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Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sulle successioni

RU 1995 3152; FF 1994 II 428

Traduzione1

Conclusa il 17 dicembre 1993
Approvata dall’Assemblea federale il 21 settembre 19942
Ratificata con strumenti scambiati il 3 febbraio 1995
Entrata in vigore il 6 marzo 1995

(Stato 6 marzo 1995)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Successioni

La presente Convenzione si applica:

  1. alle successioni di persone che all’atto del loro decesso erano domiciliate in uno Stato contraente o in entrambi gli Stati contraenti; e
  2. ai beni compresi in un atto di disposizione («settlement») di una persona che al momento della costituzione di detto atto era domiciliata in uno Stato contraente o in entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono:

  1. nel Regno Unito, l’imposta sulle successioni («inheritance tax»), sempreché sia applicabile alla successione d’una persona deceduta (qui di seguito designata «imposta del Regno Unito»);
  2. in Svizzera, le imposte cantonali e comunali sulla massa ereditaria o sulle quote ereditarie (qui di seguito designata «imposta svizzera»).

La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente o dalle sue suddivisioni politiche o dai suoi enti locali dopo la firma della Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali in materia di imposte sulle successioni.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord;
  2. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  3. le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Regno Unito o la Svizzera;
  4. il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l’imposta del Regno Unito o l’imposta svizzera;
  5. il termine «impresa» designa un’impresa industriale o commerciale;
  6. l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
  7. il termine «nazionale» designa:(i)per quanto concerne il Regno Unito, tutti i cittadini britannici e tutti i soggetti britannici che non possiedono la cittadinanza di un altro Paese o territorio del Commonwealth, sempreché abbiano il diritto di soggiornare nel Regno Unito nonché le persone giuridiche, società di persone, associazioni o altri enti costituiti in conformità della legislazione in vigore nel Regno Unito;(ii)per quanto concerne la Svizzera, tutti i cittadini svizzeri nonché le persone giuridiche, società di persone, associazioni o altri enti costituiti in conformità della legislazione in vigore in Svizzera;
  8. l’espressione «autorità competente» designa: nel Regno Unito, i «Commissioners of Inland Revenue» o un loro rappresentante autorizzato e in Svizzera, il Direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Domicilio fiscale

Il domicilio del defunto non è tuttavia considerato quello di uno Stato se questo Stato assoggetta all’imposta soltanto i beni ivi situati.

Ai fini della presente Convenzione, il defunto aveva il suo domicilio:

  1. nel Regno Unito se, ai sensi della legislazione del Regno Unito, era ivi domiciliato o se ai fini d’un’imposta oggetto della Convenzione vi è considerato domiciliato;
  2. in Svizzera se, ai sensi della legislazione svizzera, era ivi domiciliato o vi soggiornava o se possedeva la nazionalità svizzera e se il diritto civile svizzero permette che la sua successione sia regolata in Svizzera.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona deceduta era domiciliata in entrambi gli Stati contraenti, il caso è risolto, riservate le disposizioni del Protocollo in appendice, secondo le norme seguenti:

  1. è considerato domicilio del defunto quello dello Stato contraente in cui egli disponeva di un’abitazione permanente. Se il defunto aveva un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerato domiciliato nello Stato con il quale i vincoli personali ed economici risultavano essere più stretti (centro degli interessi vitali);
  2. se non si può determinare lo Stato in cui il defunto aveva il centro dei propri interessi vitali o se il defunto non disponeva di abitazione permanente in alcuno degli Stati, il domicilio è considerato trovarsi nello Stato in cui il defunto soggiornava abitualmente;
  3. se il defunto soggiornava abitualmente in entrambi gli Stati o se non soggiornava abitualmente in alcuno di essi, è considerato Stato di domicilio quello della sua nazionalità;
  4. se il defunto aveva la nazionalità di entrambi gli Stati o se non era cittadino di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Art. 5 Beni immobili

I beni immobili che fanno parte della successione d’una persona domiciliata in uno Stato contraente e che sono situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

L’espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati; i crediti garantiti da ipoteche o in modo analogo non sono tuttavia considerati come beni immobili. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, un diritto sul ricavo della vendita di terreni amministrati fiduciariamente (in «trust») a scopo di vendita, l’usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili di un’impresa, nonché ai beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione o di qualsiasi altra attività indipendente.

Art. 6 Beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione
o a una sede fissa

Ad eccezione dei beni di cui agli articoli 5 e 7 e al paragrafo 2 dell’articolo 8, i beni mobili di un’impresa che fanno parte della successione d’una persona domiciliata in uno Stato contraente e che rappresentano la proprietà aziendale di una stabile organizzazione situata nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa svolge in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

  1. una sede di direzione,
  2. una succursale,
  3. un ufficio,
  4. un’officina,
  5. un laboratorio e
  6. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio sono considerati una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i dodici mesi.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
  2. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  3. le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; o
  6. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a‑e del presente paragrafo, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

Ad eccezione dei beni di cui agli articoli 5 e 7 e al paragrafo 2 dell’articolo 8, i beni mobili che fanno parte della successione d’una persona domiciliata in uno Stato contraente e che servono all’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo e che appartengono a una base fissa situata nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 6 del presente articolo sono applicabili anche a una partecipazione a una società di persone, se questa società di persone gestisce un’impresa o esercita una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo.

