il Lussemburgo e la Svizzera riconoscono reciprocamente le licenze nazionali di condurre, rilasciate dalle autorità dei rispettivi paesi.
Il titolare di una licenza di condurre valida, rilasciata da uno degli Stati contraenti, è autorizzato a condurre temporaneamente sul territorio dell’altro Stato i veicoli a motore delle categorie recate nella licenza. Per quanto concerne il presente capoverso, la durata temporanea è stabilita dalle legislazioni nazionali.