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0.672.942.31

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica dell’India per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito

RU 1995 845; FF 1994 V 201

Traduzione1

Conclusa il 2 novembre 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19942
Entrata in vigore mediante scambio di note il 29 dicembre 1994

(Stato 20 aprile 2012)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’India

animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:

  1. in India: l’imposta sul reddito, compresi tutti i supplementi d’imposta;
  2. in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi).

La Convenzione si applica parimenti alle imposte di natura identica o analoga che venissero istituite dall’uno o dall’altro Stato contraente dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte menzionate al paragrafo 1.

Nella presente Convenzione, l’espressione «imposta indiana» designa un’imposta istituita dall’India a cui si applica la presente Convenzione; l’espressione «imposta svizzera» designa un’imposta istituita dalla Svizzera a cui si applica la presente Convenzione; il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l’imposta indiana o l’imposta svizzera; le imposte menzionate nelle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non comprendono tuttavia le penali o gli interessi, riscossi conformemente alla legislazione vigente nell’uno o nell’altro Stato contraente su imposte cui si applica la presente Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  1. 3 il termine «India» designa il territorio dell’India e comprende le acque territoriali e lo spazio aereo sovrastante, come pure ogni altra zona marittima sui quali l’India esercita, secondo la legislazione indiana e conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, i suoi diritti sovrani ed altri diritti ad essi relativi nonché la sovranità giurisdizionale;
  2. il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
  3. le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’India o la Svizzera;
  4. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società, le associazioni di persone o altri enti imponibili in base alla legislazione vigente nell’uno o nell’altro Stato contraente;
  5. il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che secondo la legislazione fiscale del rispettivo Stato contraente è considerato società ai fini dell’imposizione;
  6. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  7. l’espressione «autorità competente» designa, per quanto concerne l’India, il «Central Government in the Department of Revenue» o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato;
  8. il termine «cittadini» designa le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente e le persone giuridiche, le associazioni di persone o le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;
  9. 4 per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;;
  10. per «esercizio di un aeromobile» si intende ogni attività commerciale di trasporto aereo di passeggeri, posta, bestiame o merci esercitata dal proprietario, locatario o noleggiatore di un aeromobile, compresa la vendita di biglietti per questi trasporti effettuata da altre imprese, il noleggio occasionale di aeromobili e ogni altra attività direttamente legata a tali trasporti;
  11. per «anno fiscale» si intende:(i)per quanto concerne l’India, l’«anno precedente» («previous year») ai sensi della legge indiana concernente l’imposta sul reddito,(ii)per quanto concerne la Svizzera, l’anno civile.

Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione vigente di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Domicilio fiscale

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione ai sensi della presente Convenzione è determinata nel seguente modo:

  1. detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato col quale ha le più strette relazioni personali ed economiche (in seguito indicato come «centro degli interessi vitali»);
  2. se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  3. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;
  4. se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati contraenti o non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti dirimono la questione di comune accordo.

Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari mediante la quale un’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione «stabile organizzazione» comprende segnatamente:

  1. una sede di direzione;
  2. una succursale;
  3. un ufficio;
  4. un magazzino o altri locali di vendita;
  5. un’officina;
  6. un laboratorio;
  7. un deposito in connessione con una persona che mette a disposizione di terzi attrezzature di deposito;
  8. un’esposizione di vendita permanente;
  9. una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
  10. un cantiere di costruzione, una catena di montaggio o le attività di sorveglianza ad essi relative, se la loro durata oltrepassa i sei mesi;
  11. un’installazione o una costruzione utilizzata per più di 90 giorni per l’estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali, e
  12. la fornitura di prestazioni di servizi tecniche, effettuata da impiegati o altro personale di una impresa di uno Stato contraente, eccettuate le prestazioni di cui all’articolo 12, se:5(i)la durata totale delle relative attività in detto Stato oltrepassa i 90 giorni nell’arco di 12 mesi; o(ii)i servizi in detto Stato sono forniti per conto di un’impresa associata (ai sensi del par. 1 dell’art. 9) per un periodo la cui durata totale oltrepassa i 30 giorni nell’arco di 12 mesi.

