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Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio

RU 1994 234; FF 1992 II 1272

Traduzione1

Conclusa il 16 dicembre 1991
Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19922
Entrata in vigore con scambio di note il 26 dicembre 1993

(Stato 3 febbraio 2013)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Finlandia

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti. dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

  1. 3 per quanto concerne la Finlandia:(i)l’imposta nazionale sul reddito,(ii)l’imposta sulle società,(iii)l’imposta comunale,(iv)l’imposta di culto,(v)l’imposta prelevata alla fonte mediante deduzioni sugli interessi,(vi)l’imposta prelevata alla fonte mediante deduzioni sui redditi di non residenti,
  2. (qui di seguito indicate quali «imposta finlandese»);
  3. per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e, comunali (i)sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi), e(ii)sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio),[tab](qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

La Convenzione non si applica all’imposta preventiva svizzera prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. il termine «Finlandia» designa la Repubblica di Finlandia e, in senso geografico, comprende il territorio nazionale della Repubblica di Finlandia nonché la zona adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Finlandia sulla quale la Finlandia, in virtù delle sue leggi e in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti riguardo all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovrastanti;
  2. il termine «Svizzera» designa la Confederazione svizzera;
  3. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
  4. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
  5. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  6. il termine «nazionale» designa:(i)ogni persona fisica che hai la nazionalità di uno Stato contraente, e(ii)ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  7. per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave odi un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  8. l’espressione «autorità competente» designa:(i)per quanto concerne la Finlandia: il ministero delle finanze o un suo rappresentante autorizzato,(ii)per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residenza

Ai fini della presente Convenzione l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata all’imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. L’espressione comprende parimenti una società di persone costituita secondo il diritto di uno Stato contraente, che non è ivi considerata come persona giuridica ai fini dell’imposizione. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per il patrimonio ivi situato.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è, considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha, la nazionalità;
  4. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un’officina;
  5. un laboratorio; e
  6. una miniera, una cava, o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare altre attività di carattere preparatorio o ausiliario;
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a‑e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società, residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

  1. a) Fatte salve le lettere b e e, l’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
  2. L’espressione «beni immobili» comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.
  3. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Se la proprietà di azioni o di altre quote sociali conferisce ai proprietari di queste azioni o quote sociali un diritto di usufrutto indisturbato e permanente di beni immobili appartenenti alla società, i redditi derivanti dall’esercizio diretto, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di esercizio di questo diritto di usufrutto sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati detti beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili. che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Allorché e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo lo spirare di sei anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Art. 104 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. 5 Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esenti da imposta nel primo Stato contraente se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone), che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni. Il presente paragrafo non concerne l’imposizione della società per gli utili destinati al pagamento dei dividendi.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente, pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili solo in questo altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo.

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca ovvero portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Se, in conseguenza dì particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se il residente ne è il beneficiario effettivo.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e i film o registrazioni su nastri destinati alla televisione o alla radio, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Le disposizioni del. paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 paragrafo 2, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

Gli utili che un residente della Finlandia ritrae dall’alienazione di azioni d’una società che è residente della Svizzera e i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati nella Svizzera, sono imponibili in Svizzera.

Gli utili che un residente della Svizzera ritrae dall’alienazione di azioni o di altre quote sociali di una società residente della Finlandia, sono imponibili in Finlandia a condizione che la proprietà di queste azioni o altre quote sociali conferisca al proprietario il diritto di usufrutto indisturbato e permanente dei beni immobili (situati in Finlandia) che appartengono alla società.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa,, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, e di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti

1 redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato

Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili se non è provato che le remunerazioni sono state effettivamente imposte nello Stato di cui l’impiegato è residente.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato; e
  2. le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
  3. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili esercitati in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o di un altro organo simile di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né l’artista dello spettacolo, né lo sportivo, né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili della persona di cui al paragrafo 2.

Art. 18 Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Nonostante il paragrafo 1 e salvo le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e gli altri versamenti prestati in virtù della legislazione finlandese concernente l’assicurazione sociale, sono imponibili in Finlandia.

