Le domande di cui agli articoli 2, 3 e 5 devono indicare l’oggetto e il motivo e contenere tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, segnatamente un breve esposto della fattispecie.
Una domanda di cui all’articolo 2 è secondata soltanto se indica il luogo di domicilio o di soggiorno o la sede del destinatario dei documenti.
Una domanda di cui all’articolo 3 è secondata soltanto se indica il luogo di domicilio o di soggiorno o la sede del detentore del veicolo nello Stato richiesto ovvero il luogo, in questo Stato, in cui si trova il veicolo. Alla domanda dev’essere allegato un esemplare della decisione, corredata di un’attestazione di esecutorietà.
Una domanda di cui all’articolo 5 è secondata soltanto se indica il luogo di domicilio o di soggiorno del titolare della licenza di condurre. Alla domanda dev’essere allegato un esemplare della decisione, corredata di un’attestazione di esecutorietà.
Se le informazioni date sono insufficienti per secondare la domanda o se questa non può essere secondata per effettiva ineseguibilità o inadempimento delle condizioni di cui ai capoversi 2 a 4, l’autorità richiesta ne informa l’autorità richiedente. In tal caso, se importanti per la continuazione della causa, tutte le circostanze note all’autorità richiesta, sono comunicate all’autorità richiedente, salvo impedimenti a tenore dell’articolo 1 capoverso 2. La domanda che non precisi il luogo di domicilio o di soggiorno o la sede della persona in causa è nondimeno secondata se uno di questi luoghi è noto allo Stato richiesto.