Il presente accordo disciplina i trasporti stradali di viaggiatori, effettuati con veicoli la cui provenienza o destinazione si situa sul territorio di uno dei due Stati
contraenti o in transito attraverso i loro territori.
0.741.619.514.1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo del Principato del Liechtenstein
relativo ai trasporti transfrontalieri stradali di viaggiatori
RU 2003 679
Traduzione1
Concluso il 4 marzo 1999
Applicato provvisoriamente dal 1° aprile 1999
Entrato in vigore definitivamente mediante scambio di note il 23 aprile 1999
(Stato 8 aprile 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato di Liechtenstein,
considerata e riconosciuta la cooperazione tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein nel settore del traffico viaggiatori su strada dal 1921, in particolare sulla base della convenzione del 9 gennaio 1978 2 concernente lo svolgimento dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni nel Principato del Liechtenstein da parte dell’Azienda svizzera delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (chiamata qui appresso «convenzione sulla posta e le telecomunicazioni»),
animati dal desiderio di proseguire la cooperazione nel settore del traffico viaggiatori su strada anche dopo l’abrogazione della convenzione sulla posta e le telecomunicazioni,
desiderosi di facilitare i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,
hanno deciso di concludere un accordo a questo scopo ed hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo:
- «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, sia in Svizzera, sia nel Principato del Liechtenstein, ha il diritto di effettuare trasporti
stradali di viaggiatori, conformemente alle disposizioni in vigore nel rispettivo Stato contraente. - «veicolo» designa un veicolo stradale con motore proprio ed eventualmente il relativo rimorchio, agganciato, adattato e autorizzato in uno dei due Stati contraenti per il trasporto stradale di più di nove passeggeri seduti, conducente compreso;
- «permesso» designa qualsiasi autorizzazione, concessione o permesso
prescritto dalle norme nazionali di uno dei due Stati contraenti; - «corse regolari» designano le corse effettuate in un intervallo di tempo
identificabile, nelle quali i viaggiatori possono salire o scendere a fermate stabilite in precedenza; - «corse pendolari con alloggio» designano corse turistiche nell’ambito delle quali gruppi precedentemente costituiti di viaggiatori sono depositati in un luogo di destinazione comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un’ulteriore corsa effettuata dallo stesso trasportatore e a condizione che almeno per 4/5 dei viaggiatori sia previsto nell’offerta, oltre al trasporto, anche l’alloggio nella località di destinazione per almeno due notti,
- «servizi di linea speciali» designano il trasporto regolare di talune categorie di viaggiatori, ad esclusione di altre categorie, a condizione che tali trasporti siano effettuati regolarmente. In particolare rientrano nei servizi di linea speciali il trasporto di lavoratori dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa e il trasporto di scolari dal luogo di domicilio alla scuola e viceversa. La regolarità dei servizi di linea speciali non è compromessa dall’adeguamento del loro svolgimento alle diverse esigenze degli utenti.
Art. 3 Trasporti occasionali di viaggiatori
I trasporti occasionali di viaggiatori tra i due Stati contraenti o in transito sul loro territorio possono essere svolti senza permesso.
Art. 4 Trasporti regolari di viaggiatori e corse pendolari
Sono esenti da permesso i trasporti di viaggiatori effettuati conformemente alle seguenti condizioni:
- corse pendolari con pernottamento in partenza o in transito attraverso il
territorio dell’altro Stato contraente; - servizi di linea speciali, qualora sul territorio del Principato del Liechtenstein viga un accordo contrattuale tra l’organizzatore e l’impresa di trasporto nonché
- corse a vuoto effettuate in relazione a questi trasporti.
Trasporti differenti da quelli menzionati al capoverso 1 sono soggetti all’obbligo di permesso secondo le disposizioni del diritto nazionale degli Stati contraenti. I permessi sono rilasciati, se possibile, in base alla reciprocità.
Le domande di permesso per i trasporti per i quali esso è obbligatorio vanno inoltrate alle autorità competenti dello Stato contraente di immatricolazione del
veicolo; le autorità trasmettono le domande alle autorità competenti dell’altro Stato contraente.
