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0.741.583.917.2

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo belga concernente il regime fiscale degli autoveicoli Conchiuso il 30 agosto 1935 Entrato in vigore il 1° ottobre 1935

CS 13 557

Traduzione1

I sottoscritti, agendo in virtù dei poteri loro conferiti dai rispettivi Governi, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

§ 1. – Gli autoveicoli regolarmente immatricolati in Svizzera, che circolano temporaneamente nel Belgio, sono esenti, su tutto il territorio belga, dalle imposte o tasse che colpiscono la circolazione o la detenzione di autoveicoli, per quanto gli stessi, nell’uno e nell’altro paese, servano esclusivamente al trasporto gratuito di persone. § 2. – Gli autoveicoli regolarmente immatricolati nel Belgio, che circolano temporaneamente in Svizzera, sono esenti, su tutto il territorio svizzero, dalle imposte o tasse che colpiscono la circolazione o la detenzione degli autoveicoli, per quanto il loro soggiorno in Svizzera non sia superiore a tre mesi consecutivi e, nell’uno e nell’altro paese servano esclusivamente al trasporto gratuito di persone. Quando il loro soggiorno in Svizzera si protrae oltre tre mesi consecutivi, la tassa sarà dovuta soltanto per il tempo che eccede la durata dell’esenzione. § 3. – Con riserva delle eccezioni previste nell’articolo 2, sono perciò esclusi dal presente Accordo i veicoli che servono al trasporto rimunerato di persone e quelli adibiti al trasporto di merci.

Art. 2

I torpedoni immatricolati in uno dei due paesi, che trasportano a pagamento persone che fanno un viaggio nell’altro paese, sono esenti dalle imposte o tasse indicate nell’articolo 1, purché si tratti esclusivamente di persone prese a bordo nel paese d’immatricolazione.

Art. 3

§ 1. – Per beneficiare delle esenzioni previste dal presente Accordo, tutti gli autoveicoli devono essere muniti della targa d’immatricolazione dei loro paese e portare le lettere B o CH indicanti la loro nazionalità. § 2. – È espressamente inteso che detti veicoli non dovranno essere muniti dei libretto fiscale previsto dalla Convenzione internazionale di Ginevra del 30 marzo 1931 2 sul regime fiscale degli autoveicoli esteri.

Art. 4

Rimane bene inteso che le esenzioni stipulate nel presente Accordo non si estendono ai dazi né alle tasse di statistica doganale, alle tasse di consumo, ai pedaggi o ad altre contribuzioni analoghe, alle tasse per l’esecuzione dei contratti di trasporto o a quelle per il rilascio di concessioni di trasporto. Rimane parimente inteso che il presente Accordo non dispensa i beneficiari dal soddisfare le prescrizioni doganali, segnatamente quelle di passare per le strade doganali e di presentarsi, sia all’entrata sia all’uscita, all’ufficio doganale più vicino alla frontiera.

Art. 5

Il presente Accordo si applica esclusivamente al territorio metropolitano del Belgio.

Art. 6

Il presente Accordo entra in vigore il 1° ottobre 1935, data alla quale cesserà d’avere vigore l’Accordo del 15 maggio 1929 3 . Il presente Accordo potrà essere disdetto da ciascuna delle Parti contraenti per la fine di un trimestre civile, mediante preavviso dato prima dell’inizio di detto trimestre. Fatto a Bruxelles, in doppio esemplare, il 30 agosto 1935.

(Seguono le firme)

Protocollo finale

All’atto di firmare il presente Accordo, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto la seguente dichiarazione, che forma parte integrante dell’Accordo.

All’art. 4

Qualora trasporti di persone o di merci a pagamento siano ammessi mediante concessione speciale, ciascuna delle Parti contraenti è libera di dare o di rifiutare la concessione.

Fatto a Bruxelles, in doppio esemplare, il 30 agosto 1935.

(Seguono le firme)