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0.741.531.923.21

Accordo
tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni e la Provincia dell’Ontario,
rappresentata del Ministro dei trasporti,
concernente le licenze di condurre

RU 2002 1149

Traduzione1

Concluso il 13 novembre 2000
Entrato in vigore il 1° dicembre 2000

(Stato 28 maggio 2002)

Considerato che le licenze di condurre rilasciate alle persone domiciliate in Svizzera o nell’Ontario consentono di condurre un veicolo nel rispettivo territorio;

considerato che sia in Svizzera sia nell’Ontario le persone domiciliate che vogliono condurre dei veicoli a motore sulle strade pubbliche dei rispettivi territori devono essere titolari di una licenza di condurre valida;

considerato che ai sensi del presente accordo, la Svizzera e l’Ontario desiderano il riconoscimento reciproco delle licenze di condurre, e considerato che le persone a cui viene rilasciata la licenza di condurre già ne possedevano una in Svizzera o nell’Ontario, ma che nel frattempo hanno preso domicilio nel territorio dell’altro Paese, e quindi devono disporre di una licenza valida per il territorio;

il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e la Provincia dell’Ontario

concordano quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1.1Ai sensi del presente accordo, si precisa il significato delle seguenti parole:

  1. «Licenza di condurre»: un’autorizzazione di condurre rilasciata in uno dei due territori e che permette al suo titolare, nell’ambito della legislazione vigente nel rispettivo territorio, di condurre su strade pubbliche un veicolo a motore o un motoveicolo secondo le disposizioni della corrispondente categoria di licenza e le relative condizioni;
  2. «Territorio»: Svizzera oppure Ontario;
  3. «Territori»: Svizzera e Ontario;
  4. «Valido»: quando la licenza di condurre rilasciata nell’altro territorio, al momento della conversione, non è scaduta e non è stata revocata, abrogata oppure annullata dalle autorità amministrative competenti e non sottostà a nessun’altra limitazione che impedisce l’impiego originariamente previsto.

1.2Nel caso della Svizzera:

  1. La licenza di condurre della categoria A autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3.
  2. La licenza di condurre della categoria A1 autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3.
  3. La licenza di condurre della categoria B autorizza il suo titolare a condurre autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso.
  4. La licenza di condurre della categoria C1 autorizza il suo titolare a condurre automobili, autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 3500 kg.
  5. La licenza di condurre della categoria D2 autorizza il suo titolare a condurre veicoli a motore adibiti al trasporto non professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg e con un numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, superiore a otto.
  6. La licenza di condurre della categoria E autorizza il suo titolare a condurre rimorchi con peso totale superiore a 750 kg, trainati da veicoli delle categorie B, C o D.

1.3Nel caso dell’Ontario:

  1. La licenza di condurre “Class G» autorizza il suo titolare a condurre autoveicoli con un peso totale lordo non superiore agli 11 000 kg oppure una combinazione di veicoli con un peso totale del convoglio non superiore agli 11 000 kg; il peso totale lordo del rimorchio però non può superare i 4600 kg. Questa licenza autorizza a condurre anche i ciclomotori, ma non:(a)i motoveicoli,(b)i furgoncini adibiti al trasporto di persone oppure(c)un’autoambulanza in servizio come stabilito nell’«Ambulance Act».
  2. La licenza di condurre «Class G2» autorizza i conducenti principianti a condurre tutti i tipi di veicoli a motore e tutte le combinazioni di veicoli concessi ai titolari di una licenza di condurre «Class G», fatta eccezione per i veicoli a motore con freni ad aria compressa. Vanno inoltre osservate le seguenti limitazioni:(a)il tasso alcolemico dei conducenti principianti deve essere sempre dello zero per mille,(b)il numero delle persone a bordo non deve superare il numero delle cinture di sicurezza installate nel veicolo.
  3. La licenza di condurre «Class M» autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli a due o tre ruote, scooter e ciclomotori compresi.
  4. La licenza di condurre «Class M2» autorizza i conducenti principianti a condurre tutti i tipi di motoveicoli, scooter e ciclomotori compresi, concessi ai possessori di una licenza di condurre «Class M». Va però osservata la seguente condizione:–il tasso alcolemico dei conducenti principianti deve sempre essere dello zero per mille.
  5. La licenza di condurre «Controlled Class»’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’ o ’F’ autorizza il suo titolare a condurre tipi di veicoli particolari, in aggiunta ai veicoli a motore concessi al titolare di una licenza di condurre valida «Class G».

