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0.741.621 ADR

Accordo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) Conchiuso a Ginevra, il 30 settembre 1957 Approvato dall’Assemblea federale il 4 dicembre 1969 Istrumento di ratificazione depositato il 20 giugno 1972 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 luglio 1972 Allegati A e B emendati il 29 gennaio 1968, 26 ottobre 1970 e 30 dicembre 1971

RU 1972 1249; FF 1969 II 1

Traduzione

(Stato 20 marzo 2025)

Le parti contraenti,

nell’intento di accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo, si intendono:

  1. per «veicoli», gli autoveicoli, i veicoli articolati, i rimorchi e i semirimorchi, definiti dall’articolo 4 della Convenzione sulla circolazione stradale in data 19 settembre 1949, ad eccezione dei veicoli che appartengono alle Forze Armate di una Parte contraente o che si trovano sotto la responsabilità di queste Forze Armate;
  2. per «merci pericolose», le materie e gli oggetti dei quali gli allegati A e B proibiscono il trasporto internazionale su strada o l’autorizzano soltanto a determinate condizioni;
  3. per «trasporto internazionale», ogni trasporto effettuato sul territorio di almeno due Parti contraenti con i veicoli definiti al precedente punto a.

Art. 2

Salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell’articolo 4, le merci pericolose, delle quali l’allegato A esclude il trasporto, non devono formare oggetto di trasporto internazionale.

I trasporti internazionali di altre merci pericolose sono autorizzati, purché vengano osservate:

  1. le condizioni previste nell’allegato A per le merci predette, specialmente per quanto concerne l’imballaggio e l’apposizione delle etichette di pericolo;
  2. le condizioni previste nell’allegato B, specialmente per quanto concerne la costruzione, l’equipaggiamento e la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci in questione, salvo quanto prescritto al paragrafo 2 dell’articolo 4.

Art. 3

Gli allegati al presente Accordo ne fanno parte integrante.

Art. 4

Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di disciplinare o di proibire, per ragioni diverse dalla sicurezza del trasporto, l’ammissione di merci pericolose nel proprio territorio.

I veicoli già in esercizio sul territorio di una Parte contraente alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo o entrati in esercizio nei due mesi successivi a tale data, potranno eseguire, entro il termine di tre anni a partire dalla stessa data, trasporti internazionali di merci pericolose anche se la loro costruzione e il loro equipaggiamento non soddisfino integralmente alle condizioni previste nell’allegato B per tali trasporti. Detto termine può essere tuttavia ridotto in conformità a prescrizioni particolari contenute nell’allegato B.

Le Parti contraenti, mediante specifici accordi bilaterali o multilaterali, possono stabilire che alcune merci pericolose, delle quali il presente Accordo proibisce il trasporto internazionale, formino oggetto, a determinate condizioni, di trasporti internazionali sui loro territori o che merci pericolose delle quali il presente Accordo autorizza il trasporto internazionale solo a determinate condizioni, formino oggetto, sui loro territori, di trasporti internazionali a condizioni meno rigorose di quelle stabilite dagli allegati al presente Accordo. Gli accordi specifici, bilaterali e multilaterali, considerati nel presente paragrafo, debbono essere comunicati al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che li comunicherà alle altre Parti contraenti, non firmatarie degli accordi stessi.

Art. 5

I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci.

Art. 6

I Paesi membri della Commissione economica per l’Europa e i Paesi ammessi alla Commissione a titolo consultivo in conformità del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo:

  1. firmandolo;
  2. ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica;
  3. aderendovi.

I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della Commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

L’Accordo sarà aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sarà aperto all’adesione.

La ratifica o l’adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 7

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui saranno almeno cinque i Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 che l’avranno firmato senza riserva di ratifica o che avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, i suoi allegati si applicheranno soltanto nei mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo stesso.