Art. 19 Funzioni pubbliche

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o persona giuridica di diritto pubblico a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione, ente locale o persona giuridica, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  2. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente, di cui la persona fisica è residente, qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica (i)abbia la nazionalità di detto Stato; o(ii)non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o da una sua persona giuridica di diritto pubblico, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione, ente locale o persona giuridica, sono imponibili soltanto in questo Stato.
  4. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente di cui la persona fisica è residente qualora essa possieda la nazionalità di questo Stato.

Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale o persona giuridica di diritto pubblico.

Art. 20 Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista (compreso un praticante) tecnico, agricolo o forestale, il quale è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all’articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Art. 22 Patrimonio

Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell’articolo 6, posseduto dai un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da azioni o da altre quote sociali ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente è imponibile nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili che appartengono alla società.

Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale da un residente di uno Stato contraente, nonché da beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato contraente.

Il patrimonio costituito da beni mobili soggetti ad un diritto d’usufrutto è imponibile soltanto nello Stato contraente di cui l’usufruente è residente.

Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

In ambedue i casi l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibili in Svizzera. In ambedue i casi l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito o al patrimonio imponibili in Svizzera.

Per quanto concerne la Finlandia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. Se un residente di Finlandia ritrae redditi o possiede un patrimonio che giusta la presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, la Finlandia concede, salve le disposizioni della lettera b:(i)il computo pari all’imposta pagata sul reddito in Svizzera nell’imposta dovuta sul reddito di tale residente;(ii)il computo pari all’imposta pagata sul patrimonio in Svizzera nell’imposta dovuta sul patrimonio di tale residente.
  1. I dividendi pagati da una società residente di Svizzera a una società residente di Finlandia sono esentati dall’imposta finlandese se detta società controlla direttamente almeno il 10 per cento dei voti della società che paga i dividendi.
  2. ...6
  3. 7 Quando un residente di Svizzera ritrae redditi o possiede un patrimonio che giusta le disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 4, dell’articolo 18 paragrafo 2 o dell’articolo 22 paragrafo 2 sono imponibili in Finlandia, la Finlandia concede (i)il computo dell’imposta pagata sul reddito in Svizzera nell’imposta dovuta sul reddito di tale residente;(ii)il computo dell’imposta pagata sul patrimonio in Svizzera nell’imposta dovuta sul patrimonio di tale residente.

Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

  1. Qualora un residente di Svizzera percepisca redditi o possegga un patrimonio che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Finlandia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni delle lettere b) e c).
  2. Quando un residente di Svizzera riceve dividendi che giusta le disposizioni dell’articolo 10 sono imponibili in Finlandia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in Finlandia, giusta le disposizioni dell’articolo 10, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde a questi dividendi; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; oppure(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi di cui si tratta, di almeno l’imposta prelevata in Finlandia sull’ammontare lordo dei dividendi.
  3. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  4. Se un residente di Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 paragrafo 4, dell’articolo 18 paragrafo 2 o dell’articolo 22 paragrafo 2 sono imponibili in Finlandia, questi redditi o questo patrimonio non sono esentati dall’imposta svizzera.
  5. Se una società residente di Svizzera riceve dividendi da una società residente di Finlandia, essa fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

Se, conformemente a una disposizione della Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve o il patrimonio che possiede sono esenti da imposta in tale Stato, quest’ultimo può nondimeno prenderli in considerazione per il calcolo dell’imposta, sugli altri redditi o sull’altro patrimonio di tale residente.

Art. 24 Non discriminazione

I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

Fatta salva l’applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 4 dell’articolo 11 o del paragrafo 4 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, integralmente o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole

Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, ella può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Se le autorità competenti giungono ad un accordo, le imposte saranno riscosse, restituite o computate dagli Stati contraenti conformemente a detto accordo.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della. Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell’ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 268 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti in relazione alle imposte considerate nella Convenzione, per l’esecuzione della presente Convenzione o per l’applicazione della legislazione interna, nella misura in cui l’imposizione relativa a questa legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi scopi. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato che ha fornito le informazioni ne hanno approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente:

  1. di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente;
  2. di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede;
  3. di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate pertanto a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 27 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o dì rappresentanze consolari in virtù delle, regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 28 Entrata in vigore

I Governi degli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente l’adempimento dei presupposti costituzionali necessari per l’entrata in vigore della presente Convenzione.