Art. 2 Conversione delle licenze di condurre rilasciate in Svizzera

2.1Per la conversione di una licenza di condurre rilasciata in Svizzera in una licenza di condurre dell’Ontario, il richiedente deve presentare alle autorità dell’Ontario una documentazione che confermi quanto segue:

  1. La documentazione deve essere tradotta in inglese o in francese da un traduttore riconosciuto nell’Ontario e deve essere consegnata alle autorità canadesi con la licenza di condurre svizzera.

2.2Il titolare di una licenza di condurre svizzera valida per le categorie B, C1, D2 e E oppure per una combinazione di queste categorie, dopo aver trasferito il suo domicilio nell’Ontario, può convertire la sua licenza nelle seguenti patenti della provincia dell’Ontario:

  1. in una licenza di condurre «Class G» dopo essersi sottoposto ad un esame della vista e aver pagato le relative spese, a condizione che il titolare della licenza di condurre sia rimasto in possesso della stessa per un periodo di almeno 24 mesi negli ultimi 3 anni come stabilito nell’articolo 2.1, e senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida;
  2. in una licenza di condurre «Class G2» dopo essersi sottoposto ad un esame della vista e aver pagato le relative spese, se il titolare della licenza di condurre è rimasto in possesso della stessa per un periodo inferiore ai 24 mesi negli ultimi 3 anni come stabilito nell’articolo 2.1, e senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida.

2.3

Se viene convertita una licenza di condurre svizzera in una patente dell’Ontario «Class G2» ai sensi dell’articolo 2.2, il titolare è autorizzato a richiedere una licenza di condurre «Class G» o un’altra «Class» secondo le disposizioni canadesi.

2.4

Il titolare di una licenza di condurre svizzera della categoria A, dopo aver trasferito il suo domicilio nell’Ontario, può convertire la sua licenza in una patente «Class M» dell’Ontario, previo un esame della vista e pagamento
delle relative spese e senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida, come stabilito nell’articolo 2.1.

2.5

Il titolare di una licenza di condurre svizzera della categoria A1, dopo aver trasferito il suo domicilio nell’Ontario, può convertire la sua licenza in una patente «Class M2» dell’Ontario, previo un esame della vista e pagamento delle relative spese e senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida, come stabilito nell’articolo 2.1.

2.6

Se viene convertita una licenza di condurre svizzera in una patente dell’Ontario «Class M2» secondo l’articolo 2.5, il titolare è autorizzato a richiedere una licenza di condurre «Class M» o un’altra «Class» secondo le disposizioni canadesi.

2.7

Le patenti per scopi professionali dell’Ontario «Classes» ’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’ e ’F’ vengono rilasciate ai titolari di licenze di condurre svizzere solo alle condizioni vigenti nell’Ontario.

2.8

Dopo aver convertito una licenza di condurre svizzera ai sensi dell’articolo 2, la patente svizzera viene consegnata alle autorità dell’Ontario che provvederanno a spedirla alle autorità svizzere competenti.

Art. 3 Conversione delle licenze di condurre rilasciate nell’Ontario

3.1

Il titolare di una licenza di condurre dell’Ontario «Class G», dopo aver trasferito il suo domicilio in Svizzera, può convertire la sua patente in una licenza svizzera delle categorie A2, B, C1, D2, E, F e G senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida, previo però il pagamento delle tasse previste dalla Svizzera e la restituzione della patente dell’Ontario.