Per ogni Paese che ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, dopo che cinque dei Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 l’avranno firmato senza riserva di ratifica o avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di detto Paese, e i suoi allegati diverranno applicabili per questo Paese, sia alla stessa data, se sono già in vigore in quel momento, ovvero alla data in cui gli allegati medesimi si applicheranno in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 8

Ciascuna parte contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

Art. 9

Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti dovesse risultare inferiore a cinque per dodici mesi consecutivi.

Nel caso in cui venisse concluso un accordo mondiale per la disciplina del trasporto di merci pericolose le disposizioni del presente Accordo che fossero in contraddizione con una qualsiasi delle disposizioni di detto Accordo mondiale sarebbero, nei rapporti tra le Parti del presente Accordo divenute Parti all’accordo mondiale, e a datare dal giorno dell’entrata in vigore di quest’ultimo, automaticamente abolite e sostituite ipso facto dalla corrispondente disposizione dell’accordo mondiale.

Art. 10

Ciascun Paese, all’atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o in ogni momento successivo, potrà dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo sarà applicabile in tutti od in parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. L’Accordo e i suoi allegati saranno applicabili nel territorio o nei territori indicati nella notifica un mese dopo il ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

Ciascun Paese che avrà fatto, in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione che abbia per effetto di rendere il presente Accordo applicabile in un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale, potrà, in conformità dell’articolo 8, denunciare l’Accordo per quanto riguarda detto territorio.

Art. 11

Ogni controversia fra due o più Parti contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sarà, per quanto possibile, composta per mezzo di trattative tra le parti in causa.

Ogni controversia che non sarà stata composta per mezzo di trattative sarà sottoposta ad arbitraggio se una qualsiasi delle Parti contraenti in causa lo richieda, e sarà di conseguenza rimessa a uno o a più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Qualora, entro tre mesi a datare dalla richiesta di arbitraggio, le Parti in causa non raggiungano un accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi delle Parti potrà chiedere al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale la controversia sarà rimessa per la decisione.

La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo sarà obbligatoria per le Parti contraenti in causa.

Art. 12

Ciascuna Parte contraente, al momento in cui firmerà o ratificherà il presente Accordo o vi aderirà, potrà dichiarare che non si considera vincolata dall’articolo 11. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 11 nei confronti di ciascuna Parte contraente che avrà formulato tale riserva.

Ciascuna Parte contraente che avrà formulato una riserva in conformità del paragrafo 1 del presente articolo potrà in ogni momento togliere questa riserva con notifica indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 13

Dopo che il presente Accordo sarà stato in vigore per tre anni, ogni Parte contraente, con notifica indirizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, potrà chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di riesaminare il testo dell’Accordo. Il Segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a datare dalla notifica a lui indirizzata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli avrà comunicato il proprio assenso a tale richiesta.

Se una conferenza viene convocata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale ne darà notizia a tutte le Parti contraenti e le inviterà a comunicare, entro il termine di tre mesi, gli argomenti che esse propongono di far esaminare dalla conferenza. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo delle proposte formulate, almeno tre mesi prima della data di inizio della conferenza.

Il Segretario generale inviterà ad ogni conferenza convocata in conformità del presente articolo tutti i Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6, nonché i Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 6.

Art. 14

Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista dall’articolo 13, ciascuna Parte contraente potrà proporre una o più modifiche agli allegati al presente Accordo. A tal fine, ne trasmetterà il testo al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Per ottenere la concordanza di questi allegati con gli altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose, il Segretario generale potrà anche proporre modifiche agli allegati al presente Accordo.

Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti e porterà a conoscenza degli altri Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le proposte avanzate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Qualsiasi progetto di emendamento degli allegati sarà ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale lo avrà trasmesso, un terzo almeno delle Parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non abbiano notificato per scritto al Segretario generale la loro opposizione all’emendamento proposto. Se sarà ritenuto accettato, l’emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti allo scadere di un nuovo termine di tre mesi, salvo nei casi qui di seguito:

  1. ove emendamenti analoghi siano stati apportati o saranno presumibilmente apportati agli altri accordi internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’emendamento entrerà in vigore allo scadere di un termine che sarà stabilito dal Segretario generale in modo da permettere, nella misura del possibile, l’entrata in vigore simultanea del detto emendamento e di quelli che sono stati o saranno presumibilmente apportati a tali altri accordi; tuttavia il termine non sarà inferiore a un mese;
  2. la Parte contraente che presenta il progetto di emendamento potrà specificare nella sua proposta un termine di durata superiore a tre mesi per l’entrata in vigore dell’emendamento accettato.1

Il Segretario generale comunicherà quanto prima possibile a tutte e Parti contraenti e a tutti i Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le obiezioni ricevute dalle Parti contraenti contro una proposta di modifica.

