La presente Convenzione s’applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.
0.672.975.41
Convenzione
tra Svizzera e Trinidad e Tobago
intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo
delle imposte sul reddito
RU 1974 923; FF 1973 1987
Traduzione1
Conclusa il 1° febbraio 1973
Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19732
Entrata in vigore con scambio di note il 20 marzo 1974
(Stato 20 marzo 1974)
Il Consiglio federale svizzero
e
Il Governo della Trinidad e Tobago,
Desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare i casi di doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Persone
Art. 2 Imposte
Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:
- Nella Trinidad e Tobago: l’imposta sulle società, l’imposta sul reddito e la tassa di disoccupazione (dappresso: «imposta della Trinidad e Tobago»);
- Nella Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, profitti industriali e commerciali e altri redditi (dappresso: «imposta svizzera»).
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali, entro un congruo termine a contare dall’introduzione di siffatte modificazioni.
Art. 3 Definizioni
Giusta la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa:
- (a) (i) il termine «Trinidad e Tobago» designa le isole della Trinidad e Tobago; (ii)nel senso geografico, il termine «Trinidad e Tobago» comprende:(A)Le sue acque territoriali; e(B)Il suolo marino e il sottosuolo dei territorio sottomarino adiacente alle acque territoriali, sul quale la Trinidad e Tobago esercita diritti sovrani, giusta la legislazione di Trinidad e Tobago e il diritto internazionale sullo zoccolo continentale, per quanto concerne le ricerche e lo sfruttamento di ricchezze naturali di detto territorio, ma solo nella misura in cui la persona, il bene o l’attività cui è applicabile la presente Convenzione stà in rapporto con queste ricerche o questo sfruttamento;
- il termine «Svizzera» designa la Confederazione svizzera;
- le espressioni «uno Stato contraente» e l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Trinidad e Tobago o la Svizzera;
- il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra unione di persone;
- il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- il termine «cittadino» designa qualsiasi persona fisica che ha la cittadinanza di uno Stato contraente e qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione costituita conformemente alla legislazione vigente uno Stato contraente;
- l’espressione «traffico internazionale» designa un traffico svolto tra luoghi situati in un Paese nel corso di un viaggio esteso a più di un Paese;
- l’espressione «autorità competente» designa:(1)per quanto riguarda la Trinidad e Tobago, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;(2)per quanto riguarda la Svizzera, il direttore dell’amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
Qualora, in virtù d’una disposizione della presente Convenzione, sia concessa un’agevolazione dell’imposta svizzera per un reddito nato in Svizzera e, secondo la legislazione vigente nella Trinidad e Tobago, una persona fisica soggiaccia all’imposta su detto reddito soltanto per la parte trasferita o riscossa nella Trinidad e Tobago e non per la somma globale, l’agevolazione che dev’essere concessa in Svizzera secondo la Convenzione s’applica soltanto alla parte del reddito trasferita o riscossa nella Trinidad e Tobago.
Per quanto concerne l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un’interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
Art. 4 Domicilio fiscale
Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» indica le persone che, conformemente alla legislazione di questo Stato, ivi sono assoggettate alle imposte, in virtù del domicilio, del soggiorno permanente, della sede direzionale o d’altro analogo criterio.
La persona fisica che risiede, conformemente al capoverso 1, in ambedue gli Stati contraenti, soggiace alle seguenti norme:
- Tale persona è considerata residente nello Stato contraente, in cui essa dispone di un’abitazione permanente. Se la persona considerata dispone di un’abitazione permanente nei due Stati, è considerata residente nello Stato contraente in cui ha stabilito le più strette relazioni personali ed economiche (dappresso: «centro degli interessi vitali»);
- Ove non sia possibile determinare in quale Stato contraente essa ha stabilito il centro degli interessi vitali o non disponga di un’abitazione permanente in nessuno dei due Stati contraenti, tale persona è considerata residente nello Stato contraente in cui abitualmente soggiorna;
- Ove questa persona soggiorni abitualmente in ciascuno degli Stati contraenti o non soggiorni in alcuno dei due, essa è considerata residente nello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza;
- Ove la persona considerata possegga la cittadinanza dei due Stati contraenti o non la possegga in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti troveranno una soluzione di comune intesa.
