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0.741.611.2

Protocollo addizionale
della Convenzione concernente il contratto
di trasporto internazionale di merci su strada (CMR),
relativo alla lettera di vettura elettronica

RU 2011 1925

Traduzione

Concluso a Ginevra il 20 febbraio 2008
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 26 gennaio 2009
Entrato in vigore per la Svizzera il 5 giugno 2011

(Stato 13 dicembre 2024)

Le Parti del presente Protocollo,

essendo Parti della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), fatta a Ginevra, il 19 maggio 1956 1 ,

desiderose di completare la suddetta Convenzione al fine di facilitare la compilazione opzionale della lettera di vettura mediante i processi impiegati per la registrazione e il trattamento elettronico dei dati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo si intende: per «Convenzione», la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR); per «comunicazione elettronica», l’informazione registrata, inviata, ricevuta o conservata con mezzi elettronici, ottici, numerici o con mezzi equivalenti atti a rendere accessibile l’informazione comunicata per l’ulteriore consultazione; per «lettera di vettura elettronica», una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all’esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante; per «firma elettronica», i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione.

Art. 2 Campo d’applicazione e portata della lettera di vettura elettronica

Fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, la lettera di vettura di cui alla Convenzione come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l’esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere compilati mediante comunicazione elettronica.

Una lettera di vettura conforme al presente Protocollo sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest’ultima.

Art. 3 Autenticazione della lettera di vettura elettronica

La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica. L’affidabilità della firma elettronica è data, fino a prova contraria, se la firma elettronica:

  1. è connessa esclusivamente al firmatario;
  2. permette di identificare il firmatario;
  3. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo; e
  4. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata.

Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo.

Art. 4 Condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica

La lettera di vettura elettronica contiene le stesse indicazioni della lettera di vettura di cui alla Convenzione.

Il procedimento impiegato per compilare la lettera di vettura elettronica deve garantire l’integrità delle indicazioni che essa contiene a partire dal momento in cui è stata compilata per la prima volta nella sua forma definitiva. L’integrità delle indicazioni è garantita se queste ultime rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione.

Le indicazioni contenute nella lettera di vettura elettronica possono essere completate o modificate nei casi ammessi dalla Convenzione.

La procedura impiegata per completare o modificare la lettera di vettura elettronica deve permettere di rilevare qualsiasi complemento o modifica e assicurare la conservazione delle indicazioni originali della lettera di vettura elettronica.

Art. 5 Attuazione della lettera di vettura elettronica

Le parti interessate all’esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione, segnatamente per quanto concerne:

  1. il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla parte abilitata;
  2. l’assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrità;
  3. il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica può dimostrare che ne è effettivamente il titolare;
  4. il modo in cui è data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo;
  5. le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura elettronica; e
  6. le procedure che permettono un’eventuale sostituzione della lettera di vettura elettronica con una lettera di vettura compilata con altri mezzi.

Le procedure di cui al paragrafo 1 devono essere menzionate nella lettera di vettura elettronica e poter essere facilmente verificate.

Art. 6 Documenti che completano la lettera di vettura elettronica

Il vettore rilascia al mittente, su domanda di quest’ultimo, una ricevuta delle merci e qualsiasi indicazione necessaria per identificare la spedizione e per accedere alla lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo.

I documenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera g e all’articolo 11 della Convenzione possono essere forniti dal mittente al vettore sotto forma di comunicazione elettronica se esistono in tale forma e se le parti hanno convenuto le procedure atte a stabilire una connessione tra questi documenti e la lettera di vettura elettronica di cui al presente Protocollo, in modo da garantirne l’integrità.

Disposizioni finali

Art. 7 Firma, ratifica, adesione

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Paesi firmatari della Convenzione, o Parti contraenti della medesima, che sono Paesi membri della Commissione economica per l’Europa oppure che sono ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato di questa Commissione.

Il presente Protocollo è aperto alla firma a Ginevra dal 27 al 30 maggio 2008 compresi e, dopo questa data, nella sede delle Nazioni Unite a New York fino al 30 giugno 2009 compreso.