3.2

Il titolare di una licenza di condurre dell’Ontario «Class G2», dopo aver trasferito il suo domicilio in Svizzera, può convertire la sua patente in una licenza svizzera delle categorie A2, B, C1, D2, E, F e G senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida, previo però il pagamento delle tasse previste dalla Svizzera e la restituzione della patente dell’Ontario.

3.3

Il titolare di una licenza di condurre dell’Ontario «Class M», dopo aver trasferito il suo domicilio in Svizzera, può convertire la sua patente in una licenza svizzera della categoria A senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida, previo però il pagamento delle tasse previste dalla Svizzera e la restituzione della patente dell’Ontario.

3.4

Il titolare di una licenza di condurre dell’Ontario «Class M2», dopo aver trasferito il suo domicilio in Svizzera, può convertire la sua patente in una licenza svizzera della categoria A1 senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida, previo però il pagamento delle tasse previste dalla Svizzera e la restituzione della patente dell’Ontario.

3.5

Le licenze di condurre svizzere delle categorie professionali C, D e D1 vengono rilasciate ai titolari di licenze di condurre dell’Ontario solo alle condizioni vigenti in Svizzera.

3.6

Dopo aver convertito una licenza di condurre dell’Ontario ai sensi dell’articolo 3, la patente canadese viene consegnata alle autorità svizzere che provvederanno a spedirla alle competenti autorità dell’Ontario.

Art. 4 In generale

Fatto e firmato a Berna il 13 novembre 2000 in due esemplari, in lingua tedesca e inglese, facenti parimenti fede.

4.1

Il presente accordo sottostà alle leggi e alle disposizioni vigenti nei rispettivi territori, ivi comprese le leggi e le disposizioni che verranno emanate in futuro dalle autorità competenti così come altri futuri accordi o convenzioni contrattuali conclusi tra le parti.

4.2

Se eventuali modifiche di leggi o disposizioni intervenute nei rispettivi territori dovessero avere conseguenze per il presente accordo, le autorità provvederanno ad informarsi immediatamente e in modo reciproco secondo l’articolo 4.3.

4.3

Tutta la corrispondenza riguardante il presente accordo necessita la forma scritta e deve essere trasmessa personalmente, oppure per telefax, con lettera raccomandata o tramite servizio di corriere. La corrispondenza va inviata al seguente indirizzo:

In Svizzera:

Ufficio federale delle strade

Divisione della circolazione stradale

FABER (Registro delle autorizzazioni a condurre)

CH-3003 Berna

Telefax: (0041) 31 323 43 01

Nell’Ontario:

Ontario Ministry of Transportation

Licensing and Control Branch

Operational Policy Office

Lower Level, Building A

Room 051

1201 Wilson Ave

Downsview, Ontario

Canada

M3M 1J8

Telefax: (416) 235-5313

  1. Per i singoli scritti ha validità giuridica il timbro postale, in caso di invio tramite servizio di corriere, per telefax o per lettera raccomandata, vengono considerati cinque (5) giorni lavorativi a decorrere dall’invio.

4.4

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 2000 ed è valido fino al momento della sua revoca.

4.5

Il presente accordo può essere revocato da ognuna delle due parti con avviso scritto alle autorità dell’altro territorio e osservando un termine di preavviso di 120 giorni effettivi.

4.6

Il presente accordo riprende tutte le convenzioni stabilite dai due territori riguardanti il riconoscimento reciproco delle licenze di condurre e sostituisce tutti i precedenti accordi, discussioni, trattative, impegni, dichiarazioni e garanzie avvenute in forma orale o scritta. Il presente accordo può essere completato o modificato solo con una dichiarazione scritta e congiunta delle autorità dei due territori.

Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Provincia dell’Ontario:

Moritz Leuenberger

David Turnball