Se l’autorità fiscale negli Stati Uniti decide che l’ereditando era cittadino degli Stati Uniti o vi aveva il suo domicilio al momento della sua morte, e se l’autorità fiscale nella Svizzera decide che l’ereditando era cittadino svizzero o aveva il suo domicilio nella Svizzera al momento della sua morte, l’autorità fiscale di ciascuno degli Stati contraenti deve computare nella sua propria imposta (calcolata senza applicare i I presente articolo) l’imposta richiesta nell’altro Stato contraente, nella misura in cui colpisce i seguenti elementi della successione soggetta all’imposizione fiscale nei due Stati (l’importo da computare non deve tuttavia superare la quota dell’imposta che colpisce gli elementi della successione di cui si tratta nello Stato tenuto ad accordare il computo):
- le partecipazioni, in forma di azioni o dì quote di capitale, a società costituite o organizzate secondo il diritto dell’altro Stato contraente o di una delle sue suddivisioni politiche, comprese le azioni o quote di capitale detenute da fiduciari («nominees»), sempreché il diritto di godimento («beneficial ownership») sia comprovato da documenti («scrip certificates») o in altro modo;
- gli averi (compresi quelli derivanti da obbligazioni, da titoli di credito, cambiali e assicurazioni), sempreché il debitore sia domiciliato nell’altro Stato o sia una società costituita od organizzata secondo il diritto di quest’altro Stato o di una delle sue suddivisioni politiche;
- i beni mobili in natura (compresi i biglietti di banca o la carta moneta e altre specie di moneta considerate come mezzi legati di pagamento nel luogo nella loro emissione) che si trovano effettivamente nell’altro Stato al momento della morte del defunto, e
- gli altri elementi della sostanza che le autorità competenti dei due Stati contraenti considerano di comune accordo come situati in quest’altro Stato.
Agli effetti del presente articolo, l’importo dell’imposta di ciascuno degli Stati contraenti che concerne un elemento particolare, della sostanza dovrà essere fissato soltanto dopo che siano stati eseguiti tutti i computi o riduzioni d’imposta, eccettuato il computo precisato nel presente articolo, ammissibili secondo il diritto dello Stato di cui si tratta.
Il computo d’imposta previsto nel presente articolo è accordato soltanto alla condizione che l’imposta, di cui deve essere concesso il computo, sia stata intieramente pagata; l’autorità competente dello Stato contraente, nel quale è riscossa tale imposta, certificherà all’autorità competente dello Stato contraente, nel quale il computo dev’essere concesso, tutte le indicazioni necessarie per l’esecuzione del presente articolo.