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte dei Paesi firmatari ed è aperto all’adesione dei Paesi non firmatari, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sono Parti contraenti della Convenzione.

I Paesi in grado di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa, in applicazione del paragrafo 11 del mandato di detta Commissione, e che hanno aderito alla Convenzione possono divenire Parti del presente Protocollo aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

La ratifica o l’adesione ha luogo con il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ogni strumento di ratifica o di adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo adottato conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 riportato qui di seguito, si applica al testo del Protocollo come modificato dall’emendamento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati al paragrafo 3 dell’articolo 7 del presente Protocollo hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione.

Per ogni Paese che lo ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Paesi hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione di detto Paese.

Art. 9 Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notificazione.

Ogni Paese che cessa di essere Parte contraente della Convenzione cessa alla stessa data di essere Parte contraente del presente Protocollo.

Art. 10 Abrogazione

Ove, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, in seguito a denuncia il numero delle Parti contraenti divenga inferiore a cinque, il presente Protocollo cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui abbia effetto l’ultima di tali denunce. Il Protocollo cessa parimenti di essere in vigore a decorrere dalla data in cui la Convenzione stessa cessa di essere in vigore.

Art. 11 Divergenze

Qualsiasi divergenza fra due o più Parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo, che le Parti non abbiano potuto regolare mediante negoziati o in altro modo, può, a richiesta d’una delle Parti contraenti interessate, essere portata avanti la Corte internazionale di giustizia per essere risolta dalla stessa.

Art. 12 Riserve

Al momento di firmare o di ratificare il presente Protocollo o di aderirvi, ogni Paese può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di non considerarsi vincolato dall’articolo 11 del presente Protocollo. Le altre Parti contraenti non sono vincolate dall’articolo 11 del presente Protocollo nei confronti di una Parte contraente che abbia formulato tale riserva.

La dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nessun’altra riserva al presente Protocollo è ammessa.

Art. 13 Emendamenti

Una volta entrato in vigore, il presente Protocollo può essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo.

Qualsiasi proposta di emendamento del presente Protocollo presentata da una Parte contraente del Protocollo stesso è sottoposta al Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) che la esaminerà e deciderà in merito.

Le Parti contraenti del presente Protocollo si adoperano nella misura del possibile per raggiungere un consenso. Qualora, malgrado questi sforzi, non si raggiunga un consenso sull’emendamento proposto, l’adozione di quest’ultimo necessita, in ultima istanza, una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti. La proposta di emendamento adottata sia per consenso sia dalla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti è sottoposta dalla segreteria della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite al Segretario generale, che la comunica per accettazione a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo come pure ai Paesi firmatari.

Entro nove mesi a decorrere dalla data della comunicazione del Segretario generale concernente la proposta di emendamento, ogni Parte contraente può rendere note al Segretario generale eventuali obiezioni all’emendamento proposto.

L’emendamento proposto è considerato accettato se, una volta scaduto il termine di nove mesi previsto al paragrafo precedente, non è stata notificata alcuna obiezione da una delle Parti contraenti del presente Protocollo. Se viene formulata un’obiezione, l’emendamento proposto rimane senza effetto.

Nel caso in cui un Paese sia divenuto Parte contraente del presente Protocollo nel periodo compreso tra il momento della notificazione di una proposta di emendamento e la scadenza del termine di nove mesi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la segreteria del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali della Commissione economica per l’Europa notifica quanto prima l’emendamento proposto al nuovo Paese divenuto Parte contraente. Quest’ultimo può rendere note al Segretario generale, prima della scadenza del termine di nove mesi, eventuali obiezioni all’emendamento proposto.

Il Segretario generale notifica quanto prima a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo le obiezioni formulate in applicazione dei paragrafi 4 e 6 del presente articolo e tutti gli emendamenti accettati conformemente al paragrafo 5 sopra riportato.

Qualsiasi emendamento che è considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data della sua notificazione alle Parti contraenti da parte del Segretario generale.

