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0.741.531.916.3

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica d’Austria sull’assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione stradale

RU 1980 1018

Traduzione1

Concluso il 23 maggio 1979
Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1980

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,

animate dal desiderio di disciplinare l’assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione stradale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Gli Stati Contraenti si prestano assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione stradale, eccettuate le cause penali.

L’assistenza non è prestata se, a giudizio dello Stato richiesto, l’esecuzione della domanda può pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri essenziali interessi dello Stato richiesto o violare diritti garantiti a livello costituzionale.

Qualora, per un motivo di cui al capoverso 2, l’assistenza non possa essere prestata, l’autorità richiesta ne informa l’autorità richiedente indicandole i motivi.

Art. 2

Ogni Stato Contraente può notificare per posta documenti ufficiali in un procedimento concernente l’annullamento dell’immatricolazione di un veicolo o la revoca della licenza di condurre nel territorio dell’altro Stato Contraente.

Se necessario, ogni Stato Contraente, a domanda dell’altro, notifica tali documenti sul suo territorio. La notificazione avviene allora secondo le prescrizioni vigenti nel luogo in cui dev’essere fatta. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell’avvenuta notificazione.

Art. 3

Le decisioni di revoca della licenza di circolazione (annullamento dell’immatricolazione di un veicolo a motore o di un rimorchio) prese dalle autorità di uno Stato Contraente e cresciute in giudicato sono eseguite, a domanda, dall’altro Stato Contraente sul suo territorio; per quanto concerne l’esecuzione, tali decisioni sono equiparate a quelle delle autorità dello Stato richiesto.

Nell’ambito dell’esecuzione, lo Stato richiesto confisca la licenza di circolazione e le targhe e le trasmette allo Stato richiedente.

I capoversi 1 e 2 s’applicano per analogia alle licenze di circolazione collettive rilasciate con targhe professionali (per l’autorizzazione di eseguire corse di prova o trasferte).

Art. 4

Se un veicolo già immatricolato da uno Stato Contraente è ammesso alla circolazione nell’altro Stato Contraente, la prima di queste immatricolazioni decade. L’autorità dell’altro Stato Contraente procede conformemente all’articolo 3 capoversi 2 e 3 e comunica allo Stato Contraente che aveva immatricolato il veicolo il nome e l’indirizzo del detentore e i(il) numeri(o) di targa attribuiti(o): la stessa cosa vale se l’immatricolazione non è più valida al momento della domanda d’ammissione alla circolazione.

Art. 5

Le decisioni di revoca della licenza di condurre prese dalle autorità amministrative di uno Stato Contraente e cresciute in giudicato sono eseguite, a domanda, dall’altro Stato Contraente sul suo territorio; per quanto concerne l’esecuzione, tali decisioni sono equiparate a quelle delle autorità dello Stato richiesto.

Nell’ambito dell’esecuzione, lo Stato richiesto confisca la licenza di condurre e la trasmette allo Stato richiedente.

Art. 6

Lo Stato Contraente che rilasci una licenza di condurre fondandosi su una licenza di condurre dell’altro Stato Contraente confisca quest’ultima licenza e la trasmette all’altro Stato Contraente. La licenza di condurre confiscata può essere restituita soltanto se l’altra licenza è consegnata; quest’ultima è trasmessa allo Stato Contraente che l’aveva rilasciata.

Art. 7

Lo Stato Contraente che vieti l’uso di una licenza di condurre rilasciata nell’altro Stato Contraente ne informa quest’ultimo esponendogli i fatti.

Art. 8

A domanda le autorità degli Stati Contraenti si comunicano informazioni concernenti i veicoli, i detentori e l’assicurazione responsabilità civile obbligatoria. I privati e altri soggetti giuridici che rendano verosimile un interesse (giuridico) sufficiente alla conoscenza di queste informazioni possono presentare al Servizio della circolazione stradale (autorità di prima istanza) del loro luogo di domicilio abituale, del loro luogo di soggiorno o del loro luogo di sede una richiesta intesa ad ottenere tali informazioni dall’altro Stato Contraente.

