Le disposizioni del presente Accordo s’applicano ai trasporti di persone e merci in provenienza dal o a destinazione del territorio di una Parte contraente o a tutti i trasporti in transito su questo territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
0.741.619.758
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Tunisina concernente i trasporti internazionali su strada Conchiuso il 12 gennaio 1981 Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 settembre 1981
RU 1981 1702
Traduzione1
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Tunisina,
desiderosi di agevolare i trasporti stradali di persone e merci tra i due Paesi, come anche in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica la quale, sia in Svizzera, sia in Tunisia, è autorizzata ad eseguire trasporti di persone o merci per strada, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.
Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, un rimorchio, semirimorchio o autotreno, adibiti al trasporto:
- di più di otto persone sedute, non compreso il conducente;
- di merci.
Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.
Art. 3 Trasporti di persone
I trasporti di persone soggiacciono a previa autorizzazione.
Sono esonerati dall’autorizzazione i trasporti di persone che adempiono le condizioni seguenti:
- trasporto delle stesse persone con il medesimo veicolo durante tutto un viaggio, i cui punti di partenza e d’arrivo sono situati nel Paese di immatricolazione del veicolo, senza che siano fatti scendere o presi a bordo altri viaggiatori, né lungo il percorso né alle fermate fuori di detto Paese (circuito chiuso); oppure
- trasporto di un gruppo di persone da una località del territorio del Paese di immatricolazione del veicolo a una località situata sul territorio dell’altra Parte contraente, alla condizione che il veicolo lasci a vuoto quest’ultimo territorio; oppure
- trasporto in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, eccettuate le corse che si ripetono con una determinata frequenza.
In caso di transito a vuoto, il vettore dovrà dimostrare che attraversa a vuoto il territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 4 Trasporto di merci
I trasporti di merci tra i due Paesi, come anche in transito attraverso il loro territorio, soggiacciono al regime del contingentamento. I due Paesi s’attribuiscono reciprocamente un pari contingente annuo di autorizzazioni.
Vanno esenti da autorizzazione segnatamente:
- i trasporti di merci destinate a fiere e a esposizioni;
- i trasporti di oggetti e opere d’arte;
- i trasporti di materiale e d’accessori per manifestazioni teatrali;
- i trasporti di strumenti musicali e apparecchiature per registrazioni radiotelevisive o cinematografiche;
- i trasporti di cavalli da corsa, veicoli e attrezzature per manifestazioni sportive;
- i trasporti di veicoli avariati;
- i trasporti funebri;
- i traslochi;
- i trasporti destinati all’aiuto in caso di catastrofi;
- il viaggio a vuoto d’un veicolo per trasporto merci destinato a sostituire un veicolo caduto in avaria sul territorio dell’altra Parte, nonché il proseguimento, da parte dei veicolo sostituente, del trasporto sotto copertura dell’autorizzazione rilasciata per il veicolo sostituito;
- l’entrata a vuoto di:–veicoli per il trasporto di veicoli in avaria,–veicoli di traino e di riparazione.
Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale
Per tutte le materie non disciplinate nel presente Accordo, i vettori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, quando circolano sul territorio di quest’ultima.
Art. 6 Trasporti interni
I vettori non sono autorizzati a effettuare trasporti di persone o merci tra due punti situati sul territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 7 Trasporti in terzi Paesi
I vettori non sono autorizzati a effettuare trasporti tra l’altra Parte contraente e uno Stato terzo salvo autorizzazione speciale dell’autorità competente di detta altra Parte.
Art. 8 Infrazioni
Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i vettori osservino le disposizioni del presente Accordo.
I vettori e i conducenti di veicoli i quali, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno commesso infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle leggi e regolamenti inerenti ai trasporti stradali o alla circolazione stradale, vigenti su detto territorio, possono, a domanda dell’autorità competente di questo Paese, costituire oggetto dei seguenti provvedimenti, da porre in opera dalle autorità del Paese d’immatricolazione del veicolo:
- avvertimento;
- soppressione temporanea, parziale o totale, del diritto d’eseguire trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione.
Lautorità che ha posto in opera il provvedimento deve informarne l’autorità competente dell’altra Parte contraente.
I provvedimenti sono presi fatte salve le sanzioni applicabili, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali e dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state commesse le infrazioni.
Art. 9 Autorità competenti
Le Parti contraenti designano reciprocamente le autorità incaricate d’applicare il presente Accordo. Fra quest’ultime vanno mantenuti contatti diretti.
Art. 10 Modalità d’applicazione
Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono riguardo alle modalità d’applicazione del presente Accordo mediante un protocollo 2 firmato simultaneamente al medesimo.
Art. 11 Commissione mista
Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista speciale per trattare le questioni inerenti all’applicazione del presente Accordo.
Questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato nell’articolo 10.
La commissione si riunisce, a domanda d’una delle autorità competenti, alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente.
Art. 12 Disposti finanziari
Ciascuna Parte garantisce all’altra il trasferimento del saldo tra introiti e spese, derivante da operazioni attuate nel quadro del presente Accordo, giusta la normativa vigente nel pertinente Paese.
Il regime d’imposte e tasse è stabilito nel protocollo citato in articolo 10.
Art. 13 Applicazione al Principato del Liechtenstein
Conformemente alla domanda formale del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo s’estende parimenti al Principato fintanto che esso resta vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale).
Art. 14 Entrata in vigore e validità
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ognuna delle Parti contraenti avrà notificato all’altra di aver adempiuto le condizioni costituzionali concernenti la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali.
L’accordo è valido per un anno a contare dall’entrata in vigore e sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta, data, da una delle Parti, solo sei mesi prima della scadenza.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 12 gennaio 1981, in due originali in lingua francese.
Per il | Per il Governo |
P. Aubert | H. Belkhodja |