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Convenzione tra i delegati degli Stati adiacenti al lago bodamico: Baden, Baviera, Austria, Svizzera e Württemberg, per la regolarizzazione dello scarico delle acque del detto lago presso Costanza Conchiusa il 31 agosto 1857 Le ratificazioni sono state scambiate fra gli Stati contraenti nel 1858 Entrata in vigore il 22 marzo 1858

CS 12 545

Traduzione1

(Stato 22 marzo 1858)

Art. 1

Ad ovviare, mediante il futuro abbassamento del livello del lago di Costanza, ai dannosi effetti sin qui provati dal soverchio alzamento delle acque del medesimo, non sarà più ristabilito né il mulino del Reno distrutto dall’incendio, né le sue dipendenze presso Costanza; i tuttora esistenti avanzi di questo mulino e le così dette Stauzeilen ad esso appartenenti sul Reno saranno tolti, e in generale non sarà più concessa la costruzione di simili edifizi idraulici. Ulteriori disposizioni al fine di diminuire il ribocco del lago di Costanza non si richiedono per ora.

Art. 2

Il Governo del Granducato di Baden si assume di fare sgombrare quanto più presto può farsi gli avanzi dell’arso mulino del Reno in una cogli accessori, e insieme di togliere compiutamente le due così dette Stauzeilen a dritta e a sinistra al di sopra del ponte sul Reno presso Costanza. Per le spese di questo sgombramento sarà bonificata al Governo granducale badese la somma di fior. 1000, diconsi mille fiorini (a ragguaglio di fior. 24½) (art. 6).

Art. 3

Il comune della città di Costanza per la dichiarata sua rinunzia ad ogni sin qui avuto diritto di mulino o d’acqua, qualunque ne sia la denominazione, riceverà a titolo di indennizzo la somma di fior. 24 000, diconsi ventiquattromila fiorini, salvo inoltre alla medesima città il far valere ancora le sue pretese verso la Cassa generale granducale badese di sicurazione contro gli incendi.

Art. 4

L’apertura o luce del ponte attuale non potrà essere ristretta. In caso dì erezione di nuovi ponti o di ripari alle sponde vicino all’attuale ponte di Costanza, il profilo normale calcolato 400 piedi di apertura media dovrà dar regola al di sopra e al posto attuale del detto ponte, mentre al di sotto del medesimo dovrà dar norma il profilo restringentesi verso la torre delle polveri.

Art. 5

Qualora in seguito il profilo delle basse acque si allargasse allo sbocco del lago superiore, verso il faro di Costanza, a tal segno da aversi a temere una bassa al disotto dell’infimo livello sinora conosciuto, ossia 13’ 3’’ sotto zero della scala idrometrica di Costanza, si dovrà prevenire questo abbassamento mediante dighe atte a mantenere il suddetto profilo al suo grado come sinora. Le spese di primo stabilimento di queste dighe, sino alla concorrenza del maximum di fior. 5000, diconsi cinquemila fiorini, saranno sopportate da tutti gli Stati adiacenti.

Art. 6

Alla spesa per lo sgombro degli ancora esistenti ostacoli al decorrimento nel Reno (art. 2) fanno fronte gli adiacenti Stati cointeressati nel modo seguente: La medesima proporzione sarà pure applicata per quelle contribuzioni che avessero a far mestieri in caso di futura costruzione di dighe (art. 5).

per la somma di

fior. 1 000

e l’indennizzo da versarsi alla città di Costanza (art. 3)
per la somma di

fior. 24 000

in tutto

fior. 25 000

Baden, Granducato, con

fior. 7 000

Baviera, Regno

fior. 1 500

Austria, Impero

fior. 7 200

Svizzera, Confederazione

fior. 7 800

Württemberg, Regno

fior. 1 500

fior. 25 000

Art. 7

Per la presente Convenzione è espressamente riservata la ratifica dei rispettivi alti Governi.

(seguono le firme)

Convenzione tra i delegati degli Stati adiacenti al lago bodamico: Baden, Baviera, Austria, Svizzera e Württemberg, per la regolarizzazione dello scarico delle acque del detto lago presso Costanza Conchiusa il 31 agosto 1857 Le ratificazioni sono state scambiate fra gli Stati contraenti nel 1858 Entrata in vigore il 22 marzo 1858 | Lexipedia | Lexipedia