Se non composta in altro modo, ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione è soggetta ad arbitrato su richiesta di una Parte contraente.
Il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri. Ogni Stato contraente nomina un arbitro e i due arbitri nominati designano di comune accordo, quale terzo arbitro presidente, il cittadino di un altro Stato. Gli arbitri sono nominati nel termine di due mesi e il presidente nel termine di tre mesi, dopo che una Parte contraente abbia comunicato all’altra la propria intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.
Qualora i termini indicati al paragrafo 2 non siano rispettati e in difetto di altra intesa, ciascuno degli Stati contraenti ha la facoltà di invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è di nazionalità svizzera o austriaca o è impedito, alla designazione procede il vicepresidente. Se anche il vicepresidente è di nazionalità svizzera o austriaca o è impedito, alla designazione procede il membro successivo nella gerarchia della Corte, che non sia né di nazionalità svizzera né di nazionalità austriaca.
Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale, in particolare della presente Convenzione. Esso stesso regola la procedura.
Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi componenti. L’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designato dagli Stati contraenti non impedisce al tribunale di decidere.
Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti. Ogni Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha designato e le spese cagionate dalla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale arbitrale. Le spese per l’arbitro presidente e le altre spese sono assunte in ugual misura dagli Stati contraenti.
Qualora il tribunale arbitrale lo richieda, i tribunali delle Parti contraenti gli accordano l’assistenza giudiziaria necessaria per procedere alla citazione e all’audizione dei testi e dei periti, conformemente agli accordi in vigore fra gli Stati contraenti in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale.