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Trattato sulla Carta dell’energia

RU 1998 2734; FF 1995 III 833

Testo originale

Concluso a Lisbona il 17 dicembre 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 19 settembre 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 aprile 1998

(Stato 22 ottobre 2025)

Preambolo,

Le Parti contraenti del presente Trattato,

vista la Carta di Parigi per una nuova Europa, firmata il 21 novembre 1990;

vista la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata a L’Aia il 17 dicembre 1991;

ricordando che tutti i firmatari del documento conclusivo della Conferenza dell’Aia si sono impegnati a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta europea dell’energia e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione quanto prima, negoziando in buona fede un Trattato sulla Carta dell’energia e i relativi protocolli e desiderando dare un fondamento giuridico internazionale certo e vincolante agli obblighi sanciti dalla Carta;

desiderosi altresì di istituire l’infrastruttura necessaria per attuare i principi enunciati nella Carta europea dell’energia; 2

nell’intento di attuare il concetto fondamentale dell’iniziativa della Carta europea dell’energia, cioè catalizzare la crescita economica mediante misure per liberalizzare l’investimento e gli scambi nel settore dell’energia;

affermando che le Parti contraenti conferiscono la massima importanza all’attuazione effettiva del pieno trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita e che questi impegni generali saranno applicati alla realizzazione di investimenti, in conformità di un trattato aggiuntivo;

visto l’obiettivo di una progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali e il principio secondo cui devono essere evitate discriminazioni nel commercio internazionale, come enunciato nell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio 3 e altresì previsto nel presente Trattato;

decisi ad eliminare progressivamente gli ostacoli tecnici, amministrativi e di altro tipo agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature del settore energetico 4 , tecnologie e servizi;

in vista della possibile adesione all’Organizzazione mondiale del commercio 5 delle Parti contraenti che attualmente non sono membri di esso e al fine di fornire accordi commerciali ad interim per assistere dette Parti contraenti e non ostacolarne la preparazione all’adesione;

consapevoli dei diritti e degli obblighi di talune Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio 6 ;

viste le norme in materia di concorrenza riguardanti fusioni, monopoli, pratiche contrarie alla concorrenza e abuso di posizione dominante;

visto il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari 7 , gli Orientamenti per i fornitori di materie nucleari, e altri obblighi o intese internazionali di non proliferazione nucleare;

riconoscendo la necessità che l’esplorazione, la produzione, la conversione, l’immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia si svolgano con la massima efficienza;

con riferimento alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico 8 , alla Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza 9 e ai suoi protocolli, nonché ad altri accordi internazionali in materia di ambiente con aspetti connessi all’energia; e

riconoscendo la necessità sempre più pressante di misure a protezione dell’ambiente, compresi lo smantellamento di impianti dell’energia e l’eliminazione dei rifiuti e la necessità a tal fine di obiettivi e criteri concordati a livello internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I Definizioni e finalità

Art. 1 Definizioni

Si applicano, nel presente Trattato, le seguenti definizioni:

  1. «Carta»: la Carta europea dell’energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia, firmata a L’Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo è considerata firma della Carta.
  2. «Parte contraente»: uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente Trattato e per cui il Trattato è in vigore.
  3. «Organizzazione regionale di integrazione economica»: un’organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali sono disciplinate dal presente Trattato, compresa la facoltà di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a dette materie.
  4. 10 «Materiali e prodotti energetici», sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EM I o EM II.
  5. 11 «Attrezzature del settore energetico», sulla base del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane e della nomenclatura combinata delle Comunità europee, le voci che figurano negli allegati EQ I o EQ II.
  6. «Attività economica nel settore dell’energia»: un’attività economica riguardante le attività di esplorazione, estrazione, raffinazione, produzione, immagazzinamento, trasporto terrestre, trasmissione, distribuzione, commercio, marketing o vendita di materiali e prodotti energetici, tranne quelli di cui all’allegato Nl o riguardanti la distribuzione del calore ad una pluralità di immobili.
  7. «Investimento»: ogni tipo di attività, detenuta o controllata, direttamente o indirettamente da un investitore e comprendente:a)beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, proprietà e qualsiasi diritto su beni, quali locazioni (leases), ipoteche, vincoli e pegni;b)una società o un’impresa commerciale, o azioni, quote di capitale, o altre forme di partecipazioni in una società o un’impresa commerciale e obbligazioni e altri debiti di una società o di un’impresa commerciale;c)diritti di credito e diritti a prestazioni, in virtù di contratto aventi valore economico e connessi con un investimento;d)proprietà intellettuale;e)utili;f)qualsiasi diritto conferito per legge o contratto o derivante da qualsiasi licenza e autorizzazione concesse conformemente alla legge a svolgere un’attività economica nel settore dell’energia.
  8. Un mutamento della forma in cui sono investite le attività non ne altera la qualità di «investimenti», termine con il quale si intendono tutti gli investimenti, già in atto oppure effettuati dopo la data di entrata in vigore del presente Trattato per la Parte contraente dell’investitore che effettua l’investimento ovvero, se successiva, dopo la data di entrata in vigore per la Parte contraente nel cui territorio si effettua l’investimento (in appresso denominata «data effettiva»), fermo restando che il trattato si applica solo a questioni che producano effetti su tali investimenti dopo la data effettiva.
  9. Il termine «Investimento» si riferisce a qualsiasi investimento associato ad un’attività economica nel settore dell’energia ed a investimenti o categorie di investimenti designati da una Parte contraente nella sua area «Progetti di efficienza della carta» e notificati come tali al Segretariato.
  10. «Investitore»:a)rispetto ad una Parte contraente,i)una persona fisica avente la cittadinanza o nazionalità di detta Parte contraente, o che vi abbia la residenza permanente, in conformità delle sue leggi applicabili;ii)una società o altro organismo organizzato in conformità alla legge applicabile in detta Parte contraente;b)rispetto ad uno «Stato terzo»: una persona fisica, una società o altro organismo per il quale ricorrono, mutatis mutandis, le condizioni specificate nel sottoparagrafo a) per una Parte contraente.
  11. «Investire» o «Realizzare investimenti»: operare nuovi investimenti, acquisire in tutto o in parte investimenti già in atto, o optare per altri settori di investimento.
  12. «Utili»: proventi ricavati da, o associati ad un investimento, indipendentemente dalla forma in cui essi sono pagati, compresi profitti, dividendi, interessi, capital gains, royalties, onorari di gestione, commissioni di assistenza tecnica o altre competenze e pagamenti in natura.
  13. «Area»: rispetto ad uno Stato che è Parte contraente:a)il territorio su cui esercita la sua sovranità, comprendente la terraferma, le acque interne e territoriali; eb)nel rispetto e in conformità del diritto internazionale marittimo, il mare, il suolo ed il sottosuolo del mare su cui tale Parte contraente esercita diritti sovrani e la giurisdizione.
  14. Rispetto a una Organizzazione regionale d’integrazione economica che sia Parte contraente, con il termine «area» si devono intendere le aree degli Stati membri di detta organizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all’accordo che istituisce l’organizzazione.
  15. 11)12 a) «OMC»: l’Organizzazione mondiale del commercio istituita dall’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. b)«Accordo OMC»: l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, le decisioni, le dichiarazioni e le intese pertinenti come successivamente rettificato, emendato o modificato.c)«GATT 1994»: l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio come specificato nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio come successivamente rettificato, emendato o modificato.
  16. «Proprietà intellettuale»: comprende diritti di autore e diritti correlati, marchi di fabbrica, indicazioni geografiche, progetti industriali, brevetti, schemi di configurazione di circuiti integrati e la tutela delle informazioni non divulgate.
  17. 13) a) «Protocollo della Carta dell’energia» o «Protocollo»: un trattato il cui negoziato è autorizzato e il cui testo è adottato dalla Conferenza della Carta, sottoscritto da due o più Parti contraenti al fine di completare, integrare, estendere o ampliare le disposizioni del presente Trattato relativamente a qualsiasi settore specifico o categoria di attività rientranti nell’ambito di quest’ultimo, o i settori di cooperazione conformemente al titolo III della Carta. b)«Dichiarazione sulla Carta dell’energia» o «Dichiarazione»: un atto non vincolante la cui negoziazione è autorizzata e il cui testo è approvato dalla Conferenza della Carta al quale hanno aderito una o più Parti contraenti per completare o integrare le disposizioni del presente Trattato.
  18. «Valuta liberamente convertibile»: una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.

Art. 2 Finalità del trattato

Il presente Trattato istituisce un quadro giuridico al fine di promuovere una cooperazione a lungo termine nel settore dell’energia, basata su complementarità e vantaggi reciproci, in conformità degli obiettivi e principi della Carta.

Parte II Commercio

Art. 3 Mercati internazionali

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere l’accesso ai mercati internazionali in termini commerciali e, in generale, per sviluppare un mercato aperto e competitivo per i materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse 13 .

Art. 4 Conformità all’accordo OMC14

Nessuna disposizione del presente Trattato deroga, nei rapporti tra Parti contraenti che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio 15 , alle disposizioni dell’accordo OMC, quali applicate tra dette Parti contraenti.

Art. 5 Misure relative agli investimenti che incidono
sugli scambi commerciali

Una Parte contraente non applica, fatti salvi i diritti e gli obblighi della Parte contraente in base all’accordo OMC e all’articolo 29, misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali non conformi al disposto dell’articolo III o XI del GATT 1994 16 .

Queste misure comprendono qualsiasi misura di investimento obbligatoria o esecutoria in virtù nel diritto nazionale o di qualsiasi disposizione amministrativa, ovvero la cui osservanza è necessaria per ottenere un vantaggio e che imponga:

  1. l’acquisto o l’uso da parte di un’impresa di prodotti di origine nazionale o provenienti da una fonte nazionale, sia che ciò sia specificato in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore dei prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale; o
  2. che l’acquisto o l’uso da parte di un’impresa di prodotti importati sia limitato ad una quantità riferita al volume o valore dei prodotti locali che essa esporta;
  3. oppure che limiti:
  4. l’importazione, da parte di un’impresa, di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, in chiave generale o secondo una quantità riferita al volume o valore della produzione locale che esso esporta;
  5. l’importazione, da parte di un’impresa di prodotti usati per la sua produzione locale o ad essa collegati, limitando il suo accesso al cambio estero ad una quantità riferita agli apporti in valuta estera attribuibili all’impresa; o
  6. l’esportazione o la vendita all’esportazione da parte di un’impresa di prodotti, siano essi specificati in termini di prodotti particolari, in termini di volume o valore di prodotti o in termini di una percentuale del volume o valore della sua produzione locale.

Nessuna disposizione del paragrafo 1 può essere interpretata nel senso di impedire ad una Parte contraente di applicare le misure relative agli investimenti descritte al paragrafo 2, lettere a) e c), come condizione di ammissibilità per la promozione dell’esportazione, l’aiuto estero, l’appalto pubblico o tariffe preferenziali o programmi di quote.

In deroga al paragrafo 1, una Parte contraente può temporaneamente continuare a mantenere misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali che erano in atto più di 180 giorni prima della sua firma del presente Trattato, a condizione di osservare le disposizioni di notifica e di soppressione di cui all’allegato TRM.

Art. 6 Concorrenza

Ciascuna Parte contraente si adopera per attenuare le distorsioni di mercato e gli ostacoli alla concorrenza nell’attività economica nel settore dell’energia.

Ciascuna Parte contraente assicura che, nell’ambito della propria giurisdizione, siano in vigore e applicate le leggi opportune e necessarie per disciplinare la condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza, nell’attività economica nel settore dell’energia.

Le Parti contraenti aventi esperienza nell’applicazione delle norme in materia di concorrenza si adoperano a prestare alle altre Parti contraenti, su richiesta di
quest’ultime e nei limiti delle risorse disponibili, assistenza tecnica in fatto di elaborazione e applicazione di dette norme.

Le Parti contraenti possono cooperare nell’applicazione delle loro norme in materia di concorrenza, mediante consulenze e scambio di informazioni.

Se una parte contraente ritiene che una determinata condotta contraria alla concorrenza, attuata nell’area di un’altra Parte contraente, sia pregiudizievole ad un interesse rilevante, per le finalità identificate nel presente articolo, essa può darne notifica all’altra Parte contraente e chiedere che le sue autorità competenti in materia di concorrenza intraprendano le opportune azioni di attuazione. La Parte contraente che effettua la notifica include in quest’ultima informazioni sufficienti a consentire alla Parte contraente che la riceve di individuare la condotta contraria alla concorrenza oggetto della notifica nonché l’offerta di ulteriori informazioni e cooperazione nell’ambito delle sue facoltà. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica o, se del caso, le autorità competenti in materia di concorrenza possono consultarsi con le autorità competenti in materia di concorrenza della Parte contraente che effettua la notifica e tengono pienamente conto della richiesta di detta Parte nel decidere se avviare o meno azioni in merito alla presunta condotta contraria alla concorrenza indicata nella notifica. La Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante della propria decisione o della decisione delle autorità competenti in materia di concorrenza nonché, a sua discrezione, dei motivi della decisione. Qualora siano avviate azioni, la Parte contraente che ha ricevuto la notifica informa la Parte contraente notificante dell’esito e, nella misura del possibile, di qualsiasi sviluppo intermedio di rilievo.

Nessuna disposizione del presente articolo obbliga una Parte contraente a fornire informazioni in contrasto con la sua legge riguardo alla divulgazione di informazioni, alla riservatezza o al segreto commerciale.

Le procedure esposte nel paragrafo 5 e nell’articolo 27, paragrafo 1 sono gli unici mezzi, nell’ambito del presente Trattato per risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente articolo.

Art. 7 Transito

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per agevolare il transito di materiali e prodotti energetici, in conformità al principio della libertà di transito e senza distinzione di origine, destinazione o proprietà di tali materiali e prodotti energetici, senza discriminazioni di prezzo basate su tali distinzioni e senza imporre ritardi, restrizioni o oneri non ragionevoli.

Le Parti contraenti incoraggiano gli enti competenti a cooperare:

  1. nell’ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell’energia, necessarie per il transito di materiali e prodotti energetici;
  2. nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di trasporto dell’energia operanti nelle aree di più di una Parte contraente;
  3. nell’adozione di misure intese ad attenuare gli effetti di interruzioni nell’approvvigionamento di materiali e prodotti energetici;
  4. nell’agevolare l’interconnessione delle infrastrutture di trasporto dell’energia.

Ciascuna Parte contraente s’impegna a non applicare ai materiali e prodotti energetici in transito, disposizioni in materia di trasporto di materiali e prodotti energetici e di utilizzo di infrastrutture di trasporto dell’energia, meno favorevoli di quelle applicate a materiali e prodotti provenienti dalla propria area o a questa destinati, salvo se altrimenti previsto in un accordo internazionale vigente.

Qualora il transito di materiali e prodotti energetici non sia realizzabile a condizioni commerciali, mediante infrastrutture di trasporto dell’energia, le Parti contraenti non frappongono ostacoli all’installazione di nuove capacità, salvo se altrimenti previsto nella legislazione applicabile, che è coerente con il paragrafo 1.

se ne dimostra alle altre Parti contraenti interessate la pericolosità per la sicurezza o l’efficienza dei suoi sistemi di energia, ivi compresa la sicurezza dell’approvvigionamento. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le Parti contraenti garantiscono flussi regolari di materiali e prodotti energetici verso, da o tra le aree di altre Parti contraenti.

Una Parte contraente nella cui area possono transitare materiali e prodotti energetici non è tenuta a:

  1. consentire la costruzione o la modifica di infrastrutture di trasporto dell’energia, o
  2. consentire possibilità di transito nuove o supplementari attraverso le infrastrutture di trasporto dell’energia esistenti

Una Parte contraente nella cui area transitano materiali e prodotti energetici, in caso di controversia su qualsiasi questione legata a tale transito, non interrompe o limita, né consente ad organi sottoposti al suo controllo di interrompere o ridurre né impone a qualsiasi organo soggetto alla sua giurisdizione di interrompere o limitare il flusso esistente di materiali e prodotti energetici prima della conclusione delle procedure di soluzione della controversia di cui al paragrafo 7, salvo se ciò è specificamente previsto in un contratto o un altro accordo che disciplina tale transito oppure è consentito secondo la decisione del conciliatore.

Le disposizioni seguenti si applicano ad una controversia descritta al paragrafo 6, soltanto dopo aver esaurito tutti i pertinenti rimedi contrattuali o di altro tipo per la soluzione della controversia convenuti in precedenza tra le Parti contraenti parti della controversia o tra qualsiasi organo di cui al paragrafo 6 e un organo di un’altra Parte contraente parte della controversia:

  1. una Parte contraente parte della controversia può sottoporre quest’ultima al Segretario Generale mediante una notifica che ne riassume il merito. Il Segretario Generale ne informa tutte le Parti contraenti;
  2. entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, il Segretario Generale, in consultazione con le parti della controversia e con le altre Parti contraenti interessate, nomina un conciliatore. Quest’ultimo deve avere la necessaria esperienza nella materia oggetto della controversia e non deve avere la nazionalità o la cittadinanza o la residenza permanente di una parte della controversia o di una delle altre Parti contraenti interessate;
  3. il conciliatore cerca di ottenere l’accordo delle parti della controversia su una soluzione della stessa oppure su una procedura per realizzare tale soluzione. Se, entro 90 giorni dalla sua nomina il conciliatore non è riuscito a raggiungere tale accordo, raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per realizzare tale soluzione e decide le tariffe interinali e le altre condizioni generali da osservare per il transito a partire da una data che egli indica sino alla soluzione della controversia;
  4. le Parti contraenti si impegnano ad osservare e assicurano che gli organi sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettino qualsiasi decisione interinale di cui alla lettera c) riguardo alle tariffe e le condizioni generali durante 12 mesi dalla decisione del conciliatore ovvero, sino alla soluzione della controversia se precedente;
  5. in deroga alla lettera b), il Segretario Generale può decidere di non nominare un conciliatore se a suo giudizio la controversia riguarda un transito che è o è stato oggetto di procedure di soluzione delle controversie indicate nelle lettere da a) a d) che non hanno portato ad una soluzione della controversia;
  6. la Conferenza della Carta adotta disposizioni standard sulla condotta della conciliazione e la remunerazione dei conciliatori.

Nessuna disposizione del presente articolo costituisce una deroga ai diritti e agli obblighi di una Parte contraente derivanti dal diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale generale, dagli accordi bilaterali o multilaterali vigenti, ivi comprese le norme relative a cavi o condotte sottomarini.

Il presente articolo non può essere interpretato come un obbligo per qualsiasi Parte contraente che non possiede un determinato tipo di infrastrutture di trasporto dell’energia utilizzate per il transito ad adottare, rispetto a detto tipo di infrastrutture, alcuna misura ai sensi del presente articolo. Tale Parte contraente è tuttavia tenuta a rispettare il disposto del paragrafo 4.

Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:

  1. «Transito»:i)il trasporto attraverso l’area di una Parte contraente o verso o dagli impianti portuali nella sua area, per operazioni di carico e di scarico, di materiali e prodotti energetici originari dell’area di un altro Stato e destinati all’area di uno Stato terzo, nella misura in cui l’altro Stato o lo Stato terzo è una Parte contraente; oii)il trasporto attraverso l’area di una Parte contraente di materiali e prodotti energetici originari dell’area di un’altra Parte contraente e destinati all’area di detta Parte contraente a meno che le due Parti contraenti interessate decidano altrimenti e provvedano congiuntamente ad inserire questa decisione nell’allegato N. Le due Parti contraenti possono sopprimere la propria menzione nell’allegato N mediante notifica congiunta delle loro intenzioni al Segretariato generale che trasmette la notifica a tutte le altre Parti contraenti. La soppressione prende effetto quattro settimane dopo la prima notifica.
  2. «Infrastrutture di trasporto dell’energia»: gasdotti di trasmissione ad alta pressione, reti e linee di trasmissione dell’elettricità ad alta tensione, oleodotti per il trasporto del greggio, condotte per i fanghi di carbone, condotte per prodotti petroliferi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici.

Art. 8 Trasferimento di tecnologia

Le Parti contraenti convengono di promuovere l’accesso alla tecnologia energetica e il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria per favorire l’efficienza degli scambi di materiali e prodotti energetici e l’investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti rispettivi nonché per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria a dare esecuzione al paragrafo 1, eliminano pertanto gli ostacoli esistenti, astenendosi altresì dal crearne di nuovi, ai trasferimenti di tecnologia nel campo dei materiali e prodotti energetici e relative apparecchiature e servizi, fermi restando l’obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.

Art. 9 Accesso al capitale

Le Parti contraenti riconoscono l’importanza di mercati di capitali aperti promuovendo il flusso di capitale per finanziare gli scambi di materiali e di prodotti energetici e la realizzazione di investimenti e assistenza nell’attività economica del settore dell’energia nelle aree di altre Parti contraenti, particolarmente quelle ad economia di transizione. Ciascuna Parte contraente pertanto si adopera a promuovere le condizioni di accesso al proprio mercato dei capitali delle società e dei cittadini di altre Parti contraenti, per finanziare scambi di prodotti e materiali energetici e per effettuare investimenti nell’attività economica del settore dell’energia nelle aree di altre Parti contraenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle migliori applicate in circostanze analoghe alle proprie società e ai propri cittadini ovvero alle società e ai cittadini di qualsiasi altra Parte contraente o Stato terzo.

Una Parte contraente può adottare e mantenere programmi relativi all’accesso a prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intese a facilitare gli scambi o l’investimento all’estero. Essa mette dette strutture a disposizione, conformemente agli obiettivi, ai vincoli e ai criteri di tali programmi (compresi qualsiasi motivo, obiettivi, vincoli o criteri relativi alla sede di affari di un richiedente per qualsiasi struttura o la sede di consegna di merci o servizi forniti con il supporto di detta struttura) per investimenti nell’attività economica nel settore dell’energia di altre Parti contraenti o per il finanziamento di scambi di materiali e prodotti energetici con altre Parti contraenti.

Le Parti contraenti nell’attuare programmi di attività economica nel settore dell’energia, atti a migliorare la stabilità economica e il clima di investimento delle Parti contraenti, si adoperano, ove opportuno, per incoraggiare le operazioni e avvalersi della competenza delle pertinenti istituzioni finanziarie internazionali.

Nessuna disposizione del presente articolo impedisce:

  1. alle istituzioni finanziarie di applicare le proprie prassi in materia di concessione di credito o sottoscrizioni, basate su principi di mercato e considerazioni prudenziali; ovvero
  2. ad una Parte contraente di decidere misure:i)per motivi prudenziali, compresa la tutela di investitori, consumatori, depositanti, titolari di polizze o persone cui è dovuto da un fornitore di servizi finanziari un onere fiduciario, oppureii)per garantire l’integrità e la stabilità del suo sistema finanziario e dei mercati di capitale.

Parte III Promozione e tutela degli investimenti

Art. 10 Promozione, tutela e disciplina degli investimenti

Ciascuna Parte contraente, in conformità al disposto del presente Trattato, incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori di altre Parti contraenti che effettuano investimenti nella sua area. Queste condizioni comprendono l’impegno ad accordare in ogni occasione agli investimenti di investitori di altre Parti contraenti un trattamento giusto ed equo. Gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’impiego, il godimento o l’alienazione degli stessi. In nessun caso tali investimenti sono sottoposti ad un trattamento meno favorevole di quello prescritto dal diritto internazionale, compresi gli obblighi pattizi. Ciascuna Parte contraente adempie eventuali obblighi assunti riguardo ad un investitore o un investimento effettuato da un investitore di una qualsiasi altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente si adopera per concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella propria area, il trattamento descritto al paragrafo 3.

Ai fini del presente articolo, si intende per «trattamento”, il trattamento concesso da una Parte contraente che non è meno favorevole di quello più favorevole previsto per i propri investitori o per gli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o qualsiasi Stato terzo.

Un trattato aggiuntivo obbliga, fatte salve le condizioni ivi stabilite, ciascuna Parte contraente a concedere agli investitori di altre parti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detto trattato aggiuntivo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato il presente Trattato o che vi hanno aderito. I negoziati per il trattato aggiuntivo sono avviati non più tardi del 1° gennaio 1995, al fine di concludere il medesimo entro il 1° gennaio 1998.

Ciascuna Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, si adopera per:

  1. limitare al minimo le eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3;
  2. sopprimere progressivamente le restrizioni in atto pregiudizievoli agli investitori di altre Parti contraenti.
  3. a) Una Parte contraente, relativamente alla realizzazione di investimenti nella sua area, può in qualsiasi momento dichiarare volontariamente alla Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, la sua intenzione di non introdurre nuove eccezioni al trattamento descritto al paragrafo 3.
  4. Una Parte contraente inoltre può, in qualsiasi momento, impegnarsi volontariamente a concedere agli investitori di altre Parti contraenti, per quanto riguarda la realizzazione di investimenti in alcune o tutte le attività economiche del settore dell’energia nella sua area, il trattamento descritto al paragrafo 3. Detti impegni sono notificati al Segretariato ed elencati nell’allegato VC e sono vincolanti ai sensi del presente Trattato.

Ciascuna Parte contraente concede agli investimenti effettuati nella sua area da investitori di altre Parti contraenti e alle loro attività connesse, compresi la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione, un trattamento non meno favorevole di quello migliore concesso agli investimenti e alle relative attività di gestione, mantenimento, uso, godimento o alienazione dei propri investitori ovvero degli investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.

Le modalità di applicazione del paragrafo 7, con riferimento ai programmi nell’ambito dei quali una Parte contraente fornisce sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria oppure stipula contratti di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell’energia, sono disciplinati dal trattato aggiuntivo di cui al paragrafo 4. Ciascuna Parte contraente informa tramite il Segretariato la Conferenza della Carta in merito alle modalità applicate ai programmi di cui al presente paragrafo.

Una Parte contraente mantiene aggiornata la sua relazione e comunica tempestivamente al Segretariato le modifiche. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente le relazioni. Con riferimento alla lettera a), la relazione può specificare le parti del settore dell’energia in cui una Parte contraente concede agli investitori di altre Parti contraenti il trattamento descritto al paragrafo 3. Con riferimento alla lettera b), la Conferenza della Carta nel suo riesame può tener conto degli effetti di questi programmi per la concorrenza e gli investimenti.

Ciascuno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che firma il presente Trattato o vi aderisce, presenta al Segretariato il giorno della firma o del deposito della propria dichiarazione di adesione, una relazione di riepilogo di tutte le leggi, regolamenti o altre misure attinenti a:

  1. le eccezioni al paragrafo 2; o
  2. i programmi di cui al paragrafo 8.

In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, il trattamento descritto ai paragrafi 3 e 7 non si applica alla tutela della proprietà intellettuale; il trattamento è invece specificato nelle corrispondenti disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parte le rispettive Parti contraenti, applicabili in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Ai fini dell’articolo 26, l’applicazione ad opera di una Parte contraente di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, quali descritte all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, ad un investimento di un investitore di un’altra Parte contraente in atto al momento di detta applicazione, è considerata, in conformità all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, una violazione di un obbligo di detta Parte contraente ai sensi della presente Parte.

Ciascuna Parte contraente garantisce che la sua legge nazionale preveda mezzi effettivi per far valere e mettere ad esecuzione i diritti in materia di investimenti, accordi di investimento e autorizzazioni di investimento.

Art. 11 Personale con incarichi chiave

Una Parte contraente esamina in buona fede, in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti in materia di accesso, permanenza e lavoro di persone fisiche, le richieste presentate da investitori di un’altra Parte contraente e da personale con incarichi chiave assunto da questi ultimi, o in base ad investimenti di detti investitori, di accedere e rimanere temporaneamente nella sua area per svolgere attività connesse con la realizzazione o lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l’uso, la fruizione o l’alienazione degli investimenti in questione, ivi compresa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave.

Una Parte contraente consente agli investitori di un’altra Parte contraente che hanno investimenti nella sua area e agli investimenti di detti investitori, di assumere qualsiasi persona con incarico chiave, a scelta dell’investitore o dell’investimento, indipendentemente dalla nazionalità e cittadinanza, a condizione che detta persona con incarico chiave sia stata autorizzata ad entrare, soggiornare e lavorare nell’area di detta Parte contraente e che l’attività occupazionale in causa sia conforme alle clausole, condizioni e scadenze del permesso rilasciato a detta persona con incarico chiave.

Art. 12 Indennizzo per perdite

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, un investitore di una qualsiasi Parte contraente i cui investimenti nell’area di un’altra Parte contraente subiscano danni a causa di guerra o di altri conflitti armati, di situazioni di emergenza nazionale, di disordini civili o di analoghi eventi in detta area, ottiene da quest’ultima Parte contraente un trattamento, relativamente a restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altre forme di liquidazione, che è il più favorevole fra quelli che tale Parte contraente riserva a qualsiasi altro investitore, i propri investitori, gli investitori di una qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo.

spetta una riparazione o un risarcimento che devono essere entrambi tempestivi, congrui ed effettivi.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, un investitore di una Parte contraente che, in una delle situazioni previste da tale paragrafo, subisca una perdita nell’area di un’altra Parte contraente derivante:

  1. da requisizione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest’ultima Parte contraente, ovvero
  2. da distruzione del suo investimento o di parte di esso ad opera di forze o autorità di quest’ultima Parte contraente, distruzione che non era imposta dalle necessità della situazione,

Art. 13 Espropriazione

L’indennizzo è pari all’equo valore di mercato che l’investimento espropriato aveva immediatamente prima dell’espropriazione o al momento in cui l’imminente espropriazione è diventata nota, in modo tale da pregiudicare il valore dell’investimento (in appresso denominata la «data di stima»). L’equo valore di mercato è espresso, su richiesta dell’investitore, in una valuta liberamente convertibile in base al tasso di cambio vigente sul mercato per tale valuta, alla data di stima. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati ad un tasso commerciale stabilito su una base di mercato, a decorrere dalla data di espropriazione fino alla data del pagamento.

Gli investimenti di un investitore di una Parte contraente nell’area di un’altra Parte contraente, non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazione (in appresso denominate «espropriazione») tranne nel caso in cui l’espropriazione sia:

  1. dovuta a scopo di pubblico interesse;
  2. non discriminatoria;
  3. compiuta con procedura conforme alla legge; e
  4. accompagnata dalla corresponsione di un indennizzo tempestivo, congruo ed effettivo.

L’investitore interessato ha diritto, in base alla legge della Parte contraente che opera l’espropriazione, ad un sollecito esame ad opera di un organo giurisdizionale o di altro competente organo indipendente di detta Parte contraente del suo caso, della stima del suo investimento e del pagamento dell’indennizzo, in conformità dei principi di cui al paragrafo 1.

A fini di chiarezza, l’espropriazione comprende situazioni in cui una Parte contraente espropria le attività di una società o impresa nella propria area in cui un investitore di qualsiasi altra Parte contraente possiede investimenti, anche attraverso partecipazioni azionarie.

Art. 14 Trasferimenti relativi agli investimenti

Ciascuna Parte contraente garantisce, per quanto riguarda gli investimenti nella propria area di investitori di qualsiasi altra Parte contraente, la libertà di trasferimento verso e fuori della propria area, compreso il trasferimento de:

  1. il capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento;
  2. gli utili;
  3. i pagamenti dovuti in forza di un contratto, compreso l’ammortamento del capitale e il versamento degli interessi maturati a norma di un contratto di finanziamento;
  4. i redditi non spesi e altre remunerazioni del personale assunto all’estero in relazione all’investimento in questione;
  5. i proventi della vendita o della liquidazione di un investimento o di parte di esso;
  6. i pagamenti derivanti dalla soluzione di una controversia;
  7. i risarcimenti a norma degli articoli 12 e 13.

I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono operati prontamente e salvo gli utili in natura in una valuta liberamente convertibile.

I trasferimenti sono operati al tasso di cambio di mercato in vigore alla data del trasferimento per quanto riguarda le operazioni a pronti nella valuta da trasferire. In assenza di un mercato valutario, il tasso di cambio da applicare è quello più recente applicato agli investimenti interni ovvero quello più recente applicato per la conversione delle valute in diritti speciali di prelievo, se più favorevole per l’investitore.

Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, una Parte contraente può tutelare i diritti dei creditori, o assicurare la conformità con le leggi relative all’emissione, lo scambio e la trattazione di titoli e l’esecuzione volontaria di sentenze di procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e penali attraverso l’applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle sue leggi e dei suoi regolamenti.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti che sono Stati che erano parti costituenti dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono convenire nell’ambito di accordi reciproci che i trasferimenti avvengano nelle loro valute, a condizione che gli accordi non conducano ad un trattamento degli investitori di altre Parti contraenti residenti nelle loro aree meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori delle Parti contraenti che hanno stipulato detti accordi o agli investimenti di investitori di qualsiasi altro Stato terzo.

Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), una Parte contraente può limitare il trasferimento di un utile in natura, qualora essa sia autorizzata, in forza dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) o dell’accordo OMC a limitare, ovvero a vietare l’esportazione o la vendita del prodotto che costituisce l’utile in natura; sempreché una Parte contraente consenta di effettuare il trasferimento di utili in natura, da effettuarsi in conformità ad un’autorizzazione specifica contenuta in un accordo di investimento, in un’autorizzazione di investimento o in altro accordo scritto tra la Parte contraente e un investitore di un’altra Parte contraente o il suo investimento.

Art. 15 Surrogazione

Se una Parte contraente, l’agenzia da essa nominata, (in appresso designata la «Parte indennizzante») opera un pagamento a titolo di indennizzo o di una garanzia accordati in relazione a un investimento di un investitore (in appresso designato la «Parte indennizzata») nell’area di un’altra Parte contraente (in appresso designata la «Parte ospitante»), la Parte ospitante riconosce:

  1. la cessione alla Parte indennizzante di tutti i diritti e crediti derivanti da tale investimento;
  2. la legittimazione della Parte indennizzante ad esercitare tutti questi diritti e a far valere tali crediti per surrogazione.

che la Parte indennizzata aveva titolo di ricevere in forza del presente Trattato relativamente all’investimento in questione.

La parte indennizzante ha sempre titolo a ricevere:

  1. il medesimo trattamento in relazione ai diritti e ai crediti da essa acquisiti in forza della cessione di cui al paragrafo 1; e
  2. gli stessi pagamenti dovuti in forza di tali diritti e crediti;

In qualsiasi procedimento ai sensi dell’articolo 26, una Parte contraente non fa valere come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione ovvero a qualsiasi altro titolo, che l’indennizzo o altro risarcimento per tutti o parte i pretesi danni è stato o sarà ricevuto in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia.

Art. 16 Rapporto con altri accordi

qualora dette clausole siano più favorevoli per gli investitori o l’investimento.

Qualora due o più Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato:

  1. nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell’altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo; e
  2. nessun elemento in dette clausole dell’altro accordo può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle parti III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato,

Art. 17 Non applicazione della parte III in talune circostanze

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare i vantaggi della presente parte del trattato:

  1. a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato terzo e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell’area della Parte contraente in cui è organizzata; ovvero
  2. a un investimento se la Parte contraente che oppone il diniego constata che esso è un investimento di un investitore di uno Stato terzo con il quale la Parte che oppone il diniego:a)non intrattiene relazioni diplomatiche; ob)adotta o mantiene misure chei)vietano operazioni con investitori di detto Stato; oii)sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi di questa parte del Trattato fossero estesi ad investitori di detto Stato o ai loro investimenti.

Parte IV Disposizioni varie

Art. 18 Sovranità sulle risorse energetiche

Le Parti contraenti riconoscono la sovranità e i diritti sovrani sulle risorse energetiche. Esse ribadiscono che questi diritti devono essere esercitati in conformità e nell’osservanza delle norme del diritto internazionale.

Senza incidere sugli obiettivi di promuovere l’accesso alle risorse energetiche, l’esplorazione e la relativa valorizzazione su basi commerciali, il Trattato non pregiudica in alcun modo le norme delle Parti contraenti che disciplinano la proprietà di risorse energetiche.

Ogni Stato conserva, in particolare, il diritto di decidere quali aree geografiche, entro la propria area, destinare all’esplorazione e alla valorizzazione delle sue risorse energetiche, l’ottimizzazione del loro recupero e l’intensità con cui operarne l’esaurimento o comunque lo sfruttamento, di istituire e riscuotere imposte, royalties o altri contributi finanziari dovuti in conseguenza dell’esplorazione e dello sfruttamento e di disciplinare gli aspetti ambientali e di sicurezza di detta esplorazione, valorizzazione e bonifica sulla propria area nonché di partecipare a detti esplorazione e sfruttamento attraverso, tra l’altro, la partecipazione diretta del governo o attraverso imprese statali.

Le Parti contraenti si impegnano a facilitare l’accesso alle risorse energetiche, tra l’altro, assegnando in maniera non discriminatoria, sulla base di criteri pubblici, autorizzazioni, licenze, concessioni e contratti di prospezione ed esplorazione o di sfruttamento o estrazione delle risorse energetiche.

Art. 19 Aspetti ambientali

Ai fini di uno sviluppo sostenibile e tenendo conto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia ambientale di cui è parte, ciascuna Parte contraente si adopera per ridurre al minimo, in maniera economicamente razionale, impatti nocivi per l’ambiente all’interno o all’esterno della sua area, dovuti a tutte le operazioni nell’ambito del ciclo dell’energia, tenendo in debita considerazione la sicurezza. Nel fare ciò ciascuna Parte contraente agisce in modo da realizzare un favorevole rapporto costo/efficacia. Nelle sue politiche ed azioni, ciascuna Parte contraente si adopera per adottare misure cautelari al fine di prevenire o minimizzare il degrado ambientale. Le Parti contraenti convengono che l’inquinatore nelle aree delle Parti contraenti sia, in linea di massima, responsabile del costo dell’inquinamento, ivi compreso l’inquinamento transfrontaliero, tenendo debito conto dell’interesse pubblico e senza creare distorsioni agli investimenti nel ciclo dell’energia o negli scambi internazionali. A tal fine, le Parti contraenti:

  1. tengono conto di considerazioni ambientali nel corso di tutto il processo di formulazione e attuazione delle loro politiche energetiche;
  2. promuovono una determinazione dei prezzi orientata al mercato e una più completa considerazione dei costi e dei vantaggi ambientali nel corso di tutto il ciclo dell’energia;
  3. con riferimento all’articolo 34, paragrafo 4, incoraggiano la cooperazione nel raggiungimento degli obiettivi ambientali della Carta e la cooperazione in materia di standards ambientali internazionali per il ciclo dell’energia, tenendo conto delle differenze tra le Parti contraenti in termini di effetti negativi e di costi di riduzione;
  4. tengono in particolare considerazione il miglioramento dell’efficienza energetica, lo sviluppo e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, la promozione dell’impiego di combustibili puliti e il ricorso a tecnologie e mezzi tecnologici che riducono l’inquinamento;
  5. promuovono la raccolta e la diffusione dell’informazione tra le Parti contraenti su politiche energetiche rispettose dell’ambiente ed economicamente efficienti e a procedure e tecnologie con un favorevole rapporto costo/efficacia;
  6. sensibilizzano i cittadini in merito all’impatto ambientale dei sistemi energetici e alle modalità atte a prevenirne o ridurne gli effetti ambientali nocivi nonché ai relativi costi connessi alle varie misure di prevenzione o di riduzione dell’inquinamento;
  7. promuovono e cooperano nella ricerca, sviluppo e applicazione di tecnologie, procedure e processi energeticamente efficienti e rispettosi dell’ambiente, atti a ridurre al minimo, in maniera economicamente efficiente, l’impatto negativo sull’ambiente di tutti i parametri del ciclo dell’energia;
  8. incoraggiano condizioni favorevoli per il trasferimento e la diffusione di tali tecnologie, in linea con una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale;
  9. promuovono la valutazione trasparente, nello stadio iniziale e antecedente alle decisioni, dell’impatto ambientale di progetti di investimento energetici con importanti conseguenze per l’ambiente e la successiva sorveglianza di tale impatto;
  10. promuovono a livello internazionale la consapevolezza e lo scambio di informazioni sui programmi e sugli standards in materia di ambiente delle Parti contraenti e la relativa attuazione;
  11. partecipano, su richiesta e nell’ambito delle risorse disponibili, allo sviluppo e alla realizzazione di opportuni programmi ambientali nelle Parti contraenti.

Su richiesta di una o più Parti contraenti, le controversie relative all’applicazione o all’interpretazione di disposizioni del presente articolo, qualora non esistano presso altre istanze internazionali idonee modalità di esame di dette controversie, sono esaminate, in vista di una soluzione, dalla Conferenza della Carta.

Ai fini del presente articolo, si intendono per:

  1. «Ciclo dell’energia»: l’intera catena energetica, comprendente le attività di prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l’eliminazione dei rifiuti, nonché lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attività, riducendo al minimo l’impatto negativo per l’ambiente.
  2. «Impatto ambientale»: qualsiasi effetto sull’ambiente, dovuto ad una determinata attività, compresi salute e sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l’interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.
  3. «Miglioramento dell’efficienza energetica»: azioni intese a mantenere la stessa unità di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurre la qualità o le prestazioni e riducendo la quantità di energia di alimentazione necessaria.
  4. «Rapporto costo/efficacia»: il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio.

Art. 20 Trasparenza

Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale che incidono sugli scambi di materiali e prodotti energetici o di attrezzature connesse 17 , conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) rientrano nelle misure soggette alla disciplina di trasparenza dell’accordo OMC.

Le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, gli atti amministrativi ad efficacia generale in vigore in qualsiasi Parte contraente e gli accordi vigenti tra le Parti contraenti, che disciplinano altre questioni contemplate dal presente Trattato, devono essere anche essi pubblicati tempestivamente in modo che le Parti contraenti e gli investitori ne siano informati. Le disposizioni del presente paragrafo non impongono ad una Parte contraente di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione sia d’ostacolo all’applicazione delle leggi, o sia contraria all’interesse pubblico o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di qualsiasi investitore.

Ogni Parte contraente designa uno o più uffici informazioni presso cui rivolgersi per notizie riguardanti le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi di cui sopra e ne informa tempestivamente il Segretariato che comunica questi dati su richiesta.

Art. 21 Tassazione

Salvo quanto altrimenti disposto nel presente articolo, nessuna disposizione del presente Trattato crea diritti o impone obblighi riguardo alle misure fiscali delle Parti contraenti. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente articolo e qualsiasi altra disposizione del Trattato, le disposizioni del presente articolo prevalgono limitatamente alla Parte contrastante.

L’articolo 7, paragrafo 3 si applica alle misure fiscali diverse da quelle sul reddito o sul capitale; esso tuttavia non si applica:

  1. a un vantaggio concesso da una Parte contraente in base alle disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa descritti al paragrafo 7, lettera a), punto ii); o
  2. a qualsiasi misura fiscale intesa a garantire l’effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura di una Parte contraente opera una discriminazione arbitraria nei confronti di materiali e prodotti energetici originari o destinati all’area di un’altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3.

Le disposizioni dell’articolo 10, paragrafi 2 e 7 si applicano alle misure fiscali delle Parti contraenti diverse da quelle sul reddito o sul capitale, con l’esclusione di quelle relative:

  1. all’imposizione dell’obbligo di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i vantaggi concessi da una Parte contraente in virtù di disposizioni fiscali di qualsiasi convenzione, accordo o intesa di cui al paragrafo 7, lettera a, punto ii) o derivanti dall’appartenenza a qualsiasi organizzazione regionale di integrazione economica; ovvero
  2. a qualsiasi misura fiscale intesa ad assicurare l’effettiva riscossione di imposte, salvo se la misura opera una discriminazione arbitraria nei confronti di un investitore di un’altra Parte contraente oppure limita arbitrariamente i vantaggi concessi ai sensi delle disposizioni in materia di investimenti del presente Trattato.

L’articolo 29, paragrafi da 2 a 8 18 si applica alle norme fiscali diverse da quelle del reddito o sul capitale.

  1. a) L’articolo 13 si applica alle misure fiscali.
  2. Qualora, nel quadro dell’articolo 13, sorga questione sul punto di accertare se una misura fiscale costituisca un’espropriazione o una nazionalizzazione oppure se una misura fiscale ritenuta costituire un’espropriazione sia discriminatoria, si applicano le disposizioni seguenti:i)L’investitore o la Parte contraente che sostiene trattarsi di espropriazione, sottopone la questione se la misura fiscale costituisca un’espropriazione oppure sia discriminatoria alle competenti autorità fiscali. Se in difetto di tale rinvio ad opera dell’investitore o della Parte contraente gli organi invitati a comporre le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 effettuano un rinvio alle competenti autorità fiscali.ii)Le autorità fiscali competenti si adoperano, entro il termine di sei mesi da tale rinvio, a risolvere le questioni sottoposte. Se si tratta di questioni di non discriminazione, le competenti autorità fiscali applicano le disposizioni di non discriminazione della pertinente convenzione fiscale oppure, se non esiste una disposizione di non discriminazione nella pertinente convenzione fiscale applicabile alla misura fiscale, o se una convenzione fiscale di questo tipo non è in vigore tra le Parti contraenti interessate, applicano i principi di non discriminazione, secondo il modello di Convenzione sul reddito e il capitale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.iii)Gli organi invitati a risolvere le controversie ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2 possono tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti riguardo al carattere espropriativo della misura. Gli organi tengono conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti entro il termine di sei mesi stabilito alla lettera b), punto ii) riguardo al carattere discriminatorio della misura. Detti organi possono anche tener conto di ogni conclusione raggiunta dalle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi.iv)In nessun caso la partecipazione delle autorità fiscali competenti dopo lo spirare del termine di sei mesi di cui alla lettera b), punto ii) può ritardare la procedura di cui agli articoli 26 e 27.

A fini di chiarezza, l’articolo 14 non limita il diritto di una Parte contraente di imporre o riscuotere un’imposta mediante ritenuta alla fonte o in altro modo.

Ai fini del presente articolo:

  1. il termine «misura fiscale» comprende:i)qualsiasi disposizione sulle imposte della legge nazionale della Parte contraente o di una suddivisione politica di essa o di una sua autorità locale; eii)qualsiasi disposizione sulle imposte di qualsiasi convenzione per evitare una doppia imposizione e di qualsiasi accordo o intesa internazionale cui è vincolata la Parte contraente.
  2. Sono considerate imposte sul reddito o sul capitale tutte le imposte che colpiscono il reddito e il capitale nella loro globalità o con riguardo a singoli elementi di reddito o di capitale, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di proprietà, imposte su beni, eredità e donazioni o imposte sostanzialmente simili, imposte sugli importi complessivi di retribuzioni o salari corrisposti dalle imprese nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.
  3. «Autorità fiscale competente»: l’autorità competente conformemente ad un accordo in materia di doppia imposizione in vigore tra le Parti contraenti oppure, se tale accordo non è in vigore, il ministro o il ministero competente in materia fiscale o i loro rappresentanti autorizzati.
  4. A fini di chiarezza, i termini «disposizioni fiscali» e «imposte» non comprendono i dazi doganali.

Art. 22 Imprese statali e privilegiate

Ciascuna Parte contraente assicura che, qualsiasi impresa statale essa costituisca o tenga in essere svolga la propria attività, relativamente alla vendita o alla fornitura di beni e servizi nella sua area, in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi della parte III del presente Trattato.

Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga detta impresa statale a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.

Ciascuna Parte contraente assicura che, se costituisce o mantiene in essere un ente cui delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi, detto ente eserciti questi poteri in maniera conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.

Nessuna Parte contraente incoraggia o obbliga un ente cui concede privilegi esclusivi o speciali a svolgere le proprie attività nella sua area in maniera non conforme agli obblighi della Parte contraente ai sensi del presente Trattato.

Ai fini del presente articolo, il termine «ente” comprende qualsiasi impresa, agenzia o altra organizzazione o persona.

Art. 23 Osservanza da parte di enti territoriali

Ai sensi del presente Trattato, ogni Parte contraente è pienamente responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni del Trattato e adotta le misure ragionevoli e disponibili per garantirne l’osservanza da parte delle autorità regionali, locali e di altro genere nella sua area.

Le disposizioni sulla soluzione delle controversie di cui alle parti II, IV e V del presente Trattato possono essere invocate riguardo alle misure che incidono sull’osservanza dello stesso da parte di una Parte contraente che siano adottate da autorità regionali, locali o di altro genere nell’area della Parte contraente.

Art. 24 Eccezioni

Il presente articolo non si applica agli articoli 12, 13 e 29.

Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle:

  1. di cui al paragrafo 1; e
  2. quelle relative al punto i), parte III del Trattato non impediscono alle Parti contraenti di adottare o applicare qualsiasi misura:i)necessaria per la tutela della vita o della salute umana, animale o vegetale;ii)essenziale per l’acquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui approvvigionamento scarseggi, per motivi che esorbitano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura rispetti i principi cheA)tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; eB)le misure in contrasto con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni all’origine di esse; oppureiii)intesa a beneficiare investitori originari o persone o categorie socialmente o economicamente sfavorite o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purché detta misuraA)non abbia un impatto significativo sull’economia di detta Parte contraente; eB)non effettui discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui è destinata la misura,
  3. a condizione che tali misure non costituiscano forme dissimulate di restrizioni all’attività economica nel settore dell’energia o discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Parti contraenti o tra investitori o altre persone interessate delle Parti contraenti. Le misure debbono essere debitamente motivate e non devono annullare o pregiudicare qualsiasi vantaggio che una o più altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi ai sensi del presente Trattato, in misura superiore allo stretto necessario per conseguire tale fine.

Detta misura non deve costituire una forma dissimulata di restrizione al transito.

Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui al paragrafo 1, non possono essere interpretate nel senso di impedire a qualsiasi Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:

  1. per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli:i)relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici a un’istituzione militare; oii)decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altra emergenza nelle relazioni internazionali;
  2. per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessarie per adempiere ai suoi obblighi e intese derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare; o
  3. per il mantenimento dell’ordine pubblico.

Le disposizioni del presente Trattato sulla concessione del trattamento della nazione più favorita non obbligano alcuna Parte contraente ad estendere agli investitori di un’altra Parte contraente un trattamento preferenziale:

  1. derivante dalla sua qualità di membro di un’area di libero scambio, unione doganale o economica; o
  2. concesso in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale di cooperazione economica tra Stati che erano parti costituenti dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, in attesa che le loro reciproche relazioni economiche siano istituite su base definitiva.

Art. 25 Accordi di integrazione economica

Le disposizioni del presente Trattato non possono essere interpretate nel senso di obbligare una Parte contraente che è membro di un accordo di integrazione economica, in appresso designato «AIE», ad estendere, mediante il trattamento della nazione più favorita, ad un’altra Parte contraente che non ne sia membro, qualsiasi trattamento preferenziale applicabile tra le parti membri di detto «AIE».

Ai fini del paragrafo 1, un «AIE» significa un accordo che liberalizza sostanzialmente, tra l’altro, il commercio e l’investimento, stabilendo l’assenza o la soppressione di sostanzialmente ogni forma di discriminazione tra o all’interno delle parti mediante la soppressione delle misure di discriminazione in vigore e/o il divieto di nuove o più rigorose misure di discriminazione, sia al momento dell’entrata in vigore di detto accordo che entro un periodo di tempo ragionevole.

Il presente articolo non incide sull’applicazione dell’accordo OMC, ai sensi dell’articolo 29.

Parte V Soluzione delle controversie

Art. 26 Soluzione delle controversie tra un investitore e una parte contraente

Le controversie tra una Parte contraente riguardanti la presunta violazione di un obbligo posto a suo carico a norma della parte III e un investitore di un’altra Parte contraente, in relazione a un suo investimento nell’area della prima sono da risolvere ove possibile in via amichevole.

Ove tali controversie non possano risolversi secondo le disposizioni del paragrafo 1 entro il termine di tre mesi dalla data in cui una delle Parti della controversia abbia richiesto la soluzione amichevole, l’investitore interessato, può scegliere di sottoporre la controversia per essere decisa:

  1. alle corti o ai tribunali amministrativi della Parte contraente parte della controversia;
  2. in conformità a qualsiasi procedura applicabile di soluzione di controversie concordata in precedenza; o
  3. in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.
  4. a) Fatto salvo unicamente il disposto delle lettere b) e c), ciascuna Parte contraente presta il proprio consenso incondizionato a sottoporre una controversia all’arbitrato o alla conciliazione internazionale in conformità alle disposizioni del presente articolo.
  5. b) i) Le Parti contraenti elencate nell’allegato I D non prestano il loro consenso incondizionato ove l’investitore abbia in precedenza sottoposto la controversia in conformità al paragrafo 2, lettere a) o b). ii)A fini della trasparenza, ciascuna Parte contraente elencata nell’allegato ID invia al Segretariato una comunicazione scritta sulle proprie politiche, prassi e condizioni in materia, non oltre la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in conformità dell’articolo 39 o del deposito del suo strumento di adesione, in conformità dell’articolo 41.
  6. Una Parte contraente elencata nell’allegato IA non presta il proprio consenso incondizionato rispetto ad una controversia sorta in merito all’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1.

Qualora un investitore scelga di sottoporre la controversia per soluzione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), deve anche notificare per iscritto il proprio consenso a che la controversia sia sottoposta a:

  1. a) i) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (Intemational Centre for Settlement of Investment Disputes), istituito conformemente alla Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati del 18 marzo 196519 (in appresso denominata «Convenzione ICSID»), se la Parte contraente dell’investitore e la Parte contraente parte della controversia sono entrambe parti della Convenzione ICSID; o ii)il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito conformemente alla Convenzione di cui alla lettera a), punto i) in conformità del regolamento che disciplina il Servizio aggiuntivo per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro, in appresso designato «Regolamento del Servizio aggiuntivo», se la Parte contraente dell’investitore o la Parte contraente parte della controversia, ma non entrambe, è parte della Convenzione ICSID;
  2. un unico arbitro o un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, (in appresso denominata «UNCITRAL»); o
  3. un procedimento arbitrale da parte dell’Istituto di arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma.
  4. a) Per il consenso di cui al paragrafo 3, unitamente al consenso dell’investitore espresso per iscritto ai sensi del paragrafo 4, si considera ricorrere il requisito riguardante:i)il consenso per iscritto delle parti di una controversia ai fini del capitolo II della Convenzione ICSID e del Regolamento del Servizio aggiuntivo; eii)un «accordo per iscritto» ai fini dell’articolo ll della Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. New York, 10 giugno 195820, in appresso designata «Convenzione di New York»;iii)«l’accordo scritto delle parti di un contratto» ai fini dell’articolo 1 del regolamento arbitrale UNCITRAL.
  5. Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente articolo ha luogo, su richiesta di qualsiasi parte della controversia, in uno Stato che è parte della Convenzione di New York. Le pretese sottoposte ad arbitrato si considerano sorte da un rapporto o un’operazione commerciale ai fini dell’articolo I di tale Convenzione.

Un tribunale istituito in virtù del paragrafo 4 decide sulle questioni oggetto di controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e di principi applicabili del diritto internazionale.

Un investitore diverso da una persona fisica avente la nazionalità di una Parte contraente parte della controversia alla data del consenso per iscritto di cui al paragrafo 4 e che, prima dell’insorgere di una controversia tra esso e detta Parte contraente, è controllato da investitori di un’altra Parte contraente, è considerato, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione ICSID, come un «cittadino di un altro Stato contraente» e ai fini dell’articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento del Servizio aggiuntivo, è considerato un «cittadino di un altro Stato».

Il lodo arbitrale, che può comprendere una liquidazione di interessi, è inappellabile e vincolante per le Parti della controversia. Un lodo arbitrale riguardante una misura di un’autorità o ente territoriale della Parte contraente parte della controversia stabilisce che la Parte contraente possa pagare il risarcimento in moneta in luogo di qualsiasi altro rimedio (remedy) concesso. Ciascuna Parte contraente provvede senza indugio alla sua esecuzione e adotta disposizioni per rendere esecutorio detto lodo arbitrale nella propria area.

Art. 27 Soluzione di controversie tra le Parti contraenti

Le Parti contraenti si adoperano affinché le controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato siano risolte attraverso i canali diplomatici.

Se una controversia non è stata risolta in conformità del paragrafo 1 entro un periodo ragionevole, salvo se altrimenti previsto nel presente Trattato o se diversamente concordato per iscritto dalle Parti contraenti, e salvo per quanto riguarda l’applicazione o l’interpretazione dell’articolo 6 o 19 o, per le Parti contraenti elencate nell’allegato IA, I’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1, una o l’altra delle Parti, previa notifica per iscritto all’altra Parte della controversia, può sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale ad hoc ai sensi del presente articolo.

Questo tribunale arbitrale ad hoc è costituito come segue:

  1. la Parte contraente che avvia il procedimento nomina un membro del tribunale e informa l’altra Parte contraente parte della controversia della sua nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 da parte dell’altra Parte contraente;
  2. entro 60 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, l’altra Parte contraente parte della controversia nomina un membro. Se la nomina non avviene entro il termine prescritto, la Parte contraente che ha avviato il procedimento può richiedere, entro 90 giorni dal ricevimento della notifica per iscritto di cui al paragrafo 2, che la nomina sia effettuata in conformità della lettera d);
  3. le Parti contraenti parti della controversia nominano un terzo membro, che ha la funzione di presidente del tribunale arbitrale e che non può avere la nazionalità o cittadinanza di una Parte contraente parte della controversia. Se, entro 150 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, le Parti contraenti non riescono ad accordarsi sulla nomina del terzo membro, questa avviene ai sensi della lettera d), su richiesta di ognuna delle Parti contraenti che deve essere presentata entro 180 giorni dal ricevimento della notifica;
  4. le nomine cui procedere in conformità del presente paragrafo, sono effettuate dal Segretario generale della Corte permanente dell’arbitrato internazionale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta in tal senso. Se il Segretario generale non può assolvere questo compito, le nomine sono effettuate dal Primo segretario dell’ufficio di presidenza. Se quest’ultimo, a sua volta, non può assolvere il compito, le nomine sono effettuate dal vicario più anziano;
  5. le nomine effettuate in conformità delle lettere da a) a d), debbono essere basate sulla competenza e sull’esperienza delle persone da nominare, in particolare in relazione alle materie oggetto del presente Trattato;
  6. in assenza di un accordo in senso contrario tra le Parti contraenti, si applicano le regole di arbitrato di UNCITRAL, tranne per quanto modificato dalla Parti contraenti parte della controversia o dagli arbitri. Il tribunale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri;
  7. il tribunale decide sulla controversia in conformità del presente Trattato e delle norme e dei principi applicabili del diritto internazionale;
  8. il lodo arbitrale ha carattere inappellabile e vincolante per le Parti contraenti parti della controversia;
  9. qualora, nel pronunciare un lodo arbitrale, un tribunale constati che una misura di un governo o autorità, regionale o locale, nell’area di una Parte contraente elencata nella parte I dell’allegato P non è conforme al presente Trattato, ciascuna parte della controversia può invocare il disposto della parte II dell’allegato P;
  10. le spese del tribunale, compreso il compenso spettante ai suoi membri, sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti parti della controversia. Tuttavia, il tribunale può, a sua discrezione, stabilire che una percentuale maggiore dei costi sia a carico di una delle Parti contraenti parte della controversia;
  11. salvo diverso accordo delle Parti contraenti parti della controversia, il tribunale siede all’Aia e utilizza la sede e i servizi della Corte permanente di arbitrato;
  12. una copia del lodo arbitrale è depositata presso il Segretariato che provvede a divulgarla.

Art. 28 Non applicazione dell’articolo 27 a talune controversie

Una controversia tra le Parti contraenti sull’applicazione o l’interpretazione dell’articolo 5 o 29 non può essere risolta in base all’articolo 27, salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti contendenti.

Parte VI Disposizioni transitorie

Art. 2921 Disposizioni provvisorie su questioni commerciali

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse per il periodo in cui vi sono Parti contraenti non membri dell’OMC 22 . Tutte le modifiche di tali tariffe e oneri di qualsiasi tipo applicati o connessi alle importazioni o esportazioni sono notificate al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.

  1. a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici e attrezzature connesse tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro dell’OMC sono disciplinati, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) e le eccezioni e le norme di cui all’allegato W, dalle disposizioni dell’accordo OMC applicate relativamente ai materiali e ai prodotti energetici e alle attrezzature connesse, come se tutte le Parti contraenti fossero membri dell’OMC.
  2. Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell’allegato TFU, da un accordo tra due o più di tali Stati fino al 1° dicembre 1999 ovvero fino all’ammissione nell’OMC di detta Parte contraente, se precedente.
  3. a) Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e ai prodotti energetici in concomitanza dell’importazione o dell’esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Ogni firmatario del presente trattato ed ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato anteriormente al 24 aprile 1998, fornisce in tale data al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati alle attrezzature del settore energetico al momento dell’importazione o esportazione, indicando il livello applicato a tale data.
  4. Ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente trattato a far data dal 24 aprile 1998, alla data del deposito del suo strumento di adesione fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri applicati ai materiali e prodotti energetici e alle attrezzature connesse in concomitanza dell’importazione o dell’esportazione, indicando il livello applicato alla data del deposito.

Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri applicati o connessi alle importazioni o alle esportazioni:

  1. nel caso di importazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ I e descritte nella parte I dell’elenco relativo alle Parti contraenti di cui all’articolo II del GATT 199423, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro dell’OMC;
  2. nel caso di esportazione di materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I o di attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ I e della loro importazione se la Parte contraente non è membro dell’OMC, oltre l’ultimo livello notificato al Segretariato, fatte salve le disposizioni applicabili ai sensi del paragrafo 2, lettera a).

Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4, soltanto se:

  1. per quanto riguarda i dazi doganali e gli altri oneri imposti al momento dell’importazione, tale misura non è incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo OMC diverse dalle disposizioni dell’accordo OMC enumerate nell’allegato W; ovvero
  2. abbia notificato al Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la proposta di detto aumento, abbia fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e abbia preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.

Per quanto riguarda il commercio tra Parti contraenti di cui almeno una non sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, tali Parti contraenti non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri applicati o connessi all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all’allegato EQ II oltre il livello più basso applicato alla data della decisione della Conferenza sulla Carta di aggiungere il prodotto in questione all’elenco dell’allegato pertinente.

Una Parte contraente può aumentare i dazi doganali o altri oneri oltre questo livello soltanto qualora:

  1. nel caso di dazi doganali o altri oneri applicati o connessi all’importazione, tale misura non sia incompatibile con le disposizioni applicabili dell’accordo OMC diverse dalle disposizioni del suddetto accordo enumerate nell’allegato W; oppure
  2. in circostanze eccezionali non previste altrove nel presente trattato, la Conferenza sulla Carta decida di sospendere l’obbligo normalmente imposto ad una Parte contraente dal presente paragrafo, ammettendo un aumento di un dazio doganale, soggetto ad eventuali condizioni da parte della Conferenza sulla Carta.

In deroga al paragrafo 6, nel caso di scambi commerciali coperti da tale paragrafo, le Parti contraenti elencate nell’allegato BR per quanto riguarda i materiali e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o nell’allegato BRQ per quanto riguarda le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II, non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da qualsiasi disposizione loro applicabile ai sensi dell’accordo OMC.

Gli altri dazi doganali e oneri applicati o connessi all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici o di attrezzature connesse sono definiti tenendo conto delle disposizioni dell’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 modificato ai sensi dell’allegato W.

L’allegato D si applica:

  1. alle controversie riguardanti il rispetto delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi del presente articolo;
  2. alle controversie concernenti l’applicazione da parte di una Parte contraente di qualsiasi misura, in contraddizione o no con le disposizioni del presente articolo che, a giudizio di un’altra Parte contraente, annullino o riducano i benefici a questa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi del presente articolo; e
  3. salvo diverso accordo tra le Parti contraenti interessate alla controversia, alle controversie concernenti il rispetto dell’articolo 5 tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio;

tuttavia, l’allegato D non si applica alle controversie tra le Parti contraenti derivanti sostanzialmente da un accordo che:

  1. è stato notificato a norma del paragrafo 2, lettera b) e dell’allegato TFU e che soddisfa i requisiti ivi previsti, o
  2. istituisce una zona di libero scambio o un’unione doganale come descritto nell’articolo XXIV del GATT 1994.

Art. 30 Sviluppi negli accordi commerciali internazionali

Alla luce dell’Atto finale, fatto a Marrakesh il 15 aprile 1994, che integra i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, le Parti si impegnano a considerare, non oltre il 1° luglio 1995 o non oltre l’entrata in vigore del presente Trattato, se successiva, opportuni emendamenti al presente Trattato in vista dell’adozione di detti emendamenti da parte della Conferenza della Carta.

Art. 31 Apparecchiature connesse con l’energia

La Conferenza della Carta provvisoria, alla sua prima riunione, inizia ad esaminare l’inserimento di apparecchiature connesse con l’energia nelle disposizioni commerciali del presente Trattato.

Art. 32 Disposizioni transitorie

Riconoscendo la necessità di un periodo di tempo per adeguarsi ai requisiti di un’economia di mercato, una Parte contraente elencata nell’allegato T può sospendere temporaneamente il pieno adempimento dei suoi obblighi derivanti da una qualsiasi o più delle seguenti disposizioni del presente Trattato, fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6: Articolo 6 paragrafi 2 e 5,
Articolo 7 paragrafo 4,
Articolo 9 paragrafo 1,
Articolo 10 paragrafo 7 –misure specifiche,
Articolo 14 paragrafo 1, lettera d) –unicamente per quanto riguarda il trasferimento dei redditi non spesi,
Articolo 20 paragrafo 3,
Articolo 22 paragrafi 1 e 3.

Le altre Parti contraenti assistono qualsiasi Parte contraente che abbia sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, a realizzare le condizioni per poter porre fine alla sospensione. L’assistenza è fornita nella forma da esse considerata più efficace a far fronte alle necessità notificate ai sensi del paragrafo 4, lettera c), comprese, ove opportuno, intese bilaterali o multilaterali.

Le disposizioni applicabili, le tappe verso la piena attuazione di ciascuna di esse, le misure da adottare e la data o, a titolo eccezionale, un avvenimento contingente in cui ogni tappa sarà completata e le misure adottate, sono elencate per ciascuna Parte contraente che richiede periodi di transizione, nell’allegato T. Ciascuna Parte contraente adotta la misura elencata alla data indicata per la pertinente disposizione e la tappa, come stabilito nell’allegato T. Le Parti contraenti che hanno temporaneamente sospeso il pieno adempimento ai sensi del paragrafo 1, si adoperano a realizzare il pieno adempimento ai relativi obblighi, entro il 1° luglio 2001. Qualora una Parte contraente ritenga necessario, a causa di circostanze eccezionali, chiedere che il periodo di detta sospensione temporanea sia prolungato o che sia introdotta una qualsiasi sospensione temporanea, non indicata in precedenza nell’allegato T, la decisione su una richiesta di modifica dell’allegato T è adottata dalla Conferenza della Carta.

Una Parte contraente che abbia invocato un periodo transitorio notifica al Segretariato almeno una volta ogni 12 mesi quanto segue:

  1. l’attuazione di ogni misura elencata nel suo allegato T e i progressi generali verso il pieno adempimento;
  2. i progressi che prevede di compiere nei 12 mesi successivi verso il pieno adempimento dei suoi obblighi, gli eventuali problemi previsti e le sue proposte per risolverli;
  3. la necessità di assistenza tecnica per facilitare il completamento delle tappe di cui all’allegato T, necessarie per la piena attuazione del presente Trattato o per far fronte a qualsiasi problema notificato conformemente alla lettera b) e per promuovere altre riforme necessarie per l’orientamento al mercato e l’ammodernamento del suo settore energetico;
  4. qualsiasi eventuale necessità di presentare una richiesta del tipo indicato al paragrafo 3.

Il Segretariato:

  1. comunica a tutte le Parti contraenti le notifiche di cui al paragrafo 4;
  2. diffonde e promuove attivamente, avvalendosi ove opportuno delle intese esistenti nell’ambito di altre organizzazioni internazionali, il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c);
  3. invia alla fine di ogni semestre a tutte le Parti contraenti un riassunto di tutte le notifiche inviate ai sensi del paragrafo 4, lettera a) o d).

La Conferenza della Carta verifica annualmente i progressi compiuti dalle Parti contraenti nell’attuazione del disposto del presente articolo e il soddisfacimento delle richieste e delle offerte di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera c). Nel corso di tale riesame, essa può decidere di intervenire nel modo opportuno.

Parte VII Struttura e istituzioni

Art. 33 Protocolli e dichiarazioni sulla Carta dell’energia

La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di vari protocolli o dichiarazioni sulla Carta dell’energia per perseguire gli obiettivi e i principi della Carta.

Qualsiasi firmatario della Carta può partecipare ai negoziati.

Uno Stato o un’Organizzazione regionale d’integrazione economica non divengono parte di un protocollo o di una dichiarazione se non sono, o non divengono nello stesso tempo, firmatari della Carta e Parte contraente del presente Trattato.

Fatti salvi il paragrafo 3 e il paragrafo 6, lettera a), le disposizioni finali che si applicano ad un protocollo sono definite in tale protocollo.

Un protocollo si applica soltanto alle Parti contraenti che consentono di esservi vincolate e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti che non sono parti del protocollo.

  1. a) Un protocollo può assegnare compiti alla Conferenza della Carta e funzioni al Segretariato a condizione che ciò non avvenga in base ad una modifica ad un protocollo a meno che tale modifica è approvata dalla Conferenza della Carta, approvazione che non è soggetta ad alcuna delle disposizioni del protocollo che sono consentite dalla lettera b).
  2. Un protocollo che prevede decisioni che devono essere prese dalla Conferenza della Carta, può, fatta salva la lettera a), contemplare, relativamente a dette decisioni:i)regole di votazione diverse da quelle contenute nell’articolo 36;ii)che soltanto le parti del protocollo siano considerate Parti contraenti ai sensi dell’articolo 36 o autorizzate a votare in conformità delle regole stabilite nel protocollo.

Art. 34 Conferenza della Carta dell’energia

Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente nella Conferenza della Carta dell’energia (qui designata la «Conferenza della Carta»), alla quale ogni Parte contraente ha diritto ad essere rappresentata da un membro. Le riunioni ordinarie si svolgono ad intervalli stabiliti dalla Conferenza della Carta.

Possono essere convocate riunioni straordinarie della Conferenza della Carta, a date stabilite da quest’ultima o su richiesta scritta di una Parte contraente, a condizione che essa sia sostenuta da almeno un terzo delle Parti contraenti entro sei settimane dalla data in cui il Segretariato ha comunicato la richiesta alle Parti contraenti.

Le funzioni della Conferenza della Carta sono:

  1. eseguire i compiti ad essa conferiti dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo;
  2. seguire e facilitare l’attuazione dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato e dei protocolli;
  3. facilitare, in conformità al presente Trattato e ai protocolli il coordinamento di opportune misure generali per attuare i principi della Carta;
  4. esaminare e adottare programmi di lavoro che saranno eseguiti dal Segretariato;
  5. esaminare e approvare conti annuali e il bilancio preventivo del Segretariato;
  6. esaminare e approvare o adottare le clausole di qualsiasi accordo sulla sede o di altro genere, ivi compresi i privilegi e le immunità considerati necessari per la Conferenza della Carta e il Segretariato;
  7. incoraggiare un impegno di cooperazione inteso ad agevolare e promuovere le riforme orientate al mercato e l’ammodernamento dei settori energetici nei paesi in fase di transizione economica dell’Europa centrale e orientale e dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
  8. autorizzare e approvare i poteri di negoziare dei protocolli, ed esaminarne e adottarne i testi e relative modifiche;
  9. autorizzare il negoziato di dichiarazioni e approvarne il rilascio;
  10. decidere sulle adesioni al presente Trattato;
  11. autorizzare i negoziati, esaminare e approvare o adottare gli accordi di associazione;
  12. esaminare e adottare testi di modifica al presente Trattato;
  13. esaminare e approvare modifiche e cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato;
  14. 24 esaminare e approvare l’elenco dei firmatari che figura negli allegati BR o BRQ o in entrambi;
  15. 25 esaminare e approvare l’aggiunta nell’allegato EM II di voci che figurano nell’allegato EM I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EM I, come pure l’aggiunta nell’allegato EQ II di voci che figurano nell’allegato EQ I e la loro corrispondente soppressione dall’allegato EQ I;
  16. 26 nominare il Segretario generale e adottare tutte le decisioni necessarie per la costituzione e il funzionamento del Segretariato, compresi la struttura, il livello dell’organico e le condizioni di assunzione di funzionari e impiegati.

Nello svolgimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta, tramite il Segretariato, coopera utilizzandoli il più possibile, in chiave di economia ed efficienza, con i servizi e i programmi di altre istituzioni ed organizzazioni aventi competenze riconosciute in campi attinenti agli obiettivi del presente Trattato.

La Conferenza della Carta può istituire, se ritenuto opportuno, organi sussidiari, ove lo consideri opportuno per l’esecuzione dei suoi compiti.

La Conferenza della Carta esamina e adotta norme procedurali e finanziarie.

Nel 1999 e successivamente ad intervalli (non superiori a cinque anni), che saranno decisi dalla Conferenza della Carta, quest’ultima riesamina accuratamente i compiti previsti dal presente Trattato rispetto al grado di attuazione delle disposizioni del Trattato e dei protocolli. A conclusione di ogni riesame, la Conferenza della Carta può modificare o abolire i compiti di cui al paragrafo 3 e può sollevare il Segretariato dalle sue funzioni.

Art. 35 Segretariato

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Conferenza della Carta ha un Segretariato che si compone del Segretario generale e del personale strettamente necessario a garantire prestazioni efficienti.

Il Segretario generale è nominato dalla Conferenza della Carta. La prima nomina è per un periodo massimo di cinque anni.

Nell’adempimento dei suoi compiti, il Segretariato è responsabile nei confronti della Conferenza della Carta cui deve riferire.

Il Segretariato fornisce alla Conferenza della Carta tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti ed esegue le funzioni che gli sono assegnate dal presente Trattato e da qualsiasi protocollo nonché qualsiasi altra funzione assegnatagli dalla Conferenza della Carta.

Il Segretariato può concludere le intese amministrative e contrattuali che possano rivelarsi necessarie per l’adempimento dei suoi compiti.

Art. 36 Votazioni

Le Parti contraenti compiono ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante con sensus su qualsiasi altra questione per la quale il presente Trattato prevede la loro decisione. Se non è possibile raggiungere un accordo mediante consensus , si applicano i paragrafi da 2 a 5.

L’unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione è necessaria per le decisioni della Conferenza della Carta riguardanti le seguenti questioni:

  1. l’adozione di modifiche del presente Trattato diverse da quelle di cui agli articoli 34 e 35 e all’allegato T;
  2. l’approvazione di adesioni al presente Trattato in base all’articolo 41, di Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica non firmatari della Carta alla data del 16 giugno 1995;
  3. l’autorizzazione a negoziare, approvare o adottare il testo di accordi di associazione;
  4. l’approvazione di modifiche agli allegati EM, NI, W27 e B;
  5. l’approvazione di cambiamenti tecnici degli allegati al presente Trattato; e
  6. l’approvazione delle nomine effettuate dal Segretario generale dei membri del collegio, ai sensi dell’allegato D, paragrafo 7;
  7. 28 approvazione dell’aggiunta nell’allegato EM II di voci che figurano nell’allegato EM I e loro soppressione dall’allegato EM I oltre che l’aggiunta nell’allegato EQ II di voci che figurano nell’allegato EQ I e loro soppressione dall’allegato EQ I;

Le decisioni riguardanti questioni di bilancio di cui all’articolo 34, paragrafo 3, lettera e), sono adottate a maggioranza qualificata delle Parti contraenti i cui contributi, valutati secondo quanto specificato nell’allegato B, rappresentano complessivamente almeno tre quarti dei contributi totali valutati ivi specificati.

Le decisioni sulle questioni di cui all’articolo 34, paragrafo 7, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti.

Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 1, lettere da a) a g) 29 , paragrafi 2 e 3, e fatto salvo il paragrafo 6, le decisioni previste dal presente Trattato, sono adottate a maggioranza di tre quarti dalle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione della Conferenza della Carta alla quale sono decise tali questioni.

Ai fini del presente articolo, per «Parti contraenti presenti e votanti» si intendono le Parti contraenti presenti che esprimono un voto favorevole o contrario, restando inteso che la Conferenza della Carta può decidere norme procedurali per consentire che tali decisioni siano prese dalle Parti contraenti per corrispondenza.

Salvo quanto previsto al paragrafo 2, le decisioni di cui al presente articolo sono valide soltanto se prese con il sostegno della maggioranza semplice delle Parti contraenti.

Ad un’Organizzazione regionale di integrazione economica nelle votazioni compete un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato; sempreché detta Organizzazione non eserciti il diritto di voto qualora lo esercitino i suoi Stati membri e viceversa.

Qualora si verifichino persistenti ritardi nell’adempimento degli obblighi finanziari di una Parte contraente in base al presente Trattato, la Conferenza della Carta può sospendere in tutto o in parte i diritti di tale Parte contraente.

Art. 37 Principi finanziari

Le spese di rappresentanza alle riunioni sono a carico di ciascuna Parte contraente della Conferenza della Carta e dei suoi organi sussidiari.

Le spese relative alle riunioni della Conferenza della Carta e degli organi sussidiari sono considerate spese del Segretario.

Le spese del Segretariato sono sostenute dalle Parti contraenti a mezzo di contributi determinati in funzione della loro capacità economica nella misura precisata dall’allegato B, il cui disposto può essere modificato in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera d).

Un protocollo contiene disposizioni per garantire che le spese del Segretariato derivanti da detto protocollo siano a carico delle parti di esso.

La Conferenza della Carta può inoltre accettare contributi volontari, da una o più Parti contraenti o da altre fonti. Le spese coperte da questi contributi non sono considerate spese del Segretariato ai sensi del paragrafo 3.

Parte VIII Disposizioni finali

Art. 38 Firma

Il presente Trattato è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica che hanno firmato la Carta a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Art. 39 Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente Trattato è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Art. 40 Applicazione ai territori

Qualsiasi Stato o Organizzazione regionale d’integrazione economica può al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare, mediante dichiarazione depositata presso il depositario, che il Trattato è vincolante per esso in ordine a tutti i territori delle cui relazioni internazionali esso è responsabile, ovvero per uno o più di essi. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del Trattato per tale Parte contraente.

Successivamente ogni Parte contraente può con dichiarazione depositata presso il depositario, impegnarsi ai sensi del presente Trattato relativamente ad altri territori specificati nella dichiarazione. Rispetto a tali territori, il Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del depositario.

Qualsiasi dichiarazione espressa ai sensi dei due paragrafi precedenti può essere revocata, rispetto a territori specificati in tale dichiarazione mediante notifica al depositario. Fatto salvo il disposto dell’articolo 47, paragrafo 3, la revoca ha effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del depositario.

La definizione di «Area» all’articolo 1, paragrafo 10 dev’essere interpretata tenendo presente ogni dichiarazione depositata ai sensi del presente articolo.

Art. 41 Adesione

Il presente Trattato è aperto, a decorrere dalla data in cui il Trattato è stato chiuso alla firma, all’adesione degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato la Carta, secondo modalità che devono essere approvate dalla Conferenza della Carta. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 42 Emendamenti

Ogni Parte contraente può proporre emendamenti al presente Trattato.

Il testo di qualsiasi proposta di emendamento è comunicato dal Segretariato alle Parti contraenti almeno tre mesi prima della data in cui se ne propone l’adozione da parte della Conferenza della Carta.

Gli emendamenti al presente Trattato i cui testi sono stati adottati dalla Conferenza della Carta sono comunicati dal Segretariato al depositario che li sottopone a tutte le Parti contraenti per ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti al presente Trattato sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti entrano in vigore tra le Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati o approvati il novantesimo giorno successivo al deposito presso il depositario degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da almeno tre quarti delle Parti contraenti. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di qualsiasi altra Parte contraente il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte contraente deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione delle modifiche.

Art. 43 Accordi di associazione

La Conferenza della Carta può autorizzare il negoziato di accordi di associazione con Stati o con Organizzazioni regionali di integrazione economica o con organizzazioni internazionali per promuovere l’attuazione degli obiettivi e dei principi della Carta e delle disposizioni del presente Trattato o di uno o più protocolli.

La relazione così stabilita e i diritti e gli obblighi per uno Stato o un’Organizzazione regionale di integrazione economica o un’Organizzazione internazionale che si associano sono adeguati alle circostanze specifiche dell’associazione e sono sempre stabiliti nell’accordo di associazione.

Art. 44 Entrata in vigore

Il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o di adesione ad esso da parte di uno Stato o un’Organizzazione regionale di integrazione economica che è firmataria della Carta alla data del 16 giugno 1995.

Per ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che lo ratifichi, accetti, approvi o che vi aderisca dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da una Organizzazione regionale d’integrazione economica non è calcolato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

Art. 45 Applicazione provvisoria

Ciascun firmatario conviene di dare applicazione provvisoria al presente Trattato, nei limiti in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con la sua costituzione, le proprie leggi o i propri regolamenti, prima della sua entrata in vigore ai sensi dell’articolo 44.

  1. a) Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, ogni firmatario, al momento della firma, può consegnare al depositario una dichiarazione secondo cui non può accettare l’applicazione provvisoria. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ad un firmatario che effettua detta dichiarazione. Detto firmatario può, in qualsiasi momento, revocare mediante notifica per iscritto al depositario la propria dichiarazione.
  2. Né il firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), né i suoi investitori possono usufruire dei vantaggi dell’applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1.
  3. Fatto salvo il disposto della lettera a), ogni firmatario che effettua una dichiarazione ai sensi della lettera a), applica provvisoriamente la parte VII, in attesa dell’entrata in vigore del Trattato per detto firmatario, in conformità dell’articolo 44, nella misura in cui detta applicazione provvisoria non sia incompatibile con le proprie leggi o i propri regolamenti.
  4. a) Ogni firmatario può porre fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato mediante notifica per iscritto al depositario della sua intenzione di non diventare una Parte contraente del Trattato. Per ogni firmatario, la cessazione dell’applicazione provvisoria prende effetto allo spirare del termine di 60 giorni dalla data in cui il depositario ha ricevuto detta notifica per iscritto da parte del firmatario.
  5. Qualora un firmatario ponga fine alla sua applicazione provvisoria del presente Trattato, ai sensi della lettera a), l’obbligo del firmatario ai sensi del paragrafo 1 di applicare le parti III e V a qualsiasi investimento effettuato nella sua area da investitori di altri firmatari permane pur sempre valido rispetto a questi investimenti per i venti anni successivi alla data effettiva di cessazione, salvo se altrimenti stabilito alla lettera c).
  6. Il disposto della lettera b) non si applica ai firmatari elencati nell’allegato PA. Un firmatario può essere cancellato dall’elenco dell’allegato PA dopo consegna della sua richiesta in tal senso al Depositario.

In attesa dell’entrata in vigore del presente Trattato, i firmatari si riuniscono periodicamente nell’ambito della Conferenza della Carta provvisoria, la cui prima riunione è convocata dal Segretariato provvisorio di cui al paragrafo 5, entro 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato, come specificato all’articolo 38.

Le funzioni del Segretariato sono svolte in via interinale da un Segretariato provvisorio, fino all’entrata in vigore del presente Trattato, ai sensi dell’articolo 44, e alla costituzione di un Segretariato.

I firmatari, in conformità e in osservanza del disposto del paragrafo 1 ovvero del paragrafo 2, lettera c), contribuiscono alle spese del Segretariato provvisorio come se essi fossero Parti contraenti ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3. Qualsiasi modifica apportata dai firmatari all’allegato B cessa al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.

Uno Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che, antecedentemente all’entrata in vigore del presente Trattato, acceda al presente Trattato in conformità dell’articolo 41, ha i diritti e assume gli obblighi di un firmatario ai sensi del presente articolo in attesa dell’entrata in vigore del Trattato.

Art. 46 Riserve

Non si possono formulare riserve al presente Trattato.

Art. 47 Recesso

In qualsiasi momento, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato per una Parte contraente, quest’ultima può recedere dal Trattato mediante notifica scritta al depositario.

Il recesso prende effetto alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario, ovvero alla data successiva, eventualmente specificata nella notifica di recesso.

Le disposizioni del presente Trattato continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell’area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell’area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto.

Tutti i protocolli di cui una Parte contraente è parte cessano di essere in vigore per detta Parte alla data effettiva del suo recesso dal presente Trattato.

Art. 48 Status degli allegati e delle decisioni

Gli allegati al presente Trattato e le decisioni di cui all’allegato 2 dell’Atto Finale della Conferenza europea della Carta dell’energia, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994 sono parti integranti del Trattato.

Art. 49 Depositario

Il Governo della Repubblica del Portogallo è il depositario del presente Trattato.

Art. 50 Autenticità dei testi

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato nelle lingue inglese, francese, tedesca, italiana, russa e spagnola; ciascun testo facente ugualmente fede, in un originale che sarà depositato presso il Governo della Repubblica del Portogallo. Fatto a Lisbona il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno millenovecentonovantaquattro.

(Seguono le firme)

Indice degli allegati30

1. Allegato EM I

Materiali e prodotti energetici

2. Allegato EM II

Materiali e prodotti energetici

3. Allegato EQ I

Elenco delle attrezzature del settore energetico

4. Allegato EQ II

Elenco delle attrezzature del settore energetico

5. Allegato NI

Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci 27.01–27.15, 28.04.10 e 44.01–44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attività non ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia»

6. Allegato TRM

Notifica e soppressione (TRIM)

7. Allegato N

Elenco delle Parti contraenti che chiedono almeno 3 aree distinte interessate ad un transito

8. Allegato VC

Elenco delle Parti contraenti che hanno assunto impegni volontari vincolanti con riferimento all’articolo 10, paragrafo 3

9. Allegato ID

Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore di sottoporre la stessa controversia all’arbitrato internazionale in una fase successiva, ai sensi dell’articolo 26

10. Allegato IA

Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore o parte contraente di sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante l’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1

11. Allegato P

Procedura speciale per le controversie a livello territoriale

12. Allegato W

Eccezioni e norme che disciplinano l’applicazione delle disposizioni dell’accordo OMC

13. Allegato TFU

Disposizioni riguardanti gli accordi commerciali tra Stati che erano parti costituenti dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

14. Allegato BR

Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC

15. Allegato BRQ

Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC

16. Allegato D

Disposizioni transitorie per la risoluzione di controversie commerciali

17. Allegato B

Formula per la ripartizione dei costi della carta

18. Allegato PA

Elenco dei firmatari che non accettano l’obbligo di applicazione provvisoria dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera b)

19. Allegato T

Misure transitorie delle Parti contraenti

1. AllegatoEM I31

Materiali e prodotti energetici

(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4)

Energia
nucleare

26.12

Minerali di uranio o di torio e loro concentrati.

26.12.10

Minerali di uranio e loro concentrati.

26.12.20

Minerali di torio e loro concentrati.

28.44

Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti.

28.44.10

Uranio naturale e suoi composti.

28.44.20

Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti.

28.44.30

Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti.

28.44.40

Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 28.44.10, 28.44.20 o 28.44.30.

28.44.50

Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari.

28.45.10

Acqua pesante (ossido di deuterio).

Carbone, gas
naturale, petrolio
e prodotti
petroliferi, energia elettrica

27.01

27.02

Carboni fossili; mattonelle; ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili.

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo.

27.03

Torba (compresa la torba per lettiera), anche
agglomerata.

27.04

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta.

27.05

Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi.

27.06

Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti.

27.07

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici
predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici (ad es. benzoli, toluoli, xiloli, naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, fenoli, oli di creosoto e altri).

27.08

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali.

27.09

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.

27.10

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi.

27.11

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi liquefatti:

gas naturale

propano

butani

etilene, propilene, butilene e butadiene (27.11.14)

altri

allo stato gassoso:

gas naturale

altri

27.13

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.

27.14

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.

27.15

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (p. es.: mastici
bituminosi, «cut-backs»).

27.16

Energia elettrica

Altre energie

44.01.10

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.

44.02

Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

2. AllegatoEM II32

Materiali e prodotti energetici

(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4)

3. AllegatoEQ I33

Elenco delle attrezzature del settore energetico

(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 bis )

Il termine «Ex» di cui al presente allegato sta ad indicare che la descrizione dei prodotti cui si fa riferimento non include tutta la gamma di prodotti di cui alle voci della nomenclatura dell’Organizzazione mondiale delle dogane o ai codici del sistema armonizzato.

Ex 39.19

Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

Ex 3919.10

– In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

  1. Rotoli dei tipi utilizzati per la protezione di oleodotti, gasdotti e condotte flessibili «sea lines»

Ex 73.04(*)34

Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7304.10

  1. Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti) –Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas:35

7304.214

  1. Aste di perforazione

7304.294

  1. Altri

Ex 73.05

Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

  1. Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7305.11

  1. Saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305.12

  1. Saldati longitudinalmente, altri

7305.19

  1. Altri

7305.20

  1. Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas

Ex 73.06(*)36

Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7306.10

  1. Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

7306.20

  1. Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o del gas

73.07

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

Ex 73.08

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7308.20

  1. Torri e piloni

7308.40

  1. Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

Ex 7308.90

  1. Altri
  1. Parti destinate a piattaforme per l’estrazione del petrolio e del gas

Ex 73.09

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

Ex 7309.00

  1. Per materie liquide
  1. Di capacità superiore a 1 000 000 di litri specificamente destinati a riserve petrolifere strategiche
  1. Con rivestimento calorifugo

Ex 73.11

Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

  1. Di capacità superiore a 1000 litri

Ex 73.12(*)37

Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità

Ex 7312.10

  1. Trefoli e cavi
  1. Cavi rivestiti, non rivestiti o zincati dei tipi utilizzati nel
    settore energetico

Ex 73.26

Altri lavori di ferro o acciaio:

Ex 7326.90

  1. Altri
  1. Connettori per cavi di fibre ottiche

Ex 76.13

Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

  1. Di capacità superiore a 1000 litri

Ex 76.14

Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità

Ex 7614.10

  1. Con anima di acciaio
  1. Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità

Ex 7614.90

  1. Altri
  1. Dei tipi utilizzati per la produzione, trasmissione e la distribuzione di elettricità

Ex 78.06

Altri lavori di piombo

  1. Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l’immagazzinamento di materiali a forte radioattività

Ex 81.09

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

Ex 8109.90

  1. Altri
  1. Cartucce o tubi utilizzati per elementi combustibili nucleari

Ex 82.07

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

  1. Utensili di perforazione o di sondaggio:

8207.1338

  1. Con parte operante di cermet

8207.19

  1. Altri, comprese le parti

Ex 83.07(*)39

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

  1. Destinati esclusivamente a pozzi per l’estrazione di petrolio e di gas

84.01

Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

84.02

Caldaie a vapore (generatori di vapore) diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

84.03

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

84.04

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

84.05

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

Ex 84.06

Turbine a vapore

  1. Altre turbine40:

8406.818

  1. Di potenza superiore a
    40 MW

8406.828

  1. Di potenza inferiore o uguale a 40 MW

8406.90

  1. Parti

Ex 84.08(*)

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi diesel)

Ex 8408.90

  1. Altri motori –Nuovi, di potenza superiore a
    50 kW

Ex 84.09

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408.

8409.99

  1. Altre

84.10

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

84.11(*)41

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

84.13(*)

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

Ex 84.14(*)

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

  1. Ventilatori:

Ex 8414.59

  1. Altri
  1. Destinati all’industria mineraria e alle centrali elettriche

8414.80

  1. Altri

8414.90

  1. Parti

84.16

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili.

Ex 84.17

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici

Ex 8417.80

  1. Altri
  1. Esclusivamente inceneritori di rifiuti, fornaci e forni di laboratorio e forni per la sinterizzazione dell’uranio «ovens»

Ex 8417.90

  1. Parti
  1. Destinati esclusivamente all’incenerimento dei rifiuti, a fornaci e forni di laboratorio e a forni per la sinterizzazione dell’uranio «ovens»

Ex 84.18(*)

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

  1. Altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore

8418.61

  1. Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore

8418.69

  1. Altri

Ex 84.19(*)42

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’essiccazione, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

8419.50

  1. Scambiatori di calore

8419.60

  1. Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell’aria o di altri gas
  1. Altri apparecchi e dispositivi

8419.89

  1. Altri

Ex 84.21(*)

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

  1. Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

8421.21

  1. Per filtrare o depurare l’acqua
  1. Apparecchi per filtrare o depurare i gas

8421.39

  1. Altri

Ex 84.25(*)

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

8425.20

  1. Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo

Ex 84.26(*)

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelligru

Ex 8426.20

  1. Gru a torre
  1. Destinate a impianti di sondaggio sottomarino e in mare aperto
  1. Altre macchine ed apparecchi:

Ex 8426.91

  1. Costruiti per essere montati su un veicolo stradale
  1. Apparecchi di sollevamento destinati alla riparazione e all’allestimento di pozzi

Ex 84.29

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

  1. Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici

Ex 8429.51

  1. Caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale
  1. Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

Ex 84.30

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve

  1. Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:

8430.31

  1. Semoventi

8430.39

  1. Altre
  1. Altre macchine di sondaggio o di perforazione:

Ex 8430.41

  1. Semoventi
  1. Destinate all’esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas

Ex 8430.49

  1. Altre
  1. Destinate all’esplorazione o allo sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas

Ex 84.31

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

  1. Esclusivamente destinate a macchine o apparecchi

84.71(*)43

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove.

Ex 84.74

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

8474.10

  1. Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

8474.20

  1. Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

Ex 8474.90

  1. Parti
  1. Di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

Ex 84.79(*)

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo44

  1. Altre macchine ed apparecchi:

Ex 8479.89

  1. Altri
  1. Sostegno avanzante idraulico per miniere

Ex 84.81

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8481.10

  1. Riduttori di pressione

8481.20

  1. Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

8481.40

  1. Valvole di troppo pieno o di sicurezza

8481.80

  1. Altri oggetti di rubinetteria e organi simili

8481.90

  1. Parti

Ex 84.83

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione.

Ex 8483.40

  1. Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia
  1. Elementi di trasmissione utilizzati esclusivamente in unità di pompaggio con aste di perforazione «sucker rod» destinati all’industria estrattiva del petrolio e del gas

Ex 84.84(*)45

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8484.10

  1. Guarnizioni metalloplastiche

8484.2046

  1. Giunti di tenuta stagna meccanici

85.01(*)

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

85.02(*)

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

85.03(*)

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente e principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

Ex 85.04(*)

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

Trasformatori con dielettrico liquido:

8504.21

  1. Di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

8504.22

  1. Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

8504.23

  1. Di potenza superiore a
    10 000 kVA

Altri trasformatori:

8504.33

  1. Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

8504.34

  1. Di potenza superiore a 500 kVA

8504.40

  1. Convertitori statici

8504.50

  1. Altre bobine di reattanza e di autoinduzione

8504.90

  1. Parti

Ex 85.07(*)47

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

  1. Esclusi i tipi destinati ai settori non energetici

85.14

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

Ex 85.26(*)

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8526.10

  1. Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)
  1. Altri:

8526.91

  1. Apparecchi di radionavigazione

85.31(*)

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530.

Ex 85.32

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8532.10

  1. Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

85.35

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V.

85.36

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V.

Ex 8536.10

  1. Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili
  1. Per un’intensità superiore a
    63 A

Ex 8536.20

  1. Interruttori automatici
  1. Per un’intensità superiore a
    63 A

Ex 8536.30

  1. Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici
  1. Per un’intensità superiore a
    16 A
  1. Relè:

8536.41

  1. Per una tensione inferiore o uguale a 60 V

8536.49

  1. Altri

Ex 8536.50

  1. Altri interruttori, sezionatori e commutatori
  1. Per una tensione superiore a
    60 V

85.37

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517.

85.38

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537.

Ex 85.41

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

Ex 8541.40

  1. Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce
  1. Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

Ex 85.44

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), munito o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8544.60

  1. Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1000 V

8544.70

  1. Cavi di fibre ottiche

Ex 85.45

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carbone per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8545.20

  1. Spazzole

85.46

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

85.47

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Ex 87.04

Autoveicoli per il trasporto di merci

  1. Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

Ex 8704.21

  1. Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t
  1. Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8704.22

  1. Di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t
  1. Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8704.23

  1. Di peso a pieno carico superiore a 20 t
  1. Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività
  1. Altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

Ex 8704.31

  1. Di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t
  1. Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8704.32

  1. Di peso a pieno carico superiore a 5 t
  1. Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 87.05

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, autospazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8705.20

  1. Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

Ex 87.09

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

  1. Carrelli:

Ex 8709.11

  1. Elettrici
  1. Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 8709.19

  1. Altri
  1. Appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività

Ex 89.05

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905.20

  1. Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

Ex 90.15

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Ex 9015.80

  1. Altri strumenti ed apparecchi
  1. Esclusivamente strumenti di geofisica

9015.90

  1. Parti ed accessori

Ex 90.26(*)48

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032.

  1. Eccetto per i prodotti destinati all’industria della distribuzione delle acque

90.27

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi.

90.28

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura.

Ex 90.29(*)

Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), podometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Ex 9029.10

  1. Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), podometri e contatori simili
  1. Contatori di produzione

Ex 9029.90

  1. Parti e accessori
  1. Destinati a contatori di produzione

Ex 90.30(*)49

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti.

Ex 9030.10

  1. Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti
  1. Destinati al settore energetico
  1. Altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore

9030.31

  1. Multimetri

9030.39

  1. Altri
  1. Altri strumenti ed apparecchi:

Ex 9030.8350

  1. Altri, con dispositivo registratore
  1. Destinati al settore energetico

Ex 9030.89

  1. Altri
  1. Destinati al settore energetico

Ex 9030.90

  1. Parti ed accessori
  1. Destinati al settore energetico

90.32(*)

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici.

4. AllegatoEQ II51

Elenco delle attrezzature del settore energetico

(ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 bis )

5. AllegatoNI52

Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci 27.01–27.15, 28.04.10 e 44.01–44.02, energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta, combustibili sintetici e attività non ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia»

(ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 5)

Sezione A

Con riferimento a tutte le Parti contraenti, i materiali e prodotti energetici e le attività enumerati nella presente sezione non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia».

27.07 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici.

Ex 44.01 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di pellets, tronchetti, ceppi o forme simili.

4401.10 – Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.

44.02 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.

Sezione B

(1) In relazione agli investimenti effettuati il 3 settembre 2025 o successivamente nell’Unione europea e nei suoi Stati membri che sono Parti contraenti del presente Trattato, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato:

  1. a) i)Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.ii)28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l’idrogeno prodotto da fonti non rinnovabili e caratterizzato da emissioni significativamente ridotte durante l’intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, a eccezione della biomassa, caratterizzato durante l’intero ciclo di vita da emissioni inferiori a 3 t CO2 eq / t H2.iii)Combustibili sintetici, a eccezione di quelli a basse emissioni di carbonio, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per combustibili a basse emissioni di carbonio si intendono i combustibili da carbonio riciclato, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio e i combustibili sintetici gassosi e liquidi da esso prodotti, che consentono di ridurre del 70 per cento le emissioni durante l’intero ciclo di vita. Per combustibili da carbonio riciclato si intendono i combustibili liquidi e gassosi prodotti da rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabile o da gas di trattamento dei rifiuti e gas di scarico di origine non rinnovabile.iv)Attività economiche riguardanti la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio di biossido di carbonio.
  2. In deroga alla lettera a):i)L’energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l’utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato dopo il 31 dicembre 2030.ii)Se in relazione con investimenti che sostituiscono investimenti esistenti per la produzione di energia elettrica (voce 27.16) a partire da materiali e prodotti energetici di cui alle voci da 27.01 a 27.10, l’energia elettrica (voce 27.16) prodotta da gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante centrali elettriche e infrastrutture che consentono l’utilizzo di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e che emettono meno di 380 g di CO2 di origine fossile per kWh di elettricità generata non è ricompresa nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.iii)Il trasporto, la trasmissione e la distribuzione di gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (voce 27.11) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare in modo sicuro e sostenibile gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compreso l’idrogeno, non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del Trattato dieci anni dopo la data di entrata in vigore degli emendamenti di cui alla sezione B del presente allegato adottati il 3 dicembre 2024.

2) In relazione agli investimenti effettuati in Svizzera il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:

  1. 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende l’idrogeno di origine fossile e l’idrogeno prodotto con l’elettricità, entrambi caratterizzati da emissioni di gas serra significativamente ridotte durante l’intero ciclo di vita, inferiori cioè a 3 t CO2 eq / t H2. Per idrogeno rinnovabile si intende l’idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, con emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita inferiori a 3 t CO2 eq / t H2.
  2. Combustibili sintetici non caratterizzati da una significativa riduzione delle emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita rispetto ai combustibili sintetici prodotti da combustibili fossili senza abbattimento delle emissioni. Per significativamente si intende il raggiungimento di una soglia pari o superiore al 70 per cento.

(3) In relazione agli investimenti effettuati nel Regno Unito il 3 settembre 2025 o successivamente, i materiali e prodotti energetici e le attività di seguito indicati non sono ricompresi nella definizione di «attività economica nel settore dell’energia» solo per quel che concerne la parte III del presente Trattato:

  1. Materiali e prodotti energetici enumerati nell’allegato EM I alle voci da 27.01 a 27.15 ed energia elettrica (voce 27.16) da essi prodotta.
  2. 28.04.10 Idrogeno, a eccezione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio e dell’idrogeno rinnovabile, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia». Per idrogeno a basse emissioni di carbonio si intende:i)idrogeno di origine fossile con cattura e stoccaggio del carbonio;ii)idrogeno prodotto con l’elettricità; oiii)idrogeno prodotto con altri metodi;
  3. che soddisfa i requisiti del Regno Unito relativi all’idrogeno a basse emissioni di carbonio (Low Carbon Hydrogen Standard) nella versione pubblicata al momento in cui è effettuato l’investimento.
  4. Le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e prodotti energetici di seguito indicati, che rientrano nel campo di applicazione della definizione di «attività economica nel settore dell’energia»:(i)Energia elettrica (voce 27.16 dell’allegato EM I) prodotta da gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell’allegato EM I) mediante centrali elettriche e infrastrutture che utilizzano la cattura e lo stoccaggio del carbonio e caratterizzata da una riduzione significativa delle emissioni di gas serra durante l’intero ciclo di vita.(ii)Trasporto, trasmissione e distribuzione di gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (voce 27.11 dell’allegato EM I) mediante condotte, a condizione che tali condotte siano in grado di trasportare gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

(4)

  1. Fino all’entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024 la parte III del Trattato non si applica alle Parti contraenti sottoelencate per un investimento eseguito nella sua area da un investitore di un’altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività non ricompresi in quest’ultima Parte contraente nella sezione B del presente allegato:[tab]1. Giappone
  2. Fino all’entrata in vigore degli emendamenti al presente Trattato adottati il 3 dicembre 2024 le Parti contraenti sottoelencate non prestano il proprio consenso incondizionato di cui all’articolo 26 paragrafo 3 lettera a) rispetto a una controversia sorta in relazione a un investimento effettuato da un investitore di un’altra Parte contraente relativo a materiali e prodotti energetici o attività non ricompresi in quest’ultima Parte contraente nella sezione B del presente allegato:[tab]1. Svizzera[tab]2. Turchia

6. AllegatoTRM53

Notifica e soppressione (TRIM)

(ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4)

1. Ciascuna Parte contraente notifica al Segretariato tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali da essa applicate che non sono conformi alle disposizioni dell’articolo 5 entro:

  1. 90 giorni dopo l’entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio; o
  2. 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Queste misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, di applicazione generale o specifica sono notificate unitamente alle loro principali caratteristiche.

2. Nel caso di misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, applicate sotto autorità discrezionale, si deve notificare ogni applicazione specifica. Non è necessario divulgare le informazioni che potrebbero pregiudicare i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.

3. Ciascuna Parte contraente sopprime tutte le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, notificate ai sensi del paragrafo 1 entro:

  1. due anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio; o
  2. tre anni dalla data di entrata in vigore del presente trattato se la Parte contraente non è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

4. Nei periodi applicabili di cui al paragrafo 3, una Parte contraente non modifica le clausole di qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali che essa notifica in base al paragrafo 1 da quelle prevalenti alla data di entrata in vigore del presente trattato in maniera tale da aumentare il grado di discordanza con le disposizioni dell’articolo 5 del presente trattato.

5. In deroga al disposto del paragrafo 4, una Parte contraente, per non arrecare pregiudizio alle imprese costituite che sono soggette ad una misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, notificata ai sensi del paragrafo 1, può applicare .durante il periodo di soppressione la stessa misura ad un nuovo investimento nei casi seguenti:

  1. i prodotti dell’investimento sono prodotti analoghi a quelli delle imprese costituite; e
  2. questa applicazione è necessaria per evitare distorsioni concorrenziali tra il nuovo investimento e le imprese costituite.

Qualsiasi misura relativa agli investimenti che incide sugli scambi commerciali, applicata ad un nuovo investimento è notificata al Segretariato. Le clausole di detta misura, in termini di effetti concorrenziali, devono essere equivalenti a quelle applicabili alle imprese costituite e devono cessare allo stesso momento.

6. Qualora uno Stato o un’Organizzazione regionale di integrazione economica aderisca al presente trattato dopo la sua entrata in vigore:

  1. la notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata alla data posteriore fra la data di cui al paragrafo 1 e quella del deposito dello strumento di adesione; e
  2. il periodo di soppressione termina alla data posteriore fra quella di cui al paragrafo 3 e quella alla quale il trattato entra in vigore per detto Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica.

7. Allegato N54

Elenco delle Parti contraenti che chiedono almeno 3 aree distinte interessate ad un transito

(ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 10, lettera a))

1. Canada e Stati Uniti d’America

8. AllegatoVC55

Elenco delle Parti contraenti che hanno assunto impegni
volontari vincolanti con riferimento all’articolo 10, paragrafo 3

(ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6)

9. AllegatoID56

Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore di sottoporre la stessa controversia all’arbitrato internazionale in una fase successiva, ai sensi dell’articolo 26

(ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto i))

1. Australia

2. Azerbaigian

3. Bulgaria

4. Canada

5. Croazia

6. Cipro

7. Repubblica ceca

8. Comunità europee

9. Finlandia

10. Grecia

11. Ungheria

12. Irlanda

13. Italia

14. Giappone

15. Kazakistan

16. Norvegia

17. Polonia

18. Portogallo

19. Romania

20. Federazione russa

21. Slovenia

22. Spagna

23. Svezia

24. Stati Uniti d’America

10. AllegatoIA57

Elenco delle Parti contraenti che non consentono ad un investitore o parte contraente di sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia riguardante l’ultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1

(ai sensi degli articoli 26, paragrafo 3, lettera c) e 27, paragrafo 2)

1. Australia

2. Canada

3. Ungheria

4. Norvegia

11. Allegato P58

Procedura speciale per le controversie a livello territoriale

(ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, punto i)

Parte I

1. Canada

2. Australia

Parte II

1. Qualora nel pronunciare un lodo arbitrale un tribunale ritenga che una misura di un governo o autorità regionale o locale di una Parte contraente (qui di seguito denominata la «Parte responsabile») non è conforme ad una disposizione del presente trattato, la Parte responsabile adotta le misure ragionevoli disponibili per garantire l’osservanza del Trattato rispetto alla misura.

2. La Parte responsabile, entro trenta giorni dalla data in cui è stato pronunciato il lodo, notifica per iscritto al Segretariato la sua intenzione di assicurare l’osservanza del trattato rispetto alla misura. Il Segretariato presenta quanto prima possibile la notifica alla Conferenza della Carta e comunque non oltre la riunione di quest’ultima successiva al ricevimento della notifica. Se non è possibile assicurare immediatamente l’osservanza, la Parte responsabile dispone di un periodo ragionevole di tempo per farlo. Il periodo ragionevole di tempo è concordato da entrambe le parti della controversia. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Parte responsabile propone alla Conferenza della Carta di consentire un periodo ragionevole.

3. Qualora la Parte responsabile omette, entro un periodo di tempo ragionevole, di assicurare l’osservanza in merito alla misura, si adopera a convenire con l’altra Parte contraente parte della controversia (qui di seguito denominata la «Parte lesa», su richiesta di quest’ultima un risarcimento adeguato, a titolo di soluzione reciprocamente soddisfacente della controversia.

4. Se entro 20 giorni dalla richiesta della Parte lesa, non è stato convenuto un risarcimento soddisfacente, la Parte lesa può, con l’autorizzazione della Conferenza della Carta, sospendere quei suoi obblighi verso la Parte responsabile ai sensi del trattato che essa considera equivalenti a quelli negati dalla misura in questione, sino a quando le Parti contraenti non raggiungano un accordo in merito alla risoluzione della loro controversia oppure la misura difforme è stata resa conforme al trattato.

5. Nell’esaminare gli obblighi da sospendere, la Parte lesa applica i principi e le procedure seguenti:

  1. la Parte lesa ricerca innanzi tutto di sospendere gli obblighi relativi alla stessa Parte del trattato sulla quale il tribunale ha constatato la violazione;
  2. se la Parte lesa ritiene non praticabile o efficace sospendere gli obblighi rispetto alla stessa Parte del trattato, essa può cercare di sospendere gli obblighi in altre Parti del trattato. Qualora la Parte lesa decida di chiedere l’autorizzazione a sospendere gli obblighi ai sensi della presente lettera, essa indica i motivi della sua richiesta alla Conferenza della Carta per autorizzazione.

6. Su richiesta scritta della Parte responsabile, consegnata alla Parte lesa e al presidente del tribunale che ha pronunciato il lodo arbitrale, quest’ultimo determina se la sospensione degli obblighi effettuata dalla Parte lesa sia eccessiva e, in caso affermativo, in che misura. Se il tribunale non può essere nuovamente costituito, detta determinazione è effettuata da uno o più arbitri nominati dal Segretario generale. Le determinazioni di cui al presente paragrafo devono essere completate entro 60 giorni dalla richiesta al tribunale o dalla nomina da parte del Segretario generale e sono definitive e vincolanti.

7. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte responsabile, una Parte lesa si adopera al massimo per non ledere i diritti ai sensi del trattato di qualsiasi altra Parte contraente.

12. Allegato W59

Eccezioni e norme che disciplinano l’applicazione
delle disposizioni dell’accordo OMC

(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a))

A. Eccezioni all’applicazione delle disposizioni dell’accordo OMC

Le seguenti disposizioni dell’accordo OMC non sono applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

1. Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio: tutte ad eccezione degli articoli IX, paragrafi 3 e 4 e XVI, paragrafi 1, 3 e 4.

  1. L’allegato 1A dell’accordo OMC:
  2. Multilaterale Accordi multilaterali sugli scambi di merci i)Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

II

Elenchi di concessioni, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b), primo comma, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 7

IV

Disposizioni speciali relative alle pellicole cinematografiche

XV

Disposizioni relative ai cambi

XVIII

Aiuto dello Stato in favore dello sviluppo economico

XXII

Consultazioni

XXIII

Vanificazione e pregiudizio

XXIV

Unioni doganali e Aree di libero scambio, paragrafo 6

XXV

Azione collettiva delle Parti contraenti

XXVI

Accettazione, entrata in vigore e registrazione

XXVII

Sospensione o ritiro di concessioni

XXVIII

Modifica degli elenchi

XXVIIIbis

Negoziati tariffari

XXIX

Rapporto di questo accordo con la Carta dell’Avana

XXX

Emendamenti

XXXI

Recesso

XXXII

Parti contraenti

XXXIII

Adesione

XXXV

Non applicazione dell’accordo tra determinate parti contraenti

XXXVI

Principi e obiettivi

XXXVII

Impegni

XXXVIII

Azione collettiva

Appendice H

Attinente all’articolo XXVI

Allegato I

Note e disposizioni complementari (per quanto riguarda gli articoli del GATT citati sopra)

  1. Intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

2.

Data di incorporazione degli altri dazi o oneri nell’elenco

4.

Contestazioni (soltanto la prima frase)

6.

Risoluzione delle controversie

8.

Sostituzione della decisione BISD 27S/24

  1. Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

1.

Soltanto l’espressione «affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5»

5.

Gruppo di lavoro sul commercio di Stato

  1. Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

5.

Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti, eccetto l’ultima frase

7.

Revisioni in seno al Comitato, l’espressione «o dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b)»

8.

Procedure di consultazione semplificate

13.

Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti, prima frase; terza frase: l’espressione «e dell’articolo XVIII, lettera b), della dichiarazione del 1979» e ultima frase

  1. Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Tutte eccetto il paragrafo 13
  2. Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994

3.

Annullamento o riduzione dei benefici

  1. Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
  2. Protocollo di Marrakech allegato al GATT 1994 ii)Accordo sull’agricolturaiii)Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarieiv)Accordo sui tessili e sull’abbigliamentov)Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
  3. Preambolo (primo, ottavo e nono considerando)

1.3

Disposizioni generali

10.5

L’espressione «paesi sviluppati»; le parole «francese o spagnolo» sono sostituiti dalla parola «o russo»

10.6

La parte di frase «e richiamerà l’attenzione dei paesi in via di sviluppo membri … per essi particolare interesse.»

10.9

Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (lingue)

11.

Assistenza tecnica ad altri membri

12.

Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo membri

13.

Il Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

14.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

15.

Disposizioni finali (ad eccezione dei paragrafi 15.2 e 15.5)

  1. Allegato 2 Gruppi di esperti vi)Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commercialivii)Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (antidumping)

15.

Paesi in via di sviluppo membri

16.

Comitato per le pratiche antidumping

17.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

18.

Disposizioni finali, paragrafi 2 e 6

  1. Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (valore in dogana)
  2. Preambolo, secondo considerando, la parte di frase «e di garantire nuovi vantaggi per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo»

14.

Applicazione degli allegati (seconda frase, eccetto se riferita all’allegato III, paragrafi 6 e 7)

18.

Istituzioni (comitato per la valutazione in dogana)

19.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

20.

Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo

21.

Riserve

23.

Esame

24.

Segretariato

Allegato II

Comitato tecnico per la valutazione in dogana

Allegato III

Disposizioni supplementari (eccetto i paragrafi 6 e 7)

  1. ix)Accordo sulle ispezioni pre-imbarco
  2. Preambolo, commi 2 e 3

3.3

Assistenza tecnica

6.

Esame

7.

Consultazioni

8.

Risoluzione delle controversie

  1. x)Accordo relativo alle regole in materia di origine
  2. Preambolo, ottavo capoverso

4.

Istituzioni

6.

Esame

7.

Consultazioni

8.

Risoluzione delle controversie

9.

Armonizzazione delle regole in materia di origine

Allegato I

Comitato tecnico per le regole in materia di origine

  1. Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione

1.4 a)

Disposizioni generali (ultima frase)

2.2

Licenze automatiche di importazione (nota 5)

3.5 iv)

Licenze di importazione non automatiche (ultima frase)

4.

Istituzioni

6.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

7.

Esame (eccetto paragrafo 3)

8.

Disposizioni finali (eccetto paragrafo 2)

  1. Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

4.

Rimedi (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)

5.

Effetti pregiudizievoli, ultima frase

6.

Grave pregiudizio (paragrafo 6, le espressioni «ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato V» e «insorta ai sensi dell’articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4»; al paragrafo 8, la parte di frase «, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell’allegato V» e paragrafo 9)

7.

Mezzi di tutela (eccetto i paragrafi 1, 2 e 3)

8.

Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale, paragrafo 5 e nota 25

9.

Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati

24.

Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari

26.

Vigilanza

27.

Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo membri

29.

Trasformazione in una economia di mercato, paragrafo 2 (eccetto prima frase)

30.

Risoluzione delle controversie

31.

Applicazione provvisoria

32.2, 32.7
e 32.8

(soltanto nella misura in cui fanno riferimento agli allegati V e VII) Disposizioni finali

Allegato V

Procedure per la raccolta di informazioni concernenti il grave danno

Allegato VII

Paese in via di sviluppo

  1. Accordo sulle misure di salvaguardia

9.

Paesi in via di sviluppo membri

12.

Notifica e consultazioni, paragrafo 10

13.

Vigilanza

14.

Risoluzione delle controversie

Allegato

«Eccezione»

  1. Allegato 1B dell’accordo OMC:
  2. Accordo generale sugli scambi di servizi
  3. Allegato 1C dell’accordo OMC:
  4. Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
  5. Allegato 2 dell’accordo OMC:
  6. Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
  7. Allegato 3 dell’accordo OMC
  8. Meccanismo di esame delle politiche commerciali
  9. Allegato 4 dell’accordo OMC:
  10. Accordi commerciali multilaterali:i)Accordo sul commercio di aeromobili civiliii)Accordo sugli appalti pubblici
  11. Decisioni ministeriali, dichiarazioni e intese:
  1. i)
  1. Decisione sulle misure a favore dei paesi meno avanzati
  1. ii)
  1. Dichiarazione sul contributo dell’Organizzazione mondiale del commercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale nella definizione delle politiche
  1. iii)
  1. Decisione sulle procedure di notifica
  1. iv)
  1. Dichiarazione sui rapporti tra l’Organizzazione mondiale del commercio e il Fondo monetario internazionale
  1. v)
  1. Decisione sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati importatori netti di prodotti alimentari
  1. vi)
  1. Decisione sulla notifica di primo inserimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, dell’accordo sui tessili e sull’abbigliamento
  1. vii)
  1. Decisione sul riesame della pubblicazione del centro d’informazioni ISO/CEI
  1. viii)
  1. Decisione sulla proposta di intesa relativa al sistema informativo degli standard OMC-ISO
  1. ix)
  1. Decisione sulla prevenzione delle elusioni
  1. x)
  1. Decisione sulla revisione dell’articolo 17, paragrafo 6 dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
  1. xi)
  1. Dichiarazione sulla risoluzione delle controversie ai sensi dell’accordo sull’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 o della parte V dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
  1. xii)
  1. Decisione relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza del valore dichiarato
  1. xiii)
  1. Decisione sui testi relativi ai valori minimi e alle importazioni effettuate da agenti esclusivi, distributori esclusivi e concessionari esclusivi
  1. xiv)
  1. Decisione sulle disposizioni istituzionali per quanto riguarda l’accordo generale sugli scambi di servizi
  1. xv)
  1. Decisione relativa ad alcune procedure di risoluzione delle controversie per quanto riguarda l’accordo generale sugli scambi di servizi
  1. xvi)
  1. Decisione sugli scambi di servizi e l’ambiente
  1. xvii)
  1. Decisione sui negoziati relativi alla circolazione delle persone fisiche
  1. xviii)
  1. Decisione sui servizi finanziari
  1. xix)
  1. Decisione sui negoziati relativi ai servizi di trasporto marittimo
  1. xx)
  1. Decisione sui negoziati relativi alle telecomunicazioni di base
  1. xxi)
  1. Decisione sui servizi professionali
  1. xxii)
  1. Decisione relativa all’adozione dell’accordo sugli appalti pubblici
  1. xxiv)
  1. Decisione sull’applicazione e sulla revisione dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
  1. xxv)
  1. Intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari
  1. xxvi)
  1. Decisione sull’accettazione e l’adozione dell’accordo che istituisce l’OMC
  1. xxvii)
  1. Decisione sul commercio e l’ambiente
  1. xxviii)
  1. Decisione sulle conseguenze strutturali e finanziarie che derivano dall’applicazione dell’accordo che istituisce l’OMC
  1. xxix
  1. Decisione relativa alla creazione del Comitato preparatorio per l’OMC

2. Tutte le altre disposizioni dell’accordo OMC che si riferiscono:

  1. all’assistenza governativa allo sviluppo economico e al trattamento dei paesi in via di sviluppo, salvo i paragrafi da 1 a 4 della decisione del 28 novembre 1979 (L/4903) sul trattamento differenziale e più favorevole, la reciprocità e la piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo;
  2. all’istituzione e al funzionamento di comitati ad hoc e di altre istituzioni sussidiarie;
  3. alla firma, all’adesione, all’entrata in vigore, al recesso, al deposito e alla registrazione.

3. Tutti gli accordi, le disposizioni, le decisioni, le intese o le altre azioni comuni adottate ai sensi delle disposizioni enunciate ai paragrafi 1 o 2.

4. Gli scambi di materie nucleari possono essere disciplinati dagli accordi menzionati nelle dichiarazioni relative al presente paragrafo che figurano nell’atto finale della Conferenza sulla Carta europea dell’energia.

B. Norme che disciplinano l’applicazione delle disposizioni dell’accordo OMC.

1. In mancanza di interpretazione adeguata dell’accordo OMC adottata dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 2, dell’accordo OMC, nel caso di disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), la Conferenza sulla Carta può adottare un’interpretazione.

2. Le domande di deroghe ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 2 e 6, lettera b), sono sottoposte alla Conferenza sulla Carta che applicherà, a tal fine, le procedure di cui all’articolo IX, paragrafi 3 e 4 dell’accordo OMC.

3. Le deroghe agli obblighi in vigore nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio sono considerate in vigore ai fini dell’articolo 29 finché restano in vigore nell’OMC.

4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafi 4, 5 e 7, le disposizioni dell’articolo II del GATT 1994 che non sono state abrogate sono modificate come segue:

  1. I materiali e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II, importati da qualsiasi altra parte contraente o esportate nel suo territorio, sono esonerati dai dazi doganali o oneri di qualsiasi tipo applicati o legati all’importazione o all’esportazione, superiori a quelli applicati alla data di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a quelli applicati ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7, o a quelli direttamente e obbligatoriamente applicati dalla legislazione in vigore nel territorio d’importazione o di esportazione alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase.
  2. Nell’articolo II del GATT 1994 nulla impedisce ad una parte contraente di applicare in qualsiasi momento all’importazione o all’esportazione di un prodotto:a)un onere equivalente ad un’imposta interna applicata ai sensi delle disposizioni dell’articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994 per quanto riguarda il prodotto interno simile o per quanto riguarda un articolo a partire dal quale il prodotto importato è stato fabbricato o prodotto in tutto o in parte;b)qualsiasi dazio antidumping o compensativo applicato ai sensi delle disposizioni dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;c)onorari o altri oneri proporzionali al costo dei servizi resi.
  3. Nessuna parte contraente può cambiare il proprio metodo di determinazione del valore in dogana o di conversione delle valute in modo da alterare il valore degli obblighi di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7.
  4. Se una parte contraente stabilisce, mantiene o autorizza, formalmente o di fatto, un monopolio d’importazione o d’esportazione di materie o di prodotti energetici di cui all’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico di cui all’allegato EQ II, tale monopolio non può accordare una protezione mediamente superiore a quella permessa dall’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7. Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l’utilizzo da parte delle parti contraenti di qualsiasi forma di aiuto ai produttori nazionali autorizzato da altre disposizioni del presente trattato.
  5. Se una parte contraente considera che un prodotto non riceve da un’altra parte contraente il trattamento che ritiene sia stato previsto dall’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7, essa sottopone direttamente la questione all’attenzione dell’altra parte contraente. Se quest’ultima conviene sul fatto che il trattamento previsto era quello chiesto dalla prima parte contraente, ma dichiara che tale trattamento non può essere accordato poiché un tribunale o un’altra autorità competente ha ordinato che il prodotto in causa non può, ai sensi della regolamentazione tariffaria della suddetta parte contraente, essere classificato in modo da consentire il trattamento previsto dal presente trattato, le due parti contraenti, insieme alle altre parti contraenti sostanzialmente interessate, avviano immediatamente ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un adeguamento compensativo.
  6. vi) a) I dazi e gli altri oneri specifici che figurano nel repertorio delle tariffe concernenti le parti contraenti membri del Fondo monetario internazionale e i margini preferenziali di alcuni dazi e oneri mantenuti dalle suddette parti contraenti, sono espressi nella valuta pertinente, alla parità accettata o temporaneamente riconosciuta dal Fondo alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7. Di conseguenza, qualora questa parità sia costantemente ridotta di oltre il venti per cento rispetto a quanto stabilito negli articoli pertinenti dell’accordo sul Fondo monetario internazionale, i suddetti diritti e oneri specifici e i margini di preferenza possono essere adeguati per tenere conto di tale riduzione, purché la Conferenza decida che tali adeguamenti non altereranno il valore dell’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7 o in qualsiasi altro articolo del presente trattato, tenendo debitamente conto di tutti i fattori che possono influenzare la necessità o l’urgenza di tali adeguamenti. b)Disposizioni simili si applicano a ogni parte contraente non membro del Fondo, a decorrere dalla data nella quale diventa membro del Fondo o conclude un accordo speciale sui cambi ai sensi dell’articolo XV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
  7. Ogni parte contraente notifica al segretariato i dazi doganali e gli altri oneri di qualsiasi tipo applicabili alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase. Il segretariato tiene un repertorio delle tariffe dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo pertinenti ai fini dello statu quo concernente i dazi doganali e gli oneri di qualsiasi tipo ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 6 o 7.

5. La decisione del 26 marzo 1980 relativa alla «Creazione di un sistema a fogli mobili per gli elenchi di concessioni tariffarie» (BISD S27/24) non è applicabile ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Fatto salvo l’articolo 29, paragrafi 4, 5 o 7, le disposizioni applicabili dell’intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 si applicano con le modifiche seguenti:

  1. Per garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall’articolo II, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 la natura e il livello di qualsiasi «altro dazio doganale o onere» applicato all’importazione o all’esportazione di materie e di prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II o di attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II disciplinate dalla suddetta disposizione, sono registrati nel repertorio delle tariffe ai livelli applicati, rispettivamente, alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 7, unitamente alla voce tariffaria alla quale si applicano. Resta inteso che tale iscrizione non modifica la natura giuridica degli «altri dazi o oneri».
  2. Gli «altri dazi o oneri» sono registrati per quanto riguarda le materie e i prodotti energetici enumerati nell’allegato EM II e le attrezzature del settore energetico enumerate nell’allegato EQ II.
  3. Ogni parte contraente può contestare l’esistenza di un «altro dazio o onere», sulla base del fatto che, per la voce in questione, nessun «altro dazio o onere» di questo tipo esisteva alla data dello statu quo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o a alla data di cui all’articolo 29, paragrafo 7; ogni parte contraente può inoltre contestare la compatibilità del livello registrato di qualsiasi «altro dazio o onere» con l’obbligo di statu quo di cui all’articolo 29, paragrafi 6 o 7, per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottato dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998, o un anno dopo la notifica al segretariato del livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo di cui all’articolo 29, paragrafo 6, prima frase, o all’articolo 29, paragrafo 7, se corrispondente ad una data più recente.
  4. La registrazione di «altri dazi o oneri» nel repertorio delle tariffe non pregiudica la loro compatibilità con i diritti e gli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 diversi da quelli di cui al summenzionato punto (iii). Tutte le Parti contraenti conservano il diritto di contestare in qualsiasi momento la compatibilità di «altri dazi o oneri» con tali obblighi.
  5. Gli «altri dazi o oneri» omessi in una notifica al Segretariato non possono esservi aggiunti successivamente e gli «altri dazi o oneri» registrati ad un livello inferiore rispetto a quello vigente alla data applicabile non saranno riportati a quest’ultimo livello, a meno che tali aggiunte o modifiche siano effettuate entro sei mesi dalla notifica al Segretariato.

6. Quando l’accordo OMC fa riferimento a «dazi registrati negli elenchi» o a «dazi consolidati», occorre leggere «il livello dei dazi doganali e degli oneri di qualsiasi tipo consentito ai sensi dell’articolo 29, paragrafi da 4 a 8».

7. Quando l’accordo OMC si riferisce alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC (o un’espressione simile) come data di riferimento per un’azione, occorre sostituirla con la data di entrata in vigore della modifica delle disposizioni commerciali del presente trattato, adottata dalla Conferenza sulla Carta il 24 aprile 1998.

8. Per quanto riguarda le notifiche richieste dalle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a):

  1. le parti contraenti che non sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio indirizzano la loro notifica al Segretariato. Il Segretariato distribuisce copie delle notifiche a tutte le parti contraenti. Le notifiche fatte al Segretariato devono essere redatte in una delle lingue facenti fede del presente trattato. I documenti di accompagnamento possono essere redatti soltanto nella lingua della parte contraente;
  2. questi requisiti non si applicano alle parti contraenti del trattato che sono anche membri dell’Organizzazione mondiale del commercio il quale stabilisce i propri requisiti in materia di notifica.

9. Quando si applica l’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o paragrafo 6, lettera b), la Conferenza sulla Carta adempie tutti i doveri applicabili imposti dall’accordo OMC agli organismi competenti ai sensi di detto accordo.

  1. Le interpretazioni dell’accordo OMC adottate dalla Conferenza ministeriale o dal Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 2, dell’accordo OMC si applicano nella misura in cui interpretano disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a).
  2. Le modifiche dell’accordo OMC ai sensi dell’articolo X dell’accordo OMC vincolanti per tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (diverse da quelle di cui all’articolo X, paragrafo 9) nella misura in cui modificano le disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), o vi si riferiscono, si applicano a meno che una parte contraente chieda alla Conferenza sulla Carta di non applicarli o di modificarli. La Conferenza sulla Carta adotta la decisione a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti e fissa la data della fine dell’applicazione o della modifica di tale emendamento. Una domanda di disapplicazione o di modifica di un emendamento può comprendere la richiesta di sospendere l’applicazione dell’emendamento in attesa della decisione della Conferenza sulla Carta.
  3. Le domande alla Conferenza sulla Carta ai sensi del presente paragrafo sono presentate entro sei mesi dalla notifica da parte del Segretariato dell’entrata in vigore dell’emendamento nell’ambito dell’accordo OMC.
  4. Le interpretazioni, gli emendamenti o i nuovi strumenti adottati dall’OMC, diversi dalle interpretazioni e dagli emendamenti applicati ai sensi delle lettere a) e b), non sono applicabili.

13. AllegatoTFU60

Disposizioni riguardanti gli accordi commerciali tra Stati che erano parti costituenti dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b))

1. Qualsiasi accordo cui si fa riferimento nell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b) deve essere notificato per iscritto al Segretariato ad opera o per conto di tutte le Parti di detto accordo che firmano o aderiscono al presente trattato:

  1. per quanto riguarda un accordo in vigore ad una data di tre mesi successiva alla data in cui la prima di dette parti firma o deposita il suo strumento di adesione al Trattato, entro sei mesi dalla data di firma o di deposito;
  2. per quanto riguarda un accordo che entra in vigore ad una data successiva alla data di cui al sottoparagrafo a), con sufficiente anticipo rispetto alla sua entrata in vigore per altri Stati o Organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno firmato o hanno aderito al Trattato (in appresso denominate le «Parti interessate» per poter ragionevolmente riesaminare l’accordo e presentare osservazioni in merito alle parti di esso e alla Conferenza della Carta prima dell’entrata in vigore.

2. La notifica deve comprendere:

  1. copie di testi originali dell’accordo in tutte le lingue in cui è stato firmato;
  2. una descrizione, con riferimento alle voci elencate nell’allegato EM, dei materiali e prodotti energetici specifici cui si applica;
  3. una spiegazione, distinta per ogni disposizione pertinente dell'accordo OMC resa applicabile dall’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), delle circostanze che rendono impossibile o impraticabile per le Parti dell’accordo a conformarsi pienamente a dette disposizioni;
  4. le misure specifiche che ciascuna Parte dell’accordo deve adottare per far fronte alle circostanze di cui la lettera c);
  5. una descrizione dei programmi delle Parti per realizzare una progressiva riduzione in vista della soppressione delle disposizioni non conformi all’accordo.

3. Le Parti di un accordo notificato ai sensi del paragrafo 1, devono accordare alle Parti interessate ragionevoli possibilità di consultazione riguardo a tale accordo e devono tener conto delle loro osservazioni. Su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, l’accordo è esaminato dalla Conferenza della Carta che può adottare raccomandazioni al riguardo.

4. La Conferenza della Carta riesamina periodicamente l’attuazione degli accordi notificati in conformità del paragrafo 1 e i progressi compiuti verso la soppressione di quelle disposizioni degli stessi che non sono conformi alle disposizioni dell'accordo OMC, rese applicabili dall’articolo 29, paragrafo 2, lettera a). Su richiesta di una qualsiasi Parte interessata, la Conferenza della Carta può adottare raccomandazioni riguardo a detto accordo.

5. Un accordo descritto all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), in caso di urgenza eccezionale può entrare in vigore senza la notifica e la consultazione di cui ai paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, sempreché questa notifica abbia luogo e sia prevista prontamente una possibilità di consultazione. In tal caso, le Parti dell’accordo, dopo la sua entrata in vigore devono prontamente notificarne il testo in conformità del paragrafo 2, lettera a).

6. Le Parti contraenti che sono o diventano Parti di un accordo di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b) si adoperano per limitare le difformità dello stesso nei confronti delle disposizioni dell'accordo OMC rese applicabili dall’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) a quelle necessarie in relazione alle circostanze particolari e ad attuare detto accordo in maniera da derogare il meno possibile da dette disposizioni. Esse adoperano ogni energia per adottare azioni riparatrici alla luce delle osservazioni delle Parti interessate e di eventuali raccomandazioni della Conferenza della Carta.

14. AllegatoBR61

Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC

(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 7)

15. AllegatoBRQ62

Elenco delle parti contraenti che non possono aumentare i dazi doganali o gli altri oneri oltre il livello risultante dai loro impegni o da disposizioni loro applicabili ai sensi dell’accordo OMC

(ai sensi dell’articolo 29 paragrafo 7)

16. Allegato D63

Disposizioni transitorie per la risoluzione
di controversie commerciali

(ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 9)

  1. a) Nelle loro relazioni reciproche, le Parti contraenti compiono ogni sforzo mediante cooperazione e consultazioni per arrivare ad una risoluzione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi controversia in merito a misure vigenti che possa materialmente incidere sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29, o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell’articolo 29.
  2. Una Parte contraente può chiedere per iscritto consultazioni con qualsiasi altra Parte contraente in merito a qualsiasi misura vigente dell’altra Parte contraente che a suo parere possa incidere materialmente sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell’articolo 5 o 29, o relativo ad ogni misura suscettibile di annullare o ridurre i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell’articolo 29. Una Parte contraente che chiede consultazioni deve descrivere con i massimi particolari possibili la misura di cui si duole e specificare le disposizioni degli articoli 5 o 29 e dell'accordo OMC a suo parere pertinenti. Le richieste di consultazione sulla base del presente paragrafo sono notificate al Segretariato che informa periodicamente le Parti contraenti delle consultazioni pendenti che sono state notificate.
  3. Una Parte contraente tratta qualsiasi informazione considerata riservata o suscettibile di valutazione patrimoniale, contenuta o ricevuta in risposta ad una richiesta scritta, oppure ricevuta nel corso delle consultazioni, nella stessa maniera in cui essa è trattata dalla Parte contraente che fornisce l’informazione.
  4. Nel cercare di risolvere questioni che, secondo una Parte contraente, incidono sulla conformità alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29 nonché tra essa ed un’altra Parte contraente, le Parti contraenti coinvolte nelle consultazioni o altre forme di soluzione della controversia, compiono ogni sforzo per evitare una soluzione che incida negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente o che annullano o riducono i benefici direttamente o indirettamente ascrivibili ad una parte contraente a titolo delle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi dell’articolo 29.
  5. a) Se le Parti contraenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione di cui al paragrafo 1, lettera b) non hanno risolto la loro controversia o convenuto di risolverla mediante conciliazione, mediazione, arbitrato o un altro metodo, ciascuna Parte contraente può consegnare al Segretariato una richiesta scritta per costituire un collegio in conformità delle lettere da b) a f). Nella richiesta, la Parte contraente richiedente definisce l’oggetto della controversia ed indica quali disposizioni dell’articolo 5 o 29 e dell'accordo OMC sono considerati pertinenti. Il Segretariato trasmette prontamente copie della richiesta a tutte le Parti contraenti.
  6. Nella risoluzione della controversia si deve tener conto degli interessi di altre Parti contraenti. Qualsiasi altra Parte contraente che ha un interesse sostanziale in una questione, ha diritto ad un’udienza davanti al collegio e a presentargli una memoria scritta, a condizione che sia le Parti contraenti parti della controversia che il Segretariato abbiano ricevuto comunicazione scritta del suo interesse, non più tardi della data di costituzione del collegio, come stabilito ai sensi della lettera c).
  7. Un collegio deve essere costituito 45 giorni dopo la data di ricevimento da parte del Segretariato, della richiesta per iscritto di una Parte contraente ai sensi della lettera a).
  8. Un collegio è composto di tre membri, scelti dal Segretario generale nell’elenco di cui al paragrafo 7. Salvo se altrimenti concordato dalle Parti contraenti parti della controversia, i membri di un collegio non possono avere la cittadinanza di Parti contraenti che sono parti della controversia o hanno notificato il loro interesse ai sensi della lettera b), né la cittadinanza di Stati membri di un’Organizzazione regionale di integrazione economica che è parte della controversia o che ha notificato il suo interesse ai sensi della lettera b).
  9. Le Parti contraenti parti della controversia contestano entro dieci giorni lavorativi alle nomine dei membri del collegio e non si oppongono alle nomine che per motivi convincenti.
  10. I membri del collegio agiscono a titolo individuale e si adoperano per non ricevere istruzioni da qualsiasi governo o altro ente. Ciascuna Parte contraente si impegna a rispettare questi principi e a non cercare di influenzare i membri del collegio nello svolgimento dei loro compiti. I membri del collegio sono scelti in modo da garantire che siano indipendenti e abbiano competenze sufficientemente diversificate e un’ampia esperienza.
  11. Il Segretariato informa senza indugio tutte le Parti contraenti della costituzione di un collegio.
  12. a) La Conferenza della Carta adotta norme procedurali per il procedimento del collegio in conformità al presente allegato. Le norme procedurali seguono il più possibile quelle dell'accordo OMC. Un collegio ha anche diritto di adottare norme procedurali aggiuntive in linea con le norme procedurali adottate dalla Conferenza della Carta o al presente allegato. Nel procedimento di fronte al collegio, ciascuna Parte contraente parte della controversia e qualsiasi altra Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi al paragrafo 2, lettera b), ha diritto ad almeno un’udienza davanti al collegio e a presentare una memoria scritta. Le Parti contraenti parti della controversia hanno anche diritto di presentare una memoria scritta di replica. Su richiesta di qualsiasi Parte contraente che ha notificato il suo interesse, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), un collegio può consentire l’accesso a qualsiasi memoria scritta con il consenso della Parte contraente che ha presentata.
  13. Il procedimento di un collegio è segreto. Un collegio compie una valutazione obiettiva delle questioni sottopostegli, compresi i fatti controversi e la conformità delle misure rispetto alle disposizioni applicabili agli scambi ai sensi degli articoli 5 o 29. Nell’esercizio delle sue funzioni, un collegio si consulta con le Parti contraenti parti della controversia e dà loro adeguate possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. Salvo che altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, un collegio fonda la propria decisione sugli argomenti e sulle memorie delle Parti contraenti parti della controversia. I collegi si ispirano alle interpretazioni date all’accordo OMC nell’ambito di detto accordo e non discutono la compatibilità con l’articolo 5 o 29 di prassi seguite da una parte contraente membro dell’Organizzazione mondiale del commercio nei confronti di altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio ai quali applica l’accordo OMC e che non sono state seguite da tali altri membri per la soluzione di controversie a titolo dell’accordo OMC.
  14. Salvo se altrimenti convenuto dalle Parti contraenti parti della controversia, tutte le procedure relative ad un collegio, compresa l’elaborazione della relazione finale, devono essere completate entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio, tuttavia se tutte le procedure non sono completate entro tale periodo, ciò non altera la validità di una relazione finale.
  15. Un collegio determina la sfera di propria competenza e questa determinazione è definitiva e vincolante. Qualsiasi obiezione di una Parte contraente parte della controversia in merito alla competenza del collegio è esaminata da quest’ultimo che decide se trattare l’obiezione a titolo di questione preliminare oppure di riunirla all’esame del merito.
  16. Nell’eventualità di due o più richieste di costituzione di un collegio per controversie sostanzialmente simili, il Segretario generale, con il consenso di tutte le Parti contraenti parti della controversia, può designare un unico collegio.
  17. a) Dopo aver esaminato le repliche, un collegio presenta alle Parti contraenti parti della controversia la parte descrittiva del suo progetto di relazione scritta, compresa una dichiarazione dei fatti ed un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia le quali devono avere la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sulla parte descrittiva entro un termine stabilito dal collegio.
  18. Dopo la data fissata per il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti, il collegio trasmette alle Parti contraenti parti della controversia una relazione scritta provvisoria comprendente la parte descrittiva e i suoi primi risultati e conclusioni. Entro un termine stabilito dal collegio, una Parte contraente parte della controversia può chiedere per iscritto a quest’ultimo di rivedere aspetti particolari della relazione provvisoria, prima di emettere quella finale. Prima della presentazione di una relazione finale, il collegio può, a sua discrezione, riunirsi con le Parti contraenti parti della controversia per esaminare le questioni sollevate nella richiesta.
  19. La relazione finale comprende parti descrittive (compresi una valutazione dei fatti e un riassunto delle argomentazioni delle Parti contraenti parti della controversia), i risultati e le conclusioni del collegio e una discussione delle argomentazioni fatte valere su aspetti specifici della relazione provvisoria al momento della revisione di quest’ultima. La relazione finale, tratta di ogni questione rilevante sottoposta al collegio e necessaria per risolvere la controversia e contiene la motivazione delle conclusioni di quest’ultimo.
  20. Un collegio trasmette senza indugio al Segretariato e alle Parti contraenti parti della controversia la sua relazione finale. Il Segretariato quanto prima la distribuisce a tutte le Parti contraenti insieme a tutte le osservazioni per iscritto che una Parte contraente parte della controversia desidera allegarvi.
  21. Se il collegio conclude che una misura, introdotta o mantenuta da una Parte contraente non è conforme con una disposizione degli articoli 5 o 29 oppure con una disposizione dell'accordo OMC ai sensi dell’articolo 29, esso può raccomandare nella sua relazione finale che la Parte contraente modifichi o cessi la misura o condotta in modo da osservare tale disposizione.
  22. Le relazioni del collegio sono adottate dalla Conferenza della Carta. Quest’ultima, al fine di disporre di un periodo di tempo sufficiente per esaminare tali relazioni, non le adotta sino ad almeno 30 giorni dopo che il Segretariato le ha comunicate a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti che hanno delle obiezioni su una relazione del collegio, ne espongono per iscritto i motivi al Segretariato, almeno 10 giorni prima della data alla quale la relazione deve essere esaminata per adozione dalla Conferenza della Carta e il Segretariato ne informa prontamente tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti parti della controversia e le Parti contraenti che hanno notificato il loro interesse ai sensi del paragrafo 2, lettera b), hanno diritto di partecipare pienamente all’esame della relazione del collegio sulla controversia effettuato dalla Conferenza della Carta e le loro osservazioni sono integralmente iscritte a verbale.
  23. Per garantire una risoluzione effettiva delle controversie, a vantaggio di tutte le Parti contraenti, è essenziale una tempestiva conformità alle decisioni e raccomandazioni contenute in una relazione finale del collegio che è stata adottata dalla Conferenza della Carta. Una Parte contraente soggetta ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, informa quest’ultima delle sue intenzioni di conformarsi a tale decisione o raccomandazione. Se non è possibile conformarsi immediatamente, la Parte contraente interessata spiega alla Conferenza della Carta i relativi motivi e, alla luce di tali spiegazioni, dispone di un periodo di tempo ragionevole in cui conformarsi. La finalità di risoluzione della controversia è la modifica o la soppressione di misure incompatibili.
  24. a) Se una Parte contraente entro un ragionevole periodo di tempo ometta di conformarsi ad una decisione o raccomandazione di una relazione finale del collegio, adottata dalla Conferenza della Carta, una Parte contraente parte della controversia, lesa da tale omissione può inviare alla Parte contraente inadempiente una richiesta scritta affinché quest’ultima avvii trattative al fine di convenire un risarcimento reciprocamente accettabile. Se così richiesta, la Parte contraente inadempiente avvia prontamente tali trattative.
  25. Se la Parte contraente inadempiente rifiuta di negoziare oppure se le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta di trattative, la Parte contraente lesa può presentare una richiesta scritta di autorizzazione da parte della Conferenza della Carta a sospendere gli obblighi che le incombono nei confronti della Parte contraente inadempiente ai sensi degli articoli 5 o 29.
  26. La Conferenza della Carta può autorizzare la Parte contraente lesa a sospendere gli obblighi nei confronti della Parte contraente inadempiente, ai sensi delle disposizioni degli articoli 5 o 29 o delle disposizioni del GATT o atto correlato di applicazione in virtù dell’articolo 29 che la Parte contraente lesa giudica equivalenti nelle circostanze.
  27. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica soltanto fino al momento in cui la misura non conforme con gli articoli 5 o 29 è stata soppressa, oppure è raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente.
  28. a) Prima di sospendere tali obblighi, la Parte contraente lesa informa la Parte contraente inadempiente della natura e del livello della sospensione proposta. Se la Parte contraente inadempiente trasmette al Segretariato generale un’obiezione per iscritto circa il livello di sospensione degli obblighi proposto dalla Parte contraente lesa, l’obiezione è sottoposta ad arbitrato, come disposto di seguito. La proposta sospensione degli obblighi permane fino al completamento dell’arbitrato e al momento in cui la decisione del collegio arbitrale è divenuta definitiva e vincolante, conformemente alla lettera e).
  29. Il Segretario generale costituisce un collegio arbitrale, conformemente al paragrafo 2, lettere da d) a f) che, se possibile, è lo stesso collegio che ha formulato le decisioni o raccomandazioni di cui al paragrafo 4, lettera d), con l’incarico di esaminare il livello di obblighi che la Parte contraente lesa propone di sospendere. Salvo se altrimenti deciso dalla Conferenza della Carta, le norme procedurali per il procedimento del collegio, sono adottate conformemente al paragrafo 3, lettera a).
  30. Il collegio arbitrale determina se il livello di obblighi di cui si propone la sospensione da parte della Parte contraente lesa è eccessivo in relazione all’offesa di cui si tratta e, in caso affermativo, in che misura. Esso riesamina la natura degli obblighi oggetto di sospensione soltanto nella misura in cui ciò è inseparabile dalla determinazione del livello degli obblighi oggetto di sospensione.
  31. Il collegio arbitrale trasmette la sua decisione per iscritto alla Parte lesa e a quella inadempiente nonché al Segretariato entro 60 giorni dalla sua costituzione, oppure entro un altro termine eventualmente convenuto dalla Parte lesa e da quella inadempiente. Il Segretariato presenta la decisione alla Conferenza della Carta al più presto possibile e al più tardi alla riunione della Conferenza della Carta successiva al ricevimento della decisione.
  32. La decisione del collegio arbitrale diventa definitiva e vincolante 30 giorni dopo la data della sua presentazione alla Conferenza della Carta e qualsiasi livello di sospensione dei vantaggi concessi deve essere messo in vigore dalla Parte contraente lesa in maniera tale che detta Parte contraente consideri equivalente nelle circostanze, salvo che, prima dello scadere del termine di 30 giorni, la Conferenza della Carta decida altrimenti.
  33. Nel sospendere qualsiasi obbligo nei confronti di una Parte contraente inadempiente, una Parte contraente lesa deve compiere ogni sforzo per non incidere negativamente sugli scambi di qualsiasi altra Parte contraente.

7. Ogni Parte contraente può nominare due persone che, nel caso di Parti contraenti che sono anche membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, se sono disposte e atte a fungere da membri del collegio, ai sensi del presente allegato, possono essere persone i cui nomi figurano nell’elenco indicativo di persone aventi o no dei legami con amministrazioni nazionali, di cui all’articolo 8 dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie che figurano nell’allegato 2 dell’accordo OMC oppure persone che hanno già fatto parte di un collegio per la soluzione delle controversie nel quadro del GATT o dell’Organizzazione mondiale del commercio. Il Segretario generale può anche nominare, con l’approvazione della Conferenza della Carta, non più di 10 persone, disposte e atte a fungere da membri del collegio al fine di risolvere la controversia conformemente ai paragrafi da 2 a 4. La Conferenza della Carta può inoltre decidere di nominare agli stessi fini, fino ad un massimo di 20 persone figuranti negli elenchi per la risoluzione delle controversie di altri organismi internazionali che siano disposte e atte a fungere come membri del collegio. I nomi di tutte le persone così designate costituiscono l’elenco delle persone preposte alla soluzione delle controversie. Le persone fisiche sono designate sulla base di una rigorosa oggettività, affidabilità e valida capacità di giudizio nonché, per quanto possibile, esse devono avere esperienza in questioni internazionali attinenti agli scambi e all’energia, in particolare con riferimento alle disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 29. Nell’espletamento di qualsiasi funzione ai termini del presente allegato, le persone designate non devono essere affiliate a nessuna Parte contraente né ricevere istruzioni da essa. Le persone designate hanno un mandato rinnovabile di cinque anni e fino alla nomina dei loro successori. Una persona designata il cui mandato viene a scadenza, continua ad espletare ogni funzione per la quale è stata scelta ai termini del presente allegato. In caso di decesso, dimissioni o incapacità di una persona designata, la Parte contraente o il Segretario generale, a seconda di chi l’ha designata, ha il diritto di designare un’altra persona per il restante periodo della nomina; la designazione da parte del Segretario generale è soggetta ad approvazione della Conferenza della Carta.

8. In deroga al disposto del presente allegato, le Parti contraenti sono invitate a consultarsi durante tutto il procedimento di risoluzione della controversia al fine di giungere ad una soluzione.

9. La Conferenza della Carta può nominare o designare altri organismi o fori per svolgere qualsiasi funzione delegata nel presente allegato al Segretariato e al Segretario generale.

10. Quando una parte contraente fa valere l’articolo 29, paragrafo 9, lettera b), il presente allegato si applica, fatte salve le modifiche seguenti:

  1. la parte reclamante presenta una giustificazione dettagliata a sostegno di qualsiasi domanda di consultazioni o di creazione di un collegio a proposito di una misura di cui ritiene che annulli o riduca i benefici ad essa direttamente o indirettamente ascrivibili ai sensi dell’articolo 29;
  2. qualora si sia concluso che una misura annulli o riduca i benefici ai sensi dell’articolo 29 senza che vi sia una violazione di quest’articolo, non vi è alcun obbligo di ritirare detta misura; tuttavia, in tale caso, il collegio raccomanda che la parte contraente interessata proceda ad un adeguamento reciprocamente soddisfacente;
  3. il collegio arbitrale previsto al paragrafo 6, lettera b) può determinare, su richiesta di una parte, la consistenza dei benefici che sono stati annullati o ridotti e può inoltre suggerire modalità per un adeguamento reciprocamente soddisfacente; tali proposte non sono vincolanti per le parti in causa.

17. Allegato B64

Formula per la ripartizione dei costi della carta

(ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3)

1. I contributi che le Parti contraenti devono pagare sono determinati ogni anno dal Segretariato sulla base dei loro contributi in percentuale stabiliti secondo l’ultima «Regular Budget Scale of Assessment» disponibile delle Nazioni Unite (integrata con informazioni sui contributi teorici per le Parti contraenti che non sono membri delle Nazioni Unite).

2. I contributi sono adeguati ove necessario per garantire che il totale di tutti i contributi delle Parti contraenti sia 100 per cento.

18.AAllegato PA65

Elenco dei firmatari che non accettano l’obbligo
di applicazione provvisoria dell’articolo 45, paragrafo 3,
lettera b)

(ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera c))

1. Repubblica ceca

2. Germania

3. Ungheria

4. Lituania

5. Polonia

6. Slovacchia

19. Allegato T66

Misure transitorie delle Parti contraenti

(ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1)

Elenco delle Parti contraenti autorizzate ad accordi di transizione

Albania

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Bulgaria

Croazia

Repubblica ceca

Estonia

Georgia

Ungheria

Kazakistan

Kirghizistan

Lettonia

Lituania

Moldavia

Polonia

Romania

Federazione russa

Slovacchia

Slovenia

Tagikistan

Turkmenistan

Ucraina

Uzbekistan

Segue l’elenco di deroghe transitorie di ciascun Paese 67 .

Decisioni
riguardanti il Trattato sulla Carta dell’energia

La Conferenza europea della Carta dell’energia ha adottato le seguenti decisioni:

1. Trattato in generale

In caso di conflitto tra il Trattato riguardante lo Spitsbergen del 9 febbraio 1920 68 (il trattato Svalbard) e il Trattato sulla Carta dell’energia, il trattato concernente Spitsbergen prevale nella misura del conflitto, senza pregiudizio delle posizioni delle Parti contraenti relativamente al trattato Svalbard. Nell’eventualità di detto conflitto o di una controversia circa la presenza di detto conflitto o la sua portata, non si applicano l’articolo 16 e la Parte V del Trattato sulla Carta dell’energia.

2. Articolo 10 paragrafo 7

La Federazione russa può prescrivere che le società a partecipazione estera ottengano l’approvazione legislativa per il leasing di beni di proprietà federale, a condizione che la Federazione russa garantisca senza eccezioni che questa procedura non discrimini fra gli investimenti di investitori di altre Parti contraenti.

3. Articolo 14

1) Il termine «libertà di trasferimento» all’articolo 14 paragrafo 1, non impedisce ad una Parte contraente (qui di seguito designata la «Parte limitante») dall’applicare restrizioni ai movimenti di capitale dei propri investitori, a condizione che:

  1. queste restrizioni non ledano i diritti attribuiti dall’articolo 14 paragrafo 1 agli investitori di altre Parti contraenti per quanto riguarda i loro investimenti;
  2. queste restrizioni non incidano sulle operazioni correnti; e
  3. la Parte contraente garantisca che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi altro Stato terzo, se più favorevoli.

2) La presente Decisione sarà esaminata dalla Confederazione della Carta cinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato, ma non oltre la data prevista nell’articolo 32 paragrafo 3.

3) Nessuna Parte contraente può applicare queste restrizioni a meno che non si tratti di uno Stato che era prima parte costituente dell’ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che ha notificato al Segretariato provvisorio per iscritto, non oltre il 1° luglio 1995, che intende avere la facoltà di applicare restrizioni conformemente alla presente decisione.

4) A fini di chiarezza, nessun elemento nella presente decisione deroga, per quanto riguarda l’articolo 16, ai diritti qui contemplati di una Parte contraente, i suoi investitori o i loro investimenti, o agli obblighi di una Parte contraente.

5) Ai fini della presente decisione, si intendono per:

«Operazioni correnti»: i pagamenti correnti connessi con la circolazione di beni, servizi o persone effettuati in conformità della prassi internazionale normale e non sono comprese disposizioni che materialmente costituiscono una combinazione di un pagamento corrente con una operazione di capitale, quali dilazioni di pagamenti e anticipi intesi ad eludere la pertinente legislazione della Parte limitante in materia.

4. Articolo 14 paragrafo 2

Senza pregiudizio dei requisiti dell’articolo 14 e dei suoi altri obblighi internazionali, la Romania di adopera, durante la transizione verso la piena convertibilità della sua moneta nazionale, a prendere le iniziative opportune per migliorare l’efficienza delle proprie procedure riguardanti i trasferimenti degli utili da investimenti e garantisce in ogni caso questi trasferimenti in una valuta liberamente convertibile, senza restrizioni o ritardi superiori a sei mesi. La Romania garantisce che gli investimenti nella sua area degli investitori di tutte le altre Parti contraenti ricevano, per quanto riguarda i trasferimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti di investitori di qualsiasi altra Parte contraente o di qualsiasi Stato terzo, se più favorevole.

5. Articoli 24 paragrafo 4 lettera a) e 25

Un investimento di un investitore di cui all’articolo 1 paragrafo 7 lettera a) punto ii) di una Parte contraente che non è parte di un accordo di integrazione economica «AIE», o membro di un’area di libero scambio o di un’unione doganale ha diritto al trattamento concesso ai termini di detti «AIE» area di libero scambio o unione doganale, a condizione che l’investimento:

  1. abbia la sede sociale, l’amministrazione centrale o il principale centro di attività nell’area di una parte di detto AIE o di un membro di detta area di libero scambio o unione doganale; o
  2. qualora abbia soltanto la sua sede sociale in detta area, disponga di un legame effettivo e continuo con l’economia di una delle parti di detto AIE o membro di detta area di libero scambio o unione doganale.

Atto finale
della Conferenza della Carta europea dell’energia

I. La sessione plenaria finale della Conferenza della Carta europea dell’energia si è svolta a Lisbona il 16-17 dicembre 1994. Ad essa hanno partecipato rappresentanti de: la Repubblica di Albania, la Repubblica di Armenia, Australia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica dell’Azerbaigian, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bielorussia, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, le Comunità europee, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica di Georgia, la Repubblica federale tedesca, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d’Islanda, Irlanda, la Repubblica italiana, il Giappone, la Repubblica del Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, la Repubblica della Lettonia, il Principato di Liechtenstein, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Moldavia, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Federazione russa, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica, la Repubblica del Tagikistan, la Repubblica di Turchia, il Turkmenistan, l’Ucraina, il Regno Unito, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica dell’Uzbekistan (qui di seguito designati «i rappresentanti») nonché, osservatori di taluni Paesi e organizzazioni internazionali invitati.

Antecedenti

II. Alla riunione del Consiglio europeo di Dublino del giugno 1990, il Primo Ministro dei Paesi Bassi suggerì di catalizzare e accelerare la ripresa economica nell’Europa orientale e nell’allora Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche attraverso la cooperazione nel settore dell’energia. La proposta fu accolta positivamente dal Consiglio che invitò la Commissione delle Comunità europee a studiare le modalità migliori per attuare questa cooperazione. Nel febbraio 1991, la Commissione ha proposto l’idea di una Carta europea dell’energia.

Dopo il dibattito sulla proposta della Commissione in seno al Consiglio, le Comunità europee hanno invitato gli altri Paesi dell’Europa occidentale ed orientale, l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e i membri non europei dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico a partecipare ad una conferenza a Bruxelles nel luglio 1991 per avviare i negoziati sulla Carta europea dell’energia. Vari altri Paesi ed organizzazioni internazionali sono stati invitati a partecipare alla Conferenza europea sulla Carta dell’energia come osservatori.

I negoziati sulla Carta europea dell’energia sono terminati nel 1991 e la Carta è stata adottata con la firma di un documento conclusivo alla conferenza svoltasi a l’Aia il 16–17 dicembre 1991. I Firmatari della Carta, a tale momento o successivamente, sono quelli elencati nella Sezione I precedente, diversi dagli osservatori.

I Firmatari della Carta europea dell’energia si sono impegnati:

  1. a perseguire gli obiettivi e i principi della Carta e ad attuare ed ampliare la loro cooperazione il più presto possibile negoziando in buona fede un accordo di base ed i protocolli.

La Conferenza della Carta europea dell’energia ha pertanto avviato i negoziati su un accordo di base – nominato successivamente Trattato sulla Carta dell’energia – inteso a promuovere la cooperazione industriale Est-Ovest assicurando la tutela giuridica in materia di investimenti, transito e commercio. Esso ha anche avviato negoziati sui protocolli nei settori dell’efficienza energetica, della sicurezza nucleare e degli idrocarburi, anche se in quest’ultimo caso, i negoziati sono stati successivamente sospesi fino al completamento del Trattato sulla Carta dell’energia.

I negoziati relativi al trattato sulla Carta dell’energia e al protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e gli aspetti ambientali correlati sono terminati con successo nel 1994.

Il trattato sulla Carta dell’energia

III. In esito delle sue deliberazioni, la Conferenza sulla Carta europea dell’energia ha adottato il testo del Trattato sulla Carta dell’energia (in appresso denominato il «Trattato») che figura nell’allegato 1 e delle decisioni al riguardo che figurano nell’allegato 2 e hanno convenuto che il Trattato sia aperto alla firma a Lisbona dal 17 dicembre 1994 al 16 giugno 1995.

Clausole interpretative

IV. Nel firmare l’Atto finale, i rappresentanti hanno convenuto di adottare relativamente al Trattato le clausole interpretative qui di seguito.

1. Trattato in generale

  1. i rappresentanti sottolineano che le disposizioni del Trattato sono state convenute tenendo presente la natura specifica di questo, inteso a fornire un quadro giuridico per promuovere la cooperazione a lungo termine in un settore particolare e non possono pertanto essere interpretate come un precedente nel contesto di altri negoziati internazionali.
  2. Le disposizioni del Trattato non:i)impongono ad alcuna Parte contraente di introdurre l’obbligo dell’accesso di terzi; ovveroii)impediscono l’uso di sistemi di determinazione dei prezzi che applichino prezzi identici ai clienti in località diverse, nell’ambito di una categoria particolare di consumatori.
  3. Le deroghe al trattamento della nazione più favorita non devono contemplare misure specifiche per un investitore o un gruppo di investitori, bensì misure di applicazione generale.