In considerazione del rilascio o della revoca di una licenza di condurre, gli Stati Contraenti si informano, a domanda, sulle inscrizioni a registro concernenti una data persona, comprese quelle del registro centrale delle pene e del casellario giudiziale.

Le domande di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere presentate soltanto da un’autorità. Le informazioni date dalle autorità di uno Stato Contraente sottostanno, nell’altro Stato Contraente, alle prescrizioni interne inerenti al segreto d’ufficio.

Art. 9

Le domande di cui agli articoli 2, 3 e 5 devono indicare l’oggetto e il motivo e contenere tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, segnatamente un breve esposto della fattispecie.

Una domanda di cui all’articolo 2 è secondata soltanto se indica il luogo di domicilio o di soggiorno o la sede del destinatario dei documenti.

Una domanda di cui all’articolo 3 è secondata soltanto se indica il luogo di domicilio o di soggiorno o la sede del detentore del veicolo nello Stato richiesto ovvero il luogo, in questo Stato, in cui si trova il veicolo. Alla domanda dev’essere allegato un esemplare della decisione, corredata di un’attestazione di esecutorietà.

Una domanda di cui all’articolo 5 è secondata soltanto se indica il luogo di domicilio o di soggiorno del titolare della licenza di condurre. Alla domanda dev’essere allegato un esemplare della decisione, corredata di un’attestazione di esecutorietà.

Se le informazioni date sono insufficienti per secondare la domanda o se questa non può essere secondata per effettiva ineseguibilità o inadempimento delle condizioni di cui ai capoversi 2 a 4, l’autorità richiesta ne informa l’autorità richiedente. In tal caso, se importanti per la continuazione della causa, tutte le circostanze note all’autorità richiesta, sono comunicate all’autorità richiedente, salvo impedimenti a tenore dell’articolo 1 capoverso 2. La domanda che non precisi il luogo di domicilio o di soggiorno o la sede della persona in causa è nondimeno secondata se uno di questi luoghi è noto allo Stato richiesto.

Art. 10

Le domande di cui gli articoli 2, 3, 5 e 8 capoverso 1 primo periodo sono indirizzate per scritto al Servizio della circolazione stradale competente per luogo. Se non è noto quale Servizio sia competente per luogo le domande della Confederazione Svizzera sono presentate al capo provinciale (Landeshauptmann) del «land» interessato.

Le comunicazioni e notificazioni previste nell’articolo 4 sono indirizzate all’autorità che ha rilasciato per ultima una licenza di circolazione per il veicolo.

Le comunicazioni e notificazioni previste negli articoli 6 e 7 sono indirizzate alla autorità che ha rilasciato la licenza di condurre.

Gli Stati Contraenti si comunicano per via diplomatica la denominazione e l’indirizzo delle autorità competenti secondo i capoversi 1 a 3 e, se del caso, le relative modificazioni.

Gli Stati Contraenti si comunicano per via diplomatica le denominazioni e l’indirizzo delle autorità cui devono essere presentate per scritto le domande di cui all’articolo 8 capoverso 2 e, se del caso, le relative modificazioni.

Art. 11

Gli Stati Contraenti rinunciano al rimborso delle spese occasionate loro dall’applicazione del presente accordo sui loro territori.

Art. 12

L’articolo 11 capoverso 3 secondo periodo dell’Accordo tra la Svizzera e l’Austria concernente gli autotrasporti internazionali, del 22 ottobre 1958 2 , è abrogato.

Art. 13

Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati Contraenti si saranno notificati, per scambio di note, l’adempimento dei pertinenti presupposti costituzionali.

Il presente accordo vige fintanto che uno Stato Contraente non l’avrà denunciato per scritto in via diplomatica, per la fine di un anno civile, con preavviso di sei mesi. Fatto a Vienna, il 23 maggio 1979, in due esemplari.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica d’Austria:

René Keller

Willibald Pahr