Non si considera che vi sia stabile organizzazione se:

  1. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all’impresa;
  2. merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;
  3. merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della lavorazione o trasformazione da parte di un’altra impresa;
  4. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’acquisizione di merci o della raccolta di informazioni per l’impresa;
  5. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di fare pubblicità per l’impresa, di fornire informazioni o di effettuare ricerche scientifiche, quando queste attività abbiano carattere preparatorio o ausiliario in relazione all’attività industriale o commerciale dell’impresa;
  6. 6 una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a-e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari che ne risulta abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, si considera che una società d’assicurazioni di uno Stato contraente, escluse le attività di riassicurazione, abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, se incassa premi sul territorio di quest’altro Stato o vi assicura rischi locali attraverso una persona, diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6. 7

Una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 68 – che agisce in uno Stato contraente per conto o in nome di un’impresa dell’altro Stato contraente è considerata come una «stabile organizzazione» di detta impresa nel primo Stato contraente se:

  1. dispone in questo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di negoziare e di concludere contratti in nome o per conto dell’impresa, a meno che queste attività non siano limitate all’acquisto di merci per l’impresa; o
  2. dispone abitualmente nel primo Stato contraente di una scorta di merci da cui preleva regolarmente merci da fornire in nome e per conto dell’impresa; o
  3. in questo Stato produce o trasforma per l’impresa merci di proprietà dell’impresa stessa, fermo stante che la presente disposizione si applica unicamente alle merci così prodotte o trasformate.9

Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, non si considera come intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo l’agente che esercita la sua attività esclusivamente o essenzialmente per questa impresa o per questa e per altre ad essa associate. 10

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra. 11

Art. 6 Redditi immobiliari

I redditi provenienti da beni immobili sono imponibili anche nello Stato contraente in cui questi beni sono situati. 12

L’espressione «beni immobili» è definita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, pozzi di petrolio, cave di pietra ed altri posti d’estrazione di risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 13

Quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. Le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sono ammesse in deduzione conformemente alla legislazione fiscale di questo Stato. Tuttavia, le spese non deducibili da parte di un’impresa indipendente non sono deducibili nemmeno per la stabile organizzazione.

Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.

Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono inficiate da quelle del presente articolo.

Art. 814 Navigazione marittima e aerea

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (« pool »), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Allorché e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

  1. un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente o
  2. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

Quando in uno Stato contraente negli utili di un’impresa di questo Stato contraente sono inclusi e tassati in conseguenza utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare quest’aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi. 15

Art. 10 Dividendi

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. 16 Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 17

Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o base fissa situate 18 in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. 1920

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, 21

  1. 22 gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente dell’India, sono imponibili soltanto in India, se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dal Governo dell’India, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, da un suo ente di diritto pubblico, dalla Banca Export-Import of India, dalla Reserve Bank of India, dalla Industrial Finance Corporation of India, dalla Industrial Development Bank of India, dalla National Housing Bank, dalla Small Industries Development Bank of India oppure da un istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;
  2. gli interessi provenienti dall’India e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera, se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, o per un credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni o degli investimenti oppure da un istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;
  3. 23 gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente che esercita in traffico internazionale navi o aeromobili sono imponibili soltanto in questo altro Stato, se gli interessi sono pagati per fondi legati a questa attività;
  4. gli interessi provenienti dall’India e pagati ad un residente di Svizzera sono esonerati dall’imposta indiana, se il prestito o altro debito per il quale gli interessi sono pagati è un prestito approvato. L’espressione «prestito approvato» designa ogni prestito e ogni altro debito approvati in questo contesto dal Governo indiano.24

Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, garantiti o no da ipoteca ovvero comportanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 25

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 26

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 27

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 28

Art. 1229 Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche

I canoni ed i compensi per prestazioni di servizi tecniche provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche.

Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche o i lavori su film, i nastri di registrazione e altri mezzi di riproduzione usati per emissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Ai sensi del presente articolo l’espressione «compensi per prestazioni di servizi tecniche» designa i compensi di qualsiasi natura pagati ad una persona per la fornitura di prestazioni di servizi nei settori della gestione aziendale, della tecnica o della consulenza, compresa la fornitura di prestazioni di servizi da parte di personale tecnico o altro.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, i «compensi per prestazioni di servizi tecniche» non comprendono gli importi che vengono pagati:

  1. per un’attività didattica svolta in un istituto di formazione oppure da un tale istituto;
  2. per prestazioni di servizi menzionate negli articoli 14 o 15.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni o i compensi per prestazioni di servizi tecniche, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il contratto in base al quale i canoni o i compensi per prestazioni di servizi tecniche vengono pagati si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

I canoni e i compensi per prestazioni di servizi tecniche si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o base fissa per la quale è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche e tali canoni o compensi per prestazioni di servizi tecniche sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni o i compensi per prestazioni di servizi tecniche si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 30

Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili esercitati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato. 31

Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente. 32

In tale caso, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 23 paragrafo 1 lettera b). 33

Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni (escluse le azioni menzionate nel par. 4) di una società residente di uno Stato contraente:

  1. sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente;
  2. nonostante le disposizioni della lettera a), sono imponibili in India se trattasi di utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società residente dell’India.

Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 1434 Professioni indipendenti

I redditi che un residente di uno Stato contraente ottiene dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato; essi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente nei casi in cui sono adempiute le condizioni seguenti:

  1. se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
  2. se il residente soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi di 183 o più giorni in totale nell’arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato; in questo caso, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili all’attività esercitata in questo altro Stato.

L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, chirurghi, dentisti e periti contabili.

Art. 1535 Lavoro subordinato

Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell’arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato, e
  2. le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato contraente.

Art. 1636 Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

Art. 1737 Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che gli artisti de l lo spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione no n ché i musicisti) o gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali sono imp o nibili soltanto nello Stato contraente in cui è esercitata l’attività. 38 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, esercitate in tale qualità in uno Stato co n traente da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può e s sere tassato in questo Stato contraente, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 39

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora la prestazione di un artista o di uno sportivo in uno Stato contraente è sostenuta finanziariamente, direttamente o indirettamente, completamente o in gran parte, da fondi pubblici di questo altro Stato contraente, di sue suddivisioni politiche, di enti locali o di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 1840 Pensioni e rendite

Le pensioni (diverse da quelle menzionate nell’articolo 19) o le rendite percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. 41

Il termine «pensione» designa un pagamento periodico effettuato in relazione ad un cessato impiego o a titolo di compensazione per danni corporali subiti nell’esercizio di un’attività.

Il termine «rendite» designa determinate somme pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, quale contropartita di una adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

Art. 1942 Remunerazioni e pensioni da funzioni pubbliche

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate dalle autorità di uno Stato contraente ad una persona fisica che possiede la cittadinanza di questo Stato, in corrispettivo di servizi resi nell’altro Stato nell’esercizio di funzioni pubbliche, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Le pensioni corrisposte dalle autorità di uno Stato contraente ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi sono imponibili soltanto in questo Stato.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai pagamenti effettuati in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata dalle autorità di uno Stato contraente allo scopo di realizzare utili.

Ai sensi del presente articolo, il termine «autorità» comprende le autorità degli Stati membri, dei Cantoni o degli enti locali e di diritto pubblico di uno Stato contraente, in particolare la «Reserve Bank of India» e la Banca nazionale svizzera.

Art. 2043 Studenti e praticanti

Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Riguardo alle borse di studio e alle remunerazioni di un impiego salariato alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 può beneficiare, per tutta la durata dei suoi studi o della sua formazione, di esenzioni, sgravi o riduzioni come un residente dello Stato in cui egli soggiorna.

Art. 2144 Professori, insegnanti e ricercatori

Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo che non superi i 24 mesi al fine di esercitarvi un’attività d’insegnamento e/o di ricerca in un’università o in un altro istituto d’insegnamento riconosciuto, è esentata in questo altro Stato contraente dal pagamento dell’imposta sui redditi provenienti dalla sua attività d’insegnamento o di ricerca.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi provenienti da attività di ricerca, se questa viene svolta soprattutto nell’interesse privato di una determinata persona o di determinate persone.

Art. 2245 Altri redditi

I redditi di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato contraente.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi sotto forma di vincite nell’ambito di lotterie, cruciverba, corse comprese quelle dei cavalli, giochi di carte e altri giochi di qualunque natura o giochi d’azzardo o scommesse di ogni genere, che un residente di uno Stato contraente riceve da fonti dell’altro Stato contraente, sono imponibili nell’altro Stato contraente.