La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello delle ultime notificazioni di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno nei due Stati:

  1. per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, i redditi percepiti il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della presente Convenzione;
  2. per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sul patrimonio, le imposte prelevate per l’anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, per quanto concerne l’imposta finlandese trattenuta alla fonte conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 10, la Convenzione si applicherà ai dividendi pagati per un esercizio della società che procede alla distribuzione, che termina il, o dopo il, 1° gennaio 1990.

La Convenzione firmata a Berna il 27 dicembre 1956 9 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia intesa ad evitare i casi dì doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (qui di seguito indicata quale «Convenzione del 1956») non è più applicabile alle imposte cui è applicabile la presente Convenzione giusta il paragrafo 2. La Convenzione del 1956 cessa di produrre effetto il giorno successivo a quello in cui essa è applicabile per l’ultima volta conformemente alle disposizioni precedenti dei presente paragrafo.

Art. 29 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso di almeno sei mesi per la fine di qualsiasi anno civile. In tal caso la Convenzione cesserà di essere applicabile in entrambi gli Stati:

  1. per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, i redditi percepiti il, o dopo il, V gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;
  2. per quanto concerne le altre imposte sul reddito e sul patrimonio, le imposte prelevate per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, V gennaio dell’anno civile successivo a quello della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Helsinki, il 16 dicembre 1991, nelle lingue tedesca, finlandese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, sarà determinante il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Finlandia:

Othmar Uhl

Iiro Viinanen

Protocollo10

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Finlandia,

All’atto della firma in data odierna della Convenzione conclusa tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (qui di seguito indicata quale «Convenzione»), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della medesima:

1. Ad articolo 4 paragrafo 3

Per determinare, nell’ambito della procedura amichevole, lo statuto di una persona diversa da una persona fisica che è residente di entrambi gli Stati contraenti si terrà conto, tra l’altro, della disposizione contenuta nel paragrafo 3 dell’articolo 4 del Modello di Convenzione di doppia imposizione dell’OCSE del 1977 in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

2. Agli articoli 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

3. Ad articolo 22

Se una persona fisica è residente di uno Stato contraente soltanto per una parte dell’anno, ed è residente dell’altro Stato contraente per il resto dell’anno, l’imposta sul patrimonio per questo anno può, conformemente alle disposizioni dell’articolo 22, essere prelevata da ciascuno Stato sulla base della residenza di detta persona fisica; tuttavia, l’imposta così prelevata in ciascuno Stato non può eccedere un ammontare pari alla frazione dell’imposta sul patrimonio per l’intero anno, equivalente al periodo (precisato in mesi civili interi) durante il quale la persona fisica era residente dello Stato che preleva l’imposta, in rapporto ad un periodo di 12 mesi.

4. Ad articolo 26

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
  2. Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
  3. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi
    dell’articolo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto:(i)identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo;(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
  4. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  5. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Helsinki, il 16 dicembre 1991, nelle lingue tedesca, finlandese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra i testi, sarà determinante il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica di Finlandia:

Othmar Uhl

Iiro Viinanen

Articolo 5 paragrafo 2 del Protocollo del 19 aprile 200611

2. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione e del Protocollo, entra in vigore trenta giorno dopo la data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili in entrambi gli Stati contraenti:

  1. fatta salva la lettera b, alle imposte trattenute alla fonte sui dividendi, che scadono il, o dopo il, primo giorno dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo;
  2. alle imposte sui dividendi trattenute alla fonte scaduti il, o dopo il, 1° gennaio 2006 realizzati da una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi, a condizione che il presente Protocollo entri in vigore nel 2006;
  3. con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l’articolo 26 paragrafo 1 lettera a, le informazioni sono scambiate il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo;
  4. con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l’articolo 26 paragrafo 1 lettera b, le informazioni sono scambiate per ogni anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo;
  5. con riferimento alle richieste di scambio di informazioni secondo l’articolo 26 paragrafo 1 lettera c, le informazioni sono scambiate per quanto concerne i delitti commessi il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Protocollo.

Articolo V paragrafo 2 del Protocollo del 22 settembre 200912

2. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione e del Protocollo, entra in vigore 30 giorni dopo la data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili in entrambi gli Stati contraenti:

  1. con riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione, a dividendi esigibili il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
  2. con riferimento all’articolo 26 della Convenzione, alle richieste di scambio di informazioni relative all’anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.