Se la proposta di modifica degli allegati non è stata accettata, ma se almeno una Parte contraente che non sia quella che l’ha proposta, ha notificato per iscritto al Segretario generale il suo accordo sulla proposta, sarà convocata dal Segretario generale una riunione di tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, per opporsi alla modifica in questione. Il Segretario generale può invitare a questa riunione anche rappresentanti:

  1. di organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di trasporto;
  2. di organizzazioni internazionali non governative la cui attività sia direttamente legata ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti.

Ogni modifica accettata da più della metà delle Parti contraenti in una riunione convocata in conformità del paragrafo 5 del presente articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti secondo le modalità decise nel corso della suddetta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che hanno preso parte alla riunione.

Art. 15

Oltre alle notifiche previste dagli articoli 13 e 14, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà ai Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 6:

  1. le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all’articolo 6;
  2. le date nelle quali il presente Accordo e i suoi allegati entreranno in vigore, previste all’articolo 7;
  3. le denunce di cui all’articolo 8;
  4. l’abrogazione dell’Accordo di cui all’articolo 9;
  5. le notifiche e le denunce ricevute di cui all’articolo 10;
  6. le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12;
  7. l’accettazione e la data di entrata in vigore degli emendamenti, di cui ai paragrafi 3 e 6 dell’articolo 14.

Art. 16

Il Protocollo di firma del presente Accordo avrà la stessa forza, valore e durata dell’Accordo stesso, di cui sarà considerato parte integrante.

Nessuna riserva al presente Accordo è ammessa al di fuori di quelle iscritte nel Protocollo di firma e di quelle formulate in conformità dell’articolo 12.

Art. 17

Dopo il 15 dicembre 1957, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie conformi a ciascuno dei Paesi indicati nel paragrafo 1 dell’articolo 6.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il trenta settembre millenovecentocinquantasette, in un solo esemplare, in lingua inglese e francese per il testo dell’Accordo propriamente detto e in lingua francese per gli Allegati; i due testi fanno ugualmente fede per l’Accordo propriamente detto.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è invitato a fare una traduzione ufficiale degli allegati in lingua inglese, da allegare alle copie conformi di cui all’articolo 17.

(Seguono le firme)

Protocollo di firma

Al momento di firmare l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR), i sottoscritti, debitamente autorizzati,

  1. considerato che le condizioni di trasporto per mare delle merci pericolose con provenienza o destinazione nel Regno Unito differiscono sostanzialmente da quelle che sono prescritte nell’allegato A dell’ADR e che è impossibile modificarle in un prossimo avvenire per renderle conformi a queste ultime;
  2. tenuto conto che il Regno Unito si è impegnato a presentare, a titolo di modifica dell’allegato A, un’appendice di detto allegato che conterrà le disposizioni speciali applicabili ai trasporti strada-mare di merci pericolose tra il Continente e il Regno Unito;
  3. decidono che, fino all’entrata in vigore della predetta appendice, le merci pericolose che saranno trasportate in regime ADR con provenienza o destinazione nel Regno Unito dovranno soddisfare sia alle prescrizioni dell’allegato A dell’ADR, sia a quelle vigenti nel Regno Unito per quanto riguarda il trasporto per mare di merci pericolose;
  4. prendono nota di una dichiarazione del rappresentante della Francia, secondo la quale il Governo della Repubblica francese si riserva, in deroga al paragrafo 2 dell’articolo 4, il diritto di autorizzare i veicoli in servizio sul territorio di un’altra Parte contraente, qualunque sia la data della loro entrata in servizio, ad effettuare trasporti di merci pericolose sul territorio francese soltanto se questi veicoli rispondono sia alle condizioni previste per questi trasporti nell’allegato B, sia alle condizioni previste nelle norme francesi per il trasporto su strada delle merci pericolose;
  5. raccomandano che, per quanto possibile, prima di essere presentate in conformità del paragrafo 1 dell’articolo 14 o del paragrafo 2 dell’articolo 13, le proposte di modifica al presente Accordo o ai suoi allegati formino oggetto di una discussione preliminare da parte di esperti delle Parti contraenti e, se necessario, degli altri Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 dell’Accordo, come pure delle organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 5 dell’articolo 15 dell’Accordo.