Art. 2346 Eliminazione della doppia imposizione

  1. a) Salve le disposizioni, se del caso in vigore, della legislazione indiana relative allo sgravio delle imposte pagate in un Paese estero, qualora un residente dell’India ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione siano imponibili in Svizzera, l’India computa sull’imposta afferente al reddito di questo residente un ammontare uguale all’imposta sul reddito pagata in Svizzera sia direttamente sia attraverso il computo. L’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito (calcolata prima del computo) che corrisponde al reddito imponibile in Svizzera.
  2. Qualora un residente di Svizzera realizzi utili dall’alienazione di azioni che in India sono imponibili conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 b) dell’articolo 13, l’India computa sull’imposta afferente a questi redditi un ammontare uguale all’imposta sul reddito pagata in Svizzera su questi utili di capitale. L’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito indiana prelevata sugli utili di capitale.
  3. a) Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi che secondo le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in India, la Svizzera esenta da imposta detti redditi, salve le disposizioni delle lettere b), c) e …47 del presente paragrafo, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito, senza tener conto dell’esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione in India.
  4. Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi tecniche48 che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in India, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme:(i)computo dell’imposta pagata in India, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di detto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in India; o(ii)riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o(iii)esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in India sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecniche.La Svizzera determinerà il tipo di sgravio da applicare e disciplinerà la procedura secondo le prescrizioni svizzere concernenti l’esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
  5. 49
  6. ...50

Art. 2451 Non discriminazione

I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione e nelle stesse condizioni. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti in alcuno degli Stati contraenti. 52

L’imposizione di una stabile organizzazione, che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente, non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari. 53

A meno che non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 8 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese versati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. 54

Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato che si trovino nella stessa situazione e nelle stesse condizioni. 55

Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» comprende le imposte cui si applica la presente Convenzione. 56

Art. 2557 Procedura amichevole

Quando una persona residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano le modalità delle limitazioni previste negli articoli 10, 11 e 12.

Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere ad un colloquio nell’ambito di una commissione composta da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 2658 Scambio di informazioni

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione.

Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego.

I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato Contraente:

  1. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
  2. di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente;
  3. di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.»

Art. 2759 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 2860 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui gli Stati contraenti si saranno vicendevolmente comunicati per via diplomatica che tutte le condizioni e le procedure legali necessarie a tal fine sono state adempiute e concluse.

La Convenzione entrerà in vigore alla data di questa notificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:

  1. in India, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° aprile dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione; e
  2. in Svizzera, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione.

L’accordo, firmato a Nuova Delhi il 28 agosto 1958 61 , tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’India concernente la doppia imposizione delle imprese di navigazione aerea (designato nel presente articolo come «l’Accordo del 1958») decadrà, per quanto concerne le imposte cui si applica la Convenzione, quando le disposizioni della medesima entreranno in vigore conformemente al paragrafo 2.

L’Accordo del 1958 sarà abrogato allo spirare dell’ultimo giorno nel quale è applicabile conformemente alle disposizioni precedenti del presente articolo.

Art. 2962 Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla all’altro Stato contraente entro il 30 giugno di ogni anno civile e, in questo caso, la presente Convenzione cesserà di essere applicabile:

  1. in India, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° aprile dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia; e
  2. in Svizzera, ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Nuova Delhi, il 2 novembre 1994, nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente egualmente fede; in caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica dell’India:

Jean‑Pierre Zehnder

T. S. Srinivasan

Protocollo63

All’atto della firma della Convenzione conclusa oggi tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che fanno parte integrante della Convenzione.

1. Ad articolo 4

Resta inteso che l’espressione «residente di uno Stato contraente» del paragrafo 1 dell’articolo 4 comprende le casse pensioni o le istituzioni di previdenza riconosciute in questo Stato contraente. Resta inoltre inteso che sono considerate casse pensioni o istituzioni di previdenza tutte le casse pensioni o istituzioni di previdenza riconosciute e controllate secondo le disposizioni statutarie di questo Stato, generalmente esenti da imposta sul reddito e gestite principalmente per amministrare o accordare pensioni o prestazioni di pensioni.»

2. Ad articolo 5

Resta inteso che i compensi per prestazioni di servizi di cui alla lettera 1) del paragrafo 2 sono imponibili a tenore dell’articolo 7 o, a richiesta dell’impresa, secondo le aliquote previste nel paragrafo 2 dell’articolo 12.

