Lo scopo del presente Accordo è di garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, assicurando il perseguimento reciproco delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale commesse sul territorio di uno degli Stati contraenti con veicoli immatricolati nel territorio dell’altro Stato contraente e prestando assistenza nell’esecuzione di decisioni di multa riguardanti tali infrazioni.
0.741.531.963.62
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi sulla cooperazione in materia di infrazioni alle norme
sulla circolazione stradale
RU 2023239
Traduzione
Concluso il 26 ottobre 2022
Entrato in vigore il mediante scambio di note il 1° maggio 2023
(Stato 1° maggio 2023)
La Confederazione Svizzera
e
il Regno dei Paesi Bassi,
qui di seguito «gli Stati contraenti»,
- considerando che l’incremento della sicurezza stradale costituisce una priorità per gli Stati contraenti al fine di ridurre il numero delle vittime e dei feriti e di limitare i danni materiali;
- considerando che il perseguimento efficace delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale commesse con veicoli immatricolati nell’altro Stato contraente rappresenta un elemento importante per il raggiungimento di tale obiettivo;
- considerando che il trattamento dei dati previsto dal presente Accordo è idoneo e necessario a raggiungere gli obiettivi legittimi in materia di sicurezza stradale – segnatamente un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada – in quanto rende più agevole il sanzionamento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, tenendo conto del fatto che il perseguimento di tali obiettivi debba avvenire sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità;
- considerando che la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale;
- nell’auspicio che l’esecuzione e l’applicazione del presente Accordo avvengano in conformità con le vigenti prescrizioni in materia di protezione dei dati degli Stati contraenti onde garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e agevolarne la trasmissione,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivo e campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo s’intende per:
- «persona»: una persona fisica o giuridica;
- «decisione di multa»: un documento emanato da un tribunale o da un’autorità competente con cui viene inflitta a una persona, in seguito a un’infrazione alle norme sulla circolazione stradale, una pena pecuniaria o una multa, comprendente anche le spese procedurali e i supplementi previsti per legge;
- «Stato contraente richiedente»: lo Stato contraente che presenta una domanda all’altro Stato contraente conformemente al presente Accordo;
- «Stato contraente richiesto»: lo Stato contraente che riceve una domanda dall’altro Stato contraente conformemente al presente Accordo;
- «infrazioni alle norme sulla circolazione stradale»:–per la Confederazione Svizzera: le infrazioni alla legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale e alle pertinenti disposizioni d’esecuzione,–per il Regno dei Paesi Bassi, limitatamente alla sua parte europea: la condotta cui fa riferimento l’articolo 2 capoverso 1 della legge sulla disciplina amministrativa delle violazioni del codice della strada (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften).
Art. 3 Autorità competenti
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sono:
- per la Confederazione Svizzera:–le autorità di polizia e l’autorità doganale della Confederazione,–le polizie cantonali e comunali,–le autorità giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni,–l’Ufficio federale delle strade quale punto di contatto nazionale in relazione alla trasmissione automatizzata di dati ai sensi dell’articolo 4 e dell’allegato B;
- per il Regno dei Paesi Bassi, limitatamente alla sua parte europea:–il pubblico ministero,–la polizia,–gli agenti menzionati all’articolo 3 capoverso 1 della legge sulla disciplina amministrativa delle violazioni del codice della strada,–il Ministro della giustizia e della sicurezza, rappresentato dall’Ufficio centrale di riscossione giudiziaria (Centraal Justitieel Incassobureau), che è anche l’unica autorità competente per le domande di cui all’articolo 6.
Art. 4 Scambio di dati sui veicoli e i loro detentori
I dati sui veicoli e i loro detentori di cui all’allegato A iscritti nei registri nazionali d’immatricolazione dei veicoli possono essere trasmessi su richiesta di uno Stato contraente, nella misura in cui sia necessario per il perseguimento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale.
La trasmissione dei dati è effettuata per mezzo di una procedura automatizzata. Ove possibile occorre utilizzare le interfacce e le applicazioni software esistenti. La trasmissione avviene tramite i servizi centrali d’immatricolazione dei veicoli che fungono da punti di contatto nazionali. Le specifiche relative alla trasmissione possono essere modificate soltanto con il consenso di entrambi gli Stati contraenti.
Una domanda presentata al punto di contatto nazionale dell’altro Stato contraente deve contenere le indicazioni riportate nell’allegato A. Lo Stato contraente richiedente è autorizzato a utilizzare queste informazioni soltanto per perseguire l’infrazione alle norme sulla circolazione stradale pertinente.
