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0.732.977.2

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per
la cooperazione nell’impiego pacifico dell’energia nucleare1

RU 1990 1761

Traduzione

Concluso il 6 aprile 1990
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 aprile 1990

(Stato 18 aprile 1990)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

desiderosi di promuovere e di ampliare la loro cooperazione nell’impiego pacifico dell’energia nucleare;

considerando che la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sono partecipi del Trattato di non proliferazione nucleare del 1° luglio 1968 2 , detto in seguito «il Trattato»;

considerando che la Confederazione Svizzera, Stato non dotato di armi nucleari, il 6 settembre 1978 3 ha firmato con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, detta in seguito «l’Agenzia», l’accordo intitolato «Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo all’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione nucleare» (documento INFCIRC/264 dell’Agenzia);

considerando che l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stato dotato di armi nucleari secondo la definizione del Trattato, il 21 febbraio 1985 ha firmato con l’Agenzia l’accordo intitolato «Accordo tra l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo all’applicazione di garanzie nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche» (documento INFCIRC/327 dell’Agenzia);

riconoscendo che la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche hanno deciso, per quanto riguarda le esportazioni di materie, attrezzature e tecnologia nucleare, di agire conformemente ai principi definiti nelle «Direttive sui trasferimenti di articoli nucleari» pubblicate nell’appendice al documento INFCIRC/254 dell’Agenzia;

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Al fine del presente Accordo:

  1. «autorità competente» significa, nel caso della Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, nel caso dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Ministero dell’energia e dell’industrie atomiche o qualsiasi altro organismo che la Parte interessata potrà notificare, se del caso, all’altra Parte;
  2. «materie non nucleari» significa quanto segue:1.Deuterio e acqua pesante:Deuterio e qualsiasi composto nel quale il rapporto deuterio/idrogeno superi 1:5000, in quantità che superino 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi.2.Grafite di purezza nucleare:Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e con una densità superiore a 1,50 grammi per centimetro cubo, fornito in quantità che superino 30 tonnellate metriche per un periodo di 12 mesi;
  3. «materie nucleari» significa qualsiasi «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale» secondo la definizione di questi termini figurante nell’articolo XX dello Statuto4 dell’Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei governatori dell’Agenzia, presa conformemente all’articolo XX dello Statuto dell’Agenzia, volta a modificare l’elenco dei materiali considerati «sostanze grezze» o «prodotto fissile speciale» avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti contraenti si saranno reciprocamente informate per iscritto di accettare tale modificazione;
  4. «raccomandazioni dell’Agenzia in relazione con la protezione fisica significa le raccomandazioni contenute nel documento INFCIRC/225/Rev.2 intitolato «La protezione fisica delle materie nucleari» e nelle sue future revisioni o in qualsiasi documento ulteriore che sostituisca INFCIRC/225/Rev. 2. Ogni futura modificazione delle raccomandazioni per la protezione fisica avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti contraenti si saranno reciprocamente informate per iscritto di accettare tale modificazione.

Art. II Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica:

  1. alle materie nucleari e alle materie non nucleari trasferite fra la Confederazione Svizzera e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per usi pacifici non esplosivi, sia direttamente sia tramite un Paese terzo;
  2. a tutte le forme di materie nucleari ottenute per mezzo di procedimenti chimici o fisici o per separazione isotopica, a condizione che si consideri che la quantità di materia nucleare così ottenuta rientri nel campo d’applicazione del presente Accordo solo in una proporzione uguale a quella esistente tra la quantità di materia nucleare utilizzata nella sua preparazione e che è disciplinata dal presente Accordo, e la quantità complessiva della materia nucleare così utilizzata;
  3. a tutte le generazioni di materie nucleari prodotte per irradiazione di neutroni, a condizione che si consideri che la quantità di materia nucleare così prodotta rientri nel campo d’applicazione del presente Accordo solo nella proporzione in cui la quantità di materia nucleare sottoposta all’Accordo e impiegata per questa produzione contribuisca a tale produzione.

Gli elementi in cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno trasferiti nell’ambito del presente Accordo solo a una persona fisica o giuridica designata dall’autorità competente della Parte destinataria in quanto debitamente autorizzata a ricevere questi elementi.

Le autorità competenti delle due Parti concluderanno accordi di notificazione e altri accordi amministrativi per applicare le disposizioni del presente articolo.

Art. III Impiego pacifico

Le materie nucleari e le materie non nucleari sottoposte al presente Accordo non possono essere impiegate per lo sviluppo e la fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi né per scopi militari.

Art. IV Protezione fisica

Ogni Parte prenderà le misure necessarie per garantire un’adeguata sicurezza delle materie nucleari sottoposte alla propria giurisdizione e applicherà, per lo meno, misure di protezione fisica che soddisfino le esigenze formulate nelle raccomandazioni dell’Agenzia.

Art. V Garanzie

Per quanto riguarda le materie nucleari, il rispetto degli impegni di cui all’articolo III del presente Accordo dovrà essere verificato conformemente all’accordo di garanzia fra ogni Parte e l’Agenzia.

Nella Confederazione Svizzera l’esigenza menzionata al paragrafo 1 del presente articolo è soddisfatta dall’Accordo concluso il 6 settembre 1978 5 tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo all’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche l’esigenza menzionata al paragrafo 1 del presente articolo è soddisfatta se il materiale nucleare sottoposto al presente Accordo lo è anche all’Accordo concluso il 21 febbraio 1985 tra l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica relativo all’applicazione di garanzie nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Se per qualsiasi motivo o a un dato momento materie nucleari sottoposte al presente Accordo non sono o non saranno sottoposte a garanzie dell’Agenzia, vicendevolmente accettabili sul territorio di una Parte, questa Parte concluderà immediatamente un accordo con l’altra Parte per approntare un accordo di garanzie applicabili a queste materie nucleari, che offra garanzie equivalenti a quelle previste dall’accordo di garanzie applicabile tra questa Parte e l’Agenzia al momento della firma del presente Accordo.

Art. VI Riesportazioni

Le materie nucleari e le materie non nucleari sottoposte al presente Accordo non saranno trasferite al di fuori della giurisdizione di una Parte previo consenso dell’altra Parte.

Le parti potranno prevedere un accordo per facilitare l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. VII Abrogazione delle disposizione riguardanti le materie nucleari e non nucleari

Le materie nucleari menzionate nell’articolo II del presente Accordo rimarranno sottoposte alle disposizioni del presente Accordo finché:

  1. sia stabilito che esse non sono più utilizzabili o non sono praticamente più recuperabili per essere messe in una forma utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie; oppure
  2. esse siano state trasferite al di fuori della giurisdizione della Confederazione Svizzera o al di fuori della giurisdizione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche conformemente alle disposizioni dell’articolo VI del presente Accordo; oppure
  3. le parti convengano diversamente.

Le materie non culeari menzionate nell’articolo II del presente Accordo rimarranno sottoposte alle disposizioni del presente Accordo finché:

  1. esse siano state trasferite al di fuori della giurisdizione della Confederazione Svizzera o al di fuori della giurisdizione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche conformemente alle disposizioni dell’articolo VI del presente Accordo; oppure
  2. le Parti contraenti convengano diversamente.

Allo scopo di stabilire in che momento le materie nucleari sottoposte al presente Accordo non siano più utilizzabili o non siano praticamente più recuperabili per essere messe in una forma utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie menzionate nell’articolo V del presente Accordo, le due Parti accetteranno la decisione dell’Agenzia. Per i bisogni del presente Accordo questa decisione sarà presa dall’Agenzia conformemente alle disposizioni relative alla rimozione delle garanzie figuranti nel corrispondente accordo di garanzie concluso fra la Parte interessata e l’Agenzia.

Art. VIII Composizione delle vertenze

Qualsiasi vertenza riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sarà composta mediante negoziato che le Parti si impegnano a condurre in buona fede.

Se malgrado tutti i loro sforzi le due Parti non riescono a comporre una simile vertenza mediante negoziato, essa sarà sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale costituito da tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Ogni parte designerà un arbitro che può essere uno dei suoi cittadini, e i due arbitri così designati ne eleggeranno un terzo, cittadino di un Paese terzo, che presiederà il tribunale. Qualora nei sessanta giorni successivi alla domanda d’arbitrato una delle Parti non abbia designato l’arbitro, ognuna delle Parti alla vertenza può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro.
La stessa procedura si applicherà se, nei sessanta giorni successivi alla designazione o alla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sarà stato eletto.

Il quorum sarà cosituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale. Tutte le decisioni saranno prese con voto maggioritario di tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura arbitrale sarà fissata dallo stesso tribunale. Le decisioni del tribunale avranno forza obbligatoria per le due Parti e saranno da queste applicate.

Art. IX Emendamento dell’Accordo

Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti.

Qualsiasi emendamento di questo genere entrerà in vigore secondo le procedure previste nell’articolo X del presente Accordo.

Art. X Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno seguente quello in cui è stata ricevuta l’ultima notificazione che conferma il compimento delle procedure legali interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo ha una durata di validità iniziale di trent’anni e sarà prorogato automaticamente ogni volta per un periodo di cinque anni, salvo se una Parte informa l’altra, mediante notificazione scritta, dell’intenzione di denunciarlo sei mesi prima della prossima scadenza.

Malgrado l’estinzione del presente Accordo, gli obblighi assunti dalle Parti conformemente agli articoli II, III, IV, V, VI, VII e VIII rimarranno in vigore fino al momento in cui le Parti decideranno diversamente. Fatto a Mosca, il 6 aprile 1990, in doppio esemplare, ognuno in lingua francese e russa, le due versioni essendo parimenti autentiche.


Per il
Consiglio federale svizzero:

Ogi

Per il
Governo dell’Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:

Konowalow