La persona, diversa da una persona fisica, che risiede, secondo il numero 1, in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente dove si trova la sua sede direzionale effettiva.
Art. 5 Sede stabile
Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «sede stabile» significa un impianto aziendale fisso, dove l’azienda esercita tutta o parte della sua attività.
L’espressione «sede stabile» comprende segnatamente:
- una sede direzionale;
- una succursale;
- i locali di vendita;
- un ufficio;
- un deposito in rapporto con una persona che fornisce impianti di deposito per terzi;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera, una cava, o un altro luogo dove vengano sfruttate risorse naturali;
- un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata d’esercizio ecceda sei mesi.
Non sono considerati sede stabile:
- gli impianti destinati unicamente al deposito, all’esposizione o alla fornitura di merci appartenenti all’azienda;
- le merci dell’azienda destinate unicamente al deposito, all’esposizione o alla fornitura;
- le merci dell’azienda conservate unicamente a scopo di trasformazione da parte di un’altra azienda;
- un impianto aziendale fisso, mantenuto unicamente allo scopo di consentire all’azienda di acquistare merci o di raccogliere informazioni;
- un impianto aziendale fisso, utilizzato, per l’azienda, unicamente a scopo di pubblicità, d’informazione, di ricerca scientifica o d’attività analoghe di carattere preparatorio o ausiliario.
Una persona che agisce, in uno Stato contraente, per conto di un’azienda dell’altro (diversa da un rappresentante indipendente di cui al numero 5) è considerata «sede stabile» nel primo Stato contraente:
- se dispone in questo Stato della facoltà di conchiudere contratti in nome dell’azienda e se esercita abitualmente tale facoltà in questo Stato; la sua attività non dev’essere però limitata all’acquisto di merci per l’azienda;
- se essa mantiene nel primo Stato contraente un deposito di merci appartenente all’azienda, grazie al quale esegue abitualmente ordinazioni e procede a forniture per il conto dell’azienda.
Un’azienda di uno Stato contraente non è considerata avente sede stabile nell’altro Stato contraente, solo perchè ivi svolge la propria attività con mediatori, commissari o altri rappresentanti indipendenti, operanti nel loro normale ambito di competenza, salvo se le attività di detto mediatore siano svolte totalmente o quasi integralmente per conto dell’azienda dell’altro Stato contraente.
Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente od operante nell’altro Stato contraente (con sede stabile o in altro modo) non è di per sé sufficiente a fare di una delle due società la sede stabile dell’altra.
Art. 6 Reddito di beni immobili
I redditi di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui essi si trovano.
La nozione di «beni immobili» è stabilita conformemente al diritto dello Stato contraente in cui si trova l’oggetto. L’espressione comprende, in ogni caso, gli accessori e le scorte vive o morte di un’azienda agricola o forestale, i diritti cui si applica la legislazione di diritto privato sulla proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili come anche i diritti a indennità fisse o variabili per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; per contro, i natanti e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni dei numero 1 del presente articolo sono applicabili ai redditi provenienti dall’esercizio diretto, dalla locazione o dall’affitto o da qualsiasi altra forma d’esercizio di beni immobili.
Le disposizioni dei numeri 1 e 3 del presente articolo sono parimente applicabili ai redditi di beni immobili di un’azienda e ai redditi di beni immobili destinati all’esercizio di una professione liberale.
Art. 7 Utili delle aziende
Gli utili di un’azienda di uno Stato contraente sono imponibili unicamente in questo Stato, sempreché l’azienda non svolga la propria attività nell’altro Stato mediante una sede stabile, ivi situata. Ove l’azienda eserciti in tal modo la propria attività, gli utili aziendali sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui possono essere attribuiti a tale sede stabile.
Ove un’azienda di uno Stato contraente svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente, mediante una sede stabile ivi situata, in ogni Stato contraente sono attribuiti alla sede stabile gli utili che essa avrebbe potuto realizzare, se avesse svolto, quale azienda indipendente, l’identica o analoga attività, alle stesse o analoghe condizioni e se avesse trattato, in modo completamente indipendente, con l’azienda di cui costituisce la sede stabile.
