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Accordo tra il Dipartimento federale svizzero dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministero dei trasporti e dell’energia del Granducato di Lussemburgo sui trasporti professionali di persone su strada Conchiuso il 17 maggio 1972 Entrato in vigore il 1° giugno 1972

RU 1972 2199

Traduzione1

Il Dipartimento federale svizzero dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
e
il Ministero dei trasporti e dell’energia del Granducato di Lussemburgo,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti professionali di persone su strada tra i due Paesi, come pure in transito sul loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti professionali di persone su strada in provenienza o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o in transito sul loro territorio, effettuati con veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o morale che in Lussemburgo o in Svizzera ha il diritto di effettuare trasporti di persone su strada, conformemente alle disposizioni in vigore nel rispettivo Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale dotato di un motore a propulsione che circola con mezzi propri, destinato o adattato al trasporto di più di otto persone sedute, oltre il conducente.

Art. 3 Regime dei trasporti

Sono trasporti liberi e quindi non soggetti ad autorizzazione i trasporti di persone che rispondono ai requisiti seguenti:

  1. le stesse persone sono trasportate con il medesimo veicolo durante tutto un viaggio che inizia e termina nel territorio del Paese d’immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, né lungo il percorso, né alle fermate (circuito chiuso); oppure
  2. un gruppo di persone è trasportato da una località del territorio di un Paese in una località del territorio dell’altro Paese o di un Paese terzo, con ritorno del veicolo a vuoto nel suo Paese d’immatricolazione.

È libera l’entrata a vuoto, per transito, di autoveicoli immatricolati in uno dei due Paesi contraenti per e da Paesi terzi, a condizione che non effettuino servizi nel Paese attraversato e siano muniti di documento che attesti l’ordinazione e dal quale risulti la natura del servizio.

I trasporti diversi da quelli previsti sotto le cifre 1 e 2 sono soggetti a previa autorizzazione o concessione giusta il diritto nazionale in vigore nei Paesi contraenti.

Art. 4 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le materie non disciplinate nel presente accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente hanno l’obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nell’altra Parte contraente, allorquando essi circolano sul territorio di quest’ultima.

Art. 5 Divieto di eseguire trasporti interni

Nessuna disposizione del presente accordo conferisce a un trasportatore di un Paese contraente il diritto di eseguire trasporti di persone tra due punti situati sul territorio dell’altro Stato.

Art. 6 Infrazioni

Ai trasportatori e ai conducenti che avessero infranto in modo grave o ripetuto, sul territorio dell’altra Parte contraente, le disposizioni dei presente accordo o le leggi e i regolamenti ivi vigenti per quanto concerne i trasporti su strada e la circolazione stradale, può essere vietato temporaneamente l’accesso al territorio di detto Stato. Restano riservate le sanzioni che la legge del medesimo commina a tali infrazioni.

L’autorità competente che ha adottato una siffatta misura o che ha conoscenza dell’infrazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Art. 7 Autorità competenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti che si occupano delle questioni inerenti all’applicazione del presente accordo trattano direttamente le relative pratiche.

Art. 8 Commissione mista

L’autorità competente di una Parte contraente può domandare la riunione di una commissione mista, composta di rappresentanti delle due autorità, per trattare le questioni inerenti all’applicazione del presente accordo.

Art. 9 Processo verbale dei negoziati

Il presente accordo è completato dal processo verbale dei negoziati del 16 e 17 maggio 1972, il quale fa parte integrante dell’accordo.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° giugno 1972. L’accordo resterà in vigore per una durata indeterminata; esso potrà essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile mediante preavviso scritto di almeno tre mesi.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle Amministrazioni rispettive, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in Lussemburgo, il 17 maggio 1972 in due esemplari originali in lingua francese.

Per il Dipartimento federale svizzero
dei trasporti delle comunicazioni
e delle energie:

Per il Ministero dei trasporti
e dell’energia,
del Granducato di Lussemburgo:

F. Giorgetti

C. Kasel

Processo verbale dei negoziati

Le delegazioni svizzera e lussemburghese si sono riuntie in Lussemburgo nei giorni 16 e 17 maggio 1972 per negoziare un accordo concernente i trasporti professionali di persone su strada, che è stato firmato dai capi delegazione il 17 maggio, in Lussemburgo.

Per l’applicazione dell’accordo è stato convenuto quanto segue:

Regime dei trasporti (art. 3)

I trasporti di persone non contemplati nell’articolo 3 cifre 1 e 2 dell’accordo, sono soggetti ad autorizzazione o concessione dell’autorità competente dell’altra Parte contraente. Per il rilascio di tali autorizzazioni o concessione sono riscossi gli emolumenti previsti dal diritto nazionale.

Per le entrate a vuoto non previste alla cifra 2, le autorità competenti delle Parti contraenti accorderanno le necessarie autorizzazioni in modo accondiscendente e senza spese.

Applicazione della legislazione nazionale (art. 4)

Le Parti contraenti prendono atto che questa disposizione riguarda in particolare la legislazione sui trasporti su strada, sulla circolazione stradale, sui pesi e dimensioni dei veicoli, sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti di veicoli e sul periodo di guida.

Autorità competenti (art. 7)

Per la Svizzera:

Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna (telex 33 179 eav ch).

Per il Lussemburgo:

Ministero dei trasporti e dell’energia, Servizio dei trasporti internazionali,
4 bd Roosvelt, Luxembourg (telex 240 – Civilair).

Esonero da tasse e imposte

Le imprese che, mediante veicolo immatricolato in Lussemburgo, effettuano in territorio svizzero trasporti disciplinati dall’accordo del 17 maggio 1972, non sono soggetti, in Svizzera, ad alcuna tassa sui trasporti o a tasse di circolazione, né a tasse di compensazione sui carburanti o a diritti inerenti alle autorizzazioni di trasporto. Conseguentemente, le imprese che mediante veicolo immatricolato in Svizzera effettuano, in territorio lussemburghese, trasporti disciplinati dall’accordo dei 17 maggio 1972 sono esenti da imposte, tasse o diritti di pari genere.

Resta riservata la riscossione di emolumenti sulle concessioni come pure di pedaggi sulle strade, sui ponti, per le gallerie stradali e per i parcheggi.

Pesi e dimensioni dei veicoli

In materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ogni Parte contraente s’impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle valevoli per i veicoli immatricolati nel suo territorio.

Regime doganale

I combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente sono esenti dal pagamento di diritti e tasse d’entrata e sono ammessi senza restrizioni d’importazione.

I pezzi di ricambio introdotti per riparare un veicolo che è stato importato temporaneamente, e che ha subito un guasto sul territorio dell’altra Parte contraente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’entrata, e senza divieti né restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che detti pezzi di ricambio siano scortati da un documento di importazione temporaneo. I pezzi sostituiti saranno riesportati o distrutti sotto controllo doganale.

Lussemburgo, 17 maggio 1972

Il capo
della delegazione svizzera:

Il capo
della delegazione lussemburghese:

F. Giorgetti

C. Kasel