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Accordo fra la Svizzera e la Spagna concernente i trasporti internazionali su strada Conchiuso il 23 gennaio 1963 Istrumenti di ratificazione scambiati il 21 agosto 1963 Entrato in vigore il 21 agosto 1963

RU 1963 787

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo spagnuolo,

animati dal comune desiderio di disciplinare i trasporti di persone e di merci eseguiti con autoveicoli fra i due Paesi, come pure in transito sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

I. Trasporti di viaggiatori

Trasporti occasionali

Art. 1

I trasporti occasionali non sono sottoposti ad autorizzazione. Questa disposizione si applica ogni qualvolta le stesse persone sono trasportate con lo stesso veicolo:

  1. su un percorso circolare, che ha inizio e termine nel Paese di immatricolazione del veicolo;
  2. nel corso di un viaggio in partenza da una località del Paese d’immatricolazione del veicolo, a destinazione dell’altro Stato, a condizione tuttavia che il veicolo rientri vuoto nel Paese di partenza.

Art. 2

Tutti gli altri trasporti occasionali che non soddisfano le disposizioni dell’articolo 1 possono essere eseguiti solo sulla base di speciale autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dell’altra Parte contraente, alle quali l’impresa di trasporto invia la sua domanda. Servizi regolari di linea

Art. 3

1 servizi regolari di linea fra i due Paesi o in transito sul loro territorio sono approvati di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

Essi sono oggetto di una concessione rilasciata dalle autorità competenti di ogni Parte contraente limitatamente al percorso situato sul territorio rispettivo.

Le autorità competenti delle Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità per il rilascio della concessione.

Art. 4

La domanda di concessione deve essere inviata alle autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo, accompagnata dalla documentazione necessaria (progetto d’orario, delle tariffe e dell’itinerario, indicazione della durata d’esercizio nel corso dell’anno e indicazione della data prevista per l’inizio del servizio). Inoltre le autorità competenti delle Parti contraenti possono chiedere le ulteriori indicazioni che esse giudicano utili.

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente trasmettono alle autorità competenti dell’altra Parte contraente le domande da loro accolte, accompagnate da tutte le pezze necessarie, come pure d’una copia della concessione rilasciata per il percorso situato sul loro territorio.

II. Trasporti di merci

Art. 5

I trasporti di merci provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti a destinazione del territorio dell’altra Parte, o in transito sul suo territorio, sono sottoposti ad autorizzazione. Questa è rilasciata dalle autorità competenti.

Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sono fissate di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 6

Per quanto concerne le dimensioni e i pesi dei veicoli stradali, ogni Parte contraente s’impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altro Stato a condizioni più severe di quelle valevoli per i veicoli immatricolati nel suo territorio.

I veicoli articolati immatricolati in Spagna, il cui peso a pieno carico non supera 26 tonnellate beneficeranno di autorizzazioni speciali che permettono di circolare in Svizzera su strade aperte agli autoveicoli larghi fino a 2,50 m, escluse le strade che attraversano i colli alpini.

III. Trasporti in regime interno

Art. 7

Sono vietati i trasporti interni di viaggiatori e di merci eseguiti esclusivamente sul territorio di una Parte contraente a mezzo di un veicolo immatricolato nell’altro Stato contraente.

IV. Procedura concernente lo scambio dei documenti

Art. 8

Le autorità competenti delle Parti contraenti fissano di comune accordo le modalità concernenti lo scambio dei documenti richiesti e dei dati statistici.

V. Disposizioni finali

Art. 9

Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Madrid. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione.

Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato. Ogni Parte contraente potrà disdirlo, con un preavviso di 3 mesi, per la fine di un anno civile.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna il 23 gennaio 1963, in due esemplari, in lingua spagnuola e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo spagnolo:

F. T. Wahlen

Juan Pablo de Lojondeio

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