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 5, resta inteso che merci immagazzinate a scopo di fornitura o installazioni usate ai fini della fornitura di merci non costituiscono una stabile organizzazione fintantoché non siano soddisfatte le condizioni dei paragrafi 2 o 4 dello stesso articolo.

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 5, resta inteso che una persona la quale in uno Stato contraente prende regolarmente ordinazioni esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di un’impresa è considerata come una stabile organizzazione di detta impresa soltanto se abitualmente informa il committente delle merci che la propria accettazione dell’ordinazione equivale al consenso dell’impresa a fornire le merci alle condizioni indicate nell’ordinazione.

3. Ad articolo 7

Nei casi di contratti per lavori di pianificazione, fornitura o montaggio, per la costruzione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, per impianti o per installazioni pubbliche che un’impresa esegue per mezzo di una sua stabile organizzazione, gli utili commerciali e industriali di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo totale del contratto ma unicamente sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente dove essa è situata; gli utili concernenti la parte di contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa fuori di detto Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato in cui l’impresa è residente, a meno che l’importo pagato rientri nel quadro delle disposizioni dell’articolo 12.

4. Ad articolo 9 paragrafo 2

Resta inteso che la Svizzera procederà ad un corrispondente adeguamento solo dopo essersi consultata con le autorità competenti dell’India e dopo aver raggiunto un accordo sugli adeguamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti.

5. Ad articoli 10, 11, 12 e 22

Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 22 non si applicano a dividendi, interessi, canoni, compensi per prestazioni di servizi tecniche o altri redditi pagati in base a un sistema di fruizione abusiva dei benefici o nel quadro di un siffatto sistema. L’espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» designa un’operazione o una sequenza di operazioni strutturata in modo che un residente di uno Stato contraente, avente diritto ai vantaggi della presente Convenzione, percepisca redditi provenienti dall’altro Stato contraente e li trasmetta integralmente o quasi integralmente (in qualsiasi momento o forma), direttamente o indirettamente a una persona non residente di uno Stato contraente, la quale, se ottenesse tali redditi direttamente in provenienza dall’altro Stato contraente, non avrebbe diritto, in base a una convenzione di doppia imposizione tra il suo Stato di residenza e lo Stato da cui provengono i redditi oppure in altro modo, a vantaggi in relazione a tali redditi equivalenti o più favorevoli rispetto ai vantaggi di cui gode un residente di uno Stato contraente della presente Convenzione, e in modo che lo scopo principale del sistema scelto consista nel beneficiare dei vantaggi della presente Convenzione.

Agli articoli 10 (Dividendi), 11 (Interessi) e 12 (Canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche): se, dopo la firma del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010, l’India dovesse concordare, in una convenzione o in un protocollo con uno Stato terzo membro dell’OCSE, aliquote d’imposta alla fonte per dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche, più basse di quelle previste dalla presente Convenzione, allora queste aliquote previste per detti redditi in questa convenzione o protocollo, sono applicabili anche per entrambi gli Stati della presente Convenzione a partire dall’entrata in vigore della convenzione o del protocollo.

Se, dopo la firma del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010, l’India dovesse concordare, in una convenzione o in un protocollo con uno Stato terzo membro dell’OCSE, un più limitato campo d’applicazione per canoni e compensi per prestazioni di servizi tecniche di quello previsto all’articolo 12 della presente Convenzione, la Svizzera e l’India avvieranno senza indugio negoziati con l’obiettivo di accordare alla Svizzera gli stessi vantaggi riservati allo Stato terzo.

6. Ad articolo 13 paragrafo 5 lettera b)

Resta inteso che se la Svizzera dovesse introdurre successivamente un’imposta sugli utili in capitale derivanti dall’alienazione di azioni di una società svizzera diversa da quella menzionata nel paragrafo 4, il paragrafo 5 dell’articolo 13 è sostituito dalla disposizione seguente:

«5. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4 di una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.

In questo caso è soppressa la lettera b) del paragrafo 1 del nuovo articolo 23 della Convenzione.»

7. Ad articolo 12

Resta inteso che gli utili realizzati con l’alienazione di diritti o beni menzionati nel paragrafo 3 dell’articolo 12 sono imponibili secondo l’articolo 7 o 13. Tuttavia, gli utili derivanti dall’alienazione di tali diritti o beni sono imponibili secondo l’articolo 12 se sono collegati con il profitto o il reddito tratto da tali diritti o beni nonché dal loro uso.