Art. 7 Navigazione marittima ed aerea

Le navi e gli aeromobili, esercitati in traffico internazionale, che appartengono a un’impresa che fa parte della successione d’una persona domiciliata in uno Stato contraente, nonché i beni mobili destinati all’esercizio di queste navi e aeromobili, sono imponibili nell’altro Stato contraente sempreché la sede della direzione effettiva dell’impresa sia situata in questo altro Stato.

Art. 8 Altri beni

Salve le seguenti disposizioni della presente Convenzione:

  1. i beni diversi da quelli di cui agli articoli 5, 6 e 7 che sono situati in uno degli Stati contraenti e che fanno parte della successione d’una persona (i)domiciliata, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4, esclusivamente in uno degli Stati contraenti, sono imponibili, riservato il paragrafo 2 del presente articolo, soltanto in quest’ultimo Stato contraente;(ii)domiciliata, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4, nei due Stati contraenti, sono imponibili, riservato il paragrafo 3 del presente articolo, soltanto nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati;
  2. i beni diversi da quelli di cui agli articoli 5, 6 e 7, che non sono situati in uno degli Stati contraenti e che fanno parte della successione d’una persona (i)domiciliata, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4, esclusivamente in uno degli Stati contraenti, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente;(ii)domiciliata, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4, nei due Stati contraenti, sono imponibili, riservato il paragrafo 4 del presente articolo, soltanto nello Stato contraente in cui, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4, il defunto era domiciliato all’atto del decesso.

Le azioni di una società costituita nel Regno Unito, che fanno parte della successione d’una persona domiciliata, all’atto del decesso, esclusivamente in Svizzera secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 4, sono imponibili anche nel Regno Unito.

I beni situati in Svizzera e che, secondo il paragrafo 1 a) (ii) del presente articolo, sarebbero imponibili soltanto in Svizzera, sono imponibili anche nel Regno Unito se il defunto era

  1. all’atto del decesso domiciliato nel Regno Unito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 4, o
  2. secondo queste disposizioni, domiciliato in Svizzera all’atto del decesso, ma (i)in un momento qualsiasi nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il suo decesso era domiciliato nel Regno Unito, e(ii)all’atto del decesso aveva la nazionalità del Regno Unito senza possedere quella svizzera.

I beni che non sono situati in uno degli Stati contraenti e che secondo il paragrafo 1 b) (ii) del presente articolo, sarebbero imponibili soltanto in Svizzera, sono pure imponibili nel Regno Unito se il defunto:

  1. in un momento qualsiasi nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il suo decesso era domiciliato nel Regno Unito e
  2. all’atto del decesso aveva la nazionalità del Regno Unito senza possedere quella svizzera.

Art. 9 Eliminazione della doppia imposizione

il Regno Unito accorda un computo sull’ammontare della sua imposta (calcolata senza tener conto della presente disposizione) attribuibile a questi beni (non eccedente l’ammontare dell’imposta che grava questi beni) corrispondente all’importo dell’imposta prelevata in Svizzera in conseguenza del medesimo evento e attribuibile a questi beni.

Se, conformemente alla presente Convenzione, il Regno Unito preleva in occasione di un evento un’imposta sui beni che:

  1. giusta gli articoli 5, 6 o 7 sono imponibili in Svizzera, oppure
  2. giusta i paragrafi 2, 3 o 4 dell’articolo 8 sono imponibili nel Regno Unito,

Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, se all’atto del decesso il defunto era domiciliato in Svizzera, la Svizzera esenta dall’imposta i beni che in conseguenza del medesimo evento e conformemente agli articoli 5, 6 o 7 sono imponibili nel Regno Unito.

Se giusta la presente convenzione un bene è esentato dall’imposta, esso può parimenti essere tenuto in conto per determinare l’ammontare dell’imposta applicabile ad altri beni o per determinare l’aliquota di questa imposta.

Ai fini del presente articolo, un’imposta è prelevata in uno Stato contraente se essa è dovuta secondo la legislazione di questo Stato e se è stata effettivamente pagata.

Art. 10 Diversi

Se all’atto del decesso il defunto era domiciliato in uno Stato contraente e la natura di questo diritto o interesse sarà determinata giusta la legislazione di detto altro Stato.

