Ai fini della presente Convenzione:
- con «materie nucleari» si intende il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80%, l’uranio arricchito d’uranio 235 o 233, l’uranio contenente la miscela d’isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente uno o più dei detti elementi o isotopi;
- con «uranio arricchito in uranio 235 o 233» si intende l’uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di tali due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
- con «trasporto nucleare internazionale» si intende il trasporto di materie nucleari, condizionate per un invio con qualunque modo di trasporto, allorchè esso deve valicare le frontiere dello Stato dal cui territorio parte, a contare dal punto in cui esce dall’impianto speditore in detto Stato sino al punto in cui entra nell’impianto destinatario sul territorio dello Stato di destinazione finale;
- 7 con «impianto nucleare» si intende un impianto (inclusi edifici e attrezzatura) in cui sono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un’emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi;
- 8 con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un impianto nucleare oppure contro materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale o della collettività, ovvero dell’ambiente a causa di un’esposizione a radiazioni o di emissione di materiali radioattivi.