I punti di contatto nazionali tengono pronte le indicazioni di cui all’allegato A per poter evadere la domanda.
Art. 5 Emissione e trasmissione di decisioni di multa
Le decisioni di multa possono essere notificate direttamente alla persona interessata conformemente alla legislazione nazionale.
Al fine di concedere al destinatario la possibilità di pronunciarsi, i documenti ufficiali devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:
- il tipo, il luogo, la data e, se possibile, l’ora dell’infrazione e il modo di accertamento dei fatti;
- il numero d’immatricolazione e, se possibile, il tipo, la marca e il modello del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione o, in mancanza di queste informazioni, qualsiasi altro elemento utile per identificare il veicolo;
- l’ammontare della pena pecuniaria o della multa inflitta o da infliggere con indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- i rimedi giuridici e i termini per impugnare la decisione.
Art. 6 Esecuzione di decisioni di multa
Gli Stati contraenti possono esigere l’esecuzione delle decisioni di multa. A tal fine devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
- la decisione di multa si riferisce a fatti che costituiscono un reato secondo il diritto dello Stato contraente richiesto compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, la circolazione su una corsia vietata, l’uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, il parcheggio abusivo, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza;
- la pena pecuniaria o la multa individuale è di almeno 70 euro o 80 franchi svizzeri, inclusi i supplementi previsti per legge ed esclusi i costi del procedimento amministrativo;
- secondo il diritto vigente nello Stato contraente richiedente la decisione di multa è eseguibile e non prescritta;
- la persona fisica interessata ha domicilio nello Stato contraente richiesto o la persona giuridica interessata ha sede nello Stato contraente richiesto.
La decisione di multa oggetto della domanda presentata è trasmessa in inglese, insieme al modulo standard di cui all’allegato C debitamente compilato e a tutte le altre comunicazioni, direttamente alle autorità competenti dello Stato contraente richiesto.
Lo Stato contraente richiedente rinuncia a eseguire la decisione di multa o a riprendere la procedura d’esecuzione, finché lo Stato contraente richiesto non abbia respinto la domanda o comunicato che l’esecuzione non ha avuto esito positivo.
Art. 7 Motivi di rifiuto, estensione e fine dell’esecuzione
Una domanda ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 è respinta se:
- le decisioni prevedono quale pena principale una pena privativa della libertà;
- vi è concorso delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale con altri reati che non concernono solo la circolazione stradale, tranne nei casi in cui le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale siano oggetto di un perseguimento separato o esclusivo.
Una domanda di assistenza giudiziaria relativa all’esecuzione di una decisione di multa può essere respinta se è dimostrato che:
- la decisione di multa si riferisce a fatti che non costituiscono un reato secondo il diritto dello Stato contraente richiesto;
- il trattamento della domanda viola il principio «ne bis in idem»;
- il diritto dello Stato contraente richiesto prevede un’immunità che impedisce l’esecuzione della decisione di multa;
- l’esecuzione è prescritta secondo il diritto dello Stato contraente richiesto;
- la decisione di multa non è passata in giudicato;
- la decisione di multa non è stata trasmessa o non è stata trasmessa per tempo alla persona interessata secondo il diritto dello Stato contraente richiedente;
- la decisione di multa, o almeno il suo contenuto essenziale, non è stata tradotta nella lingua o nelle lingue dello Stato contraente sul cui territorio ha domicilio o sede il destinatario;
- la domanda è incompleta e non può essere completata dalle autorità competenti dello Stato contraente richiedente.
Il rifiuto di trattare la domanda deve essere comunicato allo Stato contraente richiedente. Vanno indicati i motivi alla base del rifiuto.
Se, dopo aver trasmesso una decisione di multa allo Stato contraente richiesto, lo Stato contraente richiedente riceve una somma di denaro a titolo di pagamento della pena pecuniaria o della multa, lo Stato contraente richiesto deve esserne informato senza indugio.
Le parti già corrisposte di una pena pecuniaria o di una multa non devono essere più eseguite.
Art. 8 Esecuzione immediata e conversione
Le decisioni di multa sono eseguite direttamente dalle autorità competenti dello Stato contraente richiesto e l’importo della pena pecuniaria o della multa è convertito nella sua valuta. Per la conversione è determinante il tasso di cambio ufficiale valido nel momento in cui è stata pronunciata la decisione di multa.
L’esecuzione di una decisione di multa è retta dal diritto dello Stato contraente richiesto. Le autorità di quest’ultimo hanno la competenza esclusiva per decidere in merito alla procedura di esecuzione e definire le relative misure; ciò vale anche per i motivi della fine dell’esecuzione.