Art. 14 Convocazione di una conferenza diplomatica

Dopo che il presente Protocollo è entrato in vigore, ogni Parte contraente può, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, domandare la convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Protocollo. Il Segretario generale notifica tale domanda a tutte le Parti contraenti e, qualora nel termine di quattro mesi dalla sua notificazione almeno un quarto delle Parti contraenti gli abbia comunicato il proprio consenso a tale domanda, convoca una conferenza per la revisione.

Se una conferenza è convocata in conformità del paragrafo precedente, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che esse desiderano che siano esaminate dalla conferenza. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come pure il testo delle proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza.

Ad ogni conferenza convocata in conformità del presente articolo, il Segretario generale invita tutti i Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del presente Protocollo.

Art. 15 Notificazioni ai Paesi

Oltre alle notificazioni previste negli articoli 13 e 14, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell’articolo 7 di cui sopra, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti del presente Protocollo in virtù dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 7:

  1. le ratifiche e adesioni in virtù dell’articolo 7;
  2. le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all’articolo 8;
  3. le denunce in virtù dell’articolo 9;
  4. l’abrogazione del presente Protocollo conformemente all’articolo 10;
  5. le dichiarazioni e notificazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12.

Art. 16 Depositario

L’originale del presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del presente Protocollo. Fatto a Ginevra il venti febbraio duemilaotto, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

In fede du che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

0.741.611.2

Campo d’applicazione il 13 dicembre 20242

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Armenia

8 ottobre

2024 A

6 gennaio

2025

Austria

6 agosto

2024 A

4 novembre

2024

Azerbaigian*

27 dicembre

2022 A

27 marzo

2023

Belarus

7 febbraio

2019 A

8 maggio

2019

Bulgaria

15 settembre

2010 A

5 giugno

2011

Ceca, Repubblica

14 aprile

2011 A

13 luglio

2011

Danimarca a

28 giugno

2013 A

26 settembre

2013

Estonia

2 novembre

2016 A

31 gennaio

2017

Finlandia

11 gennaio

2019

11 aprile

2019

Francia

5 ottobre

2016 A

3 gennaio

2017

Germania

5 gennaio

2022 A

5 aprile

2022

Grecia

23 ottobre

2023 A

21 gennaio

2024

Iran*

8 novembre

2017 A

6 febbraio

2018

Italia

28 giugno

2024 A

26 settembre

2024

Kirghizistan

26 agosto

2022 A

24 novembre

2022

Lettonia

3 febbraio

2010

5 giugno

2011

Lituania

7 marzo

2011

5 giugno

2011

Lussemburgo

26 dicembre

2017 A

26 marzo

2018

Moldova

14 marzo

2018 A

12 giugno

2018

Norvegia

11 giugno

2020

9 settembre

2020

Oman*

23 settembre

2020 A

22 dicembre

2020

Paesi Bassi b

7 gennaio

2009

5 giugno

2011

Polonia

13 giugno

2019 A

11 settembre

2019

Portogallo

26 settembre

2019 A

25 dicembre

2019

Regno Unito

20 dicembre

2019 A

19 marzo

2020

Romania

14 marzo

2019 A

12 giugno

2019

Russia

6 marzo

2018 A

4 giugno

2018

Slovacchia

21 febbraio

2014 A

22 maggio

2014

Slovenia

15 agosto

2017 A

13 novembre

2017

Spagna

11 maggio

2011 A

9 agosto

2011

Svezia

9 marzo

2020

7 giugno

2020

Svizzera

26 gennaio

2009

5 giugno

2011

Tagikistan

9 luglio

2019 A

7 ottobre

2019

Turchia*

31 gennaio

2018 A

1° maggio

2018

Turkmenistan

21 dicembre

2022 A

21 marzo

2023

Ucraina*

10 luglio

2020 A

8 ottobre

2020

Ungheria

28 agosto

2024 A

26 novembre

2024

Uzbekistan

16 ottobre

2020 A

14 gennaio

2021

  1. Riserve e dichiarazioni
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Il Prot. non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia.
  4. Per il Regno in Europa.