Ad eccezione dei beni di cui agli articoli 5 e 7 e al paragrafo 2 dell’articolo 8, i beni mobili di un’impresa che fanno parte della successione d’una persona domiciliata in uno Stato contraente e che rappresentano la proprietà aziendale di una stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa svolge in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
- una sede di direzione,
- una succursale,
- un ufficio,
- un’officina,
- un laboratorio e
- una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio sono considerati una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i dodici mesi.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
- si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; o
- una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a‑e del presente paragrafo, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.
Ad eccezione dei beni di cui agli articoli 5 e 7 e al paragrafo 2 dell’articolo 8, i beni mobili che fanno parte della successione d’una persona domiciliata in uno Stato contraente e che servono all’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo e che appartengono a una base fissa situata nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 6 del presente articolo sono applicabili anche a una partecipazione a una società di persone, se questa società di persone gestisce un’impresa o esercita una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo.