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Scambio di note del 3 novembre 2003
tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein
sulla copertura dei danni in caso di incidenti della
circolazione stradale

RU 2003 425

Entrato in vigore il 3 novembre 2003

(Stato 1° gennaio 2025)

Traduzione

Ambasciata
del Principato del Liechtenstein

Berna, 3 novembre 2003

Al Dipartimento federale

degli affari esteri

Berna

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 3 novembre 2003, del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri si complimenta con l’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e si pregia di sottoporle quanto segue:

Sul fondamento degli sforzi intrapresi dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein per la copertura della responsabilità riguardante i danni causati da veicoli stranieri, sconosciuti o non assicurati, come anche per gestire istituzioni comuni nell’ambito della protezione delle vittime della circolazione stradale, il Consiglio federale svizzero propone al Governo del Principato del Liechtenstein di sostituire lo scambio di note del 30 dicembre 1981 1 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazione stradale con le seguenti disposizioni sull’Ufficio nazionale di assicurazione e sul Fondo nazionale di garanzia:

Art. 1 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia

Le funzioni di ufficio nazionale di assicurazione e di fondo nazionale di garanzia del Principato del Liechtenstein sono esercitate rispettivamente dall’Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) 2 e dal Fondo nazionale di garanzia (FNG) della Svizzera.

Le compagnie di assicurazione ammesse a esercitare nel Principato del Liechtenstein un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore diventano membri a uguali diritti dell’UNA e del FNG.

L’UNA e il FNG non tengono conteggi separati per i casi riguardanti la Svizzera e il Liechtenstein. Sono esclusi gli importi destinati a costituire accantonamenti per la copertura di insolvenze o liquidazioni di compagnie di assicurazione ammesse a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. Tali importi sono attribuiti al Liechtenstein o alla Svizzera secondo la chiave di ripartizione di cui al capoverso 5. 3

Se i fondi riscossi dal FNG secondo il vigente meccanismo di riscossione dei contributi e accantonati per il Liechtenstein non sono sufficienti a finanziare le pretese avanzate contro il FNG nel quadro dell’articolo 72 della legge del 30 giugno 1978 sulla circolazione stradale del Liechtenstein (SVG; LR 741.01 /LGBl. 1978 n. 18), il Liechtenstein si fa prontamente carico dell’importo mancante. Ciò vale soltanto per pretese nei confronti del FNG in caso di insolvenza o liquidazione di una compagnia di assicurazione ammessa a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore nel Liechtenstein. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il FNG. La conclusione di tale convenzione da parte del FNG deve essere approvata dalle preposte autorità di vigilanza in Svizzera. 4

Per costituire accantonamenti per eventuali insolvenze o liquidazioni di compagnie di assicurazione ammesse a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore nel Liechtenstein si applica una chiave di ripartizione proporzionale al numero di veicoli a motore immatricolati in ciascuno Stato. I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra il Governo del Principato del Liechtenstein e il FNG. La conclusione di tale convenzione da parte del FNG deve essere approvata dalle preposte autorità di vigilanza in Svizzera. 5

Per le azioni contro l’UNA e il FNG di persone domiciliate nel Liechtenstein aventi diritto di azione diretta nei confronti dell’UNA o del FNG sono competenti:

  1. il tribunale del luogo del sinistro;
  2. i tribunali del domicilio nel Liechtenstein dell’attore;
  3. i tribunali della sede o del luogo di una delle succursali dell’UNA o del FNG.6

Le modifiche degli statuti dell’UNA e del FNG necessitano l’approvazione dell’Ufficio federale svizzero delle strade e del Governo del Principato del Liechtenstein. 7

Le vertenze tra l’UNA e il FNG o tra questi e i loro membri sono risolte dalle autorità competenti secondo il diritto svizzero. Se sono coinvolte compagnie di assicurazione ammesse nel Principato del Liechtenstein che hanno sede in uno Stato parte dello Spazio economico europeo (SEE), l’autorità svizzera competente sente previamente l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein. 8

