Le disposizioni del presente Accordo conferiscono ai trasportatori il diritto di trasportare su strada persone o merci tra i territori delle Parti contraenti, transitanti sul loro territorio oppure in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi.
0.741.619.573
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Montenegro relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci
RU 2023 717
Traduzione
Concluso il 20 maggio 2023
Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 dicembre 2023
(Stato 9 dicembre 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo del Montenegro,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di agevolare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Nel presente Accordo si intende per:
- «territorio»: il territorio di una delle Parti contraenti in cui il trasportatore è domiciliato o ha sede e un veicolo è immatricolato o il territorio di una delle Parti contraenti in cui il trasportatore opera senza esservi domiciliato o avervi sede e senza che il suo veicolo vi sia immatricolato;
- «trasporto»: l’impiego di un veicolo vuoto o carico;
- «trasportatore»: ogni persona fisica o giuridica domiciliata o con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e autorizzata a effettuare trasporti internazionali su strada di persone o di merci conformemente alle pertinenti leggi e regolamentazioni nazionali;
- «veicolo»:a)per il trasporto di persone: ogni veicolo stradale a motore adibito al trasporto di oltre 9 (nove) persone sedute, conducente compreso, e immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti,b)per il trasporto di merci: ogni veicolo stradale a motore adibito al trasporto di merci e immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti. Nel caso di trasporti effettuati con un veicolo trattore e un rimorchio o semirimorchio, composti da elementi immatricolati in Paesi differenti, le disposizioni del presente Accordo si applicano all’intero autotreno o autoarticolato solo se il veicolo trattore è immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti;
- «servizio regolare»: il trasporto di persone lungo itinerari e secondo orari previamente convenuti, durante il quale i viaggiatori possono salire o scendere dal veicolo alle fermate prestabilite;
- «servizio occasionale»: un servizio che non rientra nella categoria di trasporto regolare di persone. La frequenza o il numero di servizi non influisce sulla classificazione come servizio occasionale;
- «autorizzazione»: ogni licenza o autorizzazione richiesta in base alla legge applicabile da ciascuna Parte contraente.
Art. 3 Trasporto di persone
I seguenti trasporti non regolari (occasionali) di persone sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:
- il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati sul territorio della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo, sempreché nessuna persona sia fatta salire o scendere lungo il percorso né alle fermate situate fuori da detto Paese (circuito a porte chiuse); o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato sul territorio dell’altra Parte contraente, sempreché il veicolo lasci vuoto questo territorio; o
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato sul territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nel Paese d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all’andata e che i viaggiatori:–siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatti salire, o–siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nel Paese in cui sono fatti risalire e siano trasportati in un altro Paese, o–siano stati invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente, sempreché le spese di trasporto siano a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente in vista del viaggio;
- i viaggi in transito sul territorio dell’altra Parte contraente.
Per effettuare i trasporti menzionati di cui al paragrafo 1, i veicoli devono essere muniti di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri, da esibire su richiesta alle autorità competenti. Il contenuto e la forma del foglio di viaggio sono stabiliti da ciascuna Parte contraente e sono oggetto di un mutuo accordo tra le rispettive autorità competenti.
I trasporti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono soggetti ad autorizzazione a norma delle leggi e dei regolamenti nazionali delle Parti contraenti e previo coordinamento tra le autorità competenti. Le autorizzazioni sono concesse sulla base del principio di reciprocità.
Art. 4 Trasporto di merci
Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto di importare temporaneamente, senza autorizzazione, un veicolo vuoto o carico nel territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
- tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
- dal territorio dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
- in transito sul territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Divieto di cabotaggio
Le disposizioni del presente Accordo non autorizzano i trasportatori di una Parte contraente a trasportare persone o merci tra due luoghi situati sul territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 6 Peso e dimensioni
Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle applicabili ai veicoli immatricolati nel proprio territorio.
Per il trasporto di carichi indivisibili con peso o dimensioni superiori a quelli consentiti nel territorio di una Parte contraente, il veicolo deve essere munito di un’autorizzazione speciale rilasciata dall’autorità competente della rispettiva Parte contraente. Se questa autorizzazione dispone che il veicolo deve percorrere un itinerario specifico, il trasporto è autorizzato solo su tale itinerario. In nessun caso deve essere superato il peso garantito fissato dal fabbricante.
Art. 7 Tasse e imposte
I veicoli che trasportano persone o merci in virtù del presente Accordo sono esenti da tutte le tasse e imposte relative al possesso e alla circolazione di veicoli sul territorio dell’altra Parte contraente.
L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica alle tasse o alle imposte sul consumo di carburante e alle tasse per l’uso di determinati ponti e gallerie o delle strade.
Art. 8 Regime doganale
Il carburante contenuto nel serbatoio normale del veicolo installato dal costruttore e l’olio lubrificante impiegato per il normale uso di questi veicoli sono esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione.
I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo, già importato temporaneamente, sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti sono soggetti a dazi doganali e devono essere riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale.
Art. 9 Applicazione delle leggi e regolamentazioni nazionali
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo né da altri accordi internazionali ai quali aderiscono le due Parti contraenti, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le leggi e i regolamenti, che saranno applicati in modo non discriminante.
Art. 10 Obblighi internazionali
Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni, regolamentazioni e accordi internazionali che si applicano a ciascuna Parte contraente.
Art. 11 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e ai regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore in detto territorio sono, su domanda delle autorità competenti di questo Paese, oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
- avvertimento;
- revoca temporanea o definitiva del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione, previo coordinamento tra le autorità competenti delle Parti contraenti;
Le autorità competenti dell’altra Parte contraente devono essere informate sulle misure adottate secondo il paragrafo 2.
L’applicazione del presente articolo lascia impregiudicate eventuali altre sanzioni inflitte in base alla legislazione nazionale dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio è stata commessa l’infrazione.
Art. 12 Autorità competenti
Le autorità competenti dell’esecuzione del presente Accordo sono: per la Svizzera: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni; per il Montenegro: il Ministero degli investimenti in capitale e l’amministrazione dei trasporti.
Art. 13 Commissione mista
Le autorità competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista composta dai loro rappresentanti e incaricata di trattare questioni derivanti dall’esecuzione o dall’applicazione del presente Accordo.
La Commissione mista si riunisce su richiesta di una Parte contraente. Le riunioni si svolgono alternativamente sul territorio di una Parte contraente.
Art. 14 Estensione dell’Accordo al Principato del Liechtenstein
Conformemente alla richiesta formale del Principato del Liechtenstein, le disposizioni del presente Accordo si estendono parimenti al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.
Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra, mediante nota diplomatica, che sono compiute tutte le procedure interne del proprio Paese necessarie per l’entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica.
Il presente Accordo può essere emendato sulla base di un mutuo accordo concluso tra le Parti contraenti. L’entrata in vigore degli emendamenti avviene secondo le procedure di cui al paragrafo 1.
Le Parti contraenti si impegnano a risolvere per via negoziale le eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo.
Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante preavviso trasmesso per via diplomatica all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di avere effetto 6 (sei) mesi dopo la ricezione della notifica. Fatto a Podgorica, il 20 maggio 2023, in due originali in lingua francese e montenegrina, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Urs Schmid | Per il Ervin Ibrahimović |