  1. secondo la legislazione di questo Stato, un diritto o un interesse è considerato come un bene non toccato dagli articoli 5, 6 o 7, ma
  2. secondo la legislazione dell’altro Stato contraente questo diritto o questo interesse è considerato come un bene toccato da questi articoli,

I beni trasferiti al coniuge di una persona deceduta che era domiciliata in Svizzera o che possedeva la nazionalità svizzera e che sono imponibili nel Regno Unito sono ivi esenti dall’imposta nella misura del 50 per cento del valore trasferito, calcolato come valore esente da imposta e dopo aver tenuto conto di tutte le quote esenti, ad eccezione di quelle relative ai trasferimenti di beni tra coniugi:

  1. se il coniuge non era domiciliato nel Regno Unito, ma il trasferimento sarebbe stato nella sua globalità esente da imposta se il coniuge vi fosse stato domiciliato, e
  2. un’esenzione più elevata per i trasferimenti tra coniugi non sarebbe stata accordata secondo la legislazione del Regno Unito all’infuori della presente Convenzione.

Art. 11 Parità di trattamento

I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone che non risiedono in questo Stato le deduzioni personali e gli abbattimenti che esso accorda alle persone che vi risiedono.

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato menzionato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato menzionato.

Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte toccate dalla presente Convenzione.

Art. 12 Procedura amichevole

Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, ella può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse possono altresì consultarsi per esaminare quali misure siano da prendere in considerazione al fine di evitare un uso improprio della Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 13 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (che le legislazioni fiscali degli Stati contraenti permettono d’ottenere nell’ambito della normale prassi amministrativa) necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e che concernono le imposte oggetto della Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto a persone che si occupano della tassazione, dell’accertamento o della riscossione delle imposte oggetto della presente Convenzione. Non possono essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, d’affari, bancari, industriali o professionali o processi commerciali.

Le disposizioni del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo di adottare delle misure amministrative in deroga alle proprie prescrizioni o alla propria prassi amministrativa, oppure contrarie alla propria sovranità, alla propria sicurezza o all’ordine pubblico, oppure di fornire indicazioni che non possono essere ottenute sulla base della propria legislazione e di quella dello Stato che le domanda.

Art. 14 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alle procedure applicabili in ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra non appena possibile.

La presente Convenzione entrerà in vigore immediatamente alla scadenza di un termine di trenta giorni dopo la data di scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni saranno applicabili:

  1. nel Regno Unito, ai beni per i quali un assoggettamento all’imposta inizia dopo questa data;
  2. in Svizzera, alle successioni di persone decedute dopo questa data.

Salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, la Convenzione tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera intesa ad attenuare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni firmata a Londra il 12 giugno 1956 3 (qui di seguito designata «la Convenzione del 1956»), cessa d’avere effetto con l’entrata in vigore della presente Convenzione.

La Convenzione del 1956 è ancora applicabile:

  1. nel Regno Unito, ai beni per i quali un assoggettamento all’imposta è iniziato prima o alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione;
  2. in Svizzera, alle successioni di persone decedute prima o alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 16 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciarla per via diplomatica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, la Convenzione non si applicherà più dopo la scadenza del periodo indicato nella notificazione, ma continuerà ad essere applicabile ai beni per i quali, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, un assoggettamento all’imposta è iniziato prima della scadenza di questo periodo.

La denuncia della presente Convenzione non potrà avere per effetto di ripristinare i trattati o accordi abrogati dalla presente Convenzione o da trattati conclusi precedentemente dagli Stati contraenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 17 dicembre 1993, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna
e d’Irlanda del Nord:

Flavio Cotti

David Beattle

Protocollo

All’atto di firmare la Convenzione conchiusa in data odierna tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni, gli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

1. Con riferimento all’articolo 4:

Una persona fisica che possedeva la nazionalità di uno degli Stati contraenti senza possedere quella dell’altro Stato contraente e che era domiciliata nello Stato di cui aveva la nazionalità immediatamente prima di trasferirsi nell’altro Stato, ai fini della presente Convenzione non è domiciliata nell’altro Stato se:

  1. aveva soggiornato temporaneamente e solo per motivi professionali in questo altro Stato o era il coniuge o altro congiunto di una persona che soggiornava temporaneamente per questi motivi in detto altro Stato, e
  2. questa persona fisica aveva mantenuto il suo domicilio nello Stato del quale possedeva la nazionalità, e
  3. questa persona fisica non aveva l’intenzione di divenire un residente permanente dell’altro Stato contraente.

2. Con riferimento all’articolo 4 paragrafo 1 b):

Il rinvio al diritto civile svizzero concerne il capitolo 6 della legge federale del 18 dicembre 1987 4 sul diritto internazionale privato.

3. Con riferimento all’articolo 8:

Il luogo di situazione di tutti i beni disciplinati da questo articolo è determinato secondo la legislazione del Regno Unito applicabile alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 17 dicembre 1993, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna
e d’Irlanda del Nord:

Flavio Cotti

David Beattle