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0.742.140.14

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana riguardante il finanziamento della costruzione della seconda galleria dei Monte Olimpino tra Chiasso e Albate‑Camerlata Conchiuso l’11 maggio 1982 Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 1983

RU 1983 1598; FF 1982 III 45

Testo originale

Entrato in vigore con scambio di note il 28 ottobre 1983

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,

consci dell’importanza che assume la costruzione di una nuova linea ferroviaria da Chiasso ad Albate‑Camerlata, attraverso il Monte Olimpino, per lo sviluppo del traffico ferroviario tra i due Paesi e in transito attraverso la Svizzera, hanno deciso di stipulare un Accordo per il finanziamento di detta opera; al tal fine essi hanno nominato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, previo scambio dei pieni poteri riscontrati in buona e dovuta forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo italiano si impegna, nell’ambito del Piano integrativo per le Ferrovie italiane dello Stato previsto dalla legge 12 febbraio 1981 n. 17, a porre le Ferrovie italiane dello Stato in condizione di realizzare, nel termine da cinque a sette anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, i lavori indicati nella Convenzione stipulata l’Il maggio 1982 1 tra le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le Ferrovie italiane dello Stato (FS), ed avente per oggetto il finanziamento della seconda galleria del Monte Olimpino. Tali lavori si riferiscono alla costruzione di una linea ferroviaria a doppio binario, di circa km 8 di lunghezza, tra l’estremità sud della stazione di Chiasso e Albate-Camerlata.

Art. 2

Il Governo svizzero si impegna a partecipare al finanziamento dell’opera indicata nell’articolo 1 concedendo alle FS, per il tramite delle FFS, un contributo «una tantum» di 60 milioni di franchi svizzeri. Il predetto contributo è costituito da una somma di 40 milioni a fondo perduto e da un prestito di 20 milioni.

Art. 3

Le condizioni di finanziamento relative al contributo previsto dall’articolo precedente risultano dalla Convenzione stipulata tra le FFS e le FS, di cui all’articolo I.

Art. 4

Il versamento del contributo a fondo perduto e del prestito si effettua in franchi svizzeri come pure il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi.

Art. 5

Il Governo italiano, ai sensi della summenzionata legge 12 febbraio 1981 n. 17 garantisce, per il tramite delle FS, il rimborso del capitale e degli interessi relativi al prestito di cui all’articolo 4.

Art. 6

Entrambi i Governi si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti atti a sviluppare il traffico ferroviario tra i rispettivi Paesi nonché quello di transito per la Svizzera che interessa le stazioni di Chiasso, Luino e Domodossola. Tali stazioni di confine non saranno comunque sottoposte a condizioni di esercizio meno favorevoli rispetto a quelle previste da ciascuno dei due Paesi per le altre stazioni di confine. 1 due Governi si impegnano altresì ad astenersi da provvedimenti discriminatori e ad adottare opportuni provvedimenti intesi ad agevolare le formalità di controllo e le operazioni amministrative per l’attraversamento della frontiera.

Art. 7

Il presente Accordo entrerà in vigore allorché entrambi i Governi si saranno reciprocamente comunicati l’avvenuto adempimento delle procedure previste dalle rispettive leggi nazionali per la sua messa in vigore.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, addì Il maggio 1982, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Bürki

Misiti