Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai trasporti su strada di persone e di merci in provenienza da o a destinazione del Paese di una Parte contraente o transitanti in uno di questi Paesi ed effettuati con veicoli immatricolati nel Paese dell’altra Parte contraente.
0.741.619.682
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Serbia relativo ai trasporti su strada
di persone e di merci
RU 2010 3143
Traduzione1
Concluso il 9 dicembre 2009
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 luglio 2010
(Stato 10 luglio 2010)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Serbia,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di agevolare i trasporti stradali di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Nel presente Accordo:
il termine «trasportatore» designa ogni persona domiciliata nella Repubblica di Serbia o ogni persona fisica o giuridica domiciliata o con sede in Svizzera e autorizzata ad effettuare, nel traffico internazionale, trasporti su strada di persone o di merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel Paese di una delle Parti contraenti;
il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, compreso l’eventuale rimorchio, adibito per il trasporto internazionale di oltre nove persone sedute, conducente compreso, o di merci e immatricolato nel Paese di una delle Parti contraenti;
il termine «trasporto di persone pubblico e regolare (servizio di linea)» designa il trasporto di persone su itinerari prestabiliti e secondo tariffe e orari predefiniti e pubblicati. I passeggeri vengono fatti salire e scendere presso fermate riconosciute;
il termine «servizio pendolare» designa una serie di trasporti a scopo turistico di gruppi di persone precostituiti tra un punto di partenza o località vicine e un’unica destinazione. Ogni gruppo trasportato durante il viaggio di andata deve essere trasportato di nuovo al punto di partenza; all’andata e al ritorno il gruppo deve essere costituito dagli stessi passeggeri. Nel servizio pendolare il primo viaggio di ritorno e l’ultimo di andata sono corse a vuoto;
Il termine «servizio pendolare con alloggio» designa un servizio pendolare nel quale per almeno l’80 per cento dei passeggeri è previsto l’alloggio nel luogo di destinazione;
il termine «servizio occasionale» designa i servizi che non rientrano nella categoria del servizio di linea né in quella del servizio pendolare;
il termine «cabotaggio» designa il trasporto di persone o merci da parte di un trasportatore domiciliato o con sede nel Paese di una delle Parti contraenti tra luoghi situati nel Paese dell’altra Parte contraente;
il termine «autorizzazione» designa ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta in base alle prescrizioni giuridiche in vigore nei Paesi delle Parti contraenti.
Art. 3 Trasporti di persone
Il servizio di linea, il servizio occasionale e il servizio pendolare sottostanno ad autorizzazione.
Le autorizzazioni di cui al capoverso 1 sono rilasciate garantendo la reciprocità.
In deroga al capoverso 1, i seguenti trasporti occasionali di persone sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:
- i circuiti a porte chiuse, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel Paese della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo. Durante tutto il viaggio vengono trasportate le stesse persone con lo stesso veicolo e nessuna persona può essere fatta salire o scendere al di fuori del territorio in cui il veicolo è immatricolato;
- il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio del Paese della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo a un luogo situato nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente e il viaggio di ritorno a vuoto;
- i trasporti preceduti da un viaggio di andata a vuoto e i cui viaggiatori:–siano raggruppati con contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui sono fatti salire, oppure–siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore a un luogo situato nel Paese dell’altra Parte contraente e da qui fatti salire dal medesimo trasportatore e trasportati nel Paese della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo, oppure–siano stati invitati a recarsi nel Paese dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non è stato costituito unicamente in vista del viaggio;
- i viaggi in transito nel territorio dell’altra Parte contraente.
In deroga al capoverso 1, il servizio pendolare con alloggio è esente dall’obbligo di autorizzazione.
Durante il servizio occasionale di cui ai capoversi 1 e 3 occorre recare a bordo un documento di controllo.
L’autorizzazione di cui al capoverso 1 e il documento di controllo di cui al capoverso 5 devono essere conservati a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta delle autorità di controllo
Art. 4 Trasporto di merci
Ogni trasportatore ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
- tra un luogo situato nel territorio del Paese di una Parte contraente e un luogo situato nel terrotorio del Paese dell’altra Parte contraente;
- in transito nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente;
- dal territorio del Paese dell’altra Parte contraente verso un Paese terzo o da un Paese terzo verso il Paese dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Peso e misure dei veicoli
Il peso, il carico per asse e le misure del veicolo non devono superare i valori riportati nei documenti del veicolo.
Se il peso con carico o a vuoto o le dimensioni di veicoli effettuanti trasporti ai sensi del presente Accordo superano i valori massimi ammessi nel Paese in cui è effettuato il trasporto, occorre richiedere un’autorizzazione speciale rilasciata conformemente al diritto nazionale.
L’autorizzazione di cui al capoverso 2 deve essere conservata a bordo del veicolo ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.
Art. 6 Applicazione del diritto nazionale
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, si applica il diritto nazionale del Paese delle Parti contraenti. Tale diritto non va applicato in modo discriminatorio.
Art. 7 Cabotaggio
Il cabotaggio di persone e merci è vietato.
La Commissione mista può proporre alle autorità competenti del Paese delle Parti contraenti di ammettere eccezioni.
Art. 8 Infrazioni alle disposizioni del presente Accordo
I trasportatori sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Accordo.
I trasportatori e i conducenti di veicoli che, nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o delle leggi e dei regolamenti concernenti i trasporti stradali o la circolazione stradale in vigore in detto Paese possono, su domanda delle autorità competenti di questo Paese, essere oggetto delle misure seguenti, ordinate dalle autorità competenti del Paese della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo:
- avvertimento;
- revoca temporanea o definitiva del diritto di effettuare trasporti nel territorio del Paese della Parte contraente in cui è stata commessa l’infrazione.
Le autorità competenti del Paese dell’altra Parte contraente devono essere informate sulle misure adottate secondo il capoverso 2.
Le disposizioni di cui ai capoversi 2 e 3 non escludono la possibilità di sanzioni applicabili da parte dei tribunali competenti o delle autorità competenti in virtù del diritto nazionale del Paese della Parte contraente in cui è stata commessa un’infrazione.
Art. 9 Autorità competenti
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente tra loro.
Art. 10 Protocollo concernente l’esecuzione dell’Accordo
Contestualmente al presente Accordo le Parti contraenti hanno concordato un Protocollo concernente l’esecuzione del presente Accordo. Il Protocollo è parte integrante dell’Accordo.
Art. 11 Commissione mista
Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del presente Accordo.
La Commissione mista è competente per la modifica o il completamento del Protocollo, effettuati una volta concluse le pertinenti procedure nazionali previste nel Paese di ciascuna Parte contraente.
Le autorità competenti del Paese di una Parte contraente possono richiedere la convocazione della Commissione mista: questa si riunisce alternativamente nel territorio del Paese di ciascuna Parte contraente.
Art. 12 Applicazione al Principato del Liechtenstein
Conformemente alla richiesta formale del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale 2 .
Art. 13 Disposizioni doganali
Il carburante contenuto nei serbatoi normali dei veicoli, l’olio lubrificante impiegato per il normale uso di questi veicoli nonché i pezzi di ricambio e gli attrezzi necessari per riparare questi veicoli sono esenti dal pagamento di dazi e tasse d’entrata e sono ammessi senza restrizioni d’importazione.
Il termine «serbatoi normali» designa i serbatoi previsti dal costruttore su tutti i mezzi di trasporto dello stesso tipo dei mezzi considerati e la cui installazione permanente consente l’utilizzazione diretta di un tipo di carburante, sia per la propulsione dei mezzi di trasporto sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi installati sui mezzi di trasporto che consentono l’utilizzazione diretta di altri tipi di carburante nonché i serbatoi adattati ad altri sistemi di cui possono essere muniti i mezzi di trasporto.
I pezzi di ricambio non impiegati e gli elementi sostituiti vanno riesportati o trattati conformemente alla legislazione doganale in vigore nel Paese della Parte contraente interessata.
Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità
Il presente Accordo entra in vigore il 30° giorno dopo la ricezione dell’ultima nota diplomatica con cui una Parte contraente notifica all’altra che sono adempiute tutte le condizioni previste dal diritto nazionale per l’entrata in vigore.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente i trasporti internazionali su strada, firmato il 29 marzo 1962 3 a Berna, e l’accordo concernente la sua estensione al Principato del Liechtenstein, concluso con scambio di note del 12 dicembre 1978 4 a Belgrado.
Il presente Accordo, concluso a tempo indeterminato, può essere denunciato da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile con un preavviso di 90 giorni mediante notificazione per via diplomatica.
In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 9 dicembre 2009 in due originali in lingua tedesca, serba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il | Per il |
Max Friedli | Milan St. Protic |
Protocollo
concernente l’esecuzione dell’Accordo firmato a Berna
il 9 dicembre 2009 tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Serbia relativo ai trasporti
su strada di persone e di merci
Visto l’articolo 10 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia relativo ai trasporti su strada di persone e di merci fatto a Berna il 9 dicembre 2009 (di seguito denominato «Accordo»), le Parti contraenti
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
L’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’Accordo è rilasciata su domanda del trasportatore.
Il trasportatore presenta la domanda per il rilascio dell’autorizzazione alle autorità competenti del Paese della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo. Queste trasmettono la domanda alle autorità competenti del Paese dell’altra Parte contraente.
Una volta rilasciata l’autorizzazione, le autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo la trasmettono alle autorità competenti del Paese dell’altra Parte contraente.
Art. 2
Il presente Accordo si applica altresì ai trasporti di merci da, verso o in transito nel territorio del Paese di una Parte contraente effettuati con autotreni immatricolati in diversi Paesi, se il veicolo trainante è immatricolato nel Paese di una Parte contraente.
Art. 3
Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel Paese dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel proprio Paese. È applicabile la procedura seguente:
per la Svizzera:le autorizzazioni speciali sono rilasciate dall’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna; sono concesse solo per il trasporto di carichi indivisibili e unicamente se le condizioni stradali lo consentono. Le domande vanno presentate in anticipo.
per la Repubblica di Serbia:per i veicoli immatricolati in Svizzera il cui peso e le cui dimensioni sono superiori a quelli ammessi sul territorio serbo le autorizzazioni speciali di cui all’articolo 5 capoverso 2 dell’Accordo sono rilasciate dall’impresa «Putevi Srbije». Le domande vanno presentate in anticipo. In nessun caso deve essere superato il peso massimo indicato nel certificato di immatricolazione del veicolo.
Art. 4
Le Parti contraenti hanno convenuto che l’articolo 6 dell’Accordo si riferisce alla legislazione concernente i trasporti su strada, le dimensioni e il peso dei veicoli, i periodi di guida e di riposo, le tasse, i pedaggi, gli emolumenti per prestazioni amministrative e l’importazione temporanea dei veicoli.
Art. 5
In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Berna, il 9 dicembre 2009 in due originali in lingua tedesca, serba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
Le autorità competenti di cui all’articolo 9 dell’Accordo sono:
- per la Svizzera: l’Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna;
- per la Repubblica di Serbia: il Ministero delle infrastrutture, 11000 Belgrado.
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Max Friedli | Milan St. Protic |