Le parti contraenti s’informano reciprocamente e senza indugio su qualsiasi incidente che possa avere conseguenze radiologiche, sopravvenga sul loro territorio in seguito ad attività civili e possa colpire l’altro Paese.
0.732.323.49
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica francese
sugli scambi d’informazioni in caso d’incidente o d’infortunio
che possa avere conseguenze radiologiche
RU 1990 324
Traduzione1
Concluso il 30 novembre 1989
Entrato in vigore con scambio di note il 18 gennaio 1990
(Stato 31 agosto 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
considerando le disposizioni previste dalla Convenzione internazionale sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 2
desiderosi di sviluppare i legami di mutua fiducia tra i due Paesi e di assicurare l’efficacia dei loro rispettivi dispositivi di protezione delle popolazioni nelle situazioni d’emergenza che possono avere conseguenze radiologiche transfrontaliere,
desiderosi di rafforzare la loro reciproca informazione sul funzionamento di determinati impianti nucleari,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Oltre alle disposizioni previste per l’applicazione della Convenzione internazionale sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 19863, le parti contraenti instaurano e mantengono in servizio un sistema particolare di reciproca informazione, ove la situazione d’emergenza concernesse:
- le centrali francesi del Bugey, di Fessenheim e di Creys‑Malville;
- le centrali svizzere di Mühleberg, Leibstadt, Gösgen e Beznau;
- il trasporto di materie radioattive nei dipartimenti francesi frontalieri della Svizzera e nei Cantoni svizzeri confinanti con la Francia.
Art. 3
Centri di reciproco allarme sono installati, se necessario, da parte francese nel Centre Opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile a Parigi e da parte svizzera nella Centrale nazionale d’allarme di Zurigo.
Art. 4
Le parti contraenti provvedono a mantenere il collegamento tra i centri d’allarme. Qualsiasi modificazione che interessi uno di questi centri d’allarme e possa modificare le condizioni di rapida trasmissione delle informazioni deve essere segnalata da questo centro all’altro senza indugio e per scritto.
Art. 5
Questo sistema particolare di informazione reciproca deve essere in grado di ricevere e di trasmettere ventiquattro ore su ventiquattro le eventuali informazioni su una situazione d’emergenza che possa avere conseguenze radiologiche transfrontaliere.
Art. 6
All’uopo le necessarie reti di trasmissione sono mantenute in stato di permanente funzionamento, la loro affidabilità è verificata periodicamente e sono attuate le procedure adeguate per il loro buon funzionamento.
Art. 7
Le informazioni sulle situazioni d’emergenza fornite dai centri di reciproco allarme devono comportare tutti i dati disponibili che permettano di valutare il rischio, segnatamente:
- data, ora e luogo dell’avvenimento,
- natura dell’avvenimento,
- caratteristiche dell’eventuale emissione (natura, forma fisica e chimica come pure, per quanto possibile, quantità di sostanze radioattive emesse),
- evoluzione prevedibile dell’emissione nel tempo,
- natura dell’ambiente di trasferimento (aria e/o acqua),
- dati meteorologici e idrologici che permettano di prevedere l’evoluzione nello spazio.
Art. 8
Le informazioni sulle situazioni d’emergenza devono essere completate con i dati disponibili sui provvedimenti presi o previsti per la protezione delle popolazioni nel paese interessato.
Art. 9
Le indicazioni concernenti l’evoluzione della situazione in entrambe le parti, segnatamente la fine della situazione d’emergenza, sono oggetto di trasmissioni complementari.
Art. 10
In una situazione d’emergenza quale definita nell’articolo 1 e se, di comune accordo, le due parti lo ritengono opportuno, ciascuna parte può designare una persona con lo statuto di corrispondente sul territorio dell’altra. Le parti si adoperano per facilitare l’adempimento del compito di corrispondente. Quest’ultimo è autorizzato a trasmettere le informazioni raccolte ai servizi interessati del proprio Stato.
Art. 11
Nelle situazioni d’emergenza non coperte dalle disposizioni dell’articolo 1, che sopravvengano sul territorio di una delle partì e possano comportare conseguenze radiologiche sul territorio dell’altra parte, si applica parimenti la procedura d’informazione prevista dalle disposizioni del presente accordo, fermo restando che non saranno comunicate le informazioni su dati soggetti al segreto militare.
Art. 12
Per altro, le parti contraenti, onde evitare qualsiasi inquietudine ingiustificata delle loro popolazioni, si informano reciprocamente su qualsiasi incidente non previsto nell’articolo 1 e suscettibile di essere oggetto d’informazione del pubblico, qualora concerna le centrali francesi del Bugey, di Fessenheim e di Creys‑Malville e le centrali svizzere di Mühleberg, Leibstadt, Gösgen e Beznau.
Art. 13
Le modalità d’applicazione del presente accordo sono precisate in uno scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese.
Art. 14
La competenza delle autorità per l’esecuzione del presente accordo è disciplinata dal diritto interno degli Stati contraenti.