2. Articolo 1, paragrafo 5

  1. Resta inteso che il Trattato non conferisce diritti a avviare attività economiche diverse dalle attività economiche nel settore dell’energia.
  2. Le seguenti attività sono esempi di attività economica nel settore dell’energia:i)la prospezione e l’esplorazione nonché l’estrazione, ad esempio, di petrolio, gas, carbone ed uranio;ii)la costruzione e l’esercizio di impianti di generazione dell’energia, compresi quelli eolici e quelli alimentati da altre fonti energetiche rinnovabili;iii)il trasporto, la distribuzione, l’immagazzinamento e l’approvvigionamento di materiali e prodotti energetici, ad esempio mediante reti e condotte di trasmissione e distribuzione o linee ferroviarie dedicate nonché la costruzione dei relativi impianti, compresa la posa di condotte per il petrolio, il gas e i fanghi di carbone;iv)l’eliminazione e lo smaltimento di rifiuti dagli impianti connessi con la produzione di energia quali le centrali elettriche, compresi i residui radioattivi delle centrali elettronucleari;v)lo smantellamento di impianti connessi con la produzione di energia, comprese piattaforme petrolifere, raffinerie di petrolio e impianti di generazione dell’energia;vi)la commercializzazione e la vendita nonché gli scambi di materiali e prodotti energetici, ad esempio vendite al minuto di benzina, evii)attività di ricerca, consulenza, pianificazione, gestione e progettazione connesse con le attività sopra menzionate, comprese quelle volte a migliorare l’efficienza energetica.

3. Articolo 1, paragrafo 6

A fini di chiarezza, in merito alla questione se un investimento effettuato nell’area di una Parte contraente, sia controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di un’altra Parte contraente, il controllo di un investimento significa controllo in fatto, determinato dopo esame delle circostanze fattuali in ogni situazione. In ciascuno di questi esami, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, compresi, per quanto riguarda l’investitore:

  1. l’interesse finanziario nell’investimento, ivi inclusa la remunerazione del capitale;
  2. la capacità di esercitare un’influenza rilevante sulla gestione e le operazioni dell’investimento; e
  3. la capacità di esercitare un’influenza rilevante sulla selezione dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organismo di gestione.

Ove si dubiti sul controllo diretto o indiretto di un investitore su un investimento, un investitore che rivendica questo controllo è tenuto a dimostrarne l’esistenza.

4. Articolo 1, paragrafo 8

In linea con la politica dell’Australia sugli investimenti esteri, la realizzazione di un nuovo progetto di estrazione mineraria o di trattamento di materie prime, con un investimento complessivo di 10 milioni o più di dollari australiani, ad opera di un interesse estero, costituisce la realizzazione di un nuovo investimento, anche se detto interesse estero gestisce già un’attività simile in Australia.

5. Articolo 1, paragrafo 12

I rappresentanti riconoscono la necessità di una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente più rigorosi standards accettati a livello internazionale.

6. Articolo 5, paragrafo 1

L’accordo dei rappresentanti sull’articolo 5 non comporta alcuna presa di posizione in ordine al fatto o alla misura in cui le disposizioni dell’«Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi», allegato all’Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, siano o meno implicite negli articoli III e XI del GATT.

7. Articolo 6

  1. La condotta unilaterale e concertata contraria alla concorrenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2 deve essere definita dalle Parti contraenti in conformità alle loro leggi e può comprendere comportamenti abusivi.
  2. I termini «applicazione» e «applica» comprendono l’azione di una Parte contraente secondo le leggi che disciplinano la concorrenza mediante investigazioni, procedure legali o misure amministrative come pure mediante qualsiasi decisione o nuova legge per rilasciare o confermare un’autorizzazione.

8. Articolo 7, paragrafo 4

La legislazione applicabile comprenderebbe disposizioni riguardanti la protezione dell’ambiente, l’utilizzazione del suolo, la sicurezza, o gli standards tecnici.

9. Articoli 9, 10 e parte V

I programmi di una Parte contraente che prevedono prestiti pubblici, sovvenzioni, garanzie o assicurazioni, intesi a facilitare gli scambi o gli investimenti all’estero non connessi a investimenti o attività correlate di investitori di altre Parti contraenti nella sua area, possono essere soggetti a vincoli in materia di partecipazione ad essi.

10. Articolo 10, paragrafo 4

Il trattato aggiuntivo specificherà le condizioni di applicazione del trattamento descritto all’articolo 10, paragrafo 3. Queste condizioni comprenderanno, tra l’altro, disposizioni relative alla vendita o altre forme di dismissione di beni pubblici (privatizzazione) e lo smantellamento di monopoli.

11. Articoli 10, paragrafo 4 e 29, paragrafo 6

Le Parti contraenti possono tenere conto di qualsiasi correlazione tra le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 4 e quelle dell’articolo 29, paragrafo 6.

12. Articolo 14, paragrafo 5

Resta inteso che una Parte contraente che aderisce ad un accordo di cui all’articolo 14, paragrafo 5, garantisce che le condizioni di detto accordo non siano in contraddizione con i suoi obblighi ai sensi dello statuto dell’accordo del Fondo monetario internazionale.

13. Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)

Spetta a ciascuna Parte contraente decidere in che misura la valutazione e il monitoraggio dell’impatto ambientale debba essere soggetto a requisiti legali, stabilire le autorità competenti ad adottare decisioni su detti requisiti e le opportune procedure da seguire.

14. Articoli 22 e 23

Con riferimento agli scambi di materiali e progetti energetici disciplinati dall’articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui agli articoli 22 e 23.

15. Articolo 24

Le eccezioni contemplate nel GATT e negli atti correlati si applicano tra Parti contraenti particolari che sono membri del GATT, come riconosciuto dall’articolo 4. Per quanto riguarda gli scambi di materiali e prodotti energetici disciplinati dall’articolo 29, detto articolo specifica le disposizioni pertinenti alle materie di cui all’articolo 24.

16. Articolo 26, paragrafo 2, lettera a)

L’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) non va interpretato nel senso di imporre ad una Parte contraente di attuare la parte III del Trattato nel suo diritto interno.

17. Articoli 26 e 27

Il riferimento agli obblighi del Trattato nella penultima frase dell’articolo 10, paragrafo 1 non comprende le decisioni adottate da organizzazioni internazionali, anche se giuridicamente vincolanti, ovvero di trattati entrati in vigore antecedentemente al 1° gennaio 1970.

18. Articolo 29, paragrafo 2, lettera a)

  1. Qualora una disposizione del GATT 1947 o di un atto correlato cui si fa riferimento nel presente paragrafo preveda un’azione collettiva dei membri del GATT, resta inteso che la Conferenza della Carta compie tale azione.
  2. Il concetto «in vigore il 1° marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e ai prodotti energetici» non va inteso come riferimento ai casi in cui un membro del GATT ha invocato l’articolo XXXV del GATT, cessando quindi di applicare il GATT nei confronti di un altro membro del GATT, ma applica tuttavia unilateralmente di fatto alcune disposizioni del GATT nei confronti di detto altro membro del GATT.

19. Articolo 33

La Conferenza provvisoria della Carta dovrebbe quanto prima decidere le migliori modalità per attuare l’obiettivo del titolo III della Carta europea dell’energia, cioè che i protocolli siano negoziati nei settori di cooperazione elencati al titolo III della Carta.

20. Articolo 34

  1. Il Segretario Generale provvisorio dovrebbe mettersi immediatamente in contatto con altri organismi internazionali per appurare le condizioni alle quali essi possano accettare di svolgere dei compiti derivanti dal Trattato e dalla Carta. Il Segretario Generale provvisorio può riferirne alla Conferenza provvisoria della Carta nella riunione che, conformemente all’articolo 45, paragrafo 4, deve essere convocata non oltre 180 giorni dalla data di apertura alla firma del Trattato.
  2. La Conferenza della Carta dovrebbe adottare il bilancio preventivo annuo prima dell’inizio dell’esercizio finanziario.

21. Articolo 34, paragrafo 3, lettera m)

I cambiamenti tecnici degli allegati possono ad esempio, comprendere l’eliminazione dall’elenco dei non firmatari o dei firmatari che hanno manifestato l’intenzione di non ratificare oppure aggiunte agli allegati N e VC. Resta inteso che il Segretariato proponga questi cambiamenti, ove opportuno, alla Conferenza della Carta.

22. Allegato TFU, punto 1

  1. Se alcune Parti di un accordo di cui al paragrafo 1 non hanno firmato o non hanno aderito al Trattato al momento previsto per la notifica, le Parti dell’accordo che hanno firmato o che hanno aderito al Trattato possono effettuare la notifica per proprio conto.
  2. Non è prevista in generale la necessità di notificare accordi di natura puramente commerciale in quanto questi accordi non sollevano un problema di conformità rispetto all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a) anche ove essi siano stati sottoscritti da agenzie statali. La Conferenza della Carta potrebbe tuttavia chiarire, ai fini dell’allegato TFU, quali tipi di accordi, cui si fa riferimento all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), necessitino o meno una notifica ai sensi dell’allegato.
Dichiarazioni

V. I rappresentanti hanno dichiarato che l’articolo 18, paragrafo 2 non deve essere interpretato in modo da consentire di eludere l’applicazione delle altre disposizioni del Trattato.

VI. I rappresentanti hanno inoltre preso nota delle seguenti dichiarazioni relative al Trattato:

1. Articolo 1, paragrafo 6

La Federazione russa desidera che sia riesaminato nei negoziati relativi al trattato aggiuntivo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, il problema del rilievo della legislazione nazionale rispetto alla questione del controllo, come espressa nella clausola interpretativa sull’articolo 1, paragrafo 6.

2. Articolo 5 e articolo 10, paragrafo 11

L’Australia fa presente che le disposizioni dell’articolo 5 e dell’articolo 10, paragrafo 11 non riducono i suoi diritti ed obblighi in forza del GATT, ivi compreso quanto contenuto nell’Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi allegati all’Atto finale dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, segnatamente riguardo alla lista di eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, che essa considera incompleta.

L’Australia fa inoltre presente che non sarebbe opportuno per gli organi di risoluzione delle controversie istituiti ai sensi del Trattato di dare interpretazioni degli articoli III e XI del GATT nell’ambito di controversie fra parti del GATT ovvero fra un investitore di una parte del GATT ed un’altra parte del GATT. Essa considera che, riguardo all’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 11 fra un investitore ed una parte del GATT, l’unica questione che possa essere considerata ai sensi dell’articolo 26 è quella del lodo arbitrale nel caso in cui un collegio GATT o l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC statuisca che una misura di investimento connessa al commercio mantenuta dalla Parte contraente è incompatibile con le sue obbligazioni ai sensi del GATT o dell’Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi.

3. Articolo 7

Le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Austria, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia dichiarano che le disposizioni dell’articolo 7 sono soggette alle norme convenzionali del diritto internazionale sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini o, in assenza di queste norme, al diritto internazionale generale.

Essi dichiarano inoltre che l’articolo 7 non incide sull’interpretazione del diritto internazionale vigente sulla giurisdizione in materia di cavi e condotte sottomarini e non deve essere interpretato in tal senso.

4. Articolo 10

Il Canada e gli Stati Uniti dichiarano entrambi che intendono applicare le disposizioni dell’articolo 10 alla luce delle considerazioni seguenti:

Dovranno essere considerate caso per caso le circostanze per determinare il trattamento da riservare agli investitori di altre Parti contraenti e ai loro investimenti. Un raffronto tra il trattamento riservato agli investitori di una Parte contraente o gli investimenti di investitori di una Parte contraente e gli investimenti o gli investitori di un’altra Parte contraente, è valido unicamente se è effettuato tra investitori e investimenti in circostanze analoghe. Nel determinare se il trattamento differenziale di investitori o investimenti sia compatibile con l’articolo 10, si deve tener conto di due fattori fondamentali.

Il primo fattore riguarda gli obiettivi politici delle Parti contraenti in vari campi nella misura in cui essi sono compatibili con i principi di non discriminazione stabiliti dall’articolo 10. Legittimi obiettivi politici possono giustificare il trattamento differenziale di investitori esteri o dei loro investimenti per riflettere una dissomiglianza di circostanze pertinenti tra questi investitori e investimenti e le loro controparti nazionali. Per esempio, l’obiettivo di garantire l’integrità di un sistema finanziario nazionale, giustificherebbe ragionevoli misure prudenziali rispetto a investitori o investimenti esteri, mentre nel caso di investitori o investimenti nazionali queste misure non sarebbero necessarie per garantire il conseguimento degli stessi obiettivi. Gli investitori esteri o i loro investimenti non si situano pertanto «in circostanze simili» a quelle degli investitori nazionali o dei loro investimenti. Di conseguenza, anche se una misura di questo tipo concede il trattamento differenziale, essa non sarebbe in contrasto con l’articolo 10.

Il secondo fattore riguarda la congruità della motivazione della misura sul fatto che l’investitore o l’investimento di cui si tratta, è di proprietà estera oppure è sotto controllo estero. Una misura riguardante in modo specifico gli investitori in quanto stranieri, senza sufficienti motivazioni politiche di compensazione, in linea con il paragrafo precedente, sarebbe contraria ai principi dell’articolo 10. L’investitore o l’investimento estero si situerebbero in «circostanze simili» rispetto all’investitore nazionale e ai loro investimenti e la misura sarebbe contraria all’articolo 10.

5. Articolo 25

Le Comunità europee e i loro Stati membri ricordano che, in conformità dell’articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea:

  1. le società o imprese costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione o il centro d’attività principale all’interno della Comunità, sono equiparate, per quanto riguarda il diritto di stabilimento, in conformità alla parte terza, titolo III, capo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri; le società o imprese che hanno unicamente la sede sociale nella Comunità devono, a tal fine, avere un legame effettivo e permanente con l’economia di uno degli Stati membri;
  2. con i termini «società o imprese» si intendono le società o imprese costituite conformemente al diritto civile o commerciale, comprese le società cooperative e altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.

Le Comunità europee e i loro Stati membri ricordano inoltre che:

Il diritto comunitario contempla la possibilità di estendere il trattamento sopra descritto alle sedi secondarie e alle agenzie di società o imprese non stabilite in uno degli Stati membri e che l’applicazione dell’articolo 25 consente unicamente le deroghe necessarie a tutelare il trattamento preferenziale derivante dal più ampio processo di integrazione economica risultante dai trattati che istituiscono le Comunità europee.

6. Articolo 40

La Danimarca ricorda che la Carta europea dell’energia non si applica alla Groenlandia e alle Isole Farøer sino al ricevimento di una notificazione a tal fine da parte dei governi locali della Groenlandia e delle Isole Farøer.

A tal riguardo, la Danimarca dichiara che l’articolo 40 del Trattato si applica alla Groenlandia e alle Isole Farøer.

7. Allegato G, Punto 4

  1. Le Comunità europee e la Federazione russa dichiarano che gli scambi di materiali nucleari tra di loro sono disciplinati, in attesa di raggiungere un altro accordo, dalle disposizioni dell’articolo 22 dell’accordo di partenariato e cooperazione che stabilisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato, e la Federazione russa dall’altro, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, lo scambio di lettere ad esso allegato e la connessa dichiarazione congiunta, e che le controversie riguardanti questi scambi saranno soggette alle procedure di detto accordo.
  2. Le Comunità europee e l’Ucraina dichiarano che, conformemente all’accordo di partnership e di cooperazione firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994 e al relativo accordo provvisorio siglato lo stesso giorno, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e l’Ucraina.
  3. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.
  4. Le Comunità europee e il Kazakistan dichiarano che, conformemente all’accordo di partnership e di cooperazione siglato a Bruxelles il 20 maggio 1994 gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Kazakistan.
  5. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.
  6. Le Comunità europee e il Kirghizstan dichiarano che, conformemente all’accordo di partnership e di cooperazione siglato a Bruxelles il 31 maggio 1994 gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Kirghizstan.
  7. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.
  8. Le Comunità europee e il Tagikistan dichiarano che, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atomica e il Tagikistan.
  9. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.
  10. Le Comunità europee e l’Uzbekistan dichiarano che, gli scambi reciproci di materiali nucleari sono disciplinati unicamente dalle disposizioni di un accordo specifico che deve essere concluso tra la Comunità europea dell’energia atmica e l’Uzbekistan.
  11. Fino all’entrata in vigore di questo accordo specifico, agli scambi reciproci di materiali nucleari continuano ad applicarsi esclusivamente le disposizioni dell’accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 18 dicembre 1989.
Il protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica
e gli aspetti ambientali correlati

VII. La Conferenza sulla Carta europea dell’energia ha adottato il testo del protocollo della Carta dell’energia sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati che figura nell’allegato 3.

La Carta europea dell’energia

VIII. La Conferenza provvisoria della Carta e la Conferenza della Carta contemplata dal Trattato sono d’ora innanzi responsabili per decidere sulle richieste di firmare il documento conclusivo della Conferenza dell’Aia sulla Carta europea dell’energia e sulla Carta europea dell’energia così adottata.

Documentazione

IX. Gli atti dei negoziati della Conferenza europea della Carta dell’energia saranno depositati al Segretariato.

Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell’anno millenovecentonovantaquattro.

(Seguono le firme)

Applicazione provvisoria69

1. I firmatari che applicano temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e le parti contraenti decidono di applicare la presente modifica provvisoriamente, in attesa della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, nella misura in cui tale applicazione provvisoria non è incompatibile con la loro costituzione o le loro leggi e i loro regolamenti.

  1. Fatto salvo il paragrafo 1:i)un firmatario che applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia o una parte contraente possono, entro novanta giorni dall’adozione della presente modifica da parte della Conferenza sulla Carta, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l’applicazione provvisoria della presente modifica;ii)un firmatario che non applica temporaneamente il trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, può, al più tardi alla data nella quale diventa parte contraente o inizia ad applicare il trattato provvisoriamente, presentare al depositario una dichiarazione di impossibilità ad accettare l’applicazione provvisoria della presente modifica.
  2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al firmatario o alla parte contraente che ha presentato una siffatta dichiarazione. Un firmatario o una parte contraente che hanno presentato tale dichiarazione possono ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica scritta al depositario.
  3. Né il firmatario o la parte contraente che presentano una dichiarazione di cui alla lettera a), né gli investitori di tale firmatario o parte contraente possono rivendicare i benefici dell’applicazione provvisoria a titolo del paragrafo 1.

(3) Qualsiasi firmatario o parte contraente può porre fine alla sua applicazione provvisoria della presente modifica notificando per iscritto al depositario la sua intenzione di non ratificarla, accettarla o approvarla. La fine dell’applicazione provvisoria diviene effettiva, per qualsiasi firmatario o parte contraente, dopo sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica scritta. Si considera che il firmatario che pone fine all’applicazione provvisoria del trattato sulla Carta dell’energia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera a), pone fine anche all’applicazione provvisoria della presente modifica, con effetto alla stessa data.

Situazione giuridica delle decisioni70

Le decisioni adottate in relazione all’adozione della presente modifica costituiscono parte integrante del trattato sulla Carta dell’energia.

0.730.0

Campo d’applicazione il 2 ottobre 202571

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Afghanistan

22 marzo

2013 A

20 giugno

2013

Albania

12 febbraio

1998

13 maggio

1998

Armenia

19 gennaio

1998

19 aprile

1998

Austria

16 dicembre

1997

16 aprile

1998

Azerbaigian

23 dicembre

1997

16 aprile

1998

Belgio

8 maggio

1998

7 giugno

1998

Bosnia e Erzegovina

17 maggio

2001

16 agosto

2001

Bulgaria

15 novembre

1996

16 aprile

1998

Ceca, Repubblica

17 giugno

1996

16 aprile

1998

Cipro

16 gennaio

1998

16 aprile

1998

Croazia

9 dicembre

1997

16 aprile

1998

Estonia

4 maggio

1998

2 agosto

1998

Finlandia

16 dicembre

1997

16 aprile

1998

Georgia

12 luglio

1995

16 aprile

1998

Giappone

23 luglio

2002

21 ottobre

2002

Giordania

12 settembre

2018 A

11 dicembre

2018

Grecia

4 settembre

1997

16 aprile

1998

Irlanda

15 aprile

1999

14 luglio

1999

Islanda

20 luglio

2015

18 ottobre

2015

Kazakstan

6 agosto

1996

16 aprile

1998

Kirghizistan

7 luglio

1997

16 aprile

1998

Lettonia

15 gennaio

1996

16 aprile

1998

Liechtenstein

12 dicembre

1997

16 aprile

1998

Macedonia del Nord

27 marzo

1998 A

25 giugno

1998

Malta

30 maggio

2001

28 agosto

2001

Moldova

22 giugno

1996

16 aprile

1998

Mongolia

19 novembre

1999 A

17 febbraio

2000

Montenegro

8 settembre

2015 A

7 dicembre

2015

Romania

12 agosto

1997

16 aprile

1998

Slovacchia

16 ottobre

1995

16 aprile

1998

Svezia

16 dicembre

1997

16 aprile

1998

Svizzera*

19 settembre

1996

16 aprile

1998

Tagikistan

25 giugno

1997

16 aprile

1998

Turchia

5 aprile

2001

4 luglio

2001

Turkmenistan

17 luglio

1997

16 aprile

1998

Ucraina

29 ottobre

1998

27 gennaio

1999

Ungheria

8 aprile

1998

7 luglio

1998

Uzbekistan

12 marzo

1996

16 aprile

1998

Yemen

31 ottobre

2018 A

29 gennaio

2019

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet del Segretariato della Carta dell’energia: www.energycharter.org/media/all-news oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.730.0

Dichiarazione72

Svizzera

Con la dichiarazione del 29 settembre 2025, pervenuta il 2 ottobre 2025, la Svizzera ha informato il Segretariato della Carta dell’energia, per motivi di buon ordine, che intende esercitare i diritti di cui all’articolo 17 del Trattato sulla Carta dell’energia, e rifiutare i vantaggi della parte III del suddetto Trattato:

  1. a una persona giuridica se essa è di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione Russa o della Repubblica di Bielorussia e se detta persona non ha attività commerciali rilevanti nell’area della Parte contraente, o di una ex Parte contraente, in cui è organizzata, secondo l’articolo 17 paragrafo 1 del Trattato sulla Carta dell’energia; e
  2. a un investimento di un investitore della Federazione Russa o della Repubblica di Bielorussia secondo l’articolo 17 paragrafo 2 lettera b del Trattato.

La Confederazione Svizzera ha adottato e mantiene misure nei confronti sia della Federazione Russa per la sua aggressione militare contro l’Ucraina e sia della Repubblica di Bielorussia per il suo sostegno a tale aggressione. Tali misure (i) vietano operazioni con investitori della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia; e (ii) sarebbero violate o aggirate se i vantaggi previsti dalla parte III del Trattato venissero estesi a investitori della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia o ai loro investimenti.