Lexipedia

0.742.140.28

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica Italiana per lo sviluppo delle infrastrutture
della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l’Italia
sull’asse del Lötschberg-Sempione

RU 2020 6357

Testo originale

Concluso il 3 settembre 2020

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 2020

(Stato 1° dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana

denominati qui di seguito «le Parti»,

vista la Convenzione tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministero dei trasporti e della navigazione della Repubblica Italiana concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC), fatta a Basilea il 2 novembre 1999 1 (qui di seguito: Convenzione del 2 novembre 1999);

visto l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l’Italia, fatto a Berna il 28 gennaio 2014 2 ;

vista la Dichiarazione d’intenti tra la Svizzera e l’Italia concernente la cooperazione bilaterale nella realizzazione delle opere di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario entro il 2020, sottoscritta il 17 dicembre 2012 3 ;

considerato che il miglioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri è un obiettivo strategico della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana al fine di creare le condizioni per lo sviluppo del trasporto delle persone e delle merci su ferrovia;

considerato l’obiettivo comune di proteggere l’ambiente e il territorio nonché di migliorare l’accessibilità ai centri urbani;

considerato che efficienti infrastrutture di trasporto costituiscono la base per lo sviluppo e la competitività delle economie nazionali e regionali;

ritenuto in particolare il carattere prioritario e la valenza strategica degli interventi infrastrutturali necessari per permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli lungo la tratta di accesso da sud alla nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA),

hanno raggiunto il seguente Accordo:

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo definisce le modalità di finanziamento ed esecuzione fino alla messa in esercizio entro il 2028 degli interventi infrastrutturali necessari per garantire la capacità delle linee e permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli lungo l’asse del Lötschberg-Sempione della tratta di accesso da sud alla citata NFTA.

Ai fini del presente Accordo si considerano gli interventi infrastrutturali individuati sulle tratte ferroviarie Briga–Domodossola e Domodossola – Premosello – Arona – Sesto Calende – Oleggio – Vignale – Novara, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui nel preambolo. Gli interventi di cui trattasi sono schematicamente riportati nell’allegato tecnico annesso al presente Accordo, contenente anche le attuali stime economiche. L’importo di tali interventi è complessivamente stimato pari a 237,50 milioni di euro.

Art. 2 Impegni

Il Consiglio federale svizzero mette a disposizione le risorse finanziarie di cui ai successivi articoli 5 e 6, di ammontare complessivo pari a 134,50 milioni di euro, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 da realizzare in territorio italiano.

Il Governo della Repubblica Italiana, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si impegna ad attivare RFI S.p.A. gestore della rete ferroviaria nazionale in qualità di soggetto attuatore degli interventi da realizzare nel territorio italiano, al fine di rispettare gli impegni concordati con il presente Accordo.

Per gli interventi infrastrutturali di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 da realizzare in territorio italiano, il Governo della Repubblica Italiana mette a disposizione 103,00 milioni di euro, già disponibili a valere sul Contratto di Programma tra il medesimo Governo della Repubblica Italiana e RFI S.p.A. Pertanto, considerate le risorse di cui al paragrafo 1, gli interventi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 risultano completamente finanziati. Le spese a carico del Governo della Repubblica Italiana derivanti dall’attuazione del presente Accordo saranno coperte con le disponibilità garantite dalla legislazione vigente.

Il Consiglio federale svizzero finanzia, nel quadro del Programma di sviluppo strategico dell’infrastruttura ferroviaria (PROSSIF), gli interventi necessari per la garanzia della capacità lungo la linea del Lötschberg-Sempione in territorio svizzero.

Art. 3 Sorveglianza sugli interventi

Gli interventi di cui all’articolo 1, dalla fase di progettazione a quelle di costruzione e messa in esercizio, sottostanno alla sorveglianza del Comitato direttivo istituito dalla Convenzione del 2 novembre 1999. Il Comitato direttivo può avvalersi di unità organizzative esistenti.

Per sorvegliare l’evoluzione della progettazione e realizzazione dei progetti, il Comitato direttivo istituisce a livello ministeriale una Commissione bilaterale, a cui il soggetto attuatore riferisce periodicamente.

La Commissione bilaterale relaziona annualmente al Comitato direttivo sul rispetto dei cronoprogrammi concordati con il soggetto attuatore in una specifica Convenzione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5 e su eventuali mancanze di coperture finanziarie o aumenti di costo.

Alla Commissione e agli enti da essa designati è garantito il diritto di consultazione della documentazione del progetto per la valutazione dell’attuazione delle misure di cui all’articolo 1.

Art. 4 Appalto

Il Governo della Repubblica Italiana, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce che, per i lotti principali, il soggetto attuatore esegua regolari appalti pubblici a cui potranno partecipare offerenti dell’Unione europea e della Confederazione Svizzera conformemente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 4 .

Art. 5 Modalità di finanziamento

La Svizzera mette a disposizione un ammontare complessivo di 134,5 milioni di euro per il finanziamento dell’ampliamento a quattro metri della sagoma di spazio libero e degli interventi finalizzati all’aumento della capacità P80 sulla linea del Sempione tra il confine di Stato italiano/svizzero e Premosello – Arona –Sesto Calende – Oleggio – Vignale – Novara.

Le risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 saranno messe a disposizione del soggetto attuatore, previa stipula di una specifica Convenzione tra l’Ufficio federale dei trasporti e il soggetto attuatore stesso, con la quale saranno disciplinati il cronoprogramma dei lavori, i reciproci impegni e le modalità di erogazione del finanziamento.

La sottoscrizione della Convenzione di cui al paragrafo 2 è subordinata alla preventiva definizione di un piano di compatibilizzazione dei lavori di ampliamento, condiviso fra i gestori dell’infrastruttura svizzera e italiana, e dell’offerta del servizio commerciale «merci» e «passeggeri», sulle linee tra la Svizzera e l’Italia durante le fasi realizzative dell’intervento.

Art. 6 Condizioni di finanziamento

Il finanziamento di cui all’articolo 5 è attribuibile a tutte le attività connesse agli interventi di ampliamento della sagoma di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

Il finanziamento svizzero è concesso come contributo a fondo perduto. La programmazione dei finanziamenti è riportata in allegato.

Il cronoprogramma dei lavori e il piano di finanziamento delle opere sono riportati nell’allegato tecnico, che è parte integrante dell’Accordo sottoscritto tra le Parti.

Art. 7 Composizione di controversie

Ogni controversia tra le Parti in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo o della Convenzione con il soggetto attuatore di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5 è sottoposta al Comitato direttivo di cui all’articolo 3. Tra dette controversie sono comprese anche quelle fra i gestori dell’infrastruttura che non hanno potuto essere risolte fra gli stessi.

Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato direttivo, la controversia dovrà trovare una soluzione definitiva ricorrendo alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Accordo sarà attuato nel pieno rispetto delle legislazioni svizzera e italiana nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall’appartenenza della Repubblica Italiana all’Unione Europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

Il presente Accordo ha durata sino alla completa ultimazione delle opere e alla loro messa in esercizio. Una delle Parti potrà notificare all’altra la sua intenzione di porvi fine entro il 30 giugno di ogni anno. In tal caso, l’Accordo cesserà la sua vigenza il 31 dicembre successivo.

Il presente Accordo potrà essere emendato per mutuo consenso delle Parti; gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Locarno, il 3 settembre 2020, in due originali in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Simonetta Sommaruga

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Paola de Micheli

Annex 1