Art. 15
Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti contraenti si saranno informate reciprocamente che le condizioni interne della messa in vigore sono soddisfatte. Può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti; la denuncia ha effetto un anno dopo essere stata notificata all’altra parte. Con l’entrata in vigore del presente accordo sono abrogati l’Accordo del 18 ottobre 1979 4 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente lo scambio d’informazioni in caso d’incidente che potrebbe provocare conseguenze radiologiche e lo scambio di note del 25 marzo 1986/15 gennaio 1987 tra l’Ambasciata di Svizzera a Parigi e il Ministero francese degli affari esteri sull’informazione concernente il reattore «Superphénix» di Creys‑Malville.
In fede di che, i rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna, il 30 novembre 1989, in due originali in lingua francese.
Per il | Per il |
R. Felber | Ph. Cuvillier |
Scambio di lettere del 30 novembre 1989
Ambasciata di Francia | Berna, 30 novembre 1989 |
in Svizzera | |
L’Ambasciatore | |
Sua Eccellenza | |
On. signor René Felber | |
Consigliere federale | |
Capo del Dipartimento federale | |
degli affari esteri | |
Berna |
On. signor Consigliere federale,
ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 30 novembre 1989, del tenore seguente:
- «L’Accordo del 30 novembre 1989 tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero sugli scambi d’informazioni in caso d’incidente o d’infortunio che possa avere conseguenze radiologiche stipula, nell’articolo 13, che le modalità d’applicazione dell’Accordo saranno precisate in uno scambio di lettere tra i due Governi.
- Di conseguenza e onde assicurare la coerenza tra l’applicazione dell’Accordo del 30 novembre 1989 e quella della Convenzione internazionale sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare adottata a Vienna il 26 settembre 19865, le autorità francesi e svizzere hanno convenuto di precisare le modalità degli scambi d’informazioni tra i due Paesi, sia per quanto concerne gli incidenti senza conseguenze radiologiche ma suscettibili di inquietare le popolazioni, sia quelli che possono avere conseguenze radiologiche e colpire l’altro Paese.
- Queste modalità sono:ISono applicabili le disposizioni previste dalla Convenzione internazionale sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare adottata a Vienna il 26 settembre 1986, nonostante l’attuazione della procedura specifica stabilita negli articoli seguenti del presente scambio di lettere.Così, in caso di incidenti nucleari che possano avere ricadute transfrontaliere di materie radioattive, è effettuata la notifica prevista dall’articolo 2 della Convenzione precitata:–da parte francese: dal Ministero degli Affari esteri (punto di contatto) su istruzione della Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie6 (autorità competente) al punto di contatto svizzero (Centrale nazionale d’allarme di Zurigo).–da parte svizzera: dalla Centrale nazionale d’allarme di Zurigo (punto di contatto) su istruzione dell’Ufficio federale della sanità pubblica a Berna (autorità competente) al punto di contatto francese (Ministero degli Affari esteri).IID’altra parte, come risulta dagli articoli 2 e 3 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero, è creato un sistema particolare di reciproca informazione per i casi specifici numerati qui appresso:
II. | A | Nel caso che un incidente con conseguenze radiologiche si verifichi nelle centrali francesi di Fessenheim, del Bugey o di Creys‑Malville (dunque con attuazione in Francia di un piano d’emergenza), il CODISC (Centre opérationnel de la Direction de la Sécurité Civile du Ministère de l’Intérieur) è incaricato di dare l’allarme alla Centrale nazionale d’allarme a Zurigo. | |
II. | B | Nel caso che un incidente con conseguenze radiologiche si verifica nelle centrali svizzere di Mühleberg, Leibstadt, Gösgen o Beznau, la Centrale nazionale d’allarme di Zurigo è incaricata di dare l’allarme al CODISC. | |
II. | C | Nel caso che un incidente con conseguenze radiologiche sopravvenga durante il trasporto di materie radioattive nei dipartimenti francesi frontalieri della Svizzera (Alto Reno, Giura, Doubs, Ain, Alta Savoia, Territorio di Belfort), il CODISC è incaricato di dare l’allarme alla Centrale nazionale d’allarme di Zurigo. | |
II. | D | Nel caso che un incidente con conseguenze radiologiche sopravvenga durante il trasporto di materie radioattive nei Cantoni svizzeri confinanti con la Francia (Basilea Città, Basilea Campagna, Soletta, Berna, Giura, Neuchátel, Vaud, Ginevra, Vallese), la Centrale nazionale d’allarme di Zurigo è incaricata di dare l’allarme al CODISC. |
- La presente lettera e la risposta di sua Eccellenza costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore contemporaneamente all’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero sugli scambi d’informazioni in caso d’incidente o d’infortunio che possa avere conseguenze radiologiche. Resterà in vigore come l’Accordo».
Ho l’onore di informarla che quanto precede è accettato dalla Francia e di confermarle che la Sua lettera del 30 novembre 1989 e la presente risposta costituiranno un accordo tra i nostri Governi relativo alle modalità d’applicazione dell’Accordo dei 30 novembre 1989 tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero sugli scambi d’informazioni in caso d’incidente o d’infortunio che possa avere conseguenze radiologiche.
Gradisca, on. signor Consigliere federale, i sensi della mia alta considerazione.
Philippe Cuvillier |