Al fine del presente Accordo:
- «autorità competente» significa, nel caso della Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, nel caso dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Ministero dell’energia e dell’industrie atomiche o qualsiasi altro organismo che la Parte interessata potrà notificare, se del caso, all’altra Parte;
- «materie non nucleari» significa quanto segue:1.Deuterio e acqua pesante:Deuterio e qualsiasi composto nel quale il rapporto deuterio/idrogeno superi 1:5000, in quantità che superino 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi.2.Grafite di purezza nucleare:Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e con una densità superiore a 1,50 grammi per centimetro cubo, fornito in quantità che superino 30 tonnellate metriche per un periodo di 12 mesi;
- «materie nucleari» significa qualsiasi «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale» secondo la definizione di questi termini figurante nell’articolo XX dello Statuto4 dell’Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei governatori dell’Agenzia, presa conformemente all’articolo XX dello Statuto dell’Agenzia, volta a modificare l’elenco dei materiali considerati «sostanze grezze» o «prodotto fissile speciale» avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti contraenti si saranno reciprocamente informate per iscritto di accettare tale modificazione;
- «raccomandazioni dell’Agenzia in relazione con la protezione fisica significa le raccomandazioni contenute nel documento INFCIRC/225/Rev.2 intitolato «La protezione fisica delle materie nucleari» e nelle sue future revisioni o in qualsiasi documento ulteriore che sostituisca INFCIRC/225/Rev. 2. Ogni futura modificazione delle raccomandazioni per la protezione fisica avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti contraenti si saranno reciprocamente informate per iscritto di accettare tale modificazione.