(Seguono le firme)

Allegati A e B2

0.741.621 ADR

Campo d’applicazione il 20 marzo 20253

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

26 gennaio

2005 A

26 febbraio

2005

Andorra

9 marzo

2009 A

9 aprile

2009

Armenia

12 aprile

2022 A

12 maggio

2022

Austria

20 settembre

1973

20 ottobre

1973

Azerbaigian

28 settembre

2000 A

28 ottobre

2000

Belarus

5 aprile

1993 A

5 maggio

1993

Belgio

25 agosto

1960

29 gennaio

1968

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

12 maggio

1995 A

12 giugno

1995

Ceca, Repubblica*

2 giugno

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro

19 aprile

2004 A

19 maggio

2004

Croazia

23 novembre

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

1° luglio

1981 A

1° agosto

1981

Estonia

25 giugno

1996 A

25 luglio

1996

Finlandia

28 febbraio

1979 A

28 marzo

1979

Francia*

2 febbraio

1960

29 gennaio

1968

Georgia

19 settembre

2016 A

19 ottobre

2016

Germania*

1° dicembre

1969

1° gennaio

1970

Grecia

27 maggio

1988 A

27 giugno

1988

Irlanda

12 ottobre

2006 A

12 novembre

2006

Islanda

24 febbraio

2011 A

24 marzo

2011

Italia

3 giugno

1963

29 gennaio

1968

Kazakstan

26 luglio

2001 A

26 agosto

2001

Lettonia

11 aprile

1996 A

11 maggio

1996

Liechtenstein

12 dicembre

1994 A

12 gennaio

1995

Lituania

7 dicembre

1995 A

7 gennaio

1996

Lussemburgo

21 luglio

1970

21 agosto

1970

Macedonia del Nord

18 aprile

1997 S

17 settembre

1991

Malta

8 maggio

2007 A

8 giugno

2007

Marocco

11 maggio

2001 A

11 giugno

2001

Moldova

14 luglio

1998 A

14 agosto

1998

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nigeria

18 ottobre

2018 A

18 novembre

2018

Norvegia

5 febbraio

1976 A

5 marzo

1976

Paesi Bassi* a

1° novembre

1963

29 gennaio

1968

Polonia

6 maggio

1975 A

6 giugno

1975

Portogallo

29 dicembre

1967 A

29 gennaio

1968

Regno Unito

29 giugno

1968

29 luglio

1968

Romania

8 giugno

1994 A

8 luglio

1994

Russia

28 aprile

1994 A

28 maggio

1994

San Marino

15 gennaio

2018

15 febbraio

2018

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia*

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

22 novembre

1972 A

22 dicembre

1972

Svezia

1° marzo

1974 A

1° aprile

1974

Svizzera

20 giugno

1972

20 luglio

1972

Tagikistan

28 dicembre

2011 A

28 gennaio

2012

Tunisia

3 settembre

2008 A

3 ottobre

2008

Turchia

22 febbraio

2010 A

22 marzo

2010

Ucraina

1° maggio

2000 A

1° giugno

2000

Uganda

23 agosto

2022 A

23 settembre

2022

Ungheria*

19 luglio

1979 A

19 agosto

1979

Uzbekistan

24 gennaio

2020 A

24 febbraio

2020

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Al Regno in Europa.