Lexipedia

0.741.319.136

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazione Conchiuso il 30 maggio 1969 Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 giugno 1971 Entrato in vigore per il 22 luglio 1971

RU 1971 1142

Traduzione1

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,

animati dal desiderio di migliorare la posizione giuridica dei cittadini di ciascuno Stato in caso d’infortunio della circolazione nell’altro Stato,

considerato che, nei due Stati, l’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore è obbligatoria e che sussistono istituzioni per risarcire i danni causati da veicoli a motore non assicurati o sconosciuti,

riconoscendo che, nonostante lievi discrepanze, i risarcimenti garantiti alle persone lese possono essere complessivamente considerati equivalenti,

giudicando che sia opportuno, nei loro reciproci rapporti, di rinunciare alle restrizioni previste nelle loro rispettive legislazioni rispetto agli stranieri lesi, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

I cittadini di ciascuno Stato, cui un veicolo a motore ha cagionato danni nell’altro Stato, beneficiano, per quanto concerne il risarcimento, degli stessi diritti 2 dei cittadini dello Stato in cui è avvenuto l’infortunio, indipendentemente se il danno è stato causato da un veicolo a motore debitamente assicurato, non assicurato, straniero, rubato o sconosciuto. Lo stesso vale per pretese riguardo ai detentori di veicoli a motore esentuati dall’obbligo dell’assicurazione, come ad esempio i veicoli delle collettività pubbliche.

Art. 2

Sono parificati ai cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti tutte le persone domiciliate nel suo territorio. Lo stesso vale per le persone che hanno soggiornato in detto Stato durante più di un anno, senza una interruzione importante, dopo essersi annunciate alle autorità di polizia.

Il termine veicolo a motore è determinato secondo il diritto del Paese in cui avviene l’infortunio; i veicoli muniti di motore ausiliario sono parificati ai veicoli a motore.

Se i danni causati da un rimorchio di un veicolo a motore non sono coperti dall’assicurazione del veicolo trattore, bensì da un’assicurazione autonoma del rimorchio, quest’ultimo è parificato ad un veicolo a motore per quanto concerne l’applicazione del presente accordo.

Art. 3

L’autorità competente di uno Stato, se viene a sapere che un veicolo di cui ha autorizzato l’immatricolazione circola nell’altro Stato senza più essere assicurato, ne informa l’autorità locale competente o l’ufficio centrale di detto Stato. Queste autorità prendono i necessari provvedimenti, tenendo conto della situazione giuridica nel Paese d’immatricolazione, affinché il veicolo non possa continuare a circolare senza la copertura dell’assicurazione di responsabilità civile, prescritta dalla legge.

Fintanto che il Governo di una Parte contraente non disponga altrimenti, gli uffici centrali sono, per la Svizzera, la Divisione federale di polizia 3 e, per la Repubblica federale di Germania, il «Kraftfahrt-Bundesamt».

Art. 4

In virtù di uno speciale mandato del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein.

Art. 5

Il presente accordo è parimente applicabile al Land Berlino, purché il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmetta al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro 3 mesi a contare dall’entrata in vigore dell’accordo.

Art. 6

Il presente accordo sarà ratificato; gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bonn non appena possibile.

Il presente accordo entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Ciascuna Parte può disdire il presente accordo per la fine di un anno civile, con un preavviso di 6 mesi. Fatto a Berna, il 30 maggio 1969, in doppio esemplare.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Spühler

F. Buch

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazione Conchiuso il 30 maggio 1969 Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 giugno 1971 Entrato in vigore per il 22 luglio 1971 | Lexipedia | Lexipedia