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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Danimarca concernente i trasporti internazionali su strada Conchiuso il 27 agosto 1981 Entrato in vigore con scambio di note il 25 marzo 1982

RU 1982 1921

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Governo del Regno di Danimarca,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi, come pure i trasporti in transito sul rispettivo territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo s’applicano ai trasporti di persone e di merci provenienti dal o destinati al territorio di una delle Parti contraenti o attraverso il loro territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica che, tanto in Svizzera quanto in Danimarca, ha il diritto di eseguire trasporti di persone o di merci su strada, conformemente alle disposizioni in vigore nel suo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, come pure il rimorchio o il relativo semi-rimorchio, adibiti al trasporto:

  1. di più di 8 persone sedute, non compreso l’autista;
  2. di merci.

Il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta in virtù delle disposizioni applicabili da ogni Parte contraente.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti di persone sono soggetti ad autorizzazione rilasciata preventivamente.

I trasporti occasionali di persone che soddisfano alle condizioni seguenti sono pertanto esenti da autorizzazione:

  1. il trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto il viaggio che inizia e termina nel territorio del Paese d’immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, né lungo il percorso né a fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. il trasporto di un gruppo di persone da una località situata nel Paese d’immatricolazione del veicolo in una località situata nell’altra Parte contraente, con ritorno del veicolo a vuoto; o
  3. il trasporto di persone in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, ad eccezione delle corse navetta effettuate regolarmente a intervalli inferiori a 16 giorni.

Nel caso di un transito a vuoto, il vettore deve giustificare il fatto che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Trasporti di merci

Ogni vettore di una Parte contraente ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:

  1. fra qualsiasi luogo dei territorio di una Parte contraente e qualsiasi luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
  2. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Sono soggetti ad autorizzazione i trasporti in provenienza da un Paese terzo a destinazione dell’altra Parte contraente o in provenienza dall’altra Parte contraente a destinazione di un Paese terzo.

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sottostanno alle prescrizioni nazionali in vigore sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 6 Trasporti interni

I vettori di una Parte contraente non sono autorizzati a eseguire trasporti stradali di persone o merci tra due luoghi situati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti vigilano affinché i vettori rispettino le disposizioni del presente accordo.

I vettori ed i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o di leggi e regolamenti in rapporto con i trasporti stradali e con la circolazione stradale in vigore sul citato territorio possono, a richiesta delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto dei provvedimenti citati qui appresso che saranno presi dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. revoca parziale o totale, a titolo temporaneo, del diritto di eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.

L’autorità che ha preso un simile provvedimento ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Sono riservate le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali, oppure dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state commesse le infrazioni.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente quali sono le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Le autorità mantengono rapporti diretti.

Art. 9 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti concordano il modo di applicare il presente Accordo mediante un protocollo 2 allestito contemporaneamente.

Art. 10 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista specializzata per trattare le questioni inerenti all’applicazione del presente Accordo.

Questa Commissione è competente per modificare il Protocollo di cui all’articolo 9.

Le autorità competenti di una Parte contraente possono chiedere la riunione della Commissione Mista che si terrà alternativamente sul territorio delle Parti contraenti.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente alla richiesta formale dei Principato del Liechtenstein, gli effetti dell’Accordo sono estesi al suddetto Paese fino a quando sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale 3 .

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra d’essersi conformata alle prescrizioni costituzionali relative alla conclusione ed alla messa in vigore di accordi internazionali.

L’Accordo è valevole un anno a contare dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato tacitamente di anno in anno se non sarà disdetto da una delle Parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Alla data d’entrata in vigore del presente Accordo, sono abrogati gli scambi di note tra i due Paesi, del 14 agosto 1963 4 e 26 luglio 1968 5 , concernenti i trasporti su strada.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Copenhagen, il 27 agosto 1981, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
del Regno di Danimarca:

Max Fischer

K. Junge Pedersen