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0.741.619.163.8

Accordo
tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia ed il Ministro federale dell’economia pubblica
e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’articolo 8
capoverso 2 dell’Accordo del 22 ottobre 19581 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria
concernente gli autotrasporti internazionali2

RU1995 4414

Traduzione

Concluso il 30 giugno 1995
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 1995

(Stato 1° gennaio 2000)

Consultata la Commissione europea, il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia ed il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti determinano un contingente annuale, fissato a 28 000 autorizzazioni di transito, valevoli per un viaggio di sola andata, per il traffico stradale di merci trasportate da veicoli a motore svizzeri con un peso complessivo autorizzato di oltre 7,5 t, rimorchio compreso, attraverso il territorio austriaco (traffico commerciale, trasporti di merci proprie e viaggi a vuoto). 3

Una lista di eccezioni figura in allegato.

Art. 24

Le Parti contraenti esaminano la situazione del traffico stradale di merci nel primo trimestre di ogni anno amministrativo. In base al risultato di questo esame il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ed il Ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria possono, dopo aver consultato la Commissione europea, fissare un nuovo volume del contingente.

Art. 3

Per il momento, il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 1996. Se non è disdetto per la fine dell’anno civile mediante un preavviso di tre mesi, è prolungato tacitamente per un anno; la disdetta deve essere notificata anche alla Commissione europea. Le Parti contraenti manifestano la loro intenzione di sottoporre a lungo termine il traffico di cui all’articolo 1, capoverso 1, ad un regime improntato da criteri ecologici, se possibile già a partire dal 1° gennaio 1998.

Se nessun accordo bilaterale sul traffico stradale tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea entra in vigore entro il 31 dicembre 1997, la regolamentazione prevista all’articolo 1, capoverso 1 è riesaminata indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 2 e dell’articolo 3, capoverso 1.

Art. 4

Una Commissione mista elabora la regolamentazione necessaria all’applicazione del presente Accordo e ne sorveglia l’esecuzione.

Art. 5

Il presente Accordo entra in vigore il 1° settembre 1995, a condizione che prima di questa data le Parti contraenti abbiano notificato l’una all’altra, che le prescrizioni del diritto interno necessarie all’entrata in vigore sono state rispettate. Altrimenti, l’accordo entra in vigore all’inizio del mese che segue quello durante il quale le due Parti contraenti si sono comunicate l’adempimento delle condizioni del diritto interno. Fatto a Crans Montana, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 30 giugno 1995.

Il Capo del Dipartimento federale
dei trasporti, delle comunicazioni
e dell’energia:

Adolf Ogi

Il Ministro federale
dell’economia pubblica e dei trasporti
della Repubblica austriaca:

Viktor Klima

Allegato5

Trasporti che non necessitano di un’autorizzazione di transito

  1. Il trasporto occasionale di merci destinate o provenienti da aeroporti in caso di dirottamenti dei servizi aerei.
  2. Il trasporto di bagagli nei rimorchi di veicoli a motore la cui funzione regolamentare è il trasporto di passeggeri ed il trasporto di bagagli con veicoli di ogni tipo destinati o provenienti da aeroporti.
  3. Il trasporto di invii postali.
  4. Il trasporto di veicoli danneggiati o bisognosi di riparazioni.
  5. Il trasporto di rifiuti e materie fecali.
  6. Il trasporto di cadaveri di animali per la distruzione delle carcasse.
  7. Il trasporto di api e avannotti.
  8. Il trasporto di salme.
  9. Il trasporto di oggetti o opere d’arte a fini commerciali o d’esposizione.
  10. Il trasporto occasionale a fini pubblicitari o d’istruzione.
  11. I traslochi effettuati da aziende che dispongono della manodopera e dell’attrezzatura adeguati.
  12. Il trasporto di arredi, accessori e animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche e sportive, circhi, fiere e mostre nonché destinati o provenienti da registrazioni radiofoniche e riprese cinematografiche e televisive.
  13. Il trasporto di pezzi di ricambio per navi e aerei.
  14. I viaggi a vuoto di un veicolo utilizzato per i trasporti di merci che rimpiazza un veicolo che si è guastato durante un viaggio di transito nonché il proseguimento del trasporto da parte del veicolo di rimpiazzo con l’autorizzazione del veicolo guastatosi.
  15. Il trasporto di forniture necessarie alle cure mediche per l’assistenza in casi d’emergenza (segnatamente nei casi di catastrofi naturali).
  16. Il trasporto di merci preziose (p. es. metalli preziosi) effettuato da veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di sicurezza.
  17. I trasporti e i viaggi a vuoto effettuati con autorizzazioni CEMT.
  18. I trasporti effettuati da autocarri il cui peso totale massimo è di 7,5 tonnellate rimorchi compresi.

Trasporti effettuati con una scheda per il conteggio

Traffico di Samnaun

Al fine di garantire un approvvigionamento continuo della zona franca e turistica di Samnaun nel Cantone dei Grigioni, il traffico stradale che transita per la strada nazionale 184 (strada dell’Engadina), il posto di frontiera di Pfunds, la strada regionale 348 (strada regionale di Spiss) ed il posto di frontiera di Spiss in direzione di Samnaun e viceversa è regolato mediante un sistema con schede per il conteggio.

Scambio di lettere del 20 gennaio 1998/6 aprile 1998
concernente il presente Accordo (clausola di necessità)6

Il Capo del Dipartimento federale
dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni

Berna, 6 aprile 1998

Signor Ministro
Caspar Einem

Ministero federale delle scienze
e dei trasporti

Vienna

Signor Ministro,

Ho l’onore di riferirmi alla Sua lettera del 20 gennaio 1998 in cui Lei si richiama a quanto da noi stabilito di comune accordo il 26 agosto 1997 a Berna. In quell’occasione abbiamo convenuto di completare l’Accordo del 30 giugno 1995 con l’aggiunta della seguente clausola di necessità:

  1. «Qualora, in seguito a nuove rilevazioni del traffico nel corso di mesi rappresentativi e considerate le autorizzazioni di transito già emesse ed utilizzate, si prevedesse un numero di trasporti superiore a 28 000 entro la fine del corrente anno amministrativo, la Svizzera ha diritto a un contingente di riserva pari al massimo a 500 autorizzazioni di transito, valevoli per un viaggio di sola andata. La concessione di questo contingente di riserva avviene solo previa comunicazione scritta all’Austria.»

Come da Lei proposto, la Sua lettera del 20 gennaio 1998 ed il presente scritto hanno valore di accordo sulla clausola di necessità e pertanto modificano e completano l’Accordo del 30 giugno 1995.

Le trasmetto inoltre un esemplare firmato dell’Accordo fra il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ed il Ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente la modifica dell’Accordo del 30 giugno 1995. L’Accordo con le modifiche è entrato in vigore all’atto della seconda firma, avvenuta il 24 marzo 1998 7 .

Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia massima considerazione.

Moritz Leuenberger