Se la persona cui è inflitta la pena pecuniaria o la multa dimostra che sono già stati effettuati pagamenti per saldarne l’importo, lo Stato contraente richiesto ne informa senza indugio lo Stato contraente richiedente e lo consulta al riguardo.
Non appena l’esecuzione della decisione di multa ha avuto luogo, lo Stato contraente richiesto ne informa senza indugio lo Stato contraente richiedente.
Art. 9 Ricavo dell’esecuzione e costi
I costi delle misure ai sensi del presente Accordo non sono fatturati allo Stato contraente richiedente; il ricavo dell’esecuzione e l’importo dei costi stabiliti nella decisione sono devoluti allo Stato contraente richiesto.
Art. 10 Accordo di esecuzione
Le autorità competenti degli Stati contraenti sono autorizzate a disciplinare l’esecuzione della cooperazione ai sensi del presente Accordo a livello amministrativo e tecnico all’interno di una convenzione bilaterale. Quest’ultima può prevedere che i campi di dati negli allegati A, B e C siano modificati, se necessario per la corretta esecuzione del presente Accordo.
Art. 11 Clausola di compatibilità
Il presente Accordo è eseguito conformemente alle leggi svizzere e neerlandesi, al diritto internazionale applicabile nonché agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea della parte europea dei Paesi Bassi.
Art. 12 Invarianza finanziaria
Le attività previste dal presente Accordo sono eseguite dagli Stati contraenti nei limiti delle loro risorse finanziarie in modo da evitare ulteriori oneri per i bilanci ordinari statali della Svizzera e dei Paesi Bassi.
Le autorità competenti interessate eseguono il presente Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispongono in virtù del diritto vigente.
Art. 13 Risoluzione delle controversie
Gli Stati contraenti risolvono di comune accordo le controversie o altre questioni concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.
Le controversie o le questioni insolute sono risolte per via diplomatica.
Art. 14 Campo d’applicazione territoriale
Con riguardo al Regno dei Paesi Bassi il presente Accordo si applica soltanto alla sua parte europea.
Art. 15 Applicazione provvisoria
Gli Stati contraenti applicano provvisoriamente, a decorrere dalla data della firma, l’articolo 4 in combinato disposto con l’allegato A e l’articolo 3 in combinato disposto con l’allegato B per la trasmissione di dati sui veicoli e i loro detentori.
Art. 16 Entrata in vigore e denuncia
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli Stati contraenti si sono notificati per via diplomatica che i requisiti interni per l’entrata in vigore dell’Accordo sono soddisfatti.
Il presente Accordo resta in vigore fino alla denuncia conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
Il presente Accordo può essere modificato con il mutuo consenso scritto degli Stati contraenti. Le modifiche entrano in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a eccezione delle modifiche di uno degli allegati, che entrano in vigore in una data da convenire tra gli Stati contraenti.
Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento mediante notifica scritta per via diplomatica da ciascuno degli Stati contraenti rispettando un termine di sei (6) mesi. Le procedure avviate prima della denuncia restano tuttavia soggette alle disposizioni del presente Accordo fino alla loro completa conclusione.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce lo scambio di note del 4 dicembre 1995 e del 12 febbraio 1996 2 , sottoscritto all’Aia, relativo alla conclusione di un accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi concernente gli articoli 7 e 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 3 .
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a L’Aia il 26 ottobre 2022, in due originali in lingua inglese, tedesca e neerlandese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
Per la Heinz Walker-Nederkoorn | Per il Eric Bezem |
Allegato A
Elementi dei dati necessari per la consultazione ai sensi
dell’articolo 4 paragrafo 1
Elementi dei dati trasmessi in seguito a una consultazione relativa ai dati sui veicoli o i loro detentori ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1
Elemento | O/F6 |
|---|---|
Dati relativi al veicolo | |
Stato membro di immatricolazione | O |
Numero di immatricolazione | O |
Marca | O |
Modello commerciale | O |
Categoria del veicolo | O |
Colore | O |
Dati relativi al detentore | |
Indicazione se persona fisica o giuridica | O |
Cognome | O |
Nome/i | O |
Data di nascita | O |
Sesso | F |
Indirizzo | O |
Allegato B
Punti di contatto nazionali degli Stati contraenti:
Per la Svizzera: Ufficio federale delle strade (USTRA) | Per il Regno dei Paesi Bassi: Dienst Wegverkeer (RDW) |
Allegato C
Modulo di domanda standard relativo all’esecuzione di una decisione di multa ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2