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Decisione n. 1/2016 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera concernente il sistema di tariffazione applicabile ai veicoli in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2017 Adottata il 10 giugno 2016

RU 2016 2773

Testo originale

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2017)

Il Comitato,

visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (qui di seguito «Accordo») 1 , in particolare l’articolo 51 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) conformemente all’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Le tariffe sono differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO);

(2) a tal fine, l’articolo 40 paragrafi 2 e 4 dell’Accordo stabilisce la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tariffe applicabili alle varie categorie;

(3) tenuto conto della modernizzazione del parco veicoli circolante in Svizzera, grazie alla quale sempre più veicoli rispettano le norme EURO più recenti, è necessario che il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adegui la ripartizione delle categorie di norme EURO fra le tre categorie tariffarie;

(4) la riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 10 giugno 2011 2 , deve essere mantenuta,

decide:

Art. 1

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km ammonta a:

  1. 372 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1
  2. 322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2
  3. 273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

Art. 2

La categoria tariffaria 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO III e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell’entrata in vigore della norma EURO III. La categoria tariffaria 2 si applica ai veicoli appartenenti alle classi di emissioni EURO IV ed EURO V. La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO VI.

Art. 3

È applicata la riduzione del 10 per cento rispetto alla relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato, prevista dall’articolo 1 della decisione n. 1/2011 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017. Fatto a Berna, il 10 giugno 2016.

Per la Confederazione Svizzera:

Il presidente, Peter Füglistaler

Per l’Unione europea:

Il capo della delegazione dell’Unione europea, Fotis Karamitsos