Ai sensi del presente Protocollo:
- l’espressione «trasporto combinato» designa il trasporto delle merci in una unità di trasporto che utilizza più di un modo di trasporto;
- l’espressione «rete di idrovie importanti per il trasporto combinato internazionale» designa tutte le idrovie e i percorsi costieri conformi alle prescrizioni minime enumerate nell’allegato III al presente Protocollo:i)se sono utilizzati abitualmente nell’ambito dei trasporti combinati internazionali regolari,ii)se rappresentano linee d’apporto importanti per il trasporto combinato internazionale,iii)se si prevede che diventeranno, a breve scadenza, importanti per il trasporto combinato internazionale (secondo le definizioni date di cui ai punti i) e ii)),
- questi percorsi costieri non devono entrare in conflitto con le disposizioni del punto xi) della sezione a) dell’allegato III;
- l’espressione «installazioni connesse» designa i terminali di porti importanti per il trasporto combinato internazionale, in quanto assicurano il trasbordo di contenitori e di altre unità di trasporto intermodale (casse mobili, semirimorchi, veicoli adibiti al trasporto su strada, ecc.) utilizzate nel trasporto combinato tra battelli della navigazione interna e veicoli di trasporto marittimo, stradale e ferroviario.