1.1Ai sensi del presente accordo, si precisa il significato delle seguenti parole:
- «Licenza di condurre»: un’autorizzazione di condurre rilasciata in uno dei due territori e che permette al suo titolare, nell’ambito della legislazione vigente nel rispettivo territorio, di condurre su strade pubbliche un veicolo a motore o un motoveicolo secondo le disposizioni della corrispondente categoria di licenza e le relative condizioni;
- «Territorio»: Svizzera oppure Ontario;
- «Territori»: Svizzera e Ontario;
- «Valido»: quando la licenza di condurre rilasciata nell’altro territorio, al momento della conversione, non è scaduta e non è stata revocata, abrogata oppure annullata dalle autorità amministrative competenti e non sottostà a nessun’altra limitazione che impedisce l’impiego originariamente previsto.
1.2Nel caso della Svizzera:
- La licenza di condurre della categoria A autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3.
- La licenza di condurre della categoria A1 autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3.
- La licenza di condurre della categoria B autorizza il suo titolare a condurre autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso.
- La licenza di condurre della categoria C1 autorizza il suo titolare a condurre automobili, autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 3500 kg.
- La licenza di condurre della categoria D2 autorizza il suo titolare a condurre veicoli a motore adibiti al trasporto non professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg e con un numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, superiore a otto.
- La licenza di condurre della categoria E autorizza il suo titolare a condurre rimorchi con peso totale superiore a 750 kg, trainati da veicoli delle categorie B, C o D.
1.3Nel caso dell’Ontario:
- La licenza di condurre “Class G» autorizza il suo titolare a condurre autoveicoli con un peso totale lordo non superiore agli 11 000 kg oppure una combinazione di veicoli con un peso totale del convoglio non superiore agli 11 000 kg; il peso totale lordo del rimorchio però non può superare i 4600 kg. Questa licenza autorizza a condurre anche i ciclomotori, ma non:(a)i motoveicoli,(b)i furgoncini adibiti al trasporto di persone oppure(c)un’autoambulanza in servizio come stabilito nell’«Ambulance Act».
- La licenza di condurre «Class G2» autorizza i conducenti principianti a condurre tutti i tipi di veicoli a motore e tutte le combinazioni di veicoli concessi ai titolari di una licenza di condurre «Class G», fatta eccezione per i veicoli a motore con freni ad aria compressa. Vanno inoltre osservate le seguenti limitazioni:(a)il tasso alcolemico dei conducenti principianti deve essere sempre dello zero per mille,(b)il numero delle persone a bordo non deve superare il numero delle cinture di sicurezza installate nel veicolo.
- La licenza di condurre «Class M» autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli a due o tre ruote, scooter e ciclomotori compresi.
- La licenza di condurre «Class M2» autorizza i conducenti principianti a condurre tutti i tipi di motoveicoli, scooter e ciclomotori compresi, concessi ai possessori di una licenza di condurre «Class M». Va però osservata la seguente condizione:–il tasso alcolemico dei conducenti principianti deve sempre essere dello zero per mille.
- La licenza di condurre «Controlled Class»’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’ o ’F’ autorizza il suo titolare a condurre tipi di veicoli particolari, in aggiunta ai veicoli a motore concessi al titolare di una licenza di condurre valida «Class G».