8. Ad articolo 24 paragrafo 2

Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 24 non possono essere interpretate nel senso che impediscano a uno Stato contraente di tassare gli utili di una stabile organizzazione che un’impresa dell’altro Stato contraente ha in questo primo Stato ad un’aliquota più alta di quella applicabile ad una società comparabile di questo primo Stato contraente e nemmeno che siano in contraddizione con le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 7 della Convenzione. Tuttavia la differenza dell’aliquota d’imposta non deve superare i 10 punti percentuali.

9. Ad articolo 25

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 2 resta inteso che se la procedura amichevole è stata avviata nel corso dei 5 anni successivi alla data alla quale la tassazione è cresciuta in giudicato, ogni regolamentazione per via di amichevole composizione sarà applicabile nonostante i termini di prescrizione del diritto interno di uno Stato contraente.

10. Ad articolo 26

  1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
  2. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto:(i)il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale);(ii)il periodo oggetto della domanda;(iii)una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto;(iv)lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;(v)il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
  3. Se le competenti autorità dello Stato contraente richiedente ne fanno espressa richiesta, l’autorità competente dello Stato contraente richiesto fornisce le informazioni sotto forma copie autenticate dei documenti.
  4. Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito gli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b del numero 10 contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.
  5. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.
  6. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Nuova Delhi, il 2 novembre 1994, nelle lingue tedesca, hindi e inglese, ciascun testo facente egualmente fede; in caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica dell’India:

Jean‑Pierre Zehnder

T. S. Srinivasan

Articolo 14 numeri 2 e 3 del Protocollo del 30 agosto 201064

2. Il Protocollo di modifica, che è parte integrante della Convenzione, entra in vigore il giorno dopo la ricezione dell’ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili:

  1. in India:
  2. in relazione ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il 1° aprile dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data;
  3. in Svizzera:
  4. in relazione ai redditi realizzati nel corso degli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, con riferimento all’articolo 26 della Convenzione, lo scambio di informazioni previsto nel Protocollo di modifica si applica alle informazioni che si riferiscono agli anni fiscali che iniziano al 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della firma del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

Traduzione 65

Accordo amichevole66
relativo all’interpretazione della lettera b) del nuovo numero 10
del Protocollo concernente la Convenzione del 2 novembre 1994 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il suo Protocollo, nella versione secondo il Protocollo aggiuntivo del 16 febbraio 2000
e nella versione dell’articolo 13 del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India

Concluso il 20 aprile 2012
Entrato in vigore il 20 aprile 2012

Le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’India hanno concluso il seguente Accordo amichevole relativo all’interpretazione della lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo (di seguito «Protocollo») della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») firmata il 2 novembre 1994 a Nuova Delhi, nella versione secondo il Protocollo aggiuntivo firmato il 16 febbraio 2000 67 a Nuova Delhi e nella versione dell’articolo 13 del Protocollo di modifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India firmato il 30 agosto 2010 68 (di seguito «il Protocollo di modifica»):

Alla lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale), nonché (v) il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera d) viene stabilito che sebbene la lettera b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», essa deve essere interpretata in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni.

Pertanto, questi requisiti sono da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere a una richiesta di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (ii)–(iv) della lettera b) del nuovo numero 10 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni:

  1. identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e
  2. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste;

a condizione che la domanda non sia una «fishing expedition».

Con le firme di entrambe le autorità competenti questo Accordo amichevole è applicabile dal giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India firmato il 30 agosto 2010.

Fatto a Berna il 20 aprile 2012

Fatto a Nuova Delhi il 20 aprile 2012

Per l’autorità competente
della Confederazione Svizzera:

Per l’autorità competente
della Repubblica dell’India:

Jürg Giraudi

Sanjay Kumar Mishra

Delegato per i negoziati delle
Convenzioni per evitare la doppia
imposizione

Dipartimento federale delle finanze DFF

Segreteria di Stato per le questioni
finanziarie internazionali SFI

Segretario aggiunto

Divisione Imposte estere e ricerca in ambito fiscale internazionale

Dipartimento delle contribuzioni

Ministero delle finanze

Governo dell’India