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Decisione n. 3/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 16 dicembre 2020 concernente il sistema di tariffazione applicabile ai veicoli in Svizzera a partire dal 1° luglio 2021 Adottata il 16 dicembre 2020

RU 2021 353

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2021

(Stato 1° luglio 2021)

Testo originale

Il Comitato,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (qui di seguito «Accordo») 1 , in particolare gli articoli 40 paragrafo 6 e 52 paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) conformemente all’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Le tariffe sono differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO);

(2) a tal fine, l’articolo 40 paragrafi 2 e 4 dell’Accordo stabilisce la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tariffe applicabili alle varie categorie;

(3) secondo l’articolo 40 paragrafo 6 dell’Accordo, il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera («Comitato misto») determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell’evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell’evoluzione delle norme EURO. Tenuto conto della modernizzazione del parco veicoli circolante in Svizzera, grazie alla quale sempre più veicoli rispettano le norme EURO più recenti, occorre adeguare la ripartizione delle categorie di norme EURO in modo che la classe di emissione meno inquinante EURO VI rimanga nella categoria tariffaria meno costosa e le classi di emissione EURO IV e V rientrino in quella più costosa;

(4) per lo stesso motivo deve essere soppressa la riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato misto del 10 giugno 2011 2 ,

decide:

Art. 1

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 chilometri ammonta a:

  1. 372,00 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1;
  2. 322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2;
  3. 273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

Art. 2

La categoria tariffaria 1 si applica a tutti i veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore della norma EURO VI. La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissione EURO VI.

Art. 3

La decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 10 giugno 2011 3 è abrogata.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2021. Fatto a Berna, il 16 dicembre 2020

Per la Confederazione Svizzera:

Peter Füglistaler

Per l’Unione europea:

Elisabeth Werner