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0.725.141

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica francese
sul raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra)
e Saint‑Julien‑en‑Genevois (Alta Savoia)

RU 1986 452; FF 1985 I 793

Traduzione1

Concluso il 27 settembre 1984
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 19852
Istrumenti di ratificazione scambiati il 5/21 febbraio 1986
Entrato in vigore il 1° aprile 1986

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di migliorare i collegamenti autostradali tra la Svizzera e la Francia,

hanno convenuto di concludere l’Accordo seguente:

Art. 1 Oggetto dell’Accordo

La strada nazionale svizzera N o 1a e l’autostrada francese A 40 sono raccordate presso Bardonnex (Ginevra) e Saint‑Julien‑en‑Genevois (Alta Savoia) per mezzo della sezione nord dell’autostrada francese A 401.

Sono costruiti all’uopo:

  1. sui territori svizzero e francese un viadotto autostradale, denominato qui appresso «opera principale», lungo circa 377 m, con due carreggiate di 3 corsie ciascuna. Esso supera la depressione, attualmente in territorio svizzero, come pure la linea ferroviaria della SNCF, la strada nazionale francese 206 e la strada comunale N 7 da Lathoy a Saint‑Julien‑en‑Genevois, su territorio francese, per raccordarsi con l’autostrada A 40;
  2. sui territori svizzero e francese, gli edifici, le aree e gli impianti che servono allo svolgimento delle formalità di controllo di frontiera. Questi impianti costituiscono l’oggetto di accordi separati.

Il primo attraversamento della frontiera da parte dell’autostrada in provenienza dalla Svizzera avviene nel punto A definito dalle sue coordinate nei sistemi svizzero: X CH = 111 664,532; Y CH = 496 237,043; H CH = 459,960 e francese: X F = 890 283,99; Y F = 134 527,83; H F = 460,008. Nel punto A il tracciato piano dell’asse dell’autostrada è un arco di cerchio il cui centro M ha le coordinate seguenti: X CH = 111 595,238; Y CH = 497 034,037 nel sistema svizzero e X F = 891 083,69; Y F = 134 510,47 nel sistema francese. In questo stesso punto A il profilo longitudinale comporta una pendenza dell’1,5 per cento circa in direzione della Francia.

Il piano d’insieme 3 che dà una sinossi del raccordo previsto è allegato al presente Accordo.

Lo scambio di territori, inteso a far sì che l’opera principale risulti totalmente situata in territorio francese, verrà attuato mediante un accordo specifico.

Art. 2 Costruzione dell’opera principale

Il Governo della Repubblica francese si incarica della costruzione dell’opera principale secondo i disciplinamenti e le prescrizioni francesi applicabili alla realizzazione di lavori pubblici di questa natura. Esso assume, nei confronti del Consiglio federale svizzero, la responsabilità di committente e si incarica, in particolare, degli studi, dei bandi di gara, degli appalti, della costruzione, della sorveglianza e della ricezione.

I progettisti e impresari svizzeri hanno il diritto di concorrere per quanto concerne l’insieme dei lavori. La lista dei candidati alle gare, il rifiuto delle offerte non conformi e la scelta degli accollatari sono fissati di concerto con la Commissione di cui nell’articolo 11.

Il calendario di realizzazione dell’opera principale è fissato di comune accordo tra le Parti contraenti, tenuto conto dei loro programmi autostradali nazionali.

Art. 3 Esercizio e manutenzione dell’opera principale

La Parte francese si incarica dell’esercizio e della manutenzione, compresa la pulizia e il servizio invernale, delle grandi riparazioni e dell’eventuale ricostruzione.

Quest’obbligo entra in vigore alla ricezione dell’opera principale, quand’anche avvenisse prima dello scambio di territori di cui nel paragrafo 5 dell’articolo 1.

Art. 4 Finanziamento dell’opera principale

I costi d’acquisto del terreno e dei diritti necessari alla costruzione dell’opera principale sono sostenuti dalle due Parti contraenti per i tronchi situati sul loro territorio rispettivo, prima della rettifica di frontiera. I terreni situati su territorio svizzero, necessari alla costruzione dell’opera e all’impianto del cantiere, sono messi gratuitamente, liberi da qualsiasi occupazione, onere o servitù, a disposizione della Parte francese. Il sedime dell’opera, ampliato sui due lati longitudinali da una striscia di terreno larga 6 m, andrà ceduto gratuitamente in proprietà alla Parte francese, libero di oneri e di servitù, al momento dello scambio dei territori.

