto le seguenti attività:a.attività che si suppone costituiscano un comportamento fraudo-lento, incluse attività che hanno portato all’occultamento di valori patrimoniali e alla dichiarazione di un reddito inferiore al dovuto, facendo ricorso a «un castello di menzogne»14 o alla presentazione di documenti inesatti e falsi. Laddove tale comportamento risulti accertato, anche i soggetti con conti di importo inferiore a 1 milione di franchi (fatta eccezione per titolari di patrimoni inferiori a 250 000 franchi) durante il periodo indicato rientrano nel gruppo di cittadini statunitensi interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa; oppureb.attività che costituiscono illeciti fiscali continuati e gravi per i quali la Confederazione Svizzera può ottenere informazioni conformemente al suo diritto e alla sua prassi amministrativa, il che, secondo l’interpretazione giuridica delle Parti contraenti, include i casi in cui (i) il contribuente domiciliato negli Stati Uniti non ha presentato il modulo W-915 per un periodo di almeno tre anni (di cui almeno uno coperto dalla Domanda di assistenza amministrativa) e (ii) il conto in essere presso UBS ha generato in media profitti per oltre 100 000 franchi l’anno per un qualsiasi periodo di tre anni, di cui almeno uno coperto dalla Domanda di assistenza amministrativa. Ai fini di tale analisi, i profitti sono definiti come reddito lordo (interessi e dividendi) e utili di capitale (equivalenti, ai fini della Domanda di assistenza amministrativa, al 50 % dei ricavi lordi delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo in questione);B.per i conti di società offshore (come descritti nel paragrafo 1.B. del pre-sente Allegato), laddove vi sia un fondato sospetto che gli aventi diritto economico statunitensi abbiano svolto le seguenti attività:a.attività che si suppone costituiscano un comportamento fraudo-lento, incluse attività che hanno portato all’occultamento di valori patrimoniali e alla dichiarazione di un reddito inferiore al dovuto, facendo ricorso a «un castello di menzogne»16 o alla presentazione di documenti inesatti e falsi, fatta eccezione per gli aventi diritto economico statunitensi di conti di società offshore di importo inferiore a 250 000 franchi durante il periodo in questione; oppureb.attività che costituiscono illeciti fiscali continuati e gravi per i quali la Confederazione Svizzera può ottenere informazioni conformemente al suo diritto e alla sua prassi amministrativa, il che, secondo l’interpretazione giuridica delle Parti contraenti, include i casi in cui, nonostante la notifica da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, il cittadino statunitense non ha dimostrato di aver adempiuto ai suoi obblighi legali in materia di
    dichiarazioni fiscali in relazione ai suoi interessi in tali conti di società offshore (vale a dire autorizzando l’AFC a richiedere all’IRS copie delle dichiarazioni FBAR del contribuente per gli anni in questione). In mancanza di tale prova, l’Amministrazione federale delle contribuzioni fornisce informazioni nella misura in cui il conto della società offshore (i) sia stato in essere per un periodo di tempo prolungato (ossia almeno tre anni, di cui un anno coperto dalla Domanda di assistenza amministrativa) e (ii) abbia generato in media profitti per oltre 100 000 franchi l’anno per un qualsiasi periodo di tre anni, di cui almeno uno coperto dalla Domanda di assistenza amministrativa. Ai fini di tale analisi, i profitti sono definiti come reddito lordo (interessi e dividendi) e utili di capitale (equivalenti, ai fini della Domanda di assistenza amministrativa, al 50 % dei ricavi lordi delle vendite conseguiti sui conti durante il periodo in questione).

Dichiarazioni

La Confederazione Svizzera
e
gli Stati Uniti d’America

in occasione della firma dell’Accordo concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America il 19 agosto 2009 a Washington D.C., hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni, che costituiscono parte integrante dell’Accordo:

Dichiarazione della Confederazione Svizzera

La Confederazione Svizzera dichiara di essere disposta a esaminare e trattare ulteriori domande di assistenza amministrativa presentate dall’IRS ai sensi dell’articolo 26 della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, se sono basate su fatti e circostanze analoghi a quelli del caso UBS SA.

Dichiarazione degli Stati Uniti d’America

Gli Stati Uniti d’America dichiarano che nel determinare l’adeguatezza delle misure di compensazione di cui all’articolo 5 capoverso 4 considereranno l’insieme delle circostanze e riconosceranno pienamente l’adempimento delle condizioni del presente Accordo da parte di UBS SA e la sua disponibilità a cooperare.

Fatto a Washington D.C. il 19 agosto 2009 in duplice copia in lingua inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per gli
Stati Uniti d’America:

Guillaume Scheurer
Incaricato d’Affari a.i. per la Svizzera

Barry B. Shott
United States Competent Authority
Deputy Commissioner (International)
Internal Revenue Service
Large & Mid-Size Business

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America | Lexipedia | Lexipedia