Nella determinazione degli utili di una sede stabile, è ammessa la deduzione delle spese sopportate dall’azienda (comprese le spese di gerenza e d’amministrazione generale) che potrebbero essere dedotte se la sede stabile fosse un’azienda indipendente e che possono essere equamente attribuite a questa sede stabile, indipendentemente se tali spese siano occorse nello Stato in cui si trova la sede stabile o altrove.
Qualora, in uno Stato contraente, si usi determinare gli utili attribuibili ad una sede stabile sul fondamento di una ripartizione degli utili complessivi dell’azienda tra le sue diverse componenti, le disposizioni del numero 2 non impediscono a questo Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; il sistema di ripartizione adottato deve tuttavia essere in grado di fornire un risultato conforme ai principi del presente articolo.
Alla sede stabile non va attribuito un utile unicamente per aver essa acquistato merci a favore dell’azienda.
Nell’applicazione dei numeri precedenti, gli utili attribuiti alla sede stabile devono essere determinati ogni anno con lo stesso sistema, sempreché non sussistano motivi sufficienti per procedere in altro modo.
Il termine di «utili» non comprende i dividendi, gli interessi, le tasse di licenza o le rendite, ad eccezione dei dividendi, degli interessi, delle tasse di licenza o delle rendite che sono effettivamente connessi con un’attività commerciale o industriale, esplicata dal mandatario di una sede stabile che un’azienda di uno degli Stati contraenti mantiene nell’altro Stato; il termine non comprende pure i redditi conseguiti da un’azienda mediante la fornitura di prestazioni di servizi e d’altri servizi personali, professionali e tecnici, o le rimunerazioni per servizi personali (comprese le professioni libere).
Art. 8 Navigazione marittima e aerea
Gli utili provenienti dall’esercizio di natanti o di aeromobili del traffico internazionale sono imponibili unicamente nello Stato contraente in cui è situata la sede direzionale effettiva dell’azienda.
L’esonero previsto nel numero 1 del presente articolo è applicabile ad una parte degli utili provenienti dall’esercizio di natanti o di aeromobili, nel traffico internazionale, e conseguiti da un’azienda di uno Stato contraente mediante partecipazioni a un «pool», a un esercizio in comune della navigazione aerea o ad una corporazione internazionale d’esercizio.
Art. 9 Aziende associate
e se, in ambedue i casi, le due aziende sono vincolate, nei loro rapporti commerciali o finanziari, da condizioni stipulate o ingiunte, ma tuttavia diverse da quelle che potrebbero essere convenute da aziende indipendenti, gli utili che una delle aziende avrebbe potuto conseguire, ove non fosse stata vincolata da tali condizioni, possono essere computati nei suoi benefici e conseguentemente assoggettati all’imposta.
Qualora:
- un’azienda di uno Stato contraente partecipi, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’azienda dell’altro Stato contraente, oppure
- le stesse persone partecipino, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’azienda di uno Stato contraente e di un’azienda dell’altro,
Art. 10 Dividendi
I dividendi pagati da una società residente in uno Stato contraente ad una persona residente nell’altro sono imponibili in quest’ultimo Stato.
Il presente numero non concerne l’imposizione della società per gli utili destinati al pagamento dei dividendi.
Tali dividendi possono tuttavia essere imposti nello Stato in cui risiede la società che li distribuisce e secondo la legislazione di questo Stato, ancorché l’imposta così stabilita non possa eccedere:
- il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario di quest’ultimi è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento dei voti della società distributrice dei dividendi;
- il 20 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Il termine di «dividendi»:
- per quanto concerne Trinidad e Tobago, designa qualsiasi elemento di reddito trattato come distribuzione nella legislazione di Trinidad e Tobago;
- per quanto concerne la Svizzera, indica i redditi provenienti da azioni o i redditi d’altre parti sociali, assimilati a redditi d’azioni secondo la legislazione svizzera.
I numeri 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili ove il beneficiario di dividendi, residente in uno Stato contraente, disponga di una sede stabile nello Stato in cui risiede la società che paga tali dividendi e la partecipazione determinante il versamento degli stessi appartenga effettivamente alla sede stabile suindicata. In tale caso va applicato l’articolo 7.