Il costo globale di realizzazione dell’opera principale è ripartito in proporzione del 63 per cento per la Parte svizzera e del 37 per cento per la Parte francese. Esso comprende:

  1. le spese di costruzione, valutate in base alle offerte delle imprese prese in considerazione, ed equivalenti all’ammontare totale di dette offerte, comprese tutte le tasse, maggiorato del 15 per cento per rischi e imprevisti. Gli ammontari delle offerte prese in considerazione sono fissati in franchi francesi e attualizzati alla data di notifica dell’appalto principale, secondo il modulo che figura nel medesimo, vale a dire, conformemente alla natura dell’opera, sulla base delle variazioni degli indici francesi, «TP 02» o «TP 13» con una parte fissa del 17,5 per cento;
  2. le spese di studio e di controllo dell’esecuzione, rappresentanti forfettariamente il 10 per cento delle spese di costruzione, calcolate come detto qui innanzi. La partecipazione della Parte svizzera viene attuata mediante due versamenti alla Parte francese:

il primo, uguale alla metà del costo di realizzazione globale dell’opera principale valutato nel modo indicato sopra, verrà effettuato nei tre mesi seguenti la notifica dell’appalto principale;

il secondo verrà effettuato un anno dopo la data di notifica dell’appalto principale, con riserva d’un avanzamento normale dei lavori. Corrisponde alla metà del costo globale di realizzazione, riveduto alla data del versamento giusta il modulo precitato.

Le spese relative all’esercizio e alla manutenzione, compresa la pulizia e il servizio invernale, alle grandi riparazioni e alla ricostruzione eventuale dell’opera principale sono capitalizzate e ripartite forfettariamente secondo la chiave menzionata nel precedente paragrafo 2. Le Parti contraenti convengono di fissare forfettariamente il capitale corrispondente al 61 per cento del costo di realizzazione globale dell’opera principale. La partecipazione della Parte svizzera va versata nei tre mesi che seguono la data della ricezione; essa viene riveduta alla data del versamento nelle stesse condizioni del secondo versamento menzionato nel precedente paragrafo 2.

Ognuno dei tre versamenti, menzionati nei precedenti paragrafi 2 e 3, avverrà mediante un acconto, calcolato sulla base degli ultimi indici conosciuti alla data del versamento, e un pagamento complementare, previa pubblicazione degli indici normalmente applicabili.

I pagamenti a carico della Parte svizzera si effettuano in franchi svizzeri al corso del cambio del giorno del versamento.

Art. 5 Controlli di frontiera

Uffici a controlli nazionali abbinati verranno creati alla frontiera secondo condizioni da fissare nel quadro della Convenzione del 28 settembre 1960 4 tra la Svizzera e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e ai controlli in corso di viaggio.

Art. 6 Imposte indirette

Ognuna delle Parti contraenti ammette temporaneamente, in sospensione dei diritti e tasse applicabili all’importazione, i materiali, gli attrezzi e i pezzi di ricambio in provenienza dal territorio dell’altra Parte, nella misura in cui siano necessari ai lavori di costruzione o di manutenzione e all’esercizio delle opere di cui nell’articolo 1.

Le amministrazioni doganali e fiscali competenti di ogni Parte si concertano e si prestano tutta l’assistenza necessaria per l’applicazione del presente Accordo.

Art. 7 Imposte dirette

In deroga alle disposizioni degli articoli 5 e 7 della Convenzione del 9 settembre 1966 5 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata dall’Accordo completivo del 3 dicembre 1969, la parte di cantiere impiantata da un impresario residente in uno dei due Stati e situata sul territorio dell’altro non è considerata come «stabile organizzazione» ai sensi di detta Convenzione.

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alla tassa professionale.

Inoltre, nonostante le disposizioni dell’articolo 17 della Convenzione citata nel paragrafo 1, i salari versati alle persone che lavorano sui cantieri sono imponibili soltanto nello Stato in cui il beneficiario è residente ai sensi dell’articolo 1 di detta Convenzione.

Le difficoltà alle quali l’applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo dessero luogo verranno risolte nell’ambito della Convenzione di cui nel paragrafo 1.

Il riferimento a detta Convenzione, nel caso in cui essa venisse modificata o sostituita, è considerato relativo alla Convenzione modificata o nuova.

Art. 8 Accesso al sito della costruzione

Gli agenti delle Parti contraenti e le altre persone addette alla costruzione dell’opera principale possono, per svolgere i loro compiti, attraversare in ogni momento la frontiera e soggiornare su tutte le parti del cantiere. Tuttavia gli agenti dei servizi delle dogane e di polizia possono esercitare le loro funzioni soltanto sul territorio dello Stato da cui dipendono.

I cittadini delle Parti contraenti devono recar seco una carta d’identità ufficiale con fotografia. I cittadini di Stati terzi devono inoltre recare un permesso di soggiorno o un documento equivalente rilasciato dalle autorità dell’una o dell’altra Parte contraente.

Le persone di cui nel paragrafo 1 devono inoltre recar seco una carta di servizio o un attestato dell’impresa che le impiega, comprovante che partecipano ai lavori.

