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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica Araba Siriana
relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci

RU 2007 1265

Traduzione1

Concluso il 5 settembre 2006
Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 febbraio 2007

(Stato 12 febbraio 2007)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Araba Siriana,

desiderosi di agevolare i trasporti stradali internazionali di persone e di merci tra i due Paesi e quelli in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti stradali di persone e di merci effettuati per mezzo di veicoli conformemente all’articolo 2.

Art. 2 Definizioni

Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica svizzera o siriana che ha il diritto di effettuare trasporti stradali di persone e di merci in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nel proprio Paese.

Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, come un autocarro o un autobus, o un insieme di veicoli articolati formati da un autocarro con rimorchio o da un trattore con semirimorchio:

  1. fabbricato o adattato per il trasporto stradale di oltre otto persone sedute, escluso il conducente, oppure di merci e utilizzato a tal fine;
  2. immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti e temporaneamente ammesso sul territorio dell’altra Parte contraente per il trasporto internazionale di persone o di merci a destinazione o in provenienza da un luogo qualsiasi di detto territorio o in transito su di esso.

Il termine «autorizzazione» designa il documento che consente l’esecuzione del trasporto, rilasciato dalle autorità competenti di ciascuna Parte contraente.

Art. 3 Trasporto di persone

Ad eccezione dei trasporti turistici occasionali di cui al capoverso 2 qui appresso, i trasporti di persone tra i due Paesi o in transito attraverso i rispettivi territori, soggiacciono all’autorizzazione preliminare. La procedura di autorizzazione e l’esercizio dei trasporti regolari di persone sarà definito dalla Commissione mista prevista nell’articolo 12 del presente Accordo.

Per trasporto turistico occasionale si intende il trasporto di uno stesso gruppo di persone con lo stesso veicolo:

  1. durante un viaggio che ha inizio e termina nel Paese di immatricolazione del veicolo (circuito a porte chiuse);
  2. durante un viaggio iniziato nel Paese di immatricolazione del veicolo e terminato nel punto di arrivo situato nel territorio dell’altra Parte contraente sempre che il veicolo, salvo autorizzazione contraria, rientri a vuoto nel proprio Paese di immatricolazione;
  3. da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo nello Stato in cui il veicolo è immatricolato, a condizione che questa prestazione di servizio sia preceduta da un viaggio a vuoto all’andata e che i viaggiatori:–siano riuniti in gruppi con un contratto di trasporto concluso prima del loro arrivo nel territorio dello Stato in cui vengono caricati, o–siano stati precedentemente trasportati dallo stesso vettore, alle condizioni menzionate nella lettera b), nel territorio dello Stato in cui sono nuovamente caricati e siano trasportati al di fuori di tale Stato, o–siano stati invitati a recarsi nel territorio dell’altra Parte contraente e che la persona che li invita assuma i costi di trasporto. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito soltanto in vista del viaggio.

Art. 4 Trasporto di merci

Ogni vettore di una Parte contraente ha il diritto di importare temporaneamente nel territorio dell’altra un veicolo vuoto o carico per trasportare merci:

  1. tra un luogo situato nel territorio di una Parte contraente e un luogo qualsiasi nel territorio dell’altra; o
  2. dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Divieto di trasporti interni

Nessuna disposizione del presente Accordo consente al vettore di una Parte contraente di trasportare persone o merci all’interno del territorio dell’altra Parte contraente per depositarle all’interno dello stesso territorio, salvo autorizzazione speciale scritta rilasciata dalle autorità competenti dell’altra Parte contraente.

Art. 6 Peso e dimensioni dei veicoli

Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli stradali, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.

Qualora il peso o le dimensioni del carico o dei veicoli di una delle Parti contraenti superino i limiti ammessi sul territorio dell’altra Parte, i veicoli o il carico devono essere muniti di un’autorizzazione speciale rilasciata dalle autorità competenti di quest’ultima Parte.

Art. 7 Documenti regolamentari e autorizzazioni

Le autorizzazioni rilasciate conformemente alle disposizioni del presente Accordo come pure gli altri documenti regolamentari richiesti dal Paese di circolazione devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere presentati ogniqualvolta richiesto dalle persone debitamente autorizzate.

Art. 8 Applicazione della legislazione nazionale

Riguardo a qualsiasi materia non disciplinata nel presente Accordo, i vettori ed i conducenti di veicoli di una Parte contraente, qualora circolino sul territorio dell’altra parte contraente, sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti di quest’ultima, che saranno applicati in modo non discriminatorio.

Art. 9 Infrazioni

Se un vettore o un conducente di una Parte contraente ha commesso un’infrazione alle disposizioni del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte contraente, le autorità competenti di quest’ultima Parte possono, senza pregiudizio per l’applicazione delle disposizioni legali del Paese sul cui territorio è stata commessa l’infrazione, informarne le autorità competenti della prima Parte contraente.

In caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 del presente articolo, le autorità competenti della Parte contraente ove è stata commessa l’infrazione possono chiedere alle autorità competenti dell’altra Parte contraente di avvertire il vettore o il conducente che, in caso di recidiva, verrà loro revocato, parzialmente o totalmente, il diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente ove è stata commessa l’infrazione, a mezzo di veicoli da loro detenuti o utilizzati.

In caso di recidiva la Parte contraente sul cui territorio è stata commessa l’infrazione può sospendere temporaneamente, in tutto od in parte, il diritto del vettore o del conducente di effettuare trasporti sul proprio territorio. L’autorità competente del Paese di immatricolazione del veicolo sarà informata di tale provvedimento.

Le infrazioni doganali soggiacciono ai regolamenti doganali del luogo in cui sono state commesse.

Art. 10 Autorità competenti

Le Parti contraenti designano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo.

Dette autorità tratteranno gli affari sia per via diplomatica sia direttamente.

Art. 11 Allegato all’Accordo

Il presente Accordo è corredato di un Allegato firmato alla stessa data dell’Accordo.

L’Allegato è parte integrante dell’Accordo.

Art. 12 Commissione mista

Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per esaminare i problemi derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

La Commissione mista propone, se del caso, modifiche all’Allegato menzionato nell’articolo 11 dell’Accordo. Dette modifiche saranno ratificate dalle autorità competenti di ciascun Paese secondo la legislazione in vigore.

Su domanda di una delle Parti contraenti la Commissione mista si riunisce alternativamente sul territorio dell’una o dell’altra Parte.

Art. 13 Applicazione al Principato di Liechtenstein

Conformemente alla domanda formale del Principato di Liechtenstein, l’Accordo estende i suoi effetti al Principato fintanto che questo sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale 2 .

Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore non appena ognuna delle Parti contraenti avrà notificato all’altra che le disposizioni costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore dei trattati internazionali sono state rispettate.

L’Accordo è concluso per un periodo di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e sarà tacitamente prorogato di anno in anno salvo denuncia di una Parte contraente almeno tre mesi prima della data di scadenza della sua validità.

Dalla sua entrata in vigore il presente Accordo annulla e sostituisce l’Accordo del 27 settembre 1984 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana, entrato in vigore il 30 dicembre 1993, e il relativo allegato.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 5 settembre 2006, in due originali in lingua francese e araba, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica Araba Siriana:

Moritz Leuenberger

Yaarob Suleiman Badr

Allegato

Conformemente all’articolo 11 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il
Governo della Repubblica Araba Siriana,

relativo ai trasporti internazionali su strada

firmato a Berna, il 5 settembre 2006

è stato convenuto quanto segue:

1. Incidenti

In caso d’incidente della circolazione stradale in cui sia coinvolto un veicolo di una delle Parti contraenti, verificatosi sul territorio dell’altra Parte contraente, le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l’incidente forniscono, su domanda delle autorità competenti dell’altra Parte contraente, una copia del verbale dell’incidente.

2. Emolumenti e tasse

I vettori di ciascuna delle Parti contraenti versano per i trasporti stradali oggetto del presente Accordo, sul territorio dell’altra Parte contraente, le imposte, tasse ed altri oneri, applicati in modo non discriminatorio, previsti dalla legislazione nazionale di quest’ultima.

3. Regime doganale

1. I carburanti e lubrificanti contenuti nei serbatoi dei veicoli previsti dal fabbricante sono esenti, all’entrata dei veicoli, da imposte, emolumenti e tasse.

2. I pezzi di ricambio importati temporaneamente sul territorio dell’altra Parte contraente, destinati alla riparazione dei veicoli che effettuano trasporti nel quadro del presente Accordo, saranno ammessi, secondo i regolamenti doganali, in franchigia dei diritti di dogana e di tutte le altre imposte e tasse d’importazione.

3. I pezzi sostituiti devono essere riesportati o distrutti sotto il controllo degli agenti doganali competenti dell’altra Parte contraente.

4. Autorità competenti

Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:

Per la Svizzera e il Principato di Liechtenstein:

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni
Ufficio federale dei trasporti
CH-3003 Berna

Le domande di autorizzazione per i casi in cui i veicoli superino i pesi e le dimensioni massimi fissati dalla legislazione nazionale devono essere indirizzate a:

Ufficio federale delle strade
CH-3003 Berna

Per la Siria:

Ministero dei Trasporti
Direzione dei trasporti terrestri
Damasco

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente allegato.

Fatto a Berna il 5 settembre 2006, in due originali in lingua francese e araba, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica Araba Siriana:

Moritz Leuenberger

Yaarob Suleiman Badr