Le FS si impegnano a costruire ed attivare, nel termine da cinque a sette anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, una linea ferroviaria elettrificata a doppio binario, con sagoma limite C 1 e con percorso dall’estremità sud della stazione di Chiasso ad Albate‑Camerlata via Monte Olimpino.
0.742.140.141
Convenzione tra le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le Ferrovie italiane dello Stato (FS) riguardante il finanziamento della seconda galleria del Monte Olimpino tra Chiasso e Albate‑Camerlata Conchiusa l’11 maggio 1982 Entrata in vigore il 28 ottobre 1983
RU 1983 1600
Testo originale
Visto l’Accordo dell’11 maggio 1982 1 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, riguardante il finanziamento della costruzione della seconda galleria del Monte Olimpino tra Chiasso e Albate‑Camerlata, le FFS e le FS convengono quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le FFS concedono alle FS, a titolo di contributo al finanziamento dell’opera citata dall’articolo 1, una somma di 40 milioni di franchi svizzeri a fondo perduto nonché un prestito di 20 milioni di franchi svizzeri.
Art. 3
Le FS si impegnano a destinare esclusivamente al finanziamento delle opere di cui all’articolo 1 le somme che le FFS avranno messo a loro disposizione in base all’articolo 2 della presente Convenzione.
Art. 4
Le FS si impegnano a:
- aumentare la capacità delle loro linee di accesso al Gottardo ed al Sempione. I relativi lavori saranno eseguiti in funzione delle esigenze del traffico, parallelamente a quelli per il raddoppio della linea del Loetschberg; a lavori ultimati, i transiti dei Gottardo e del Sempione dovranno consentire il passaggio annuale, in traffico internazionale, di 12 milioni di tonnellate nette di merci per ciascuno di essi;
- stabilire il numero di treni merci circolanti sulle proprie linee di accesso in funzione delle esigenze del traffico, in modo che la capacità delle linee del Gottardo e del Sempione, di cui al precedente punto 1, possa essere completamente utilizzata;
- adottare ogni provvedimento atto ad agevolare ed accelerare lo scorrimento del traffico attraverso i transiti di Chiasso, Luino e Domodossola.
Art. 5
Le FFS accrediteranno alle FS il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 2, dopo l’entrata in vigore del predetto Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, ma non prima dell’inizio dei lavori di perforazione della galleria. Il versamento della relativa somma sarà effettuato dalle FFS in due rate annuali di 20 milioni di franchi svizzeri ciascuna. Il prestito di 20 milioni di franchi svizzeri non potrà essere concesso prima del 1985. La relativa richiesta dovrà essere presentata dalle FS entro il 30 aprile dell’anno precedente a quello di versamento del predetto importo. Sull’ammontare dei prestito gli interessi matureranno a decorrere dal giorno del suo versamento. Il tasso annuo dell’interesse è fissato al 5,5 per cento. Gli interessi maturati saranno pagati annualmente, la prima volta il 31 dicembre dell’anno in cui è stata versata la somma prestata.
Art. 6
Il prestito viene concesso per un periodo di 15 anni con decorrenza dalla data del versamento. Il prestito sarà ammortizzato durante gli ultimi 5 anni mediante annualità costanti pagabili il 31 dicembre di ciascun anno. Le FS potranno chiedere in qualsiasi momento di effettuare il rimborso anticipato totale o parziale dei loro debito verso le FFS. A tal fine consulteranno le FFS per stabilirne le modalità.
Art. 7
Le operazioni di pagamento tra le FFS e le FS saranno effettuate in conformità all’articolo 4 del citato Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana.
Art. 8
Le FFS e le FS si impegnano ad adottare ogni provvedimento in materia di infrastrutture, di esercizio e di tariffe atto a sviluppare il traffico ferroviario tra entrambi i Paesi e quello di transito attraverso la Svizzera che interessa le stazioni di confine di Chiasso, Luino e Domodossola, nonché ad agevolarne lo svolgimento.
Art. 9
Una commissione composta da rappresentanti delle FS, FFS e della Ferrovia delle Alpi bernesi Berna–Loetschberg–Sempione (BLS) si riunirà almeno una volta l’anno per esaminare le questioni del traffico ferroviario che possano sorgere tra i due Paesi o quelle derivanti dall’applicazione della presente Convenzione.
Art. 10
La presente Convenzione avrà efficacia dall’entrata in vigore dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana. Fatta a Berna, addì 11 maggio 1982, in due esemplari in lingua italiana.
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