Se una società residente in uno Stato contraente ottiene utili o redditi nell’altro Stato contraente, quest’ultimo non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non risiedono in quest’altro Stato e nemmeno assoggettare all’imposta sugli utili non distribuiti quelli conseguiti dalla società, anche qualora i dividendi pagati e gli utili non distribuiti siano costituiti, parzialmente o totalmente, di utili o redditi provenienti da quest’altro Stato contraente.
Se una società, che è residente della Svizzera e mantiene una sede stabile in Trinidad e Tobago, riscuote utili o redditi da questa sede stabile, qualsiasi trasferimento degli utili o pagamento della sede stabile a un residente della Svizzera possono essere imposti secondo la legislazione di Trinidad e Tobago, ancorché il saggio d’imposta sui trasferimenti in questione non possa eccedere il 10 per cento.
Art. 11 Interessi
Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e corrisposti a una persona residente nell’altro sono imponibili in quest’ultimo Stato.
Questi interessi possono tuttavia essere imposti nello Stato da cui provengono e secondo la sua legislazione, purché l’imposta non ecceda il 10 per cento dell’ammontare dei medesimi.
Il termine di «interessi», di cui al presente articolo, indica i redditi provenienti da prestiti pubblici, da obbligazioni, anche se garantite da diritti di pegno su fondi o caratterizzate da partecipazioni agli utili e da crediti di ogni natura, come anche qualsiasi altro reddito parificato ai redditi di prestiti, conformemente alla legislazione dello Stato contraente da cui provengono. Nondimeno, il termine non comprende i redditi considerati dividendi giusta il numero 3 dell’articolo 10.
Le disposizioni dei numeri 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili, ove il beneficiario d’interessi, residente in uno Stato contraente, disponga di una sede stabile nello Stato da cui provengono gli interessi e il credito determinante il pagamento degli stessi appartenga effettivamente alla sede stabile suindicata. In tale caso va applicato l’articolo 7.
Gli interessi sono considerati provenienti da uno Stato contraente, se il debitore è costituito dallo Stato medesimo, da una sua sottodivisione politica, da una sua corporazione locale o da un suo residente. Tuttavia, gli interessi sono considerati provenienti dallo Stato contraente dov’è situata la sede permanente, qualora il debitore degli interessi, residente in uno degli Stati contraenti o altrove, disponga, in uno degli Stati, di una sede stabile e purché il debito, per cui sono corrisposti gli interessi, sia stato contratto per la sede stabile e a tale sede siano addossati gli interessi.
Ove sussistano rapporti particolari tra debitore e creditore, oppure tra ciascuno di loro e una terza persona e gli interessi pagati, rispetto al credito determinante, eccedano la somma che le parti avrebbero convenuto mancando siffatti rapporti, il presente articolo diviene applicabile soltano a quest’ultimo ammontare. In tale caso, la somma eccedente permane imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente e tenendo conto delle rimanenti disposizioni della presente Convenzione.
Qualsiasi disposizione della legislazione di Trinidad e Tobago, avente per effetto d’esigere che determinati interessi pagati siano considerati una distribuzione della società di Trinidad e Tobago, si applica agli interessi pagati a un residente della Svizzera unicamente nella misura in cui il contribuente è incapace di fornire la prova soddisfacente alle autorità fiscali di Trinidad e Tobago che l’investimento determinante il versamento degli interessi (e la sua designazione di prestito) non aveva lo scopo di eludere l’imposta di Trinidad e Tobago.
Art. 12 Tasse di licenza
Le tasse di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagate ad una persona residente nell’altro Stato sono unicamente imponibili in quest’ultimo Stato.
Nondimeno, le tasse possono essere imposte nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di questo Stato, purché l’imposta così stabilita non ecceda il 10 per cento dell’ammontare lordo delle tasse di licenza.