I trasportatori dovranno indicare nella domanda l’orario, le tariffe, il tracciato e altre eventuali informazioni richieste dall’autorità competente.
L’autorità che ha rilasciato un permesso ne dà notifica all’autorità competente dell’altro Stato contraente inviando copia del permesso rilasciato.
Art. 5 Trasporti interni
I trasporti di viaggiatori effettuati da trasportatori di uno Stato contraente tra luoghi ubicati sul territorio dell’altro Stato contraente sono permessi in conformità alla
legislazione nazionale.
Art. 6 Applicazione della legislazione nazionale
Per tutte le materie di cui al capoverso 2 che non sono disciplinate da questo
accordo i trasportatori e i conducenti di veicoli di uno Stato contraente hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni di legge vigenti nell’altro Stato contraente,
applicate in maniera non discriminatoria, quando circolano sul territorio di quest’ultimo.
Il capoverso 1 si riferisce in particolare alla legislazione inerente ai trasporti
stradali, alla circolazione stradale, alle dimensioni e al peso dei veicoli, alla durata del lavoro e al riposo dei conducenti, ai periodi di guida nonché a tasse, pedaggi e emolumenti amministrativi. Le tasse di circolazione la cui applicazione è basata sul principio della nazionalità non possono essere imposte a un trasportatore dell’altro Stato contraente.
Art. 7 Infrazioni
Le autorità competenti degli Stati contraenti provvedono affinché i trasportatori osservino le disposizioni del presente accordo e dei permessi.
I trasportatori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell’altro Stato
contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente accordo o alle disposizioni di legge inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell’autorità competente di questo Stato,
costituire oggetto dei seguenti provvedimenti:
- avvertimento
- soppressione temporanea, parziale o totale del diritto d’eseguire trasporti sul territorio dello Stato contraente dove è stata commessa l’infrazione.
L’autorità dello Stato contraente di immatricolazione del veicolo attua detti provvedimenti e ne informa l’autorità competente dell’altro Stato contraente.
Sono riservate le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali e dalle autorità competenti dello Stato contraente sul territorio del quale sono state commesse siffatte infrazioni.
Art. 8 Autorità competenti
Le autorità competenti per l’applicazione dell’accordo sono:
- in Svizzera:
- il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
- l’Ufficio federale dei trasporti
- nel Principato del Liechtenstein:
- il Governo del Principato del Liechtenstein.
Le autorità competenti corrispondono direttamente e si scambiano reciprocamente su richiesta qualsiasi informazione utile inerente ai permessi rilasciati.
Art. 9 Commissione mista
Gli Stati contraenti istituiscono una commissione mista per l’attuazione del
presente accordo.
La commissione mista si riunisce secondo necessità. Gli Stati contraenti possono domandare la convocazione delle riunioni; queste avvengono alternativamente sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti.
Art. 10 Disposizioni transitorie
Durante il periodo di validità dei contratti di trasporto postali vigenti sulle linee Buchs – Schaan – Vaduz – Sargans gli Stati interessati rilasciano le rispettive
concessioni ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’offerta di trasporto.
Per quanto concerne il trasferimento dei contratti di trasporto postali vigenti, il Governo del Principato del Liechtenstein e la Posta svizzera stipulano un regolamento nell’ambito della convenzione sull’assicurazione temporanea dei servizi di trasporto postali e di viaggiatori.
Art. 11 Entrata in vigore, durata di validità e denuncia
Il presente accordo entra in vigore non appena ciascuno Stato contraente avrà notificato all’altro di aver soddisfatto le condizioni costituzionali inerenti alla
conclusione e all’entrata in vigore di accordi internazionali. Esso si applica provvisoriamente a partire dal 1° aprile 1999.
Il presente accordo è valevole per una durata indeterminata; potrà essere denunciato da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile mediante un preavviso scritto di tre mesi.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Berna, in duplice esemplare in lingua tedesca, il 4 marzo 1999.
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