Le Parti contraenti riprendono a carico, senza formalità, in ogni momento, le persone che sono penetrate nel territorio dell’altro Stato, violando il presente Accordo.

Queste disposizioni non ostacolano l’applicazione delle decisioni individuali prese, dall’una o dall’altra Parte contraente, contro persone interdette d’ingresso o soggiorno.

Art. 9 Telecomunicazioni

Ogni Parte contraente autorizza l’istallazione sui cantieri di apparecchiature di telecomunicazione raccordate con la rete pubblica dell’altra Parte.

Art. 10 Disposizioni particolari

Nel caso in cui lo scambio di terreni, previsto nell’articolo 1 paragrafo 5, non sia ancora attuato alla messa in servizio dell’opera principale, sono applicabili le disposizioni qui appresso:

  1. La parte dell’opera principale situata in territorio svizzero ne resta parte integrante fino allo scambio di territori.
  2. Tuttavia le leggi e i regolamenti francesi relativi alla circolazione stradale, compresa la responsabilità civile, all’entrata, all’uscita e al transito delle persone, delle merci e dei capitali, sono applicabili alle persone, veicoli, bagagli, merci e capitali che si trovano sulla parte dell’opera principale di cui nel paragrafo 1 precedente. I funzionari e agenti francesi vi applicano le leggi e i regolamenti precitati. Possono costatare tutte le infrazioni e dare ad esse i seguiti previsti da queste leggi e regolamenti.
  3. Per l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, la parte dell’opera principale situata in territorio svizzero viene attribuita al comune di Saint‑Julien-en‑Genevois.
  4. Per il perseguimento e la repressione, le giurisdizioni francesi competenti sono quelle che lo sarebbero se le infrazioni fossero state commesse sul territorio del Comune di San‑Julien‑en‑Genevois. Tuttavia, per ciò che concerne i fatti considerati come infrazioni sia dal diritto penale svizzero sia dal diritto penale francese, la competenza delle giurisdizioni svizzere è espressamente riservata.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano provvisoriamente. Possono essere revocate in ogni momento dal Consiglio federale svizzero, con un preavviso di tre mesi.

Art. 11 Commissione mista

Le Parti contraenti costituiscono una Commissione mista che ha per compito:

  1. di dibattere qualsiasi questione risultante dall’applicazione del presente Accordo e dalle modalità relative alla medesima;
  2. di formulare raccomandazioni per i due Governi, segnatamente per quanto concerne eventuali modificazioni al presente Accordo;
  3. di raccomandare alle autorità competenti tutte le misure adeguate al fine di appianare le difficoltà che emergessero dalla messa in opera del presente Accordo;
  4. di pronunciarsi, in applicazione dell’articolo 2 paragrafo 2, sulla lista dei candidati alle gare, il rifiuto delle offerte non conformi e la scelta degli accollatari.

La Commissione è composta di 5 membri svizzeri e di cinque membri francesi che possono farsi accompagnare da esperti. Il Governo di ogni Parte contraente designa un membro della sua delegazione a presiederla. Ogni presidente di delegazione può, con una richiesta indirizzata al presidente dell’altra delegazione, convocare la Commissione che deve riunirsi al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 Arbitrato

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, ove non possa venire altrimenti composta, va sottoposta all’arbitrato a richiesta di una Parte contraente.

Il tribunale arbitrale consta, in ogni caso, di tre arbitri. Ogni Parte contraente nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo un cittadino di un terzo Stato come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dal momento in cui una Parte contraente abbia comunicato all’altra che intende convenire in arbitri la controversia.

Se i termini menzionati nel paragrafo 2 non sono rispettati e manchi ogni altro accordo, ogni Parte contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è svizzero o francese, o altrimenti impedito, il vicepresidente deve procedere alla designazione. Se anche il vicepresidente è svizzero o francese, o altrimenti impedito, procederà alla designazione il membro seguente, nella gerarchia della Corte, che non sia né svizzero né francese.

Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e in particolare del presente Accordo. Esso stesso regola la propria procedura.

Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura sia sulla materia, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. L’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti contraenti non impedisce al tribunale di decidere.

Le decisioni del tribunale sono vincolanti. Ogni Parte sostiene le spese dell’arbitro che ha designato e le spese occasionate dalla sua rappresentanza nella procedura davanti al tribunale. Le spese del terzo‑arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti eguali dalle Parti contraenti.

Se il tribunale arbitrale lo domanda, i tribunali delle Parti contraenti gli accordano l’assistenza giudiziaria necessaria per procedere alle citazioni e alle audizioni di testimoni e d’esperti, conformemente agli accordi in vigore tra le due Parti contraenti sull’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.

Art. 13 Durata dell’Accordo

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Art. 14 Approvazione, entrata in vigore

Il presente Accordo deve essere approvato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Berna.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Parigi, il 27 settembre 1984, in due esemplari in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica francese:

F. de Ziegler

G. M. Chenu

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