Il termine di «tasse di licenza», usato nel presente articolo, designa le rimunerazioni di qualsiasi genere pagate per l’impiego o la concessione dell’impiego di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica (compresi i film cinematografici come anche i film o le registrazioni per emissioni radiofoniche o televisive), di un brevetto, d’un marchio di fabbrica o di commercio, d’un disegno o di un modello, di un piano, di una formula o di un procedimento segreto oppure d’altri beni o diritti analoghi, come anche per l’impiego o la concessione dell’impiego di un’attrezzatura industriale, commerciale o scientifica nonché per informazioni inerenti ad un’esperienza acquisita nel settore industriale, commerciale o scientifico, ma esclude le tasse di licenza ed altre somme pagate per l’esercizio di miniere o di cave o per l’estrazione o il trasporto di risorse naturali.
Nonostante le disposizioni dei numeri 1 e 2 del presente articolo, i diritti d’autore ed altri analoghi pagamenti per la produzione o la riproduzione d’opere letterarie, drammatiche, musicali od artistiche (eccettuate le tasse e i pagamenti analoghi per film cinematografici e film o registrazioni utilizzati per emissioni televisive o registrazioni radiofoniche), provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati a un residente dell’altro Stato contraente, sono esenti d’imposta nel primo Stato contraente.
Le disposizioni nei numeri 1, 2 e 4 del presente articolo non sono applicabili, qualora il beneficiario delle tasse, residente di uno degli Stati contraenti, disponga, nell’altro Stato contraente dal quale provengono le tasse, di una sede stabile, e il diritto o il bene determinante le tasse appartenga effettivamente alla sede stabile suindicata. In questo caso, va applicato l’articolo 7.
Le tasse di licenza sono considerate provenienti da uno Stato contraente, se il debitore è costituito dallo Stato medesimo, da una sua sottodivisione politica, da una sua corporazione locale o da un suo residente. Tuttavia, le tasse suddette sono considerate provenienti dallo Stato contraente dov’è situata la sede stabile, qualora il debitore delle tasse, residente in uno degli Stati contraenti o altrove, disponga, in uno Stato contraente, di una sede stabile, che è vincolata all’obbligo di pagare le tasse e si assume il versamento delle stesse.
Ove sussistano rapporti particolari tra debitore e creditore oppure tra ciascuno di loro e una terza persona e le tasse pagate, rispetto alla prestazione determinante, eccedano la somma che le parti avrebbero convenuto mancando siffatti rapporti, il presente articolo diviene applicabile unicamente a quest’ultimo ammontare. In tale caso, la somma eccedente è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, ferme restando le rimanenti disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13 Rimunerazione della gestione aziendale
Le rimunerazioni della gestione aziendale provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato.
Nondimeno, dette rimunerazioni possono essere imposte nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di questo Stato, ancorché l’imposta così stabilita non possa eccedere il 5 per cento dell’ammontare lordo delle rimunerazioni.
Il termine di «rimunerazioni della gestione aziendale», adoperato nel presente articolo, indica i pagamenti eseguiti per prestazioni d’assistenza tecnica ed altri servizi personali, professionali e tecnici, qualora detti pagamenti siano vincolati a servizi resi in uno Stato contraente da o per il conto di un residente dell’altro Stato contraente.
Le disposizioni dei numeri 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili, ove il beneficiario disponga, nello Stato contraente dal quale provengono i pagamenti, di una sede stabile con la quale questi pagamenti sono effettivamente connessi. In questo caso, va applicato l’articolo 7.
Ove sussistano rapporti particolari tra la persona che paga le rimunerazioni e il creditore oppure tra ciascuno di loro e una terza persona e l’ammontare dei pagamenti, tenuto conto dei servizi per i quali sono versati, ecceda la somma che il debitore e il creditore avrebbero convenuto mancando siffatti rapporti, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la somma eccedente dei pagamenti è imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, ferme restando le rimanenti disposizioni della presente Convenzione.
Art. 14 Servizi professionali
Con riserva delle disposizioni degli articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe, che un residente di uno Stato contraente riscuote per un impiego salariato, come anche i redditi conseguiti nell’esercizio di una professione liberale o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono unicamente imponibili in quest’ultimo Stato contraente, a meno che l’impiego, i servizi o le attività siano esplicate o compiute nell’altro Stato contraente. Se l’impiego, i servizi o le attività siano ivi esplicati o compiuti, le rimunerazioni o i redditi riscossi sono imponibili in quest’altro Stato contraente.
Nonostante le disposizioni del numero 1 del presente articolo, le rimunerazioni o i redditi, che un residente di uno Stato contraente riscuote per un impiego salariato, servizi o attività esercitate o compiute nell’altro Stato contraente, sono unicamente imponibili nel primo Stato contraente se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato contraente durante un periodo o periodi complessivamente non superiori:(i)a 183 giorni nel caso di un impiego salariato, o(ii)a 30 giorni nel caso di una professione liberale o d’altre attività indipendenti nel corso dell’anno civile considerato; e
- le rimunerazioni o i redditi sono pagati da un datore di lavoro o in nome di un datore di lavoro che non sia residente dell’altro Stato contraente; e
- l’onere delle rimunerazioni non è sopportato da una sede stabile di cui detta persona dispone nell’altro Stato contraente.
Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni per un impiego salariato esercitato a bordo di una nave o di un aeromobile nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente, dove è situata la sede della direzione effettiva dell’azienda.
Art. 15 Partecipazioni agli utili (tantièmes)
Le partecipazioni agli utili (tantièmes) e le altre retribuzioni analoghe, che un residente di uno Stato contraente riscuote come membro del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza di una società residente nell’altro Stato contraente, sono imponibili in quest’ultimo Stato.
Art. 16 Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni dell’articolo 14, i redditi conseguiti, nell’esercizio della loro attività, da artisti professionali, come attori di teatro o di cinema, della radio o della televisione, musicisti e sportivi, sono imponibili nello Stato contraente in cui sono svolte tali professioni. Lo stesso vale, nonostante le disposizioni dell’articolo 7, ove i redditi siano conseguiti dalla persona che ha impiegato l’artista o lo sportivo.
Art. 17 Funzioni pubbliche
Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua sottodivisione politica o da corporazioni locali a una persona fisica, cittadina di questo Stato, per servizi resi a quest’ultimo nell’esercizio di funzioni pubbliche, sono esenti dall’imposta nell’altro Stato contraente.
Le pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua sottodivisione politica o da corporazioni locali a una persona fisica per servizi resi a questo Stato nell’esercizio di funzioni pubbliche, sono esenti da imposta nell’altro Stato contraente.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle somme pagate per servizi resi nel quadro di un’attività commerciale o industriale, esplicata da uno degli Stati contraenti o da una delle due sottodivisioni politiche o corporazioni locali a scopo lucrativo.
Art. 18 Pensioni
Le pensioni (eccettuate quelle della categoria menzionata nel numero 2 dell’articolo 17) e le rendite annue provenienti da uno Stato contraente e riscosse da una persona fisica residente nell’altro Stato contraente sono esenti dall’imposta nel primo Stato contraente.
Il termine di «rendite annue», utilizzato nel presente articolo, indica una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, quale contro prestazione di un’adeguata e completa indennità pecuniaria o valutabile in denaro.
Il termine di «pensioni», utilizzato nel presente articolo, design a indennità periodiche, pagate dopo la quiescenza o la morte a titolo di servizi resi o di compensazione di danni fisici, occorsi nell’esercizio di un impiego precedente.
Art. 19 Studenti
Le somme corrisposte, per il sostentamento, lo studio o l’istruzione, a uno studente o praticante, che risiede o ha risieduto in uno Stato contraente e soggiorni nell’altro, unicamente a scopo di studio o di istruzione, non sono imponibili in quest’ultimo Stato contraente.
Una persona fisica che risiede o che ha risieduto in uno Stato contraente e soggiorna nell’altro a scopo di studio, ricerca o formazione, oppure per acquisire un’esperienza tecnica, professionale o commerciale e che, per un periodo o periodi non superiori complessivamente a 12 mesi esplica un’attività rimunerata in quest’altro Stato contraente, è ivi esonerata dalle imposte per le rimunerazioni di detta attività, purché quest’ultima sia direttamente connessa con lo studio, la ricerca, la formazione o l’apprendistato, e le rimunerazioni provenienti da siffatta attività non siano superiori a 12 000 franchi svizzeri o ad una somma equivalente in valuta della Trinidad e Tobago, al tasso ufficiale di cambio.
