Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.334
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Estonia
relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
RU 2003 2429
Traduzione1
Concluso il 25 giugno 1997
Entrato in vigore con scambio di note il 27 agosto 1997
(Stato 5 agosto 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Estonia,
qui di seguito detti «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Ai sensi del presente Accordo i termini seguenti designano:
«trasportatore» una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Repubblica di Estonia, ha il diritto di effettuare trasporti di persone o di merci su strada conformemente alle prescrizioni in vigore nel suo Stato;
«veicolo» un veicolo stradale a propulsione meccanica nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al e immatricolati per il trasporto di
- oltre nove viaggiatori seduti, conducente compreso;
- merci.
«autorizzazione» ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta, secondo le prescrizioni nazionali delle Parti contraenti;
«trasporti di linea» il trasporto regolare, secondo un orario, di persone su un tragitto approvato, sempre che i viaggiatori possano essere presi a bordo e fatti scendere a fermate prestabilite;
«servizi pendolari» i viaggi di andata e ritorno effettuati sempre tra il medesimo punto di partenza e il medesimo punto di arrivo, sempre che i viaggiatori siano stati precedentemente riuniti in gruppi;
«trasporti occasionali» i trasporti che non corrispondono né alla definizione dei trasporti di linea né a quella dei trasporti pendolari;
«cabotaggio» i trasporti tra due luoghi qualsiasi nel territorio di una Parte contraente effettuati da veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 3 Trasporti di persone
I trasporti occasionali di persone che adempiono le condizioni seguenti sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione:
- il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato in cui il veicolo è immatricolato, sempre che nessuna persona sia presa a bordo o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Stato (circuito a porte chiuse); o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nello Stato in cui il veicolo è immatricolato a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente, sempre che il veicolo ritorni vuoto nello Stato in cui è immatricolato; o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all’andata e che i viaggiatori:–prima dell’arrivo nel territorio in cui sono presi a bordo vengano riuniti in gruppi con un contratto di trasporto; o–precedentemente siano stati condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni elencate nella lettera b, nell’altro Stato contraente e ora siano trasportati in un altro Paese; o–siano invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente, le spese di trasporto essendo a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare una cerchia omogenea di persone che non può essere stata raggruppata unicamente in vista di questo viaggio.
- i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
I viaggi pendolari che adempiono le condizioni seguenti sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione:
- i viaggi pendolari con alloggio a destinazione del territorio dell’altra Parte contraente;
- i viaggi pendolari con alloggio in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente; nonché
- i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i viaggi pendolari.
I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.
I trasporti diversi da quelli nominati nei numeri 1 e 2 sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse con riserva della reciprocità.
Art. 4 Trasporti di merci
Ogni trasportatore di una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
- tra un luogo nel territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi nel territorio dell’altra Parte contraente; o
- dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Applicazione del diritto nazionale
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte, in caso di viaggi sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti, che non vanno applicati in modo discriminatorio.
Art. 6 Divieto di trasporti interni
Ai trasportatori di una Parte contraente non è consentito il trasporto di persone e di merci tra due luoghi nel territorio dell’altra Parte contraente se il trasporto non è stato autorizzato dall’altra Parte contraente.
Art. 7 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su domanda delle autorità competenti di tale Stato possono essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità dello Stato in cui il veicolo è immatricolato:
- avvertimento;
- revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.
L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa le autorità competenti dell’altra Parte contraente.
Sono salve le sanzioni che, in virtù del diritto nazionale, possono essere applicate dai tribunali e dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state commesse le infrazioni.
Art. 8 Disposizioni d’esecuzione e autorità competenti
Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo e le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo sono convenute dalle Parti contraenti in un protocollo 2 firmato contemporaneamente al presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Art. 9 Commissione mista
Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.
Compiti della Commissione mista sono la sorveglianza e l’esecuzione adeguate del presente Accordo e del protocollo di cui all’articolo 8. Questa Commissione è competente anche per modificare o completare il protocollo, eccetto il punto 4.
Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazione di questa Commissione mista; essa si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Art. 10 Applicazione al Principato del Liechtenstein
Conformemente al desiderio formale del Principato del Liechtenstein, l’Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.
Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ciascuna Parte contraente avrà notificato all’altra di essersi conformata alle disposizioni giuridiche inerenti alla conclusione e alla messa in vigore di trattati internazionali. Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma.
Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ciascuna Parte contraente all’altra Parte per scritto per la fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di almeno tre mesi.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Helsinki il 25 giugno 1997 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca ed estone, i due testi facenti parimenti fede.
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