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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina
relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci

RU 2003 3224

Traduzione1

Concluso il 30 ottobre 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 febbraio 2002

(Stato 17 maggio 2017)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina,

qui di seguito detti «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso questo territorio, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Per «trasportatore» s’intende una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o in Ucraina, ha il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada di persone o merci, conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

Per «veicolo» s’intende un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di:

  1. oltre nove viaggiatori seduti, conducente compreso;
  2. merci.

Per «autorizzazione» s’intende ogni documento giuridicamente richiesto secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti e che permetta l’accesso, il transito e la circolazione dei veicoli sul territorio dell’altra Parte contraente.

Per «servizi navetta» s’intendono le corse del trasporto turistico mediante le quali gruppi di viaggiatori precedentemente costituitisi sono deposti in un luogo di destinazione comune e ricondotti al luogo di partenza comune mediante una corsa successiva effettuata dalla stessa impresa.

Art. 3 Trasporti di persone

I trasporti occasionali di persone sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione se adempiono le seguenti condizioni:

  1. il trasporto degli stessi gruppi di persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o
  2. il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente, sempreché il veicolo lasci vuoto il territorio di questo Stato; o
  3. il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all’andata e che i viaggiatori:–siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico, o–siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati in un altro Paese, o–siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio;
  4. i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.

I trasporti di persone sono esenti dall’obbligo di autorizzazione se adempiono le condizioni seguenti:

  1. i servizi navetta con alloggio in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente o a destinazione di quest’ultimo; nonché
  2. i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i servizi navetta.

I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo.

I trasporti diversi da quelli nominati ai numeri 1 e 2 sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Art. 42 Trasporti di merci

Ogni trasportatore dello Stato di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente per trasportare merci:

  1. tra un luogo del territorio dello Stato di una Parte contraente e un luogo del territorio dello Stato dell’altra Parte contraente;
  2. dal territorio dello Stato dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dello Stato dell’altra Parte contraente; o
  3. in transito attraverso il territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che vanno applicati in modo non discriminante.

Art. 6 Divieto di trasporti interni

I trasportatori di una Parte contraente non sono autorizzati a effettuare trasporti di persone e merci fra due luoghi situati sul territorio dell’altra Parte contraente. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può introdurre deroghe in merito.

Art. 7 Infrazioni

Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.

I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su domanda delle autorità competenti di questo Stato possono essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità dello Stato d’immatricolazione del veicolo:

  1. avvertimento;
  2. revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.

L’autorità che ha preso una misura conformemente al numero 2 ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Sono salve le sanzioni che possono essere applicate ai contravventori, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti

Le Parti contraenti si notificano reciprocamente gli organi competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo, i quali comunicano direttamente.

Art. 9 Modalità d’applicazione

Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo 3 che è stabilito contemporaneamente al presente Accordo e ne fa parte integrante.

Art. 10 Commissione mista

Gli organi competenti delle Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

Questa Commissione è competente per modificare o completare il Protocollo di cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi del presente Accordo.

Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono domandare la convocazione della Commissione mista, la quale si riunisce una volta all’anno alternativamente sul territorio di ciascuna Parte contraente. . Una decisione della Commissione mista è approvata con la firma del verbale della riunione della predetta Commissione da parte dei presidenti delle delegazioni. 4

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein

Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 5 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

La Svizzera s’impegna ad annunciare alla Parte ucraina qualsiasi denuncia del trattato summenzionato almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

Il presente Accordo entra in vigore non appena ciascuna Parte contraente abbia notificato all’altra di essersi conformata alle prescrizioni nazionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali.

L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di almeno tre mesi. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere in vigore il primo giorno dell’anno successivo.

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kiev il 30 ottobre 2000 in lingua francese e ucraina, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Joseph Deiss

Per il
Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina:

Leonid Dokil