Art. 20 Eliminazione dei casi di doppia imposizione
Conformemente alle disposizioni legislative di Trinidad e Tobago sul computo nell’imposta di questo Paese delle imposte riscosse in un territorio situato fuori di Trinidad e Tobago (fermi restando i principi generali seguenti),
- l’imposta svizzera pagabile in virtù della legislazione svizzera e conformemente alla presente Convenzione, direttamente o mediante trattenuta sugli utili o i redditi di fonte svizzera (ad eccezione, nel caso di un dividendo, dell’imposta riscossa sugli utili destinati al pagamento dei dividendi) è computata in qualsiasi imposta di Trinidad e Tobago calcolata sugli stessi utili o stessi redditi, sui quali è calcolata l’imposta;
- nel caso di un dividendo pagato da una società residente della Svizzera a una società residente di Trinidad e Tobago, che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei voti della società distributrice dei dividendi, il computo deve tener conto (oltre a qualsiasi imposta svizzera computabile secondo la lettera a) dell’imposta svizzera che la società deve pagare sugli utili al momento della distribuzione del dividendo in questione;
- nondimeno, il computo non deve eccedere, in nessun caso, l’aliquota d’imposta calcolata innanzi il computo corrispondente ai redditi imponibili in Svizzera.
Qualora un residente della Svizzera riscuota elementi di reddito, di cui alla presente convenzione, i quali, conformemente alle disposizioni convenzionali, sono imponibili in Trinidad e Tobago, la Svizzera esonera dall’imposta detti elementi di reddito, con riserva delle disposizioni dei numeri 3, 4 e 5 del presente articolo, ancorché possa, per determinare l’importo dell’imposta concernente il reddito rimanente di detto residente, applicare il saggio che sarebbe applicabile se gli elementi di reddito in questione non fossero stati esonerati.
La Svizzera stabilisce il genere dello sgravio e disciplina la procedura secondo le prescrizioni svizzere concernenti l’esecuzione delle convenzioni internazionali, conchiuse dalla Confederazione svizzera per evitare i casi di doppia imposizione.
Qualora un residente della Svizzera riscuota dividendi, interessi, tasse di licenza o rimunerazioni di gestione aziendale, i quali conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, sono imponibili in Trinidad e Tobago, la Svizzera accorda, a domanda, uno sgravio fiscale a detto residente. Questo sgravio consiste:
- nel computo dell’imposta pagata in Trinidad e Tobago, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, nell’imposta svizzera sui redditi di detto residente; la somma cosi computata non può nondimeno eccedere l’aliquota dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo corrispondente ai redditi imponibili in Trinidad e Tobago, oppure
- in una riduzione globale dell’imposta svizzera, oppure
- in un esonero parziale per dividendi, interessi, tasse di licenza o rimunerazioni di gestione aziendale dall’imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell’imposta pagata in Trinidad e Tobago dall’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, delle tasse di licenza o rimunerazioni di gestione aziendale.
Una società che è residente della Svizzera e riscuote i dividendi d’una società residente di Trinidad e Tobago fruisce, per l’applicazione dell’imposta svizzera concernente i dividendi, dei vantaggi di cui beneficerebbe se la società distributrice dei dividendi fosse residente della Svizzera.
Per l’applicazione del numero 3 del presente articolo, gli interessi di somme mutuate, beneficianti di un esonero o di una riduzione delle imposte in Trinidad e Tobago, conformemente alla sua legislazione, sono considerati assoggettati alle imposte di Trinidad e Tobago al saggio previsto nel numero 2 dell’articolo 11. Questa norma vale per i dividendi pagati a una persona fisica, residente in Svizzera, tenendo però conto che in questo caso il saggio non deve eccedere il 10 per cento.
Art. 21 Parità di trattamento
I cittadini di uno Stato contraente non devono essere assoggettati, nell’altro Stato, ad imposizioni ed obblighi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati, alle stesse condizioni, i cittadini di quest’ultimo Stato.
L’imposizione di una sede stabile, di cui un’azienda di uno Stato contraente dispone nell’altro, non può essere, in quest’ultimo Stato, meno favorevole dell’imposizione di una sua azienda, esercitante la stessa attività. Le disposizioni del presente numero non devono essere interpretate quale obbligo di uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato le deduzioni personali e gli sgravi fiscali che la legislazione riserva unicamente ai residenti del primo Stato contraente. Le disposizioni del presente numero non inficiano l’applicazione dei disposti del numero 6 dell’articolo 10.
Le aziende di uno Stato contraente, il cui capitale appartiene in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ad una o più persone residenti nell’altro, oppure soggiace al loro controllo, non devono essere sottoposte, nel primo Stato, ad alcuna imposizione e obbligo inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere sottoposte le aziende analoghe di tale Stato.
Il termine di «imposizione» indica, nel presente articolo, le imposte di ogni natura e denominazione.
Art. 22 Procedura di concifiazione
La persona residente in uno Stato contraente, la quale reputi che, a cagione dei provvedimenti adottati da uno Stato o d’ambedue gli Stati, abbia subito o stia per subire un’imposizione contraria alle norme della presente Convenzione, può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla legislazione interna dei due Stati, adire l’autorità competente dello Stato contraente, sul cui territorio essa risiede.
Tale autorità, se giudica fondata l’opposizione ma non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà dì comporre la vertenza in via di conciliazione con l’autorità competente dell’altro Stato, affinché sia evitata un’imposizione contraria alla Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno, di comune intesa, ad appianare le difficoltà e a dissipare i dubbi che potessero sorgere nell’interpretazione o nell’applicazione della Convenzione. Esse potranno parimente convenire circa la possibilità d’evitare la doppia imposizione nei casi non contemplati dalla presente Convenzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro allo scopo di addivenire ad un accordo, conformemente ai numeri precedenti del presente articolo.
Art. 23 Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non infirmano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, conformemente alle norme generali del diritto delle genti o ad altre disposizioni d’accordi particolari.
Il diritto all’imposizione spetta allo Stato accreditante, nella misura in cui il reddito non è imponibile nello Stato accreditatario a cagione dei privilegi fiscali concessi al funzionario diplomatico e consolare, conformemente alle norme generali del diritto delle genti e ad altre disposizioni d’accordi particolari.
Nell’applicazione della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente, accreditata nell’altro o in un terzo Stato, sono considerati residenti nello Stato accreditante, qualora abbiano la sua nazionalità e ivi siano assoggettati all’imposta sul reddito come le persone residenti in questo Stato.
La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi e ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono parificati ai residenti di uno dei due Stati contraenti, quanto alle imposte sul reddito.
Art. 24 Data della prima applicazione
La presente Convenzione entrerà in vigore allorché gli Stati contraenti si saranno comunicati, per via diplomatica, che ogni esigenza e procedura legale destinata a conferire forza di legge alla presente convenzione è stata adempiuta.
Le disposizioni sono applicabili:
- in Trinidad e Tobago:(i)alle imposte riscosse alla fonte sugli importi pagati o trasferiti a non residenti il 1° gennaio 1973 o dopo questa data, e(ii)alle altre imposte di Trinidad e Tobago per Panno di tassazione che comincia il 1° gennaio 1973 e per gli anni seguenti:
- in Svizzera per qualsiasi anno fiscale che inizia il 1° gennaio 1973 o dopo questa data.
Art. 25 Disdetta
La presente Convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa, entro il 30 giugno di ciascun anno civile, trasmettere all’altro, per via diplomatica, un preavviso di disdetta. In questo caso, la presente Convenzione cessa d’essere applicabile:
- in Trinidad e Tobago:(i)alle imposte alla fonte sulle somme pagate o trasferite a non residenti il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui è stato dato il preavviso o dopo tale data; e(ii)alle altre imposte di Trinidad e Tobago per qualsiasi anno di tassazione che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui è stato consegnato il preavviso o dopo tale data;
- in Svizzera, per qualsiasi anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell’anno civile seguente quello in cui è stato consegnato il preavviso o dopo tale data.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Port of Spain, il 1° febbraio 1973, in due esemplari in lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il | Per il Governo |
Roger Dürr | George Chambers |