I trattati conclusi dall’UNA o dal FNG con altre istituzioni attive nell’ambito della responsabilità per danni causati da veicoli stranieri, sconosciuti o non assicurati oppure nell’ambito della protezione delle vittime della circolazione stradale si applicano anche al Principato del Liechtenstein. L’autorizzazione accordata all’UNA e al FNG a concludere tali trattati include l’autorizzazione da parte del Principato del Liechtenstein. Sono esclusi i trattati rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 72 della legge del 30 giugno 1978 sulla circolazione stradale del Liechtenstein (SVG; LR 741.01 /LGBl. 1978 n. 18). La conclusione di tali trattati è soggetta all’approvazione del Governo del Principato del Liechtenstein. 9

Art. 2 Compiti dell’UNA e del FNG

L’UNA e il FNG adempiono i compiti loro assegnati secondo le disposizioni del diritto svizzero. La legislazione del Liechtenstein può assegnare compiti suppletivi all’UNA e al FNG.

Le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a quelle domiciliate in Svizzera. Questo vale per analogia anche per i visitatori del Principato del Liechtenstein e per i veicoli a motore ivi immatricolati.

Art. 3 Contributi

I detentori di veicoli a motore del Liechtenstein versano all’UNA e al FNG gli stessi contributi come i detentori di veicoli in Svizzera. I contributi calcolati dall’UNA e dal FNG necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale svizzero delle assicurazioni private e del Governo del Principato del Liechtenstein. I contributi a carico dei detentori di veicoli a motore del Liechtenstein sono riscossi, come in Svizzera, per il tramite delle rispettive compagnie d’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

L’UNA e il FNG possono proporre al Governo del Principato del Liechtenstein che i detentori di veicoli a motore del Liechtenstein versino un contributo suppletivo per le spese causate all’UNA e al FNG esclusivamente in virtù di disposizioni della legislazione del Liechtenstein oppure di convenzioni concluse con terzi e vigenti soltanto per il Principato del Liechtenstein. Un eventuale contributo suppletivo è riscosso unitamente alle tasse per i veicoli a motore da parte delle autorità competenti.

Art. 4 Controllo federale dei veicoli

L’Ufficio della circolazione 10 del Principato del Liechtenstein annuncia al Controllo federale dei veicoli i veicoli a motore e i loro rimorchi immatricolati nel Liechtenstein nonché i loro detentori e le compagnie di assicurazione secondo le disposizioni valide per le autorità d’ammissione cantonali svizzere.

Il Controllo federale dei veicoli fornisce secondo le disposizioni del diritto svizzero all’UNA o al FNG i dati necessari all’adempimento dei loro compiti o rende possibile la consultazione dei medesimi mediante supporto elettronico.

Art. 5 Obbligo di notificazione delle compagnie di assicurazione

Le compagnie di assicurazione ammesse a esercitare nel Principato del Liechtenstein un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore notificano all’UNA e al FNG secondo l’articolo 60 b dell’ordinanza del 1° agosto 1978 sull’assicurazione dei veicoli del Liechtenstein i veicoli muniti di targhe giornaliere o provvisorie e di targhe commerciali.

Art. 6 Controllo dell’assicurazione al confine

Il controllo al confine riguardante la protezione assicurativa dei veicoli esteri in entrata è disciplinato secondo il diritto svizzero.

Art. 7 Disposizioni finali

L’accordo concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazione stradale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein mediante scambio di note del 30 dicembre 1981 11 è abrogato.

Il presente accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da ogni Parte con preavviso di dodici mesi per la fine di un anno civile.

Il presente accordo entra in vigore il 3 novembre 2003. Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto precede, la presente nota e la risposta del Liechtenstein costituiscono un accordo tra i due Governi. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie quest’occasione per esprimere all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua alta considerazione.» L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di comunicare al Dipartimento federale degli affari esteri che il Governo del Principato del Liechtenstein ha approvato quanto precede. La nota del Dipartimento e la presente nota costituiscono un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, che entra in vigore il 3 novembre 2003. Esso può essere disdetto in qualsiasi momento da uno dei due Governi con preavviso di dodici mesi per la fine di un anno civile